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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 1098/2022 Cont.
promosso da
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia
Tomasoni (cod. fisc. ) con studio in Trento via degli Orti n. 15, CodiceFiscale_2
appellante nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3
in LI MO (Cn), Piazza San Sebastiano n. 10, e (C.F.: CP
), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Panice n. 42, rappresentate e difese dall'avv. Maurizio PAOLETTI (C.F.: ) C.F._5
con studio in Torino, Via Colli n. 3;
ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 530/2022 del Tribunale di
Cuneo, ogni avversaria domanda ed eccezione disattesa:
1 IN VIA PRINCIPALE
– dato atto che la conchiudente versava sul libretto 1/618 cointestato alle si-gnore e CP
gli importi di Euro 77.000,00 l'8 marzo 2010 senza alcuna causale e quello di Controparte_1
Euro 60.000,00 il 17 maggio 2010 con la causale “per regalia” e che dette dazioni costituiscono una donazione nulla per mancanza dei requisiti di legge;
- dichiararsi la nullità delle di-sposizioni poste in essere da e per l'effetto condannarsi parti appellate alla restituzione della Controparte_3
complessiva somma di Euro 137.000,00 oltre interessi dalle singole dazioni e rivalutazione;
IN VIA SUBORDINATA
– dato atto che la conchiudente versava sul libretto 1/618 cointestato alle si-gnore e CP
gli importi di Euro 77.000,00 l'8/03/2010 senza alcuna causale e quello di Euro Controparte_1
60.000,00 il 17/05/2010 con la causale “per regalia”, prelevandone a più riprese Euro 97.250,00 in forza di delega ad operare a suo favore sul medesimo conto, dato atto che comunque le dazioni costituiscono una donazione nulla per mancanza dei requisiti di leg-ge o comunque un mero deposito fiduciario;
- disporsi la restituzione della somma di €. 39.750,00, oltre interessi dalla data dell'ultimo prelievo.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado da parte attrice e parte intervenuta, non espletate.
Con vittoria di spese e competenze di lite ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA e CNPA per entrambi i gradi del giudizio, anche tenuto conto del motivo di do-glianza in merito”.
Conclusioni di parte appellata:
“Contrariis Rejectis;
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino:
In via di principalità, rigettare l'appello proposto da parte attrice avverso la sentenza n. 530/2022 del
Tribunale di Cuneo e, per l'effetto, confermare integralmente la pronuncia di primo grado;
2 In via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le censure sollevate da parte appellante dovessero trovare accoglimento, in virtù dei motivi di appello incidentale tardivo proposto dalle odierne appellate:
previo rendimento del conto dei prelievi effettuati sul libretto cointestato alle odierne appellate da parte di per Euro 97.250,00; Controparte_3
dichiarare compensato ogni credito dell'appellante nei confronti delle appellate, in virtù del legato disposto dal sig. in favore di con postilla del 22.04.2010 riservata Parte_2 CP
la richiesta di ulteriori somme che dovessero risultare dovute a per le causali di cui al CP
codicillo.
In ogni caso, vinte le spese”
MOTIVI
-SVOLGIMENTO PROCESSO
Il OR con atto del 22 luglio 2022 ha proposto appello avverso la sentenza n. 530/2022 Pt_1
pronunciata dal Tribunale di Cuneo.
Le convenute si sono costituite con atto del 22.12.2022 proponendo altresì appello incidentale.
La sentenza di primo grado ha dichiarato che i bonifici di complessivi euro 137.000,00 effettuati dalla
SI a favore delle ORe e costituiscono Controparte_3 Controparte_1 CP
donazioni nulle, ai sensi dell'art. 782 c.c., con conseguente diritto di parte attrice di vedersi accolta la domanda di restituzione.
Con riferimento ai prelievi eseguiti dalla SI come delegataria sul conto intestato alle CP_3
convenute per l'importo di euro 97.250,00, il giudice ha ritenuto che, in assenza di prova circa la sorte dei predetti prelievi, “ci si deve arrestare al dato oggettivo, ossia al fatto che di detta somma l'attrice sia tornata in possesso, e ciò senza obbligo alcuno di rendiconto, trattandosi a dire delle stesse convenute di denaro del decuius.”
Il giudice ha poi ritenuto provato l'esborso da parte delle convenute di spese di assistenza a favore della SI per euro 16.742,22. CP_3
3 La sentenza di primo grado ha altresì riconosciuto a parte convenuta il diritto al rimborso di euro
530,00 per spese sostenute a favore della SI . CP_3
Non è stata ritenuta meritevole di accoglimento l'eccezione di compensazione proposta dalla convenuta fondata sulla propria qualità di legataria in forza del codicillo 22/4/10, CP
“trattandosi di legato di specie e non avendo detta convenuta mai contestato l'inesistenza dei titoli al momento dell'apertura della successione del OR , evincendosi in detto codicillo Parte_2
la volontà di collegare il legato alla persistenza in essere dei titoli”.
-I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DA Pt_2
Parte propone i seguenti 4 motivi di impugnazione. Pt_1
I) Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe erroneamente deciso laddove ha ritenuto che, in assenza di prova, le somme prelevate in contanti dal libretto 1/618 acceso presso BRE Banca fossero entrate in possesso di parte attrice e che pertanto tale ammontare andasse detratto dagli importi donati.
Secondo la stessa il Giudice non ha tenuto in considerazione che le convenute non hanno svolto in giudizio alcuna domanda di restituzione delle somme prelevate da per un Controparte_3
ammontare di €. 97.250,00, limitandosi infatti le stesse in primo grado a chiedere solo la compensazione di ogni credito dell'attrice nei confronti delle medesime.
La decisione sarebbe quindi viziata in quanto pronunciata ultra petita, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c..
Secondo , peraltro, dall'istruttoria non sarebbe emerso che sia debitrice di Pt_1 Controparte_3
alcuna somma nei confronti delle convenute.
Quanto ai prelievi operati sul libretto 1/618 dalla SI in virtù della delega a nome della CP_3
medesima, le convenute infatti non hanno documentato le relative movimentazioni e quindi non hanno dimostrato che il libretto sia stato usato esclusivamente dalla stessa. CP_3
Inoltre non sarebbe stata fornita prova che le somme prelevate in contanti, in virtù della delega, siano state effettivamente indebitamente trattenute da;
è infatti onere del delegante Controparte_3
dimostrare che il delegato ha distratto a proprio favore le somme prelevate. Considerata l'età ed il precario stato fisico e psichico accertato già dal 2006 della SI , parrebbe difficile CP_3
4 credere, come sostenuto dalle convenute appellate, che la stessa abbia potuto operare in autonomia e distrarre le somme che prelevava in contanti.
L'appellante si domanda come mai le convenute non si sono preoccupate di ciò in quanto dall'istruttoria è emerso che la teste di parte convenuta , figlia di Testimone_1 Parte_3
, quest'ultima sorella della defunta parte attrice, e cugina di ancorché
[...] CP
sentita su altre circostanze, all'udienza del 24 giugno 2021 ha confermato che era ad CP
accompagnare in banca. Le appellate erano ben consapevoli della situazione Controparte_3
clinica della SI che già a partire dal 2006 presentava evidenti segnali di malattia CP_3
depressiva per esprimersi in modo più evidente nel corso del biennio 2009 – 2010 e fino a tutto il
2012, per peggiorare successivamente.
Vi sarebbe inoltre contraddizione nella difesa delle convenute laddove, da una parte sostengono che era la SI a prelevare dal conto, e poi affermano viceversa che esse prelevavano dal CP_3
conto le spese necessarie all'assistenza della SI.
Il OT ha provato che i nonni con le loro entrate erano in grado di sostenere i costi di Pt_1
permanenza nella casa di riposo e che sino al settembre 2009 sul conto n. 15675 non vi erano particolari movimenti in uscita.
Dall'esame degli estratti conto risulta inoltre che in data 9.3.2011 la SI prelevò dal CP_3
libretto l'importo di euro 4.800,00 (doc. 3 di parte attrice) ed una somma di pari importo venne versata in data 15.3.2011 sul conto corrente presso Bre Banca intestato a coincidenza CP
totalmente ignorata dal giudice di primo grado.
Sarebbe di tutta evidenza che la SI non è mai tornata in possesso delle somme CP_3
prelevate, non rinvenute in casa della tutrice né nella cassaforte.
II) Per parte appellante la decisione è errata innanzitutto perché il Giudice non ha tenuto in considerazione che le convenute non hanno svolto in giudizio alcuna domanda di restituzione anche con riguardo alle somme sborsate per l'assistenza dei due anziani coniugi.
Si sono limitate infatti le convenute in primo grado a chiedere solo la compensazione di ogni credito dell'attrice nei confronti delle medesime.
5 La decisione è quindi viziata in quanto pronunciata ultra petita, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c..
Inoltre le convenute hanno chiesto, nel giudizio instaurato dalla tutrice avv. Silvana Agosto, di accertare il debito della SI per le spese delle badanti, individuato dalle stesse Controparte_3
nell'importo di €. 19.050,95= (poi ridotto dal Tribunale in €. 16.742,22.-), senza fornire alcuna prova idonea a supporto di tale pretesa. Nessun documento giustificativo sarebbe stato prodotto a sostegno degli asseriti esborsi.
Le convenute si sono limitate a produrre sub n. 4) alcuni fogli scritti a mano contenenti un elenco di spese, documento al quale non può essere attribuito alcun valore probatorio. Allo stesso tempo hanno genericamente dichiarato di aver utilizzato il conto a loro intestato solo per “prelevare le somme che poi sono servite a pagare l'assistenza alla zia ed allo zio” (vedere anche a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado depositata nell'interesse delle ORe e P_
). Nessuna pezza giustificativa, estratto conto o disposizione bancaria in favore delle badanti CP
risulta però essere stata prodotta in giudizio;
solo un elenco di spese evidentemente privo di alcun valore.
Il OR evidenzia che la tutrice ha eccepito che gli esborsi per le badanti erano apparsi Pt_1
sproporzionati atteso che la era ricoverata in una struttura e non era chiara la ragione per CP_3
la quale ci fosse stato bisogno di un'assistenza continuativa, tant'è che aveva poi diminuito l'orario di lavoro dopo essersi confrontata con la direttrice della casa di riposo e con il medico di base
(interrogatorio formale reso il 19 ottobre 2020). La teste (udienza del 18 dicembre Testimone_2
2020) ha dichiarato che “noi consegnavamo le buste paga ed i contributi in scadenza. Non so nulla della provenienza dei soldi utilizzati per i pagamenti”.
Aggiunge che, stante il fatto che la badante sarebbe stata pagata con dei voucher Parte_4
sul sito dell'INPS, dovrebbe risultare la tracciabilità del pagamento, ma nulla è stato prodotto dalle convenute.
Nessun teste ha confermato che i denari per le badanti fossero stati sborsati dalle convenute come nessuna pezza giustificativa è stata prodotta dalle medesime.
6 Ribadisce che le convenute hanno confessato che prelevavano le somme per le spese da “tale conto”
(pg. 10 note conclusive di primo grado) e quindi non possono averle sostenute di persona.
III) L'appellante sostiene ancora la mancanza di domanda restitutoria con riferimento alla somma di euro 530,00.
Sostiene che, mancando ogni pezza giustificativa e di prova della riconducibilità del pagamento alle appellate, manca la prova dell'effettivo esborso da parte delle stesse.
IV) Come quarto motivo di lite parte appellante assume che il giudice di primo grado ha errato nel liquidare le spese legali secondo lo scaglione da 5.200 a 26.000,00 euro, anziché in quello compreso tra 52.000,00 a 260.000,00, in quanto il giudice ha riconosciuto che i bonifici eseguiti da CP_3
per euro 137.000,00 costituissero donazioni nulle;
secondo pertanto il valore della
[...] Pt_1
controversia era dato da tale importo.
Inoltre il giudice avrebbe dovuto aumentare fino all'80-100% il compenso ai sensi dell'art. 4 del dm
55/2014 per la natura del giudizio, le sue caratteristiche e la sua complessità.
Infine il giudice ha errato nel non liquidare le spese a favore dell'intervenuto per la difesa Pt_1
tecnica svolta prima che la sua posizione processuale fosse assorbita dalla costituzione del medesimo quale erede di parte attrice.
Istanze istruttorie)
Parte appellante ripropone l'istanza di prove per testi diretta a dimostrare da una parte la pressione esercitata dalle appellate sui coniugi e dall'altra l'affetto dei nonni nei confronti del OT Pt_1
. Pt_1
Ripropone poi l'ordine di esibizione a Bre Banca e a . CP_4
-La POSIZIONE DELLE APPELLATE
Le parti appellate ricostruiscono in primis la situazione di fatto, affermando di non essere approfittatrici ma che, a parere delle stesse, prescindendo dal fatto che né il tutore avv. Agosto né il
OR hanno ritenuto di agire penalmente nei confronti delle stesse per circonvenzione Pt_1
d'incapace, le prove orali avrebbero dimostrato il forte legame affettivo esistente tra le stesse e la
7 SI e il coniuge. Le appellate si sarebbero prodigate per la SI sia prima CP_3 CP_3
che dopo la morte del figlio della stessa, anche in ragione delle difficoltà di rapporti tra la SI
e la nuora. CP_3
In merito al primo motivo di impugnazione, rilevano come fu la SI , temendo che la CP_3
nuora dilapidasse il patrimonio, a voler trasferire la somma di euro 137.000,00 ad un conto intestato alle appellate, facendosi rilasciare una delega per operare. Le ORe ed non CP P_
operarono mai su quel conto. E' la stessa tutrice nell'atto di citazione a riconoscere tutti i prelievi effettuati dalla . CP_3
In merito al secondo motivo di impugnazione, affermano che deve confermarsi sul punto la sentenza di primo grado in ragione delle prove testimoniali che provano che, quando la situazione dei coniugi peggiorò, furono proprio le odierne appellate ad occuparsi della gestione del personale da Pt_1
destinarsi all'assistenza dei due anziani, tanto da sostenere, nell'anno 2014, il costo di ben due badanti per un ammontare di Euro 9.730,78 per la prima (sig.ra ed Euro 6.961,23 per la seconda Per_1
(sig.ra . Parte_4
Tali somme, regolarmente rendicontate alla tutrice, non sono mai state rimborsate;
ragione per cui,
nel giudizio di prime cure, sono state richieste in via riconvenzionale.
