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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3139/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3139/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTIGLI ALBERTO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ROTABILE SAN FRANCESCO, 62 03012
GN ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONACI EMANUELE ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA SALARIA, 80 ROMA;
APPELLATO
oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Frosinone numero 1120 del 9 novembre 2022
conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Frosinone, Pt_1 su istanza di , per il pagamento della somma di euro 5.451,75 a titolo di Controparte_1 retribuzione. A sostegno dell'opposizione la società rappresentava che il lavoratore aveva ricevuto una paga superiore a quella spettante poiché era stato inserito in busta paga un premio aziendale che non era mai stato concordato e perché le buste paga dal 2012 al 2019 contenevano un errore di calcolo della retribuzione quantificata su 26 giorni lavorativi piuttosto che su 22.
Il tribunale rigettava l'opposizione evidenziando che risultavano non pagati gli importi oggetto delle buste paga di giugno , luglio e ottobre 2019 , mentre il calcolo della retribuzione sulla base di 26 anziché 22 giorni lavorativi era ininfluente posto che non modificava il quantum retributivo;
con riferimento al premio di produzione rappresentava che le buste paga riportavano per anni l'erogazione del premio aziendale e che l'azienda aveva la possibilità di verificare la legittimità della voce retributiva posto che in amministrazione , assieme ad , operava la signora Controparte_1 Per_1
madre dell'amministratore della società e che mai questi aveva contestato la spettanza di tale
[...] emolumento
Avverso la sentenza proponeva appello la società deducendo nuovamente l'erroneità della pronuncia laddove questa disconosceva la richiesta di ripetizione delle maggiori retribuzioni erogate in ragione di 26 giornate lavorative in luogo di 22 ; evidenziava ulteriormente che il tribunale aveva assunto la decisione sulla scorta di una allegazione defensionale che non era stata formulata neppure dal ricorrente il quale, costituendosi, aveva dedotto di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario e che per tali ragioni le erogazioni aggiuntive non erano da considerarsi indebite;
eccepiva dunque la nullità della sentenza che si fondava su una questione in fatto sollevata d'ufficio dal giudice e non previamente sottoposta al contraddittorio delle parti .
Con il secondo motivo d'appello reiterava la richiesta di accertamento della illegittimità dell'attribuzione del premio aziendale al , evidenziando come l'istruttoria testimoniale non CP_1 avesse consentito di accertare l'assenso , anche tacito , all'erogazione di detto emolumento. Chiedeva per l'effetto , nella parte narrativa la condanna al pagamento a titolo restitutorio della somma di euro 23000 per premio aziendale (non convenuto )e della somma di euro 16.034,73 per maggiori retribuzioni correlate al numero di giornate di lavoro svolte.
Nelle conclusioni chiedeva tuttavia la condanna al pagamento della somma complessiva di euro
38534,78 “ovvero del superiore o inferiore importo che dovesse risultare di giustizia”.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza.
Deve premettersi che la società non ha mai contestato , né nel giudizio di primo grado , né Pt_1 in appello , la debenza della somma azionata con il ricorso per decreto monitorio ( per euro
5.451,75). Tale somma corrisponde a una parte delle retribuzioni non corrisposte nelle mensilità di
Giugno , Luglio , ottobre 2019 prima della definitiva cessazione del rapporto. Su tale somma , in difetto di contestazione , deve dunque confermarsi la legittimità della pretesa azionata dal lavoratore
(benché dagli atti di causa prodotti dalla società emerga come fu destinatario , proprio nel CP_1 predetto periodo , con il legale rappresentante della società medesima nonché la teste escussa Per_1 madre del legale rappresentante , di un provvedimento di arresti domiciliari per corruzione )
[...]
In relazione alle pretese azionate dalla società a titolo di restituzione del maggior avere -perché in busta paga era riportato un numero di giornate lavorative diverso da quello prestato dal lavoratore - si rileva che, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , Controparte_1 deduceva che il numero di giornate lavorative errato , eventualmente indicato a fini di calcolo delle sue competenze , non potesse ascriversi a sua responsabilità poiché egli non si occupava direttamente della predisposizione della busta paga e che comunque egli non era tenuto a risarcire i danni causati dalla sua imperizia , avendo il datore di lavoro un obbligo di controllo sull'operato dei suoi dipendenti ed avendo prestato anche lo straordinario.
Rappresentava ulteriormente che , con una conciliazione con la egli aveva chiuso Pt_1 definitivamente qualsivoglia possibilità di contestazione in relazione al periodo da dicembre 2012 a ottobre 2014 .
Costituendosi in grado di appello il signor , modificando la propria linea difensiva, faceva a CP_1 posteriori sostanzialmente proprie le argomentazioni del tribunale in relazione al fatto che l'indicazione del numero di giornate lavorative in 26 anziché 22 avesse natura meramente convenzionale;
non allegava più l'esistenza dell' errore e la non imputabilità dell'errore medesimo al dipendente che ne aveva in concreto beneficiato. Reputa il collegio che effettivamente la prospettazione offerta dal tribunale rappresentava una ricostruzione in fatto diversa da quella formulata dalle parti costituite e quindi non poteva porsi a fondamento della decisione in difetto di contraddittorio .
In ogni caso dall'analisi della documentazione prodotta dalla società emerge la circostanza che in alcune buste paga era riportato un numero di giornate lavorative concretamente retribuite superiore a quelle convenute convenzionalmente nel periodo da novembre 2012 a luglio 2014 , mentre da agosto 2014 a dicembre 2015 con la sola eccezione di ottobre 2015 , la busta paga riportava un numero di giornate lavorative corretto. Successivamente il numero di giornate lavorative tornava ad essere diverso da quello effettivamente reso.
La circostanza dedotta dalla società è dunque accertata. Ed è anche sconfessata dalle allegazioni in atti che siffatta indicazione di giorni lavorativi avesse una valenza meramente convenzionale: in ogni busta paga è riportata la paga oraria e la paga giornaliera e la retribuzione mensile è determinata moltiplicando il numero di giornate lavorative (22 o 26) per il costo giornaliero della prestazione , con un incremento dell'emolumento complessivo quantificato in 4 giorni al mese in tutti i mesi in cui era erroneamente indicato un numero di giornate pari a 26 piuttosto che pari a 22, come da accordi contrattuali tra il e la CP_1 Pt_1
Non può d'altronde neppure condividersi la argomentazione svolta dal lavoratore nel giudizio di primo grado – e invero neppure reiterata in grado di appello – secondo cui, seppure egli avesse commesso un errore nella indicazione al servizio paga di un numero di giornate lavorative superiore a quelle effettivamente svolte non avrebbe dovuto rispondere di siffatta violazione dell'accordo contrattuale , stante l'omesso controllo da parte dell'azienda . L'azienda ha verificato, sia pure a posteriori, l'erogazione di una somma non dovuta al suo dipendente e ne ha chiesto legittimamente la restituzione. La circostanza che il lavoratore avesse egli stesso causato, per negligenza , imperizia o dolo, il formarsi dell'indebito non può di tutta evidenza costituire una esimente che impedisca il recupero da parte della società
Per altro verso non può neppure condividersi l'argomentazione del dipendente che , aderendo alle considerazioni espresse dal tribunale , ravvisa il carattere meramente formale della indicazione del numero di giornate lavorative in busta paga. Come anticipato, dalla busta paga emerge il compenso giornaliero determinato sulla scorta di parametri del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento , previa moltiplicazione di detto parametro per il numero di giornate concretamente svolte. Da ultimo per completezza di argomentazione, seppure l'eccezione di conciliazione non sia stata reiterata in grado di appello, devesi rilevare che la conciliazione prodotta in atti riguardava solo l'erogazione del TFR in relazione al breve periodo dedotto ed è dunque eccezione comunque inconferente.
E' dunque necessario rideterminare il quantum restitutorio tenendo conto che ciascuna mensilità in cui è stata indicato un numero di giornate lavorative superiore a quelle effettivamente svolte
I conteggi risultando correttamente predisposti dalla società perché tengono conto delle sole mensilità in cui in busta paga è riportato un numero di giornate lavorative superiore a quello effettivo .
Con riguardo al premio di produzione effettivamente l'istruttoria svolta con l'escussione dei testi ha consentito di confermare che il signor era l'unico referente della società che si occupava della CP_1 redazione delle buste paga ed era anche il rappresentante dell'ufficio amministrativo che dava l'assenso per i successivi bonifici ai dipendenti
E' emerso che le altre presenze nell'ufficio amministrazione erano occasionali e non continuative salvo la signora , madre del legale rappresentante, che tuttavia ha dichiarato di non Persona_1 essere mai stata coinvolta nella attività di amministrazione . La teste ha dichiarato di Persona_1 non aver mai controllato il lavoro del il quale si occupava direttamente dell'amministrazione CP_1
e dei pagamenti e interloquiva con la commercialista , mentre ella non sapeva neppure come avvenisse la redazione delle buste paga . Siffatta circostanza ha trovato conferma in altre deposizioni in cui i testi dichiaravano che la signora si fidava completamente del , non utilizzava Per_1 CP_1 il PC e non aveva dunque accesso agli applicativi che avrebbero consentito di verificare se il CP_1 inseriva nella propria busta paga somme per compensi non spettanti. Dichiarava infatti la teste che il comunicava i dati da inserire nelle buste paga al commercialista, che la Testimone_1 CP_1 signora era in ufficio “ma non sapeva neanche accendere il computer” e si fidava del Per_1 CP_1 senza mai effettuare alcun “ controllo effettivo e sostanziale “. Aggiungeva la teste per chiarire il ruolo della : “quando la era in ufficio erano con il uno di fronte all'altro Per_1 Per_1 CP_1 parlavano dei pagamenti e la acconsentiva ma non controllava, o faceva perché si fidava….A Per_1 volte il si recava fuori per lavoro. In quelle occasioni non era sostituito , i suoi compiti non CP_1 erano svolti da altri. Solo tramite il suo computer si accedeva all'account dell'amministrazione e fatture”
Anche la teste , commercialista della , incaricata di seguire la contabilità Testimone_2 Pt_1 per la società , ha dichiarato che elaborava le buste paga dei dipendenti di sulla base di Pt_1 dati relativi alla retribuzione che le erano comunicati dall'ufficio amministrativo e ha precisato che in detto ufficio comunicava con il sig. e a volte c'erano e La CP_1 Persona_2 Persona_1 teste ha chiarito che la conferma dei valori indicati in busta paga proveniva a mezzo mail dall'ufficio amministrativo e quindi necessariamente dal considerato che la non utilizzava il PC CP_1 Per_1
e che il restante personale frequentava solo occasionalmente l'ufficio amministrativo.
ha poi dichiarato che , dopo la vicenda penale che aveva coinvolto la società Persona_1 Pt_1
e lo stesso , questi aveva impegnato del denaro personale nell'interesse della società e le CP_1 aveva rappresentato che , al fine di recuperare delle somme da lui prestate alla società , avrebbe inserito i corrispondenti importi nelle buste paga. Di tali “recuperi” non v'è traccia in atti, né il ricorrente argomenta alcunchè al riguardo.
Per le considerazioni che precedono in difetto di un accordo , anche tacito, sull'erogazione della premio di produzione , in difetto di prova che il datore di lavoro potesse verificare in concreto l'elargizione di detto premio di produzione al suo preposto , rilevato che il era l'unica Pt_2 interfaccia della società che si occupava della predisposizione delle busta paga e dei successivi bonifici, può ritenersi accertato che il premio aziendale è stato effettivamente corrisposto benché non dovuto.
L'appello deve essere dunque accolto e il condannato alla restituzione della somma di euro CP_1
23000 a titolo di premio aziendale e di euro 16034,73 a titolo di maggiori retribuzioni erogate ( per un complessivo avere di euro 39034,73, considerato che la società appellante nelle conclusioni pur indicando la minor somma di euro 38534,78 , aveva formalizzato istanza di condanna anche per la somma maggiore o minore rispetto a quella indicata, laddove dovuta ). Dal dovuto complessivo maggiorato degli interessi dalla data di loro erogazione indebita , deve essere detratta la somma di euro 5451,75 a titolo di retribuzioni per i mesi di giugno , luglio e ottobre 2019, non contestata, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza condanna la società Parte_1 al pagamento della somma di euro 5451,75 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo in favore di;
condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1 Controparte_1
39.034,73 oltre interessi dalla maturazione al saldo . Compensa le spese del doppio grado.
