Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1435/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1435/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TULLIO MASALA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PAOLA DORO ALESSANDRA SATTA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA FALCHI C.F._2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1)- ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta;
2) – accerti e dichiari che tra la ricorrente e la società (già Controparte_1
, p.i. , con sede in Sassari, via Carlo Controparte_2 P.IVA_1
Felice 52/D, in persona del legale rappresentante pro tempore è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato dal 29.08.2016 all'11.06.2019. 3) Per l'effetto dichiari dovute le somme di cui all'espositiva per i titoli indicati nell'allegato conteggio e per l'effetto condanni la (già Controparte_1 Controparte_2
, p.i. , con sede in Sassari, via Carlo Felice 52/D, in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore a pagare la somma di € 39.349,96 o quella veriore accertanda in corso del giudizio con gli interessi di legge e il maggior pregiudizio conseguente all'intervenuta svalutazione monetaria;
condanni altresì in solido la sig.ra , c.f. , Controparte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] entro i limiti previsti dagli artt. 2290 e 2304 c.c., a pagare la somma di € 28.971,35 o quella veriore accertanda in corso del giudizio con gli interessi di legge e il maggior pregiudizio conseguente all'intervenuta svalutazione monetaria. 4) con la relativa regolarizzazione contributiva ed assicurativa;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari
Per : Controparte_1 pagina 1 di 12
[...]
in sede di ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al RG. n. 2168/2019 del Tribunale di Parte_1
Sassari Sezione Lavoro (Decreto ingiuntivo n. 852/2019) ed in sede di accordo transattivo del
22/01/2020, in merito alla durata del rapporto di lavoro intercorso con la società Controparte_1
(già nel periodo dal 01/04/2017 al
[...] Controparte_2
11/06/2019 e del mancato pagamento prima della transazione della sola mensilità di giugno 2019 e del TFR;
2) accertare e dichiarare, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, che tra la SI.ra
[...]
e la società (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01/04/2017 al 30/04/2018 di tipo parttime
[...] con quattro ore di lavoro per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì e dal 01/05/2018 al 11/06/2019 di tipo full-time sempre dal lunedì al venerdì; 3) accertare e dichiarare, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva l'inquadramento della ricorrente nel IV Livello del CCNL Barbieri/Parrucchieri/Acconciatori nel periodo dal 01/04/2017 al
31/03/2019; 4) accertare e dichiarare, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva e della documentazione prodotta, che la ricorrente ha regolarmente percepito quanto spettantele in forza della quantità e qualità del rapporto svolto a favore della resistente;
CP_3
5) per l'effetto, rigettare il ricorso giacchè infondato sia in fatto che in diritto ed assolvere la società (già da ogni Controparte_1 Controparte_2 avversa pretesa;
6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Per : Controparte_2
A) accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la società resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01.04.2017 al 31.03.2018 di tipo part-time con quattro ore di lavoro al giorno e per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì;
B) accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la società resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di tipo part-time dal 01.04.2018 e fino al 30.04.2018 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì per 32 ore settimanali;
C) accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la società resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di tipo full-time dal 01.05.2018 e fino al 11.06.2019 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali;
D) accertare e dichiarare il corretto inquadramento della ricorrente nel IV livello del CCNL barbieri/ parrucchieri/ acconciatori, quanto meno nel periodo dal 01.04.2017 e fino al 31.03.2019; E) per l'effetto rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto;
F) dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente dalla signora in conseguenza del rapporto di CP_2 lavoro tra la ricorrente e la società resistente;
G) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse condannare la società resistente e, quota parte, la signora , al versamento di ogni e qualunque somma a favore della ricorrente, per qualsiasi titolo, CP_2
Voglia il Tribunale considerare le dichiarazioni rese dalla ricorrente, così come in ricorso e nei conteggi allegati, in merito alle somme percepite, quali dichiarazioni confessorie e portare dette somme in detrazione rispetto a quelle eventualmente dovute;
H) con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 12 Con ricorso depositato il 27.10.2021 ha convenuto Parte_1 Controparte_1
e al fine di sentire condannare, la prima, al pagamento di €
[...] Controparte_2
39.349,96, di cui € 28.971,35 in solido con la seconda, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
Ha esposto la ricorrente a sostegno delle proprie domande di aver lavorato dal 29.08.2016 al
31.03.2017 alle dipendenze della società convenuta senza regolarizzazione e, a partire dall'1.4.2017, con contratto part time di 20 ore settimanali IV livello Acconciatura ed Estetica, incrementato di 30 ore settimanali dall'1.4.2018, svolgendo, per tutto il periodo, mansioni di estetista da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 19.00 con mezz'ora di pausa pranzo e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per un sabato al mese, tutto ciò fino al licenziamento intimato in data 11.6.2019 per giustificato motivo oggettivo.