Segnalano con riferimento a tutti i motivi che il giudice di prime cure si è correttamente pronunciato sulla domanda riconvenzionale di compensazione (come risulta dalla pg. 6 della comparsa di costituzione di primo grado).
Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese, rilevano come la tutrice abbia contestato esclusivamente buoni pasto e ricevute non riconducibili formalmente ai , mentre esse hanno Pt_1
effettuato esborsi per euro 2.358,94. Ritengono che tutte le voci di spesa non oggetto di contestazione si traducono in assenza di contestazione specifica che esonera la parte da ulteriori oneri.
Con riferimento all'appello incidentale da esse proposto, con cui chiedono l'accoglimento della richiesta di compensazione proposta da , quale legataria in ragione del codicillo 22/4/2010, le CP
appellanti affermano che occorre guardare alla vicenda, come si è sviluppata.
8 Affermano che, in considerazione dell'affetto e della riconoscenza verso le IP e CP
, con codicillo posteriore del 22.04.2010, in custodia al notaio Controparte_1 Persona_2
, il sig. istituì un legato della somma di Euro 83.500,00 in favore della sig.ra
[...] Pt_1 [...]
si trattava, nello specifico, del 50% dei titoli Ubi-Bre (oggi Intesa San Paolo) ammontanti CP
ad Euro 167.000,00.
Tali disposizioni testamentarie vennero confidate dai coniugi alle odierne appellate, così Pt_1
come il timore che la nuora dilapidasse il patrimonio privandoli delle risorse necessarie per il sostentamento.
Fu proprio per questa ragione che i ORi bonificarono in favore delle sig.re e Pt_1 CP
talune somme (tra cui quelle comunque disposte per testamento in favore della P_ [...]
. CP
L'accordo morale tra gli zii e le IP fu chiaro: per qualsiasi esigenza di vita quotidiana i coniugi avrebbero potuto disporre delle somme donate e, nell'ipotesi in cui fossero divenuti incapaci, Pt_1
le sig.re e avrebbero potuto utilizzare quanto necessario per assicurare aiuto e CP P_
assistenza agli zii;
se fosse residuato qualcosa alla loro morte lo avrebbero considerato un lascito,
conformandosi in tal modo alla volontà espressa dagli zii nelle schede testamentarie.
Ad ulteriore riprova dell'esistenza di una stretta correlazione tra le somme donate ed il legato vi è il fatto che sul conto ove vennero bonificate le somme fu messa una delega a nome della sig.ra
, affinché quest'ultima potesse (come poi è accaduto) prelevare tutto quanto necessario per CP_3
far fronte alle esigenze che via via sarebbero emerse con l'avanzare dell'età.
Con specifico riferimento alla presunta mancata contestazione da parte della sig.ra CP
dell'inesistenza dei titoli all'apertura della successione del sig. , le appellanti ribadiscono che Pt_1
le donazioni vennero disposte dalla mediante due versamenti ad oggetto somme Controparte_3
cointestate con il marito;
somme che, con la postilla del 22.04.2010, il sig. Parte_2
comunque assegnava alla OT CP
9 Certamente, quindi, al momento del decesso del sig. , le somme non erano più nel suo Pt_1
patrimonio, poiché la moglie ne aveva già disposto mediante donazione in favore delle IP, ma tale circostanza era frutto di un accordo morale tra le parti.
Ora, vero è che, all'apertura della successione del , la somma oggetto del legato non era più Pt_1
esistente nel suo patrimonio, ma nel momento in cui le donazioni effettuate dalla in favore CP_3
delle IP fossero state ritenute nulle, le relative somme sarebbero ritornate nella massa ereditaria per la quota di ½ di spettanza della . CP
Le appellanti riproducono poi in appello l'eccezione di compensazione in ragione della mancata presentazione del rendiconto da parte dell'appellante.
Quanto all'entità della quantificazione delle spese legali, parte appellata afferma la correttezza della decisione in quanto, ai fini della liquidazione, deve essere presa in considerazione la somma effettivamente riconosciuta alla parte parzialmente vittoriosa di euro 22.477,78.
-MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
-I motivo di appello
Preliminarmente deve essere rigettato il motivo di appello costituito dall'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. motivato con il fatto che le convenute non avrebbero proposto la domanda di restituzione della somma di euro 97.250,00 euro, limitandosi solo a chiedere la compensazione di ogni credito di nei confronti delle medesime. Pt_1
Ritiene il Collegio che la domanda relativa all'importo di 97.250,00 euro di cui sopra non costituisce eccezione riconvenzionale correttamente proposta dalle parti appellanti.
Afferma infatti la Cassazione (sentenza n. 21472/2016 fonte Italgiureweb) che si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva,
nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore, mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando,
così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati.
10 Nel caso in oggetto lo scopo di parte convenuta è stato quello di ottenere, con riferimento alla somma indicata, il rigetto della domanda di parte , chiedendo che in ogni caso l'importo prelevato Pt_1
dalla SI fosse detratto da quello versato di euro 137.000,00. CP_3
Detto motivo non può essere accolto neppure nel merito in quanto è punto processualmente provato che le somme versate sul libretto n. 1/618, formalmente intestato alle convenute, fossero di proprietà della SI . CP_3
Tale fatto è infatti riconosciuto dalle parti convenute, che hanno sostenuto che il versamento di euro
137.000 fu effettuato dai ORi allo scopo di garantirsi una provvista di denaro a loro Pt_1
disposizione per le loro esigenze di vita, temendo, a detta delle appellate, che la nuora dilapidasse il patrimonio quando essi non fossero più in grado di intendere e volere, lasciandoli così privi di risorse.
Ora tale riconoscimento processuale trova conferma in primo luogo nella circostanza che la SI
si fece rilasciare una delega per poter liberamente prelevare dal libretto, delega che non CP_3
avrebbe avuto ragione di sussistere se la predetta avesse riconosciuto la titolarità del denaro in capo alle IP.
Pacifico anche che la SI ha effettuato personalmente i prelievi, ritenendosi quindi ed CP_3
essendo riconosciuta dalle appellate come proprietaria del denaro contenuto nel libretto.
Le affermazioni di parte circa la presunta incapacità ad agire della SI , in Pt_1 CP_3
ragione dello stato psichico depressivo da cui era affetta, non possono avere alcun rilievo processuale,
in ragione del fatto che al momento dei predetti prelievi la predetta si trovava nel pieno della propria capacità, non essendo state proposte a quel tempo nei suoi confronti alcuna domanda di interdizione o di amministrazione di sostegno.
Risultando la SI quale proprietaria del denaro, non vi è dunque alcun onere a carico CP_3
delle convenute di dimostrare la distrazione delle somme da parte della SI . CP_3
Né vi può esservi alcun obbligo di rendimento del conto da parte dell'erede della SI , CP_3
considerando che questa ha disposto di denaro di sua proprietà.