La Presidente
IA NT GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3139/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTIGLI ALBERTO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ROTABILE SAN FRANCESCO, 62 03012
GN ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONACI EMANUELE ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA SALARIA, 80 ROMA;
APPELLATO
oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Frosinone numero 1120 del 9 novembre 2022
conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Frosinone, Pt_1 su istanza di , per il pagamento della somma di euro 5.451,75 a titolo di Controparte_1 retribuzione. A sostegno dell'opposizione la società rappresentava che il lavoratore aveva ricevuto una paga superiore a quella spettante poiché era stato inserito in busta paga un premio aziendale che non era mai stato concordato e perché le buste paga dal 2012 al 2019 contenevano un errore di calcolo della retribuzione quantificata su 26 giorni lavorativi piuttosto che su 22.
Il tribunale rigettava l'opposizione evidenziando che risultavano non pagati gli importi oggetto delle buste paga di giugno , luglio e ottobre 2019 , mentre il calcolo della retribuzione sulla base di 26 anziché 22 giorni lavorativi era ininfluente posto che non modificava il quantum retributivo;
con riferimento al premio di produzione rappresentava che le buste paga riportavano per anni l'erogazione del premio aziendale e che l'azienda aveva la possibilità di verificare la legittimità della voce retributiva posto che in amministrazione , assieme ad , operava la signora Controparte_1 Per_1
madre dell'amministratore della società e che mai questi aveva contestato la spettanza di tale
[...] emolumento
Avverso la sentenza proponeva appello la società deducendo nuovamente l'erroneità della pronuncia laddove questa disconosceva la richiesta di ripetizione delle maggiori retribuzioni erogate in ragione di 26 giornate lavorative in luogo di 22 ; evidenziava ulteriormente che il tribunale aveva assunto la decisione sulla scorta di una allegazione defensionale che non era stata formulata neppure dal ricorrente il quale, costituendosi, aveva dedotto di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario e che per tali ragioni le erogazioni aggiuntive non erano da considerarsi indebite;
eccepiva dunque la nullità della sentenza che si fondava su una questione in fatto sollevata d'ufficio dal giudice e non previamente sottoposta al contraddittorio delle parti .
Con il secondo motivo d'appello reiterava la richiesta di accertamento della illegittimità dell'attribuzione del premio aziendale al , evidenziando come l'istruttoria testimoniale non CP_1 avesse consentito di accertare l'assenso , anche tacito , all'erogazione di detto emolumento. Chiedeva per l'effetto , nella parte narrativa la condanna al pagamento a titolo restitutorio della somma di euro 23000 per premio aziendale (non convenuto )e della somma di euro 16.034,73 per maggiori retribuzioni correlate al numero di giornate di lavoro svolte.
Nelle conclusioni chiedeva tuttavia la condanna al pagamento della somma complessiva di euro
38534,78 “ovvero del superiore o inferiore importo che dovesse risultare di giustizia”.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza.
Deve premettersi che la società non ha mai contestato , né nel giudizio di primo grado , né Pt_1 in appello , la debenza della somma azionata con il ricorso per decreto monitorio ( per euro
5.451,75). Tale somma corrisponde a una parte delle retribuzioni non corrisposte nelle mensilità di
Giugno , Luglio , ottobre 2019 prima della definitiva cessazione del rapporto. Su tale somma , in difetto di contestazione , deve dunque confermarsi la legittimità della pretesa azionata dal lavoratore
(benché dagli atti di causa prodotti dalla società emerga come fu destinatario , proprio nel CP_1 predetto periodo , con il legale rappresentante della società medesima nonché la teste escussa Per_1 madre del legale rappresentante , di un provvedimento di arresti domiciliari per corruzione )
[...]
In relazione alle pretese azionate dalla società a titolo di restituzione del maggior avere -perché in busta paga era riportato un numero di giornate lavorative diverso da quello prestato dal lavoratore - si rileva che, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , Controparte_1 deduceva che il numero di giornate lavorative errato , eventualmente indicato a fini di calcolo delle sue competenze , non potesse ascriversi a sua responsabilità poiché egli non si occupava direttamente della predisposizione della busta paga e che comunque egli non era tenuto a risarcire i danni causati dalla sua imperizia , avendo il datore di lavoro un obbligo di controllo sull'operato dei suoi dipendenti ed avendo prestato anche lo straordinario.
