Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1648.
(Casi fortuiti ordinari).
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, puo' disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la meta' dei frutti del fondo.
(Casi fortuiti ordinari).
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, puo' disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la meta' dei frutti del fondo.
Commentario • 1
- 1. La libertà come non dominio. Il contrasto all’uso arbitrario del potere attraverso la ragionevolezza, le clausole generali e l’abuso del dirittoDi : Riccardo Diamanti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 6 maggio 2024 · 27.16886
[…] Od ancora si fa riferimento a un tempo ragionevole entro cui l'agente ha diritto alla provvigione anche su affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto (art. 1648 comma 3 c.c.). […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/05/2025, n. 376Provvedimento: […] Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati in misura superiore al tasso legale vigente in violazione degli articoli 1648 comma tre, 1346 e 1418 cc. […]Leggi di più...
- usura oggettiva·
- capitalizzazione interessi·
- accertamento negativo del debito·
- ricalcolo saldo conto corrente·
- