Art. 119.
(Riconoscimento e legittimazione di figli naturali).
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 112 possono altresi' redigere, in forma pubblica, atti di riconoscimento di figli naturali o atti, dai quali risulti la volonta' di legittimare figli naturali:
1° da parte di militari appartenenti alle forze armate e delle persone al seguito di queste, che si trovano nella zona delle operazioni o in prigionia e non possono compiere detti atti nelle ferme ordinarie;
2° da parte di persone imbarcate su navi da guerra, su navi-ospedale e su navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute;
3° da parte di persone, che si trovano a bordo di aeromobili militari o di aeromobili di associazioni nazionali di soccorso riconosciute.
Per gli atti di riconoscimento di figli naturali e per gli atti, dai quali risulta la volonta' di legittimare figli naturali, formati a norma del comma precedente, si applicano, rispettivamente, gli articoli 114 e 118.
(Riconoscimento e legittimazione di figli naturali).
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 112 possono altresi' redigere, in forma pubblica, atti di riconoscimento di figli naturali o atti, dai quali risulti la volonta' di legittimare figli naturali:
1° da parte di militari appartenenti alle forze armate e delle persone al seguito di queste, che si trovano nella zona delle operazioni o in prigionia e non possono compiere detti atti nelle ferme ordinarie;
2° da parte di persone imbarcate su navi da guerra, su navi-ospedale e su navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute;
3° da parte di persone, che si trovano a bordo di aeromobili militari o di aeromobili di associazioni nazionali di soccorso riconosciute.
Per gli atti di riconoscimento di figli naturali e per gli atti, dai quali risulta la volonta' di legittimare figli naturali, formati a norma del comma precedente, si applicano, rispettivamente, gli articoli 114 e 118.