Avendo la SI prelevato in stato di capacità, l'utilizzo delle somme da parte della stessa CP_3
non ha rilievo processuale e quindi è del tutto irrilevante il fatto riferito da parte di una Pt_1
11 coincidenza temporale tra il prelievo da parte della SI stessa dell'importo di euro CP_3
4.800,00 e il versamento della stessa somma su conto corrente intestato alla SI . CP
La sentenza appellata deve quindi essere confermata laddove dispone la compensazione dell'importo di euro 97.250,00 con la corrispondente cifra versata a suo tempo dalla SI . CP_3
-II e III motivi di appello
L'appello deve essere accolto con riferimento ai motivi sub II e III.
Ciò in quanto le parti convenute non hanno dimostrato di avere pagato le asserite spese con denaro proprio e non appartenente alla SI , come era loro onere dimostrare per poter vedere CP_3
accolta la domanda restitutoria.
Come infatti rilevato da parte appellante, le stesse appellate hanno sostenuto negli atti di causa che le spese necessarie all'assistenza della SI sono state prelevate dal conto a loro CP_3
fittiziamente intestato.
Affermano infatti nelle proprie note conclusive in primo grado a pagina 10 “Tale conto non è mai
stato usato dalle convenute se non per prelevare le somme che poi sono servite a pagare l'assistenza
alla zia ed allo zio e ciò in forza di un “accordo morale” che oggi sembra trasformare le convenute
in due approfittatrici;
così non è, come provano chiaramente i fatti.”
Da questa affermazione si ricava necessariamente, in ragione del chiaro contenuto della stessa, che i prelievi effettuati dalla SI , certamente ingenti ed anomali, sono serviti anche per il CP_3
pagamento delle spese necessarie per l'assistenza della e del marito. CP_3
-IV motivo di appello
Il motivo di appello costituito dall'errata applicazione dello scaglione dei compensi può essere accolto esclusivamente per i profili sotto indicati.
Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato infatti, ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a norma dell'art. 5
d.m. n. 140 del 2012, «il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile», aggiungendosi che si ha riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata». Tale principio è
12 seguito da costante giurisprudenza (ex multis Cass 8449 del 2023 fonte Italgiureweb); d'altra parte l'appellante non cita alcuna pronuncia a suo favore.
Peraltro, stante l'esito della causa , l'importo delle spese deve essere rideterminato tenendo conto dello scaglione da 26.001 a 52.000,00.
Appare altresì corretto il riferimento operato dal giudice di primo grado al valore medio della controversia, senza alcun ulteriore incremento, in quanto le questioni oggetto di causa, relative principalmente alla qualificazione del versamento di 137.000,00 euro e all'attribuzione dei prelievi,
appaiono di media difficoltà.
Quanto alla doglianza di relativa al mancato riconoscimento a suo favore da parte del giudice Pt_1
di primo grado delle spese relative alla difesa tecnica svolta dalla SI , antecedente alla CP_3
costituzione del medesimo come attore, essa deve essere accolta trattandosi di spese che debbono essere rimborsate all'appellante quale unico erede della SI . CP_3
Risulta infatti dal fascicolo di primo grado (nota del 9.5.2022) che il predetto, in tale qualità, Pt_1
ha richiesto non solo il rimborso delle spese da esso sostenute dal momento dell'intervento fino all'esito della causa, ma anche di quelle sostenute dalla SI fino al decesso (ossia spese CP_3
di studio, introduzione della causa, istruttoria e trattazione).
- Le istanze istruttorie
Le istanze istruttorie riproposte da devono essere rigettate in ragione delle motivazioni sopra Pt_1
esposte, in quanto i capi di prova per testi e le richieste di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conti (al di là dell'impossibilità pratica di ottenere documenti dalle banche una volta decorsi i dieci anni di obbligo di conservazione delle scritture) sono irrilevanti alla luce delle predette motivazioni, dovendosi ritenere, come già evidenziato, che la SI ha agito nel pieno CP_3
diritto di disporre delle somme e che le istanze di esibizione si appalesano quali meramente esplorative.
-Appello incidentale
L'appello incidentale deve essere rigettato in quanto il legato del 50% dei titoli Ubi-Bre
costituisce legato di specie, in quanto, come già affermato dal giudice di primo grado, in quanto
13 l'attribuzione mortis causa a titolo particolare ha avuto per oggetto la titolarità di un bene determinato e specificato e non una somma di denaro corrispondente ai titoli, come affermato dalle appellate.
Il codicillo a firma del OR afferma infatti: “lascio a mia OT i titoli Ubi Pt_1 CP
e Bre del valore di euro 167.000,00 per una metà di sua spettanza”.
Il legato fa dunque riferimento al bene “titoli”, limitandosi, dopo averli specificati con riferimento agli emittenti, a indicare il presumibile valore degli stessi.
Ora è pacifico che al momento del decesso del OR i titoli non erano più nel suo patrimonio, Pt_1
perché la moglie li aveva disinvestiti e usato il denaro per la donazione a favore dei IP.
-Spese processuali
Stante l'esito della causa, che ha sancito la soccombenza delle ORe e sia in merito P_ CP
alle domande di rimborso spese che con riferimento alle domande subordinate, le spese legali sono compensate per un terzo e poste a carico delle appellate per i restanti due terzi per entrambi i gradi di giudizio.
Si applica per entrambe le fasi lo scaglione da 26.001 a 52.000,00 euro.
Non può essere riconosciuto l'aumento ex art 4 comma 1 del Dm n. 55 del 2014 per le ragioni sopra indicate con riferimento alla liquidazione del 1 grado.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di secondo grado, si considera la fase di studio,
introduttiva e decisionale, come richiesto da parte appellante nella nota spese, con riferimento, per le ragioni già esplicate, allo scaglione medio, valore medio.
Al relativo importo va aggiunto quello di euro 1.138,50 e 27,00 euro di spese sostenute dall'appellante, come da nota;
il risultato finale è di euro 8.111, 5, da riconoscere a parte appellante nella misura di due terzi, con risultato finale di euro 5.407,6.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese legali di primo grado a favore di , essa deve Pt_1
essere rideterminata secondo i criteri indicati, con calcolo dell'importo a favore di di euro Pt_1
7616,00, che nella misura di due terzi è pari ad euro 5.077,00.
