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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3854/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3854/2022 R.G. promossa da:
(c.f. )), rappresentato e difeso dall'avv. G. Giglio e Parte_1 C.F._1 dall'avv. C. Iacubino, giusta procura in atti;
- ATTORE -
contro
(c.f. ) , rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Controparte_1 C.F._2
Porfido, giusta procura in atti;
(c.f. ), rappresentata e difeso dall' avv. Controparte_2 C.F._3
Raffaele Rutigliano, giusta procura in atti;
- CONVENUTI-
Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza del 31.12.2024, da intendersi integralmente richiamate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del
2009).
Con ricorso ex art. 447 c.p.c., regolarmente notificato, , quale proprietario della unità Parte_1 immobiliare ubicata in Apricena (FG), alla Via Toscanini 15, primo piano, ha allegato di aver sottoscritto con il nipote , in data 17.3.2009, un contratto di comodato relativo alla Controparte_1 predetta abitazione, concordando altresì con il nipote la sottoscrizione di un futuro contratto di locazione nell'ipotesi in cui coniuge di , e da cui si stava Controparte_2 Parte_1 separando, avesse deciso di occupare quell'appartamento, al costo mensile di euro 100 per il primo anno e di euro 200 per i mesi successivi. A seguito di inadempimento dei convenuti che sospendevano pagina 1 di 3 arbitrariamente il pagamento dell'esiguo canone di locazione rifiutandosi in ogni caso di formalizzare il contratto, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il rilascio dell'immobile Parte_1 detenuto senza titolo dai convenuti, previo accertamento della simulazione, inefficacia, invalidità delle pattuizioni di comodato e di locazione eventualmente intervenute tra le parti. Chiedeva inoltre la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione nella misura di euro 20.400,00 con decorrenza dal mese di dicembre 2011 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, e di euro 10.000,00 o della diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, a titolo di indebito arricchimento, da liquidarsi anche in via equitativa con decorrenza dal mese di dicembre 2011 e/o dal mese di dicembre 2020 e fino all'effettiva data di rilascio e restituzione dell'immobile; il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio con memoria del 28.10.2022 eccependo in via preliminare Controparte_1 la sussistenza del rapporto di continenza con il giudizio n. 3998/2014 R.G. definito con sentenza n.
n.624/2018 emessa da Codesto On. Tribunale ed ormai irrevocabile, mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata;
con vittoria delle spese di lite.
Con memoria del 4.11.2022 si costituiva in giudizio anche eccependo, Controparte_2 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva in quanto estranea alle pattuizioni intercorse tra l'attore e;
nel merito concludeva in ogni caso per il rigetto delle domande proposta dal Parte_1 ricorrente ed in estremo subordine per l'accertamento della responsabilità risarcitoria esclusivamente in capo a;
con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi Parte_1 antistatario.
Con ordinanza riservata del 22.3.2024, il G.I., Dott.ssa Diletta Calò, proponeva in via meramente conciliativa la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “rilascio dell'immobile per cui è causa libero e sgombero da persone e cose da parte della resistente entro il 30 settembre CP_3
2024; - rinuncia alle ulteriori domande formulate dal ricorrente;
- integrale compensazione delle spese di lite”. Nel corso del giudizio tutte le parti costituite hanno espresso formale accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Ciò posto, va osservato che le parti, accettando la proposta conciliativa formulata dal precedente G.I., dott.ssa Diletta Calò, con ordinanza del 22.3.2024, hanno voluto transigere la lite e regolare il rapporto in forza dei nuovi accordi siglati anche con verbale di riconsegna dell'immobile dell'11.10.2024 versato in atti dalle parti (v. note ud. a trattazione scritta del 18.10.2024 di parte attrice e della convenuta . CP_4 Alla udienza del 31.12.2024, svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter, la convenuta ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con Controparte_2 sentenza mentre parte attrice ed il convenuto hanno rappresentato di non aver più Parte_1 interesse alla continuazione del giudizio.
Quindi, intervenuta l'accettazione della proposta conciliativa da tutte le parti in causa nonché comprovata la riconsegna dell'immobile di proprietà del ricorrente deve essere Controparte_1 quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere non avendo più le parti costituite interesse ad agire ed a contraddire.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della pagina 2 di 3 sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Nel concreto ricorre l'ipotesi della intervenuta transazione, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, a seguito della instaurazione del giudizio, in quanto oggetto di proposta conciliativa cui hanno aderito tutte le parti in causa.