Rappresentava ulteriormente che , con una conciliazione con la egli aveva chiuso Pt_1 definitivamente qualsivoglia possibilità di contestazione in relazione al periodo da dicembre 2012 a ottobre 2014 .
Costituendosi in grado di appello il signor , modificando la propria linea difensiva, faceva a CP_1 posteriori sostanzialmente proprie le argomentazioni del tribunale in relazione al fatto che l'indicazione del numero di giornate lavorative in 26 anziché 22 avesse natura meramente convenzionale;
non allegava più l'esistenza dell' errore e la non imputabilità dell'errore medesimo al dipendente che ne aveva in concreto beneficiato. Reputa il collegio che effettivamente la prospettazione offerta dal tribunale rappresentava una ricostruzione in fatto diversa da quella formulata dalle parti costituite e quindi non poteva porsi a fondamento della decisione in difetto di contraddittorio .
In ogni caso dall'analisi della documentazione prodotta dalla società emerge la circostanza che in alcune buste paga era riportato un numero di giornate lavorative concretamente retribuite superiore a quelle convenute convenzionalmente nel periodo da novembre 2012 a luglio 2014 , mentre da agosto 2014 a dicembre 2015 con la sola eccezione di ottobre 2015 , la busta paga riportava un numero di giornate lavorative corretto. Successivamente il numero di giornate lavorative tornava ad essere diverso da quello effettivamente reso.
La circostanza dedotta dalla società è dunque accertata. Ed è anche sconfessata dalle allegazioni in atti che siffatta indicazione di giorni lavorativi avesse una valenza meramente convenzionale: in ogni busta paga è riportata la paga oraria e la paga giornaliera e la retribuzione mensile è determinata moltiplicando il numero di giornate lavorative (22 o 26) per il costo giornaliero della prestazione , con un incremento dell'emolumento complessivo quantificato in 4 giorni al mese in tutti i mesi in cui era erroneamente indicato un numero di giornate pari a 26 piuttosto che pari a 22, come da accordi contrattuali tra il e la CP_1 Pt_1
Non può d'altronde neppure condividersi la argomentazione svolta dal lavoratore nel giudizio di primo grado – e invero neppure reiterata in grado di appello – secondo cui, seppure egli avesse commesso un errore nella indicazione al servizio paga di un numero di giornate lavorative superiore a quelle effettivamente svolte non avrebbe dovuto rispondere di siffatta violazione dell'accordo contrattuale , stante l'omesso controllo da parte dell'azienda . L'azienda ha verificato, sia pure a posteriori, l'erogazione di una somma non dovuta al suo dipendente e ne ha chiesto legittimamente la restituzione. La circostanza che il lavoratore avesse egli stesso causato, per negligenza , imperizia o dolo, il formarsi dell'indebito non può di tutta evidenza costituire una esimente che impedisca il recupero da parte della società
Per altro verso non può neppure condividersi l'argomentazione del dipendente che , aderendo alle considerazioni espresse dal tribunale , ravvisa il carattere meramente formale della indicazione del numero di giornate lavorative in busta paga. Come anticipato, dalla busta paga emerge il compenso giornaliero determinato sulla scorta di parametri del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento , previa moltiplicazione di detto parametro per il numero di giornate concretamente svolte. Da ultimo per completezza di argomentazione, seppure l'eccezione di conciliazione non sia stata reiterata in grado di appello, devesi rilevare che la conciliazione prodotta in atti riguardava solo l'erogazione del TFR in relazione al breve periodo dedotto ed è dunque eccezione comunque inconferente.
E' dunque necessario rideterminare il quantum restitutorio tenendo conto che ciascuna mensilità in cui è stata indicato un numero di giornate lavorative superiore a quelle effettivamente svolte
I conteggi risultando correttamente predisposti dalla società perché tengono conto delle sole mensilità in cui in busta paga è riportato un numero di giornate lavorative superiore a quello effettivo .