Premesso di essere stata retribuita con la somma di € 600,00 mensili, assume la ricorrente di aver maturato il diritto, a partire da agosto 2018, al riconoscimento del III livello CCNL Acconciatura ed
Estetica ed un conseguente credito pari ad € 39.349,96 per differenze retributive, anche a titolo di lavoro straordinario, permessi non retribuiti, ferie non godute, di cui € 28.971,35 da corrispondersi in solido con , quale socia cessata dalla carica dal 24.10.2018. Controparte_2
Le convenute, ritualmente costituitesi, hanno contestato tanto la sussistenza di un rapporto di lavoro antecedentemente alla data del contratto, quanto lo svolgimento di attività al di fuori dei limiti contrattuali, chiedendo il rigetto delle domande.
La causa, mutata più volte la persona del giudice ed istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi, è stata decisa all'udienza odierna.
Ritiene il tribunale che il ricorso sia risultato parzialmente fondato e debba essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In diritto, si osserva che ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce per far valere un proprio diritto è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Quindi, con riferimento alla domanda di condanna del datore di lavoro a pagare differenze di retribuzione secondo legge e secondo contratto o comunque ex art. 36 Cost., il fatto costitutivo è rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari per la determinazione del credito azionato (quindi la esistenza e durata del rapporto, l'orario di lavoro espletato, le mansioni svolte e il livello retributivo), parametri che consentono appunto la determinazione del credito.
Spetta invece al datore di lavoro eccepire l'inesistenza in radice del rapporto o l'esistenza di cause estintive del credito (avvenuto pagamento, ovvero mancata prestazione etc.).
L'esistenza del rapporto di lavoro a far data dal 29.08.2016 (antecedentemente alla regolarizzazione contrattuale dell'1.4.2017), gli orari, la qualifica e le mansioni della ricorrente possono ritenersi provati nella misura emersa dalle risultanze testimoniali.
Quanto all'orario di lavoro osservato ed ai giorni lavorativi nonché alle mansioni svolte ed alla natura subordinata del rapporto, deve rilevarsi che le dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente, rispettivamente collega e cliente della società convenuta, sono risultate intrinsecamente concordi e lineari.
La testimone inserita nel personale della società convenuta per uno stage a giugno Testimone_1
2016, assunta il mese successivo e ivi rimasta per circa un anno, ha confermato l'impiego della ricorrente a partire dall'estate del 2016 e lo svolgimento, a partire da tale periodo, di pressoché tutte le mansioni proprie dell'estetista, con orario di lavoro dalle 9.00 alle 19.00 distribuito da lunedì a pagina 3 di 12 venerdì e anche il sabato fino alle ore 14.00. Ha altresì confermato l'importo dei pagamenti, pari ad
€ 600,00 al mese, e la chiusura dei locali di lavoro soltanto durante le festività, così dichiarando:
“io nel 2016 ho fatto uno stage della durata di un mese, se non ricordo male, presso la società
e dopo lo stage mi hanno preso lì a lavorare e sono rimasta lì per circa un anno. Io CP_1 non ero assicurata. Io ero un'estetista. (…) non ho radicato alcun procedimento nei confronti delle resistenti;
ricordo che la ricorrente arrivò al salone dopo di me, nel 2016 nel periodo estivo.
Ora non sono in grado di precisare meglio la data esatta. Sono a conoscenza del fatto che la ricorrente abbia lavorato per la società resistente fino al 2019 per avermelo riferito lei stessa. Noi infatti abbiamo continuato a sentirci dopo che io sono andata via.
Io non ricordo quando finii di lavorare. Rimasi al salone per circa un anno o poco più. Io ora non ricordo con esattezza in quale mese del 2016 abbia iniziato lo stage. Ricordo che era l'inizio dell'estate dopo la fine delle scuole. La ricorrente all'inizio si occupava della ricostruzione delle unghie delle mani e dei piedi con lo smalto semipermanente. Io le insegnai a fare la pulizia del viso.
Dopo qualche mese, la ricorrente faceva le cerette alle clienti e le metteva nella pressoterapia. Dopo che io le insegnai fare la pulizia del viso lei vi provvedeva con l'uso della radiofrequenza. Poi mano mano ha iniziato a fare tutte le attività proprie dell'estetista eccetto la pedicure.