Va pertanto, dichiarata la estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del presente procedimento avendo le parti concluso in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Foggia, 2.1.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3854/2022 R.G. promossa da:
(c.f. )), rappresentato e difeso dall'avv. G. Giglio e Parte_1 C.F._1 dall'avv. C. Iacubino, giusta procura in atti;
- ATTORE -
contro
(c.f. ) , rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Controparte_1 C.F._2
Porfido, giusta procura in atti;
(c.f. ), rappresentata e difeso dall' avv. Controparte_2 C.F._3
Raffaele Rutigliano, giusta procura in atti;
- CONVENUTI-
Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza del 31.12.2024, da intendersi integralmente richiamate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del
2009).
Con ricorso ex art. 447 c.p.c., regolarmente notificato, , quale proprietario della unità Parte_1 immobiliare ubicata in Apricena (FG), alla Via Toscanini 15, primo piano, ha allegato di aver sottoscritto con il nipote , in data 17.3.2009, un contratto di comodato relativo alla Controparte_1 predetta abitazione, concordando altresì con il nipote la sottoscrizione di un futuro contratto di locazione nell'ipotesi in cui coniuge di , e da cui si stava Controparte_2 Parte_1 separando, avesse deciso di occupare quell'appartamento, al costo mensile di euro 100 per il primo anno e di euro 200 per i mesi successivi. A seguito di inadempimento dei convenuti che sospendevano pagina 1 di 3 arbitrariamente il pagamento dell'esiguo canone di locazione rifiutandosi in ogni caso di formalizzare il contratto, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il rilascio dell'immobile Parte_1 detenuto senza titolo dai convenuti, previo accertamento della simulazione, inefficacia, invalidità delle pattuizioni di comodato e di locazione eventualmente intervenute tra le parti. Chiedeva inoltre la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione nella misura di euro 20.400,00 con decorrenza dal mese di dicembre 2011 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, e di euro 10.000,00 o della diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, a titolo di indebito arricchimento, da liquidarsi anche in via equitativa con decorrenza dal mese di dicembre 2011 e/o dal mese di dicembre 2020 e fino all'effettiva data di rilascio e restituzione dell'immobile; il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio con memoria del 28.10.2022 eccependo in via preliminare Controparte_1 la sussistenza del rapporto di continenza con il giudizio n. 3998/2014 R.G. definito con sentenza n.
n.624/2018 emessa da Codesto On. Tribunale ed ormai irrevocabile, mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata;
con vittoria delle spese di lite.
Con memoria del 4.11.2022 si costituiva in giudizio anche eccependo, Controparte_2 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva in quanto estranea alle pattuizioni intercorse tra l'attore e;
nel merito concludeva in ogni caso per il rigetto delle domande proposta dal Parte_1 ricorrente ed in estremo subordine per l'accertamento della responsabilità risarcitoria esclusivamente in capo a;
con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi Parte_1 antistatario.
Con ordinanza riservata del 22.3.2024, il G.I., Dott.ssa Diletta Calò, proponeva in via meramente conciliativa la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “rilascio dell'immobile per cui è causa libero e sgombero da persone e cose da parte della resistente entro il 30 settembre CP_3
2024; - rinuncia alle ulteriori domande formulate dal ricorrente;
- integrale compensazione delle spese di lite”. Nel corso del giudizio tutte le parti costituite hanno espresso formale accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Ciò posto, va osservato che le parti, accettando la proposta conciliativa formulata dal precedente G.I., dott.ssa Diletta Calò, con ordinanza del 22.3.2024, hanno voluto transigere la lite e regolare il rapporto in forza dei nuovi accordi siglati anche con verbale di riconsegna dell'immobile dell'11.10.2024 versato in atti dalle parti (v. note ud. a trattazione scritta del 18.10.2024 di parte attrice e della convenuta . CP_4 Alla udienza del 31.12.2024, svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter, la convenuta ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con Controparte_2 sentenza mentre parte attrice ed il convenuto hanno rappresentato di non aver più Parte_1 interesse alla continuazione del giudizio.
Quindi, intervenuta l'accettazione della proposta conciliativa da tutte le parti in causa nonché comprovata la riconsegna dell'immobile di proprietà del ricorrente deve essere Controparte_1 quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere non avendo più le parti costituite interesse ad agire ed a contraddire.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della pagina 2 di 3 sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Nel concreto ricorre l'ipotesi della intervenuta transazione, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, a seguito della instaurazione del giudizio, in quanto oggetto di proposta conciliativa cui hanno aderito tutte le parti in causa.
Va pertanto, dichiarata la estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del presente procedimento avendo le parti concluso in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Foggia, 2.1.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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