14 Per quanto riguarda le spese legali da rimborsare a quale erede di , esse ammontano Pt_1 CP_3
ad euro 4.711,00 a cui vanno aggiunti euro 788,00 per spese, con un totale di euro 5.499,00 che nella misura di due terzi è pari ad euro 3.666,00.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
530/2022 emessa dal giudice di Cuneo,
dichiara tenute e condanna e in solido a pagare a Controparte_1 CP Parte_1
l'importo di euro 39.750,00 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiara compensate le spese legali del primo grado e del presente giudizio nella misura di un terzo;
dichiara tenute e condanna le convenute in solido a rimborsare a i restanti due terzi di spese Pt_1
legali, che liquida in tale quota:
per il giudizio di primo grado in euro 5.077,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa per quanto riguarda la difesa;
Pt_1
per il giudizio di primo grado per quanto riguarda la difesa in euro 3.666,00 oltre rimb. CP_3
forf. 15%, iva e cpa;
per il giudizio di secondo grado in euro 5.407,6, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Torino, 4 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
15
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 1098/2022 Cont.
promosso da
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia
Tomasoni (cod. fisc. ) con studio in Trento via degli Orti n. 15, CodiceFiscale_2
appellante nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3
in LI MO (Cn), Piazza San Sebastiano n. 10, e (C.F.: CP
), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Panice n. 42, rappresentate e difese dall'avv. Maurizio PAOLETTI (C.F.: ) C.F._5
con studio in Torino, Via Colli n. 3;
ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 530/2022 del Tribunale di
Cuneo, ogni avversaria domanda ed eccezione disattesa:
1 IN VIA PRINCIPALE
– dato atto che la conchiudente versava sul libretto 1/618 cointestato alle si-gnore e CP
gli importi di Euro 77.000,00 l'8 marzo 2010 senza alcuna causale e quello di Controparte_1
Euro 60.000,00 il 17 maggio 2010 con la causale “per regalia” e che dette dazioni costituiscono una donazione nulla per mancanza dei requisiti di legge;
- dichiararsi la nullità delle di-sposizioni poste in essere da e per l'effetto condannarsi parti appellate alla restituzione della Controparte_3
complessiva somma di Euro 137.000,00 oltre interessi dalle singole dazioni e rivalutazione;
IN VIA SUBORDINATA
– dato atto che la conchiudente versava sul libretto 1/618 cointestato alle si-gnore e CP
gli importi di Euro 77.000,00 l'8/03/2010 senza alcuna causale e quello di Euro Controparte_1
60.000,00 il 17/05/2010 con la causale “per regalia”, prelevandone a più riprese Euro 97.250,00 in forza di delega ad operare a suo favore sul medesimo conto, dato atto che comunque le dazioni costituiscono una donazione nulla per mancanza dei requisiti di leg-ge o comunque un mero deposito fiduciario;
- disporsi la restituzione della somma di €. 39.750,00, oltre interessi dalla data dell'ultimo prelievo.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado da parte attrice e parte intervenuta, non espletate.
Con vittoria di spese e competenze di lite ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA e CNPA per entrambi i gradi del giudizio, anche tenuto conto del motivo di do-glianza in merito”.
Conclusioni di parte appellata:
“Contrariis Rejectis;
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino:
In via di principalità, rigettare l'appello proposto da parte attrice avverso la sentenza n. 530/2022 del
Tribunale di Cuneo e, per l'effetto, confermare integralmente la pronuncia di primo grado;
2 In via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le censure sollevate da parte appellante dovessero trovare accoglimento, in virtù dei motivi di appello incidentale tardivo proposto dalle odierne appellate:
previo rendimento del conto dei prelievi effettuati sul libretto cointestato alle odierne appellate da parte di per Euro 97.250,00; Controparte_3
dichiarare compensato ogni credito dell'appellante nei confronti delle appellate, in virtù del legato disposto dal sig. in favore di con postilla del 22.04.2010 riservata Parte_2 CP
la richiesta di ulteriori somme che dovessero risultare dovute a per le causali di cui al CP
codicillo.
In ogni caso, vinte le spese”
MOTIVI
-SVOLGIMENTO PROCESSO
Il OR con atto del 22 luglio 2022 ha proposto appello avverso la sentenza n. 530/2022 Pt_1
pronunciata dal Tribunale di Cuneo.
Le convenute si sono costituite con atto del 22.12.2022 proponendo altresì appello incidentale.
La sentenza di primo grado ha dichiarato che i bonifici di complessivi euro 137.000,00 effettuati dalla
SI a favore delle ORe e costituiscono Controparte_3 Controparte_1 CP
donazioni nulle, ai sensi dell'art. 782 c.c., con conseguente diritto di parte attrice di vedersi accolta la domanda di restituzione.
Con riferimento ai prelievi eseguiti dalla SI come delegataria sul conto intestato alle CP_3
convenute per l'importo di euro 97.250,00, il giudice ha ritenuto che, in assenza di prova circa la sorte dei predetti prelievi, “ci si deve arrestare al dato oggettivo, ossia al fatto che di detta somma l'attrice sia tornata in possesso, e ciò senza obbligo alcuno di rendiconto, trattandosi a dire delle stesse convenute di denaro del decuius.”
Il giudice ha poi ritenuto provato l'esborso da parte delle convenute di spese di assistenza a favore della SI per euro 16.742,22. CP_3
3 La sentenza di primo grado ha altresì riconosciuto a parte convenuta il diritto al rimborso di euro
530,00 per spese sostenute a favore della SI . CP_3
Non è stata ritenuta meritevole di accoglimento l'eccezione di compensazione proposta dalla convenuta fondata sulla propria qualità di legataria in forza del codicillo 22/4/10, CP
“trattandosi di legato di specie e non avendo detta convenuta mai contestato l'inesistenza dei titoli al momento dell'apertura della successione del OR , evincendosi in detto codicillo Parte_2
la volontà di collegare il legato alla persistenza in essere dei titoli”.
-I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DA Pt_2
Parte propone i seguenti 4 motivi di impugnazione. Pt_1
I) Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe erroneamente deciso laddove ha ritenuto che, in assenza di prova, le somme prelevate in contanti dal libretto 1/618 acceso presso BRE Banca fossero entrate in possesso di parte attrice e che pertanto tale ammontare andasse detratto dagli importi donati.
Secondo la stessa il Giudice non ha tenuto in considerazione che le convenute non hanno svolto in giudizio alcuna domanda di restituzione delle somme prelevate da per un Controparte_3
ammontare di €. 97.250,00, limitandosi infatti le stesse in primo grado a chiedere solo la compensazione di ogni credito dell'attrice nei confronti delle medesime.
La decisione sarebbe quindi viziata in quanto pronunciata ultra petita, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c..
Secondo , peraltro, dall'istruttoria non sarebbe emerso che sia debitrice di Pt_1 Controparte_3
alcuna somma nei confronti delle convenute.
Quanto ai prelievi operati sul libretto 1/618 dalla SI in virtù della delega a nome della CP_3
medesima, le convenute infatti non hanno documentato le relative movimentazioni e quindi non hanno dimostrato che il libretto sia stato usato esclusivamente dalla stessa. CP_3
Inoltre non sarebbe stata fornita prova che le somme prelevate in contanti, in virtù della delega, siano state effettivamente indebitamente trattenute da;
è infatti onere del delegante Controparte_3
dimostrare che il delegato ha distratto a proprio favore le somme prelevate. Considerata l'età ed il precario stato fisico e psichico accertato già dal 2006 della SI , parrebbe difficile CP_3
4 credere, come sostenuto dalle convenute appellate, che la stessa abbia potuto operare in autonomia e distrarre le somme che prelevava in contanti.
L'appellante si domanda come mai le convenute non si sono preoccupate di ciò in quanto dall'istruttoria è emerso che la teste di parte convenuta , figlia di Testimone_1 Parte_3
, quest'ultima sorella della defunta parte attrice, e cugina di ancorché
[...] CP
sentita su altre circostanze, all'udienza del 24 giugno 2021 ha confermato che era ad CP
accompagnare in banca. Le appellate erano ben consapevoli della situazione Controparte_3
clinica della SI che già a partire dal 2006 presentava evidenti segnali di malattia CP_3
depressiva per esprimersi in modo più evidente nel corso del biennio 2009 – 2010 e fino a tutto il
2012, per peggiorare successivamente.