Con riguardo al premio di produzione effettivamente l'istruttoria svolta con l'escussione dei testi ha consentito di confermare che il signor era l'unico referente della società che si occupava della CP_1 redazione delle buste paga ed era anche il rappresentante dell'ufficio amministrativo che dava l'assenso per i successivi bonifici ai dipendenti
E' emerso che le altre presenze nell'ufficio amministrazione erano occasionali e non continuative salvo la signora , madre del legale rappresentante, che tuttavia ha dichiarato di non Persona_1 essere mai stata coinvolta nella attività di amministrazione . La teste ha dichiarato di Persona_1 non aver mai controllato il lavoro del il quale si occupava direttamente dell'amministrazione CP_1
e dei pagamenti e interloquiva con la commercialista , mentre ella non sapeva neppure come avvenisse la redazione delle buste paga . Siffatta circostanza ha trovato conferma in altre deposizioni in cui i testi dichiaravano che la signora si fidava completamente del , non utilizzava Per_1 CP_1 il PC e non aveva dunque accesso agli applicativi che avrebbero consentito di verificare se il CP_1 inseriva nella propria busta paga somme per compensi non spettanti. Dichiarava infatti la teste che il comunicava i dati da inserire nelle buste paga al commercialista, che la Testimone_1 CP_1 signora era in ufficio “ma non sapeva neanche accendere il computer” e si fidava del Per_1 CP_1 senza mai effettuare alcun “ controllo effettivo e sostanziale “. Aggiungeva la teste per chiarire il ruolo della : “quando la era in ufficio erano con il uno di fronte all'altro Per_1 Per_1 CP_1 parlavano dei pagamenti e la acconsentiva ma non controllava, o faceva perché si fidava….A Per_1 volte il si recava fuori per lavoro. In quelle occasioni non era sostituito , i suoi compiti non CP_1 erano svolti da altri. Solo tramite il suo computer si accedeva all'account dell'amministrazione e fatture”
Anche la teste , commercialista della , incaricata di seguire la contabilità Testimone_2 Pt_1 per la società , ha dichiarato che elaborava le buste paga dei dipendenti di sulla base di Pt_1 dati relativi alla retribuzione che le erano comunicati dall'ufficio amministrativo e ha precisato che in detto ufficio comunicava con il sig. e a volte c'erano e La CP_1 Persona_2 Persona_1 teste ha chiarito che la conferma dei valori indicati in busta paga proveniva a mezzo mail dall'ufficio amministrativo e quindi necessariamente dal considerato che la non utilizzava il PC CP_1 Per_1
e che il restante personale frequentava solo occasionalmente l'ufficio amministrativo.
ha poi dichiarato che , dopo la vicenda penale che aveva coinvolto la società Persona_1 Pt_1
e lo stesso , questi aveva impegnato del denaro personale nell'interesse della società e le CP_1 aveva rappresentato che , al fine di recuperare delle somme da lui prestate alla società , avrebbe inserito i corrispondenti importi nelle buste paga. Di tali “recuperi” non v'è traccia in atti, né il ricorrente argomenta alcunchè al riguardo.
Per le considerazioni che precedono in difetto di un accordo , anche tacito, sull'erogazione della premio di produzione , in difetto di prova che il datore di lavoro potesse verificare in concreto l'elargizione di detto premio di produzione al suo preposto , rilevato che il era l'unica Pt_2 interfaccia della società che si occupava della predisposizione delle busta paga e dei successivi bonifici, può ritenersi accertato che il premio aziendale è stato effettivamente corrisposto benché non dovuto.
L'appello deve essere dunque accolto e il condannato alla restituzione della somma di euro CP_1
23000 a titolo di premio aziendale e di euro 16034,73 a titolo di maggiori retribuzioni erogate ( per un complessivo avere di euro 39034,73, considerato che la società appellante nelle conclusioni pur indicando la minor somma di euro 38534,78 , aveva formalizzato istanza di condanna anche per la somma maggiore o minore rispetto a quella indicata, laddove dovuta ). Dal dovuto complessivo maggiorato degli interessi dalla data di loro erogazione indebita , deve essere detratta la somma di euro 5451,75 a titolo di retribuzioni per i mesi di giugno , luglio e ottobre 2019, non contestata, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza condanna la società Parte_1 al pagamento della somma di euro 5451,75 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo in favore di;
condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1 Controparte_1
39.034,73 oltre interessi dalla maturazione al saldo . Compensa le spese del doppio grado.
La Presidente
IA NT GA