La ricorrente come tutti noi poi rispondeva al telefono e prendeva gli appuntamenti delle clienti. Lei incassava anche il prezzo delle prestazioni.
Entrambe avevamo le chiavi del centro e provvedevamo all'apertura o alla chiusura a seconda dei nostri turni. (…) la ricorrente iniziava a lavorare alle 9,00 e finiva oltre le 18,00. O meglio io finivo alle 18,00 ed andavo a prendere il pullman mentre lei rimaneva lì al lavoro. Noi avevamo una pausa pranzo di circa mezzora per mangiare un panino. La ricorrente, come me, lavorava dal lunedì al sabato. Il sabato l'orario della ricorrente era dalle 9,00 alle 14,00. Anche io lavoravo il sabato nello stesso orario appena riferito. ADR: io per turni intendo che arrivando presto con il pullman al mattino verso le 8,00, anziché stare fuori aprivo il salone. Non chiudevo io il salone perché andavo via alle 18,00. Io so che la ricorrente lavorava oltre le 18,00 perché vedevo gli appuntamenti fissati dalle clienti con la ricorrente oltre tale orario.
Fintanto che io ho lavorato al salone confermo gli orari di lavoro della ricorrente come appena riferito. Ora non ricordo se lei osservasse un orario spezzato. Forse osservava un orario part time ma ora non sono sicura perché non ricordo bene. io sono a conoscenza della circostanza di cui mi si chiede per essermi stata riferita dalla ricorrente medesima. Io, infatti, nel periodo di cui mi è stata data lettura non lavoravo già più al centro estetico. che io ricordi nessuno godeva di ferie.
e ci dicevano di prender egli appuntamenti delle clienti e poi stavamo lì tutto il giorno CP_1 CP_2 lavorando.
ADR: fino a quando io ho lavorato al centro estetico non ricordo di richiami disciplinari e nemmeno di assenze per malattie della ricorrente.
Sia io che la ricorrente, per tutto il periodo in cui ho lavorato al centro estetico, venivamo pagate ogni fine settimana con l'importo di circa euro 150,00. Poi non so. la ricorrente si tratteneva nel centro estetico solo se doveva lavorare altrimenti se ne andava via.
Ovviamente mi riferisco alle ore in cui anche io mi trovavo al lavoro al centro estetico.
(…) Lavoravamo tutte ossia io, la ricorrente, e . (…) nel centro vi era una stanza in cui CP_1 CP_2 si faceva la pedicure e vi era anche un tavolino dove la ricorrente all'inizio faceva la ricostruzione pagina 4 di 12 delle unghie. Poi vi era una stanza dove si facevano la ceretta ed i massaggi e, infine, vi era una stanza delimitata anziché dalla porta da una tenda dove si faceva la pressoterapia. Vi erano due postazioni per la presso terapia.
(…) a me non risulta che la ricorrente nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme frequentasse una palestra nell'orario di cui mi si chiede. Anzi posso escluderlo perché io tra le 16,00 e le 18,00 vedevo la ricorrente al lavoro.
(…) come ho detto prima il locale non chiudeva nemmeno nel periodo estivo. Perlomeno fino a quando vi ho lavorato io. Si chiudeva solo nei giorni di festa indicati in rosso nel calendario.
Nel periodo dal 14 al 31 agosto lavoravamo tutte e quattro. (…) come ho detto chiudevamo sono nelle feste riconosciute”
Dell'attendibilità di tale testimone, che quale collega ha svolto la medesima prestazione durante gli stessi orari quantomeno da giugno 2016 fino all'estate dell'anno successivo, non è sorta ragione di dubitare, dal momento che le sue dichiarazioni hanno trovato piena compatibilità nelle dichiarazioni di altra testimone di parte ricorrente, , cliente del centro estetico dal 2016 Testimone_2 al 2019, che, sentita anche a prova contraria, ha confermato il periodo di inizio della prestazione lavorativa, gli orari e le mansioni svolte così come allegate dalla ricorrente, dichiarando:
“io sono stata una cliente del centro estetico dal 2016 fino al 2019, prima del CP_1
COVID.
Ora non ricordo il mese, ma sono sicura dell'anno perché una mia collega che era cliente del Centro estetico me lo aveva indicato ed io quindi iniziai a frequentarlo nel 2016.