Vi sarebbe inoltre contraddizione nella difesa delle convenute laddove, da una parte sostengono che era la SI a prelevare dal conto, e poi affermano viceversa che esse prelevavano dal CP_3
conto le spese necessarie all'assistenza della SI.
Il OT ha provato che i nonni con le loro entrate erano in grado di sostenere i costi di Pt_1
permanenza nella casa di riposo e che sino al settembre 2009 sul conto n. 15675 non vi erano particolari movimenti in uscita.
Dall'esame degli estratti conto risulta inoltre che in data 9.3.2011 la SI prelevò dal CP_3
libretto l'importo di euro 4.800,00 (doc. 3 di parte attrice) ed una somma di pari importo venne versata in data 15.3.2011 sul conto corrente presso Bre Banca intestato a coincidenza CP
totalmente ignorata dal giudice di primo grado.
Sarebbe di tutta evidenza che la SI non è mai tornata in possesso delle somme CP_3
prelevate, non rinvenute in casa della tutrice né nella cassaforte.
II) Per parte appellante la decisione è errata innanzitutto perché il Giudice non ha tenuto in considerazione che le convenute non hanno svolto in giudizio alcuna domanda di restituzione anche con riguardo alle somme sborsate per l'assistenza dei due anziani coniugi.
Si sono limitate infatti le convenute in primo grado a chiedere solo la compensazione di ogni credito dell'attrice nei confronti delle medesime.
5 La decisione è quindi viziata in quanto pronunciata ultra petita, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c..
Inoltre le convenute hanno chiesto, nel giudizio instaurato dalla tutrice avv. Silvana Agosto, di accertare il debito della SI per le spese delle badanti, individuato dalle stesse Controparte_3
nell'importo di €. 19.050,95= (poi ridotto dal Tribunale in €. 16.742,22.-), senza fornire alcuna prova idonea a supporto di tale pretesa. Nessun documento giustificativo sarebbe stato prodotto a sostegno degli asseriti esborsi.
Le convenute si sono limitate a produrre sub n. 4) alcuni fogli scritti a mano contenenti un elenco di spese, documento al quale non può essere attribuito alcun valore probatorio. Allo stesso tempo hanno genericamente dichiarato di aver utilizzato il conto a loro intestato solo per “prelevare le somme che poi sono servite a pagare l'assistenza alla zia ed allo zio” (vedere anche a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado depositata nell'interesse delle ORe e P_
). Nessuna pezza giustificativa, estratto conto o disposizione bancaria in favore delle badanti CP
risulta però essere stata prodotta in giudizio;
solo un elenco di spese evidentemente privo di alcun valore.
Il OR evidenzia che la tutrice ha eccepito che gli esborsi per le badanti erano apparsi Pt_1
sproporzionati atteso che la era ricoverata in una struttura e non era chiara la ragione per CP_3
la quale ci fosse stato bisogno di un'assistenza continuativa, tant'è che aveva poi diminuito l'orario di lavoro dopo essersi confrontata con la direttrice della casa di riposo e con il medico di base
(interrogatorio formale reso il 19 ottobre 2020). La teste (udienza del 18 dicembre Testimone_2
2020) ha dichiarato che “noi consegnavamo le buste paga ed i contributi in scadenza. Non so nulla della provenienza dei soldi utilizzati per i pagamenti”.
Aggiunge che, stante il fatto che la badante sarebbe stata pagata con dei voucher Parte_4
sul sito dell'INPS, dovrebbe risultare la tracciabilità del pagamento, ma nulla è stato prodotto dalle convenute.
Nessun teste ha confermato che i denari per le badanti fossero stati sborsati dalle convenute come nessuna pezza giustificativa è stata prodotta dalle medesime.
6 Ribadisce che le convenute hanno confessato che prelevavano le somme per le spese da “tale conto”
(pg. 10 note conclusive di primo grado) e quindi non possono averle sostenute di persona.
III) L'appellante sostiene ancora la mancanza di domanda restitutoria con riferimento alla somma di euro 530,00.
Sostiene che, mancando ogni pezza giustificativa e di prova della riconducibilità del pagamento alle appellate, manca la prova dell'effettivo esborso da parte delle stesse.
IV) Come quarto motivo di lite parte appellante assume che il giudice di primo grado ha errato nel liquidare le spese legali secondo lo scaglione da 5.200 a 26.000,00 euro, anziché in quello compreso tra 52.000,00 a 260.000,00, in quanto il giudice ha riconosciuto che i bonifici eseguiti da CP_3
per euro 137.000,00 costituissero donazioni nulle;
secondo pertanto il valore della
[...] Pt_1
controversia era dato da tale importo.
Inoltre il giudice avrebbe dovuto aumentare fino all'80-100% il compenso ai sensi dell'art. 4 del dm
55/2014 per la natura del giudizio, le sue caratteristiche e la sua complessità.
Infine il giudice ha errato nel non liquidare le spese a favore dell'intervenuto per la difesa Pt_1
tecnica svolta prima che la sua posizione processuale fosse assorbita dalla costituzione del medesimo quale erede di parte attrice.
Istanze istruttorie)
Parte appellante ripropone l'istanza di prove per testi diretta a dimostrare da una parte la pressione esercitata dalle appellate sui coniugi e dall'altra l'affetto dei nonni nei confronti del OT Pt_1
. Pt_1
Ripropone poi l'ordine di esibizione a Bre Banca e a . CP_4
-La POSIZIONE DELLE APPELLATE
Le parti appellate ricostruiscono in primis la situazione di fatto, affermando di non essere approfittatrici ma che, a parere delle stesse, prescindendo dal fatto che né il tutore avv. Agosto né il
OR hanno ritenuto di agire penalmente nei confronti delle stesse per circonvenzione Pt_1
d'incapace, le prove orali avrebbero dimostrato il forte legame affettivo esistente tra le stesse e la
7 SI e il coniuge. Le appellate si sarebbero prodigate per la SI sia prima CP_3 CP_3
che dopo la morte del figlio della stessa, anche in ragione delle difficoltà di rapporti tra la SI
e la nuora. CP_3
In merito al primo motivo di impugnazione, rilevano come fu la SI , temendo che la CP_3
nuora dilapidasse il patrimonio, a voler trasferire la somma di euro 137.000,00 ad un conto intestato alle appellate, facendosi rilasciare una delega per operare. Le ORe ed non CP P_
operarono mai su quel conto. E' la stessa tutrice nell'atto di citazione a riconoscere tutti i prelievi effettuati dalla . CP_3
In merito al secondo motivo di impugnazione, affermano che deve confermarsi sul punto la sentenza di primo grado in ragione delle prove testimoniali che provano che, quando la situazione dei coniugi peggiorò, furono proprio le odierne appellate ad occuparsi della gestione del personale da Pt_1
destinarsi all'assistenza dei due anziani, tanto da sostenere, nell'anno 2014, il costo di ben due badanti per un ammontare di Euro 9.730,78 per la prima (sig.ra ed Euro 6.961,23 per la seconda Per_1
(sig.ra . Parte_4
Tali somme, regolarmente rendicontate alla tutrice, non sono mai state rimborsate;
ragione per cui,
nel giudizio di prime cure, sono state richieste in via riconvenzionale.
