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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/09/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 57/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Parte_1 Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente – E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...] p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente- OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024, ritualmente notificato,
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
Controparte_2 in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta come autotrasportatore/corriere di collettame, ha contratto la patologia
“tendinite del sovraspinoso ad entrambe le spalle”, e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali CP_1 previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - che dal 1983 a tutt'oggi, svolge l'attività di autotrasportatore/corriere di , dapprima alle CP_3 dipendenze della ditta Poli Carlo, poi dal 01/03/1988 al 31/12/2018 in qualità di socio della Autotrasporti F.LI ZA e C. e, dal 3/02/2020 a tutt'oggi, alle dipendenze della Controparte_4 CP_ (all.to 3 estratto contributivo , alla guida di camion e furgoni sul territorio nazionale, in particolare nelle regioni Lazio e Umbria;
- di svolgere mansioni di facchinaggio caratterizzate dal carico e scarico di materiale vario come fusti di olio, prodotti agricoli, bibite, articoli sanitari e medicali, carta per fotocopie, prodotti alimentari, prodotti agricoli, giocattoli per negozi, sacchi di cemento (dal peso che varia dai 15 ai 60 Kg); - che quotidianamente arrivano i fusti dell'olio per uso meccanico che dal piano del Tir vengono portati ad una piattaforma elevatrice, posti su un transpallet contenente circa 4 fusti del peso di circa 8 quintali;
- di spostare anche sacchi di farina del peso di circa 20 kg ciascuno, per un totale di 40 quintali che arrivano impilati fino ad un'altezza di circa 2,30 metri su pedane dal peso di circa 9-10 quintali spostate a mezzo di transpallet, sospinti e trainati a mano;
- che dopo il viaggio di trasporto (circa 1-1,5 ore complessive per tratta A/R) il materiale viene nuovamente scaricato dal camioncino e recapitato ai diversi destinatari (esercizi commerciali, officine, etc); - Di effettuare circa 15 consegne al giorno con una media di carico e scarico delle merce del peso di 70/80 quintali;
- - Di essere esposto, in ragione delle varie mansioni svolte ai rischi lavorativi di microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo;
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la patologia “Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle secondaria a: spalla destra: tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare con versamento e limitazione funzionale;
spalla sinistra: lesione di 2° grado del tendine sovraspinoso con versamento e limitazione funzionale come da RM eseguita in data 26/06/21 (relazione medico legale consulente di parte Dott. - Cfr. All. 1 al ricorso); - Di aver Per_2 presentato all' in data 18/01/2022 domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della malattia tendinite del sovraspinoso (Cfr. all. al ricorso); - Che l' archiviava l'istanza CP_1 ritenendo il rischio lavorativo non idoneo a cagionare la malattia denunciata (Cfr. All.5 al ricorso); – Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, riscontrato negativamente dall' che non mutava il CP_1 giudizio precedentemente espresso, ritenendo non significative le motivazioni poste a sostegno dell'opposizione (Cfr. All.6 al ricorso). Conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni chiedendo il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia contratta e la condanna dell' a corrispondere i relativi benefici. CP_1 Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_6 direttore pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che comunque, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata ( tendinite del sovraspinoso) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio moribogeno per durata, frequenza ed intensità. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1 L'Istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente, e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente derivatane. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso CP_1 causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio specifico (SBAS) a provocare la patologia oggetto dell'istruttoria. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, CP_1 sostenendo la sussistenza della patologia professionale contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 16%. Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo, anamnesi lavorativa,) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso e di aver svolto le lavorazioni per come dallo stesso descritte. I testi escussi, hanno confermato tutte le circostanze dedotte dal ricorrente stesso nel proprio atto introduttivo. In particolare, il primo teste escusso, , fratello e collega Testimone_1 del ricorrente, ha dichiarato: “la mia professione è autista. Sono il fratello del ricorrente…mio fratello svolge e ha sempre svolto dal 1983 ad oggi il lavoro di autotrasportatore collettame, con le società che mi si elencano nel capitolo…svolge attività di corriere alla guida di camion e furgoni sul territorio nazionale in particolare Lazio ed Umbria” e, sulle specifiche lavorazioni svolte dal ricorrente, il teste ha dichiarato: “noi scarichiamo e carichiamo la merce in arrivo ed in partenza... lo stesso lavoro lo svolgo anche io.. una volta scaricata la merce varia, la sistemiamo ed impiliamo nel magazzino;
poi ricarichiamo la merce per essere consegnata nei vari negozi….movimentiamo pesi dai 10 Kg ai 30 Kg;
queLI che pesano di più li trasportiamo con il transpallet e gli altri a mano o con la carretta…per la movimentazione dei fusti di olio, il lavoro è quello che mi si legge nel capitolo che confermo….anche per la farina il lavoro è quello che mi si legge nel capitolo;
quando andiamo a scaricare se c'è il muletto lo scarichiamo con quest'ultimo, altrimenti a mano pacco per pacco;
, dobbiamo fare spazio nel furgone per mettere più merce possibile.. noi facciamo sia gli autisti che i facchini in quanto provvediamo anche a scaricare la merce una volta arrivati a destinazione….a volte il ristoratore vuole che mettiamo a posto anche la merce una volta scaricata;
i più esigenti sono i farmacisti a cui dobbiamo mettere dentro la farmacia a cui mettiamo la merce dentro il magazzino…a Montefiascono dobbiamo trascinare per 200 metri in salita pacchi di carta…confermo l'orario di lavoro”(Cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Parte_1 29.10.2024). Il secondo teste escusso, ha confermato le mansioni svolte Testimone_2 dal ricorrente in qualità di socio della Autotrasporti F.LI ZA e C. , in particolare, ha dichiarato: “la mia professione è autista. Sono socio del ricorrente nella società ... sono 35 Controparte_7 anni che lavoriamo insieme;
facciamo gli stessi giri con il camion;
anche lui svolge attività di corriere alla guida di camion e furgoni sul territorio nazionale in particolare Lazio ed Umbria...noi scarichiamo e carichiamo la merce in arrivo ed in partenza ..lo stesso lavoro lo svolgo anche io…una volta scaricata la merce varia, la sistemiamo ed impiliamo nel magazzino... poi ricarichiamo la merce per essere consegnata nei vari negozi, questo il lavoro di tutti i giorni…movimentiamo pesi, da 50 quintali di solito li movimentiamo a mano…per la movimentazione dei fusti di olio, il lavoro è quello che mi si legge nel capitolo che confermo…i 9 quintali con il transpallet manuale vengono tirati a mano….anche per la farina il lavoro è quello che mi si legge nel capitolo…dobbiamo fare spazio nel furgone per mettere più merce possibile…anche io faccio lo stesso lavoro con le stesse modalità, confermo il capitolo … noi facciamo sia gli autisti che i facchini in quanto provvediamo anche a scaricare la merce una volta arrivati a destinazione… a seconda del posto dove troviamo per sistemare, i pacchi dobbiamo portarli dentro i locali dei clienti….per i prodotti questo è Per_3 il lavoro…se sono ad esempio mille pacchi, mille li dobbiamo caricare sulle braccia…a Montefiascone dobbiamo trascinare per 200 metri in salita pacchi perché c'è la Farmacia da servire…confermo l'orario di lavoro, a volte sono anche di più” (Cfr. dichiarazioni rese dal teste, Testimone_2 all'udienza del 29.10.2024).
Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor , all'esito della disamina dei Persona_4 dati documentali, anamnestici, clinici e strumentali assunti nel corso dell'indagine peritale svolta, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è affetto dalla patologia “sindrome da conflitto delle spalle con tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare a destra e lesione parziale di II grado del tendine sovraspinato a sinistra” passando poi alla valutazione dell'esposizione professionale al rischio di contrarre la patologie suddetta. Al fine dell'inquadramento della patologiea riscontrata come malattia di natura professionale, il CTU per quanto riguarda la patologia del sovraccarico biomeccanico, ha dapprima premesso sotto il profilo fisiopatologico, che: “in letteratura il sovraccarico biomeccanico viene descritto come 'la ripetuta sollecitazione meccanica di strutture tissutali superiore a liveLI critici' tale da causare alterazioni degenerative;
per patologie da sovraccarico biomeccanico si definiscono quindi le alterazioni delle unità muscolo-tendinee, delle articolazioni, dei nervi e del sistema vascolare degli arti superiori che, se causate o aggravate da movimenti e/o sforzi ripetuti in ambiente lavorativo, vengono inquadrate come lavoro- correlate”, ha successivamente valutato l'esposizione ai rischi lavorativi e la loro incidenza causale precisando, per quanto riguarda la patologia del sovraccarico biomeccanico che, “…sebbene questa riconosca una origine multifattoriale e possa essere comunemente annoverata nella popolazione generale (per cause legate ad es. all'invecchiamento), in alcune categorie di lavoratori presenta un'incidenza decisamente più elevata in ragione dell'attività lavorativa svolta. Ci si riferisce, nello specifico, a quelle mansioni che comportano un evidente impiego di forza, un'abituale e ripetitiva movimentazione delle spalle nonché posture incongrue di questi distretti, tali da comportare croniche ripercussioni sulle strutture che le compongono… Al contrario delle valutazioni operate dall'Istituto, il CTU ha precisato che: tenuto conto delle caratteristiche delle mansioni esercitate dal , è Parte_1 possibile ritenere che l'attività lavorativa svolta per oltre un trentennio sia stata responsabile, quanto meno in termini di concausa efficiente, dell'insorgenza della patologia denunciata. Il Ctu dopo aver vagliato attentamente la documentazione in atti, le risultanze delle prove orali, nonché visitato il periziando, ha spiegato che “orientano difatti verso una sindrome da sovraccarico biomeccanico lavoro-correlata sia il raccordo anamnestico fornito dal lavoratore, sia il questionario per malattie causate da movimenti ripetuti degli arti superiori, sia le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 29.10.2024. Del resto, che sia estremamente attendibile l'origine professionale della malattia in discussione lo dimostra, in maniera indiretta, anche il riconoscimento di malattia professionale, a seguito di visita medica collegiale, in favore di socio/collega di Testimone_2 lavoro del ricorrente, con il quale ha condiviso per circa 35 anni le medesime e quotidiane mansioni/attività lavorative”. L'ausiliario del giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione del quadro menomativo valutando il danno biologico consequenziale alla patologia
“sindrome da conflitto delle spalle con tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare a destra e lesione parziale di II grado del tendine sovraspinato a sinistra in misura pari al 12%: voce tabellare n. 223 (Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole – d. 25 n.d. 20); n. 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi;
n. 227 (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale – fino a 4), di cui alle tabelle previste dal D.Lgs. n. 38/2000. Il CTU, quindi, utilizzando il criterio “analogico-proporzionale”, ha valutato il danno biologico permanente nella misura del 12% (dodici percento), e stante il preesistente danno biologico già riconosciuto dall' nella CP_1 misura del 39% per pregresse menomazioni (ernie discali lombari multiple trauma cranico commotivo con intervento neurochirurgico nel 2003; trauma cranico commotivo, frattura rotula destra e radio destro e ossa nasali nel 2018) non oggetto di contestazione nel presente giudizio, ha quantificato, in via cumulativa, il complessivo danno biologico permanente nella misura del 50% (cinquanta per cento) con decorrenza dalla data delle domanda amministrativa (18.01.2022). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, il consulente di parte ricorrente ha espresso parere concorde, mentre da parte resistente non sono pervenute note di replica. Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dallo scrivente giudice emerge che in base al grado di invalidità riscontrato pari al 12% e, operato il cumulo con tutte le pregresse patologie già accertate e riconosciute dall' pari a 39%” (ernie discali lombari multiple trauma cranico CP_1 commotivo con intervento neurochirurgico nel 2003; trauma cranico commotivo, frattura rotula destra e radio destro e ossa nasali nel 2018) complessivamente pari al 50% (cinquanta per cento) previo utilizzo della criterio “analogico-proporzionale”, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (18.01.2022). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nella causa iscritta al n. 57/2024, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: a) accerta e dichiara che la malattia “sindrome da conflitto delle spalle con tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare a destra e lesione parziale di II grado del tendine sovraspinato a sinistra” da cui è affetto il ricorrente, ha natura professionale e che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 12% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente pari al 50%; b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ((18.01.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativo fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, 24 settembre 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 57/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Parte_1 Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente – E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...] p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente- OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024, ritualmente notificato,
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
Controparte_2 in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta come autotrasportatore/corriere di collettame, ha contratto la patologia
“tendinite del sovraspinoso ad entrambe le spalle”, e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali CP_1 previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - che dal 1983 a tutt'oggi, svolge l'attività di autotrasportatore/corriere di , dapprima alle CP_3 dipendenze della ditta Poli Carlo, poi dal 01/03/1988 al 31/12/2018 in qualità di socio della Autotrasporti F.LI ZA e C. e, dal 3/02/2020 a tutt'oggi, alle dipendenze della Controparte_4 CP_ (all.to 3 estratto contributivo , alla guida di camion e furgoni sul territorio nazionale, in particolare nelle regioni Lazio e Umbria;
- di svolgere mansioni di facchinaggio caratterizzate dal carico e scarico di materiale vario come fusti di olio, prodotti agricoli, bibite, articoli sanitari e medicali, carta per fotocopie, prodotti alimentari, prodotti agricoli, giocattoli per negozi, sacchi di cemento (dal peso che varia dai 15 ai 60 Kg); - che quotidianamente arrivano i fusti dell'olio per uso meccanico che dal piano del Tir vengono portati ad una piattaforma elevatrice, posti su un transpallet contenente circa 4 fusti del peso di circa 8 quintali;
- di spostare anche sacchi di farina del peso di circa 20 kg ciascuno, per un totale di 40 quintali che arrivano impilati fino ad un'altezza di circa 2,30 metri su pedane dal peso di circa 9-10 quintali spostate a mezzo di transpallet, sospinti e trainati a mano;
- che dopo il viaggio di trasporto (circa 1-1,5 ore complessive per tratta A/R) il materiale viene nuovamente scaricato dal camioncino e recapitato ai diversi destinatari (esercizi commerciali, officine, etc); - Di effettuare circa 15 consegne al giorno con una media di carico e scarico delle merce del peso di 70/80 quintali;
- - Di essere esposto, in ragione delle varie mansioni svolte ai rischi lavorativi di microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo;
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la patologia “Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle secondaria a: spalla destra: tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare con versamento e limitazione funzionale;
spalla sinistra: lesione di 2° grado del tendine sovraspinoso con versamento e limitazione funzionale come da RM eseguita in data 26/06/21 (relazione medico legale consulente di parte Dott. - Cfr. All. 1 al ricorso); - Di aver Per_2 presentato all' in data 18/01/2022 domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della malattia tendinite del sovraspinoso (Cfr. all. al ricorso); - Che l' archiviava l'istanza CP_1 ritenendo il rischio lavorativo non idoneo a cagionare la malattia denunciata (Cfr. All.5 al ricorso); – Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, riscontrato negativamente dall' che non mutava il CP_1 giudizio precedentemente espresso, ritenendo non significative le motivazioni poste a sostegno dell'opposizione (Cfr. All.6 al ricorso). Conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni chiedendo il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia contratta e la condanna dell' a corrispondere i relativi benefici. CP_1 Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_6 direttore pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che comunque, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata ( tendinite del sovraspinoso) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio moribogeno per durata, frequenza ed intensità. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1 L'Istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente, e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente derivatane. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso CP_1 causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio specifico (SBAS) a provocare la patologia oggetto dell'istruttoria. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, CP_1 sostenendo la sussistenza della patologia professionale contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 16%. Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo, anamnesi lavorativa,) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso e di aver svolto le lavorazioni per come dallo stesso descritte. I testi escussi, hanno confermato tutte le circostanze dedotte dal ricorrente stesso nel proprio atto introduttivo. In particolare, il primo teste escusso, , fratello e collega Testimone_1 del ricorrente, ha dichiarato: “la mia professione è autista. Sono il fratello del ricorrente…mio fratello svolge e ha sempre svolto dal 1983 ad oggi il lavoro di autotrasportatore collettame, con le società che mi si elencano nel capitolo…svolge attività di corriere alla guida di camion e furgoni sul territorio nazionale in particolare Lazio ed Umbria” e, sulle specifiche lavorazioni svolte dal ricorrente, il teste ha dichiarato: “noi scarichiamo e carichiamo la merce in arrivo ed in partenza... lo stesso lavoro lo svolgo anche io.. una volta scaricata la merce varia, la sistemiamo ed impiliamo nel magazzino;
poi ricarichiamo la merce per essere consegnata nei vari negozi….movimentiamo pesi dai 10 Kg ai 30 Kg;
queLI che pesano di più li trasportiamo con il transpallet e gli altri a mano o con la carretta…per la movimentazione dei fusti di olio, il lavoro è quello che mi si legge nel capitolo che confermo….anche per la farina il lavoro è quello che mi si legge nel capitolo;
quando andiamo a scaricare se c'è il muletto lo scarichiamo con quest'ultimo, altrimenti a mano pacco per pacco;
, dobbiamo fare spazio nel furgone per mettere più merce possibile.. noi facciamo sia gli autisti che i facchini in quanto provvediamo anche a scaricare la merce una volta arrivati a destinazione….a volte il ristoratore vuole che mettiamo a posto anche la merce una volta scaricata;
i più esigenti sono i farmacisti a cui dobbiamo mettere dentro la farmacia a cui mettiamo la merce dentro il magazzino…a Montefiascono dobbiamo trascinare per 200 metri in salita pacchi di carta…confermo l'orario di lavoro”(Cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Parte_1 29.10.2024). Il secondo teste escusso, ha confermato le mansioni svolte Testimone_2 dal ricorrente in qualità di socio della Autotrasporti F.LI ZA e C. , in particolare, ha dichiarato: “la mia professione è autista. Sono socio del ricorrente nella società ... sono 35 Controparte_7 anni che lavoriamo insieme;
facciamo gli stessi giri con il camion;
anche lui svolge attività di corriere alla guida di camion e furgoni sul territorio nazionale in particolare Lazio ed Umbria...noi scarichiamo e carichiamo la merce in arrivo ed in partenza ..lo stesso lavoro lo svolgo anche io…una volta scaricata la merce varia, la sistemiamo ed impiliamo nel magazzino... poi ricarichiamo la merce per essere consegnata nei vari negozi, questo il lavoro di tutti i giorni…movimentiamo pesi, da 50 quintali di solito li movimentiamo a mano…per la movimentazione dei fusti di olio, il lavoro è quello che mi si legge nel capitolo che confermo…i 9 quintali con il transpallet manuale vengono tirati a mano….anche per la farina il lavoro è quello che mi si legge nel capitolo…dobbiamo fare spazio nel furgone per mettere più merce possibile…anche io faccio lo stesso lavoro con le stesse modalità, confermo il capitolo … noi facciamo sia gli autisti che i facchini in quanto provvediamo anche a scaricare la merce una volta arrivati a destinazione… a seconda del posto dove troviamo per sistemare, i pacchi dobbiamo portarli dentro i locali dei clienti….per i prodotti questo è Per_3 il lavoro…se sono ad esempio mille pacchi, mille li dobbiamo caricare sulle braccia…a Montefiascone dobbiamo trascinare per 200 metri in salita pacchi perché c'è la Farmacia da servire…confermo l'orario di lavoro, a volte sono anche di più” (Cfr. dichiarazioni rese dal teste, Testimone_2 all'udienza del 29.10.2024).
Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor , all'esito della disamina dei Persona_4 dati documentali, anamnestici, clinici e strumentali assunti nel corso dell'indagine peritale svolta, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è affetto dalla patologia “sindrome da conflitto delle spalle con tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare a destra e lesione parziale di II grado del tendine sovraspinato a sinistra” passando poi alla valutazione dell'esposizione professionale al rischio di contrarre la patologie suddetta. Al fine dell'inquadramento della patologiea riscontrata come malattia di natura professionale, il CTU per quanto riguarda la patologia del sovraccarico biomeccanico, ha dapprima premesso sotto il profilo fisiopatologico, che: “in letteratura il sovraccarico biomeccanico viene descritto come 'la ripetuta sollecitazione meccanica di strutture tissutali superiore a liveLI critici' tale da causare alterazioni degenerative;
per patologie da sovraccarico biomeccanico si definiscono quindi le alterazioni delle unità muscolo-tendinee, delle articolazioni, dei nervi e del sistema vascolare degli arti superiori che, se causate o aggravate da movimenti e/o sforzi ripetuti in ambiente lavorativo, vengono inquadrate come lavoro- correlate”, ha successivamente valutato l'esposizione ai rischi lavorativi e la loro incidenza causale precisando, per quanto riguarda la patologia del sovraccarico biomeccanico che, “…sebbene questa riconosca una origine multifattoriale e possa essere comunemente annoverata nella popolazione generale (per cause legate ad es. all'invecchiamento), in alcune categorie di lavoratori presenta un'incidenza decisamente più elevata in ragione dell'attività lavorativa svolta. Ci si riferisce, nello specifico, a quelle mansioni che comportano un evidente impiego di forza, un'abituale e ripetitiva movimentazione delle spalle nonché posture incongrue di questi distretti, tali da comportare croniche ripercussioni sulle strutture che le compongono… Al contrario delle valutazioni operate dall'Istituto, il CTU ha precisato che: tenuto conto delle caratteristiche delle mansioni esercitate dal , è Parte_1 possibile ritenere che l'attività lavorativa svolta per oltre un trentennio sia stata responsabile, quanto meno in termini di concausa efficiente, dell'insorgenza della patologia denunciata. Il Ctu dopo aver vagliato attentamente la documentazione in atti, le risultanze delle prove orali, nonché visitato il periziando, ha spiegato che “orientano difatti verso una sindrome da sovraccarico biomeccanico lavoro-correlata sia il raccordo anamnestico fornito dal lavoratore, sia il questionario per malattie causate da movimenti ripetuti degli arti superiori, sia le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 29.10.2024. Del resto, che sia estremamente attendibile l'origine professionale della malattia in discussione lo dimostra, in maniera indiretta, anche il riconoscimento di malattia professionale, a seguito di visita medica collegiale, in favore di socio/collega di Testimone_2 lavoro del ricorrente, con il quale ha condiviso per circa 35 anni le medesime e quotidiane mansioni/attività lavorative”. L'ausiliario del giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione del quadro menomativo valutando il danno biologico consequenziale alla patologia
“sindrome da conflitto delle spalle con tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare a destra e lesione parziale di II grado del tendine sovraspinato a sinistra in misura pari al 12%: voce tabellare n. 223 (Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole – d. 25 n.d. 20); n. 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi;
n. 227 (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale – fino a 4), di cui alle tabelle previste dal D.Lgs. n. 38/2000. Il CTU, quindi, utilizzando il criterio “analogico-proporzionale”, ha valutato il danno biologico permanente nella misura del 12% (dodici percento), e stante il preesistente danno biologico già riconosciuto dall' nella CP_1 misura del 39% per pregresse menomazioni (ernie discali lombari multiple trauma cranico commotivo con intervento neurochirurgico nel 2003; trauma cranico commotivo, frattura rotula destra e radio destro e ossa nasali nel 2018) non oggetto di contestazione nel presente giudizio, ha quantificato, in via cumulativa, il complessivo danno biologico permanente nella misura del 50% (cinquanta per cento) con decorrenza dalla data delle domanda amministrativa (18.01.2022). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, il consulente di parte ricorrente ha espresso parere concorde, mentre da parte resistente non sono pervenute note di replica. Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dallo scrivente giudice emerge che in base al grado di invalidità riscontrato pari al 12% e, operato il cumulo con tutte le pregresse patologie già accertate e riconosciute dall' pari a 39%” (ernie discali lombari multiple trauma cranico CP_1 commotivo con intervento neurochirurgico nel 2003; trauma cranico commotivo, frattura rotula destra e radio destro e ossa nasali nel 2018) complessivamente pari al 50% (cinquanta per cento) previo utilizzo della criterio “analogico-proporzionale”, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (18.01.2022). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nella causa iscritta al n. 57/2024, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: a) accerta e dichiara che la malattia “sindrome da conflitto delle spalle con tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare a destra e lesione parziale di II grado del tendine sovraspinato a sinistra” da cui è affetto il ricorrente, ha natura professionale e che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 12% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente pari al 50%; b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ((18.01.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativo fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, 24 settembre 2025
Il giudice
Michela Francorsi