Ricordo la data anche perché il centro aveva due socie una era la e l'altra era la e CP_1 CP_2 quest'ultima era andata in maternità e il bambino era nato se non ricordo male nel 2017/2018. Quando io iniziai a frequentare il centro però non era ancora incinta”.
Sentita sui capi di cui al ricorso: Capo I) Io non so quando abbia iniziato a lavorare nel centro estetico la ricorrente. Posso però dire che quando io iniziai a frequentarlo lei vi lavorava già. Lo ricordo perché la collega che mi segnalò il centro mi indicò proprio la ricorrente come “una ragazza brava” nel suo lavoro. Io, ad esempio, facevo manicure e ricostruzione delle unghie e me le faceva proprio la ricorrente fin dall'inizio, mentre i miei figli andavano, per la ceretta, Per_1 essendo lui pizzaiolo, e per la pulizia del viso e per i massaggi. Trattamenti questi che CP_4 venivano fatti ai miei figli dalla ricorrente.
(…) io so che i trattamenti ai miei figli venivano fatti dalla ricorrente sia perché prendevo io con lei l'appuntamento per i miei figli, sia perché a volte rimanevo con mia figlia per pagare i trattamenti che le i faceva.
Il pagamento sia con il bancomat o con i contanti veniva da me fatto con la CP_1
Quando io chiamavo al centro estetico rispondeva la ed io dicevo cha lei che volevo prendere CP_1
u appuntamento con la ricorrente.
(,,,) oltre ai trattamenti di cui ho riferito fatti da me e dai miei figli non so se la ricorrente facesse altre attività. (…) io mi recavo al centro per i miei trattamenti o una volta ogni venti giorni oppure una volta al mese a seconda dei trattamenti. Poi, come ho detto mi capitava di accompagnare mia figlia sicuramente una volta al mese. Poi potevano capitare delle volte che mi ci recavo in casi straordinari come per riparare un'unghia che si era spezzata. io non so se la ricorrente lavorasse tutti i giorni, ma posso dire che io andavo nei giorni diversi della settimana dal lunedì al sabato e in orari differenti e vedevo la ricorrente al lavoro.
pagina 5 di 12 Preciso che io abito e lavoro vicino al centro estetico e vedevo l'auto della ricorrente posteggiata lì tutti i giorni. (…) io non so quali fossero gli orari del centro estetico ma posso dire che a me è capitato di recarmici alle 9,00, oppure alle 12,00 oppure alle 13,30. Io mi sono recata al centro anche nel primo pomeriggio verso le 14,30/15,00 ed il centro estetico era aperto. Non faceva la pausa pranzo.
(…) il mio orario di lavoro è dalle 7,00 alle 13,00 o 7,00/14,00 oppure 14,00/20,00, dal lunedì al sabato. Il mio orario è variabile perché lavoro per la Vigipol presso il poliambulatorio “Conti”.
Capo III) io non ho percepito cambi di orario da parte della ricorrente. Come ho detto io la trovavo sempre al lavoro nelle occasioni di cui ho già riferito.
Capo IV) io ricordo che la ricorrente lavorò da sola nel centro estetico per circa due mesi durante i quali la era stata ricoverata in ospedale. Ora non ricordo quando la si assentò per CP_1 CP_1 malattia, ma ricordo bene che lei e la non lavoravano già più insieme. CP_2
ADR Giudice: quando io ho iniziato a frequentare il centro estetico nel 2016 vi erano le titolari e e, inoltre, la ricorrente ed un'altra ragazza di cui non ricordo il nome. Poi come ho CP_1 CP_2 detto è andata via la , ma non ricordo quanto sia rimasta l'altra ragazza di cui ho riferito. CP_2
Ricordo anche che una volta io vidi al centro lavorare la figlia della Lo ricordò perché in CP_1 tale unica occasione io feci la manicure con quest'ultima. In questa occasione io venni a conoscenza del fatto che la ricorrente era stata licenziata. Nei due mesi in cui la ricorrente lavorò da sola non vi era già l'altra ragazza e nemmeno la figlia della CP_1
(…)Io prendevo l'appuntamento con la ricorrente e quando mi recavo nel centro estetico entravo con lei nella postazione.
Sentita in prova contraria sui capi di cui alla memoria difensiva di , ha dichiarato: CP_1
Capo 16) non lo so. Io facevo il trattamento ed andavo via.
Capo 17) non lo so.
Capo 18) no, come ho già detto io ho iniziato ad essere cliente del centro estetico dal 2016.