Segnalano con riferimento a tutti i motivi che il giudice di prime cure si è correttamente pronunciato sulla domanda riconvenzionale di compensazione (come risulta dalla pg. 6 della comparsa di costituzione di primo grado).
Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese, rilevano come la tutrice abbia contestato esclusivamente buoni pasto e ricevute non riconducibili formalmente ai , mentre esse hanno Pt_1
effettuato esborsi per euro 2.358,94. Ritengono che tutte le voci di spesa non oggetto di contestazione si traducono in assenza di contestazione specifica che esonera la parte da ulteriori oneri.
Con riferimento all'appello incidentale da esse proposto, con cui chiedono l'accoglimento della richiesta di compensazione proposta da , quale legataria in ragione del codicillo 22/4/2010, le CP
appellanti affermano che occorre guardare alla vicenda, come si è sviluppata.
8 Affermano che, in considerazione dell'affetto e della riconoscenza verso le IP e CP
, con codicillo posteriore del 22.04.2010, in custodia al notaio Controparte_1 Persona_2
, il sig. istituì un legato della somma di Euro 83.500,00 in favore della sig.ra
[...] Pt_1 [...]
si trattava, nello specifico, del 50% dei titoli Ubi-Bre (oggi Intesa San Paolo) ammontanti CP
ad Euro 167.000,00.
Tali disposizioni testamentarie vennero confidate dai coniugi alle odierne appellate, così Pt_1
come il timore che la nuora dilapidasse il patrimonio privandoli delle risorse necessarie per il sostentamento.
Fu proprio per questa ragione che i ORi bonificarono in favore delle sig.re e Pt_1 CP
talune somme (tra cui quelle comunque disposte per testamento in favore della P_ [...]
. CP
L'accordo morale tra gli zii e le IP fu chiaro: per qualsiasi esigenza di vita quotidiana i coniugi avrebbero potuto disporre delle somme donate e, nell'ipotesi in cui fossero divenuti incapaci, Pt_1
le sig.re e avrebbero potuto utilizzare quanto necessario per assicurare aiuto e CP P_
assistenza agli zii;
se fosse residuato qualcosa alla loro morte lo avrebbero considerato un lascito,
conformandosi in tal modo alla volontà espressa dagli zii nelle schede testamentarie.
Ad ulteriore riprova dell'esistenza di una stretta correlazione tra le somme donate ed il legato vi è il fatto che sul conto ove vennero bonificate le somme fu messa una delega a nome della sig.ra
, affinché quest'ultima potesse (come poi è accaduto) prelevare tutto quanto necessario per CP_3
far fronte alle esigenze che via via sarebbero emerse con l'avanzare dell'età.
Con specifico riferimento alla presunta mancata contestazione da parte della sig.ra CP
dell'inesistenza dei titoli all'apertura della successione del sig. , le appellanti ribadiscono che Pt_1
le donazioni vennero disposte dalla mediante due versamenti ad oggetto somme Controparte_3
cointestate con il marito;
somme che, con la postilla del 22.04.2010, il sig. Parte_2
comunque assegnava alla OT CP
9 Certamente, quindi, al momento del decesso del sig. , le somme non erano più nel suo Pt_1
patrimonio, poiché la moglie ne aveva già disposto mediante donazione in favore delle IP, ma tale circostanza era frutto di un accordo morale tra le parti.
Ora, vero è che, all'apertura della successione del , la somma oggetto del legato non era più Pt_1
esistente nel suo patrimonio, ma nel momento in cui le donazioni effettuate dalla in favore CP_3
delle IP fossero state ritenute nulle, le relative somme sarebbero ritornate nella massa ereditaria per la quota di ½ di spettanza della . CP
Le appellanti riproducono poi in appello l'eccezione di compensazione in ragione della mancata presentazione del rendiconto da parte dell'appellante.
Quanto all'entità della quantificazione delle spese legali, parte appellata afferma la correttezza della decisione in quanto, ai fini della liquidazione, deve essere presa in considerazione la somma effettivamente riconosciuta alla parte parzialmente vittoriosa di euro 22.477,78.
-MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
-I motivo di appello
Preliminarmente deve essere rigettato il motivo di appello costituito dall'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. motivato con il fatto che le convenute non avrebbero proposto la domanda di restituzione della somma di euro 97.250,00 euro, limitandosi solo a chiedere la compensazione di ogni credito di nei confronti delle medesime. Pt_1
Ritiene il Collegio che la domanda relativa all'importo di 97.250,00 euro di cui sopra non costituisce eccezione riconvenzionale correttamente proposta dalle parti appellanti.
Afferma infatti la Cassazione (sentenza n. 21472/2016 fonte Italgiureweb) che si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva,
nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore, mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando,
così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati.
10 Nel caso in oggetto lo scopo di parte convenuta è stato quello di ottenere, con riferimento alla somma indicata, il rigetto della domanda di parte , chiedendo che in ogni caso l'importo prelevato Pt_1
dalla SI fosse detratto da quello versato di euro 137.000,00. CP_3
Detto motivo non può essere accolto neppure nel merito in quanto è punto processualmente provato che le somme versate sul libretto n. 1/618, formalmente intestato alle convenute, fossero di proprietà della SI . CP_3
Tale fatto è infatti riconosciuto dalle parti convenute, che hanno sostenuto che il versamento di euro
137.000 fu effettuato dai ORi allo scopo di garantirsi una provvista di denaro a loro Pt_1
disposizione per le loro esigenze di vita, temendo, a detta delle appellate, che la nuora dilapidasse il patrimonio quando essi non fossero più in grado di intendere e volere, lasciandoli così privi di risorse.
Ora tale riconoscimento processuale trova conferma in primo luogo nella circostanza che la SI
si fece rilasciare una delega per poter liberamente prelevare dal libretto, delega che non CP_3
avrebbe avuto ragione di sussistere se la predetta avesse riconosciuto la titolarità del denaro in capo alle IP.
Pacifico anche che la SI ha effettuato personalmente i prelievi, ritenendosi quindi ed CP_3
essendo riconosciuta dalle appellate come proprietaria del denaro contenuto nel libretto.
Le affermazioni di parte circa la presunta incapacità ad agire della SI , in Pt_1 CP_3
ragione dello stato psichico depressivo da cui era affetta, non possono avere alcun rilievo processuale,
in ragione del fatto che al momento dei predetti prelievi la predetta si trovava nel pieno della propria capacità, non essendo state proposte a quel tempo nei suoi confronti alcuna domanda di interdizione o di amministrazione di sostegno.
Risultando la SI quale proprietaria del denaro, non vi è dunque alcun onere a carico CP_3
delle convenute di dimostrare la distrazione delle somme da parte della SI . CP_3
Né vi può esservi alcun obbligo di rendimento del conto da parte dell'erede della SI , CP_3
considerando che questa ha disposto di denaro di sua proprietà.