Capo 19) conosco . Lei è una mia vicina di casa abitando entrambe nella stessa via. Persona_2
So che lei era una cliente del centro estetico perché mi è capitato di vederla entrare oppure uscire quando ero presente anche io. Non so quali trattamenti facesse e nemmeno con chi o, meglio, per avermelo riferito la stessa lei faceva i trattamenti con la ricorrente. Per_2
Sentita in prova contraria sui capi di cui alla memoria difensiva di , ha dichiarato: Controparte_2
Capo 1) non è vero, ho già risposto.
Capo 8) ho già risposto.
Capo 9) non è vero. A me è capitato di fare trattamenti con la ricorrete anche nella giornata di sabato. In tale giornata il centro estetico era aperto solo la mattina.
Capo 11) non è vero, ho già risposto.
Capo 14) non lo so.
Capo 18) il centro estetico non ha mai chiuso per due settimane consecutive. Nel mese di agosto chiudeva qualche giorno nel periodo di Ferragosto.
Capo 19) non lo ricordo.
Capo 20) come ho detto il centro estetico non chiudeva quasi mai a parte le feste comandate”
pagina 6 di 12
Attraverso le predette testimonianze, intrinsecamente ed estrinsecamente concordi, e sulla cui attendibilità non sono sorte ragioni per dubitare, può ritenersi provato in giudizio che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società convenuta si è svolto, a partire da agosto 2016 e fino all'estate dell'anno successivo (periodo in cui la testimone ha lasciato il Centro Estetico), Tes_1 senza soluzione di continuità e con le mansioni e modalità dedotte in ricorso.
Il giudice dà atto che le testimoni delle convenute e hanno rilasciato Testimone_3 Tes_4 dichiarazioni contrarie agli assunti della ricorrente, va tuttavia osservato che la loro attendibilità risulta indebolita dalla circostanza che entrambe le testimoni, clienti a partire dal 2016, hanno riferito di non avere mai visto la ricorrente lavorare, pur recatesi in orari e giorni differenti, mentre è fatto pacifico che, quantomeno a partire da aprile 2017, vale a dire dal giorno della formale assunzione, la ricorrente fosse assunta e lavorasse presso il Centro estetico.
Quanto al teste si rileva lo scarso apporto probatorio delle dichiarazioni rese, per avere Tes_5 frequentato il Centro Estetico, quale rappresentante di prodotti, soltanto sporadicamente e per essere ignaro degli orari di apertura e chiusura, come dallo stesso riferito:
“io sono un rappresentante di prodotti per l'estetica. In tale veste mi recavo al centro estetico della resistente dalla sua apertura e mi ci reco ancora oggi. All'inizio vi erano quattro socie ossia CP_3
, ed altre due di cui ora non ricordo il nome. Posso escludere che la CP_1 Controparte_2 ricorrente fosse una delle socie. Lei nemmeno vi era all'apertura del centro.
Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva di , così risponde: CP_2
Capo 1) sicuramente e poi c'era un'altra socia, che era una ragazza CP_1 Controparte_2 bassa che so che era andata via. Ora però non saprei specificare le date.
Capo 8) io mi recavo al centro estetico solo tramite appuntamento e nell'orario che loro mi ricevevano. Io, pertanto, non sono a conoscenza degli orari di apertura e chiusura del centro estetico. Io solitamente mi recavo al Centro della società resistente al mattino verso le 10,00 in media due volte al mese. L'orario come ho detto poteva cambiare a seconda delle loro esigenze. Non so in quali giorni lavorasse il centro estetico della resistente perché da dieci anni a questa parte io mi reco a Sassari per il mio lavoro ogni giovedì e di volta in volta mi reco presso i miei clienti.
ADR: posso affermare che il centro estetico all'ora di pranzo era chiuso ai clienti. Io lo so perché molte volte mi davano appuntamento alle 13,00 e quando arrivavo chiudevano il centro estetico con la chiave ed insieme andavamo a pranzo in un locale lì vicino e parlavamo in quell'occasione anche di lavoro.
ADR: Il centro estetico chiudeva all'ora di pranzo anche quando vi lavorava la ricorrente. Può confermarlo lei stessa perché anche con lei andavamo a bere un aperitivo.
ADR: Nella pausa per il pranzo io mi trattenevo un'ora circa ma non so quanto durasse tale pausa. Capo 9) non lo so. Il sabato oltre a non recarmi a Sassari è pure il mio giorno libero. Io poi tenevo dei corsi la domenica ed il lunedì, perché in tali giornate in genere i centri estetici sono chiusi e ne approfittano per fare formazione.
Capo 11) non lo so.
Capo 14) non lo so.
pagina 7 di 12 Capo 18) ricordo che ad agosto il Centro estetico della resistente chiudeva ma non ricordo in quali giorni. Capo 19, 20) non lo so. In tali giornate io non mi reco presso i miei clienti.
Sentito in prova contraria sui capi di cui al ricorso:
Capo I) Premetto che io avevo rapporti commerciali esclusivamente con e . Io ricordo CP_1 CP_2 che queste ultime scherzando mi avevano riferito che stavano cercando di assumere il primo aprile, ma non ricordo l'anno, la ricorrente. Si scherzava perché la ricorrente non ci credeva che l'avrebbero assunta trattandosi del 1° aprile e, quindi, lo aveva scambiato per uno scherzo essendo questo un giorno in cui si fanno gli scherzi.
ADR: Io prima dell'episodio di cui ho appena riferito conoscevo la ricorrente perché le resistenti erano solite portarmi delle modelle in occasione dei corsi che io tenevo. I corsi funzionavano e funzionano in questo modo: io porto una professionista, che un tecnico del settore, che al mattino dà delle lezioni sui principi attivi dei prodotti che vengono usati sulla pelle dei clienti. Al pomeriggio invece viene fatta una prova pratica con l'utilizzo dei detti prodotti con una tecnica di massaggio. ADr: la ricorrente prima dell'episodio del 1° aprile di cui ho riferito prima veniva ai corsi come modella e poi le resistenti mi chiesero di farle frequentare i miei corsi perché avevano intenzione di assumerla.
ADR: io prima dei corsi predetti non avevo mai visto la ricorrente lavorare al Centro estetico.
ADR: dopo il 1° aprile da me prima indicato ho visto la ricorrente al Centro estetico il più delle volte fuori dal Centro fumare una sigaretta. Nelle occasioni in cui mi recavo al Centro per i motivi di cui ho riferito prima, ho visto pochissime volte la ricorrente lavorare seduta nel banco facendo le unghie ad una cliente. Ho visto come ho già detto raramente la ricorrente lavorare.
ADR: io non so se la ricorrente dopo quel fatidico 1° aprile di cui ho riferito sia stata assunta a tempo pieno o part time.
Capi II, II, IV) ho già risposto.
Capo XIII, XIV, XV) non lo so.
Sentito in prova contraria sui capi di cui alla memoria difensiva di così risponde: CP_1 Capo 13, 14, 16, 17, 18,19) non lo so”
Altrettanto poco dirimente rimane la testimonianza di , cliente con frequentazione Testimone_6 sporadica (due volte al mese) che, così come il teste non può essere confrontata, ai fini Tes_5 della compatibilità, con altra fonte testimoniale di maggiore presenza all'interno del Centro Estetico;
la stessa ha così dichiarato:
“io sono una cliente del centro estetico dalla sua apertura. Io ho conosciuto la proprio in CP_1 occasione del centro perché i nostri mariti lavoravano insieme e il marito della aveva detto al CP_1 mio dell'apertura del centro e quindi io iniziai a recarmici e ancora sono una cliente.
Sentita su capi di cui alla memoria difensiva di , così risponde: CP_1
Capo 13) io non avevo giorni o orari specifici nei quali mi recavo al centro. In genere andavo al pomeriggio verso le 17,00 perché prima ero al lavoravo oppure il sabato mattina. Io non vedevo al lavoro al pomeriggio la ricorrente mentre la vedevo il sabato mattina. Preciso che io mi reco al centro una volta al mese per manicure e pedicure. Mi è capitato sempre nel pomeriggio o il sabato mattina di accompagnare mia figlia che al centro faceva i massaggi o la pulizia del viso. Anche mia figlia andava al centro con me una volta al mese, quindi io mediamente andavo due volte al mese.
(…) mia figlia lavorava qui in Sardegna in estate mentre in inverno lavorava fuori. Mia figlia, quindi, andava al centro estetico una volta al mese da maggio a settembre/ottobre a seconda di pagina 8 di 12 quando veniva chiamata al lavoro. Capo 14) confermo quanto già riferito a proposito dell'orario. Io so che il centro estetico all'ora di pranzo chiudeva al pubblico e loro mangiavano dentro. Io lo so perché mi è capitato di vederle. Infatti, durante il mio giorno libero mi è capitato di recarmi al centro in un orario diverso da quelli riferiti prima.
(…) io lavoravo come stagionale da maggio a settembre sempre in Sardegna.
Capo 16) non lo so. Io mi trattenevo giusto il tempo dei trattamenti miei o di mia figlia. I trattamenti a noi due venivano fatti dalla CP_1
Capo 17) non lo so.
Capo 18) non conosco Tes_2
Capo 19) non conosco Per_2
Sentita in prova contraria sui capi di cui al ricorso, così risponde:
Capo I) Posso affermare che quando io ho iniziato a frequentare il centro estetico la ricorrente ancora non vi lavorava. Non ricordo ora quando abbia smesso di lavorarci. Io ricordo che la ricorrente iniziò a lavorare l'anno dopo rispetto all'apertura del centro estetico. Io ricordo che il centro aprì nel 2016 forse a metà anno, ma non ne sono sicura.
(…) nelle occasioni in cui io mi sono recata al centro e la ricorrente vi lavorava, la vedevo fare le unghie, ma non so se manicure o ricostruzione. Altro non ricordo perché io e mia figlia siamo sempre state seguite dalla CP_1
(…) quando chiamavo al centro per prendere l'appuntamento rispondeva e sempre a CP_1 quest'ultima pagavo il relativo prezzo.
Capo II, III) ho già risposto.
Capo IV) Io ricordo che per un periodo la era stata male ed io non mi recai al centro. Non so CP_1 dunque se in tale lasso di tempo la ricorrente abbia lavorato da sola o con qualcun altro.
Capo XIII) non lo so.
Capo XIV) non credo perché ognuno lavorava con i suoi clienti quindi non so come fossero organizzate.
Capo XV) non lo so”
Tale il quadro probatorio, è da ritenere che la ricorrente abbia iniziato a prestare la propria attività in favore delle resistenti, svolgendo pressoché tutte le mansioni di estetista, a decorrere, come richiesto in ricorso, dal 29.08.2016 per poi essere formalmente assunta in data 01.04.2017 con inquadramento nel
4° livello del Ccnl applicato al rapporto di lavoro.
Quanto agli orari di lavoro e alle modalità della prestazione, le domande relative possono ritenersi provate, parimenti, soltanto in riferimento al periodo agosto 2016/agosto 2017, dovendo invece ritenersi che, a partire da agosto 2017, la prestazione si sia svolta nei termini contrattuali, mancando sul punto dimostrazione.
Poiché la società resistente ha riconosciuto il 3° livello, in applicazione dell'art. 13 del Ccnl, soltanto a partire da aprile 2019, vale a dire decorsi due anni dall'assunzione formale, tale decorrenza, tenuto conto che l'effettivo inizio della prestazione lavorativa risale ad agosto 2016, deve essere retrodatata ad agosto 2018, in forza dell'art. 13 citato ai sensi del quale appartengono al 3° livello “quei lavoratori che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti mansioni, manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al corpo, trucco di base con l'applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici” e che appartengono pagina 9 di 12 al IV livello “quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.”
La ricorrente ha altresì dimostrato di avere svolto, durante il periodo di lavoro non regolarizzato ed almeno fino ad agosto 2017, l'orario di lavoro dedotto con il ricorso (dalle 09:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì con mezz'ora di pausa pranzo e dalle 09:00 alle 14:00 il sabato mattina), come da dichiarazioni della collega Testimone_1
Vanno dunque riconosciute le conseguenti differenze retributive relative al periodo agosto 2016/agosto
2017, tenuto conto che la ricorrente riconosce una retribuzione mensile di € 600,00 mensili e che il datore non ha fornito prova di ulteriori pagamenti, e che la formalizzazione del rapporto di lavoro, sopravvenuta alla data dell'1.4.2017, ha previsto un orario part time da 20 ore, a fronte di un effettivo monte ore svolto a tempo pieno.
La ricorrente, tenuto conto delle indicazioni dell'orario di lavoro così come confermato dalle risultanze probatorie e della maturazione del diritto al III livello a far data da agosto 2018 (decorrendo il rapporto di lavoro da agosto 2016), risulta quindi essere ancora creditrice della società convenuta di € 18.114,16, così come riportato nei conteggi prodotti dalla ricorrente -non contestati, ab origine, nelle memorie difensive- e nuovamente depositati, con gli aggiornamenti, il 26.2.2025, che, correttamente, tengono in considerazione gli orari, le ferie e permessi non goduti dedotti in ricorso limitatamente per il periodo agosto2016/agosto 2017, gli orari contrattuali per il periodo successivo, le differenze derivanti dal riconoscimento del livello superiore con decorrenza agosto 2018 e le somme percepite e riconosciute dalla ricorrente.