Avendo la SI prelevato in stato di capacità, l'utilizzo delle somme da parte della stessa CP_3
non ha rilievo processuale e quindi è del tutto irrilevante il fatto riferito da parte di una Pt_1
11 coincidenza temporale tra il prelievo da parte della SI stessa dell'importo di euro CP_3
4.800,00 e il versamento della stessa somma su conto corrente intestato alla SI . CP
La sentenza appellata deve quindi essere confermata laddove dispone la compensazione dell'importo di euro 97.250,00 con la corrispondente cifra versata a suo tempo dalla SI . CP_3
-II e III motivi di appello
L'appello deve essere accolto con riferimento ai motivi sub II e III.
Ciò in quanto le parti convenute non hanno dimostrato di avere pagato le asserite spese con denaro proprio e non appartenente alla SI , come era loro onere dimostrare per poter vedere CP_3
accolta la domanda restitutoria.
Come infatti rilevato da parte appellante, le stesse appellate hanno sostenuto negli atti di causa che le spese necessarie all'assistenza della SI sono state prelevate dal conto a loro CP_3
fittiziamente intestato.
Affermano infatti nelle proprie note conclusive in primo grado a pagina 10 “Tale conto non è mai
stato usato dalle convenute se non per prelevare le somme che poi sono servite a pagare l'assistenza
alla zia ed allo zio e ciò in forza di un “accordo morale” che oggi sembra trasformare le convenute
in due approfittatrici;
così non è, come provano chiaramente i fatti.”
Da questa affermazione si ricava necessariamente, in ragione del chiaro contenuto della stessa, che i prelievi effettuati dalla SI , certamente ingenti ed anomali, sono serviti anche per il CP_3
pagamento delle spese necessarie per l'assistenza della e del marito. CP_3
-IV motivo di appello
Il motivo di appello costituito dall'errata applicazione dello scaglione dei compensi può essere accolto esclusivamente per i profili sotto indicati.
Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato infatti, ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a norma dell'art. 5
d.m. n. 140 del 2012, «il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile», aggiungendosi che si ha riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata». Tale principio è
12 seguito da costante giurisprudenza (ex multis Cass 8449 del 2023 fonte Italgiureweb); d'altra parte l'appellante non cita alcuna pronuncia a suo favore.
Peraltro, stante l'esito della causa , l'importo delle spese deve essere rideterminato tenendo conto dello scaglione da 26.001 a 52.000,00.
Appare altresì corretto il riferimento operato dal giudice di primo grado al valore medio della controversia, senza alcun ulteriore incremento, in quanto le questioni oggetto di causa, relative principalmente alla qualificazione del versamento di 137.000,00 euro e all'attribuzione dei prelievi,
appaiono di media difficoltà.
Quanto alla doglianza di relativa al mancato riconoscimento a suo favore da parte del giudice Pt_1
di primo grado delle spese relative alla difesa tecnica svolta dalla SI , antecedente alla CP_3
costituzione del medesimo come attore, essa deve essere accolta trattandosi di spese che debbono essere rimborsate all'appellante quale unico erede della SI . CP_3
Risulta infatti dal fascicolo di primo grado (nota del 9.5.2022) che il predetto, in tale qualità, Pt_1
ha richiesto non solo il rimborso delle spese da esso sostenute dal momento dell'intervento fino all'esito della causa, ma anche di quelle sostenute dalla SI fino al decesso (ossia spese CP_3
di studio, introduzione della causa, istruttoria e trattazione).
- Le istanze istruttorie
Le istanze istruttorie riproposte da devono essere rigettate in ragione delle motivazioni sopra Pt_1
esposte, in quanto i capi di prova per testi e le richieste di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conti (al di là dell'impossibilità pratica di ottenere documenti dalle banche una volta decorsi i dieci anni di obbligo di conservazione delle scritture) sono irrilevanti alla luce delle predette motivazioni, dovendosi ritenere, come già evidenziato, che la SI ha agito nel pieno CP_3
diritto di disporre delle somme e che le istanze di esibizione si appalesano quali meramente esplorative.
-Appello incidentale
L'appello incidentale deve essere rigettato in quanto il legato del 50% dei titoli Ubi-Bre
costituisce legato di specie, in quanto, come già affermato dal giudice di primo grado, in quanto
13 l'attribuzione mortis causa a titolo particolare ha avuto per oggetto la titolarità di un bene determinato e specificato e non una somma di denaro corrispondente ai titoli, come affermato dalle appellate.
Il codicillo a firma del OR afferma infatti: “lascio a mia OT i titoli Ubi Pt_1 CP
e Bre del valore di euro 167.000,00 per una metà di sua spettanza”.
Il legato fa dunque riferimento al bene “titoli”, limitandosi, dopo averli specificati con riferimento agli emittenti, a indicare il presumibile valore degli stessi.
Ora è pacifico che al momento del decesso del OR i titoli non erano più nel suo patrimonio, Pt_1
perché la moglie li aveva disinvestiti e usato il denaro per la donazione a favore dei IP.
-Spese processuali
Stante l'esito della causa, che ha sancito la soccombenza delle ORe e sia in merito P_ CP
alle domande di rimborso spese che con riferimento alle domande subordinate, le spese legali sono compensate per un terzo e poste a carico delle appellate per i restanti due terzi per entrambi i gradi di giudizio.
Si applica per entrambe le fasi lo scaglione da 26.001 a 52.000,00 euro.
Non può essere riconosciuto l'aumento ex art 4 comma 1 del Dm n. 55 del 2014 per le ragioni sopra indicate con riferimento alla liquidazione del 1 grado.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di secondo grado, si considera la fase di studio,
introduttiva e decisionale, come richiesto da parte appellante nella nota spese, con riferimento, per le ragioni già esplicate, allo scaglione medio, valore medio.
Al relativo importo va aggiunto quello di euro 1.138,50 e 27,00 euro di spese sostenute dall'appellante, come da nota;
il risultato finale è di euro 8.111, 5, da riconoscere a parte appellante nella misura di due terzi, con risultato finale di euro 5.407,6.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese legali di primo grado a favore di , essa deve Pt_1
essere rideterminata secondo i criteri indicati, con calcolo dell'importo a favore di di euro Pt_1
7616,00, che nella misura di due terzi è pari ad euro 5.077,00.
14 Per quanto riguarda le spese legali da rimborsare a quale erede di , esse ammontano Pt_1 CP_3
ad euro 4.711,00 a cui vanno aggiunti euro 788,00 per spese, con un totale di euro 5.499,00 che nella misura di due terzi è pari ad euro 3.666,00.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
530/2022 emessa dal giudice di Cuneo,
dichiara tenute e condanna e in solido a pagare a Controparte_1 CP Parte_1
l'importo di euro 39.750,00 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiara compensate le spese legali del primo grado e del presente giudizio nella misura di un terzo;
dichiara tenute e condanna le convenute in solido a rimborsare a i restanti due terzi di spese Pt_1
legali, che liquida in tale quota:
per il giudizio di primo grado in euro 5.077,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa per quanto riguarda la difesa;
Pt_1
per il giudizio di primo grado per quanto riguarda la difesa in euro 3.666,00 oltre rimb. CP_3
forf. 15%, iva e cpa;
per il giudizio di secondo grado in euro 5.407,6, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Torino, 4 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
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