Tali calcoli appaiono condivisibili e vengono fatti propri dal giudice in quanto conformi alle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio e di verificabili parametri matematici secondo i criteri del CCNL applicato pacificamente al rapporto e non contestati in sede di memoria difensiva. Tutte le voci di differenze retributive nascono dall'applicazione diretta degli istituti contrattuali e di legge.
Le resistenti non hanno invece dato prova, come era loro onere ex 2697 c.c., di avere adempiuto all'estinzione dell'obbligo retributivo in relazione ai titoli azionati dalla lavoratrice.
Ne deriva che la società , socia uscente a far data Parte_2 dal 24.10.2018 e quindi tenuta fino a tale data, ex art. 2290 c.c. ad adempiere le obbligazioni sociali, devono essere condannate in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 18.114,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo effettivo.
Va infine disattesa, a parere del Tribunale, la tesi della natura confessoria delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di ricorso per decreto ingiuntivo n. 852/2019 del Tribunale di Sassari Sezione
Lavoro, con il quale la ricorrente ha richiesto il pagamento dell'ultima busta paga e del TFR, ed in sede di accordo transattivo del 22/01/2020.
Secondo la tesi difensiva delle resistenti, la natura confessoria di tali dichiarazioni sarebbe ravvisabile nella indicazione della durata del rapporto di lavoro intercorso con la società Controparte_1 nel periodo dal 01/04/2017 al 11/06/2019, che escluderebbe quindi la collocazione
[...] temporale del rapporto di lavoro in periodi diversi, e nell'allegazione del mancato pagamento, anteriormente alla transazione, della sola mensilità di giugno 2019 e del TFR, che confermerebbe quindi la regolare percezione delle somme indicate in tutte le altre buste paghe, a partire dall'1.4.2017 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, buste paghe non fatte valere dalla ricorrente in quella sede, nonostante la loro regolare emissione. pagina 10 di 12 Ritiene il Tribunale che l'aver indicato il periodo di inizio dell'attività lavorativa, allegato in sede di ricorso sulla base del contratto formale, e l'aver azionato soltanto una busta paga a fronte di tutte le altre, non possano essere considerate dichiarazioni confessorie: le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem" non hanno infatti valore confessorio, ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. Ne consegue che incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudice del merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto processuale senza specificare se esso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'"animus confitendi", mentre è configurabile vizio di motivazione allorché, mancando la sottoscrizione della parte, il giudice si limiti a fondare il proprio convincimento sull'elemento indiziario costituito dall'ammissione del procuratore, tralasciando completamente altre risultanze probatorie (quale la prova testimoniale) di segno contrario (Cass. civ., Sez. II, 05/05/2003, n. 6750).
L'aver fatto valere, poi, in sede di ricorso ingiuntivo e successiva transazione, unicamente una busta paga tralasciando le altre, non determina, per le altre buste paghe, alcuna confessione o preclusione di accertamento nella presente sede giudiziale, tenuto conto, da una parte, che nel presente giudizio parte ricorrente ha fatto valere una domanda più ampia attinente alle differenze retributive per attività lavorativa svolta oltre i limiti contrattuali, non suscettibili (richiedendo la prova per testi) di essere azionate in sede monitoria con i cedolini, e, dall'altra, che l'efficacia preclusiva della transazione, che vincola le parti ad un dato assetto giuridico-economico dei rispettivi interessi, impedendone per il futuro un accertamento giudiziale difforme, si produce unicamente su ciò che abbia costituito caput controversum, e non anche su altre questioni che, sebbene inerenti al medesimo rapporto sostanziale, non siano state oggetto di negoziato né siano state implicitamente presupposte dalle parti.
Ne consegue che, transatta una lite sull'ammontare del compenso spettante al lavoratore, l'accertamento dell'importo di altre buste paghe, cui le parti non abbiano in alcun modo fatto riferimento, non è precluso dalla transazione e può essere operato dal giudice sulla base dei mezzi di prova che l'ordinamento consente.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese processuali, avuto riguardo alla complessità del quadro probatorio, al ridimensionamento della domanda ed, infine, alla soccombenza, vengono compensate per metà e poste a carico delle parti resistenti nella restante metà, liquidata sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la Controparte_5
a far data dal 29.08.2016 fino all'11.6.2019;
[...]
- condanna e in solido al pagamento di € Controparte_1 Controparte_2
18.114,16 a favore della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle poste di credito al saldo effettivo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna le convenute al pagamento in favore della ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
pagina 11 di 12 Sassari, 14/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 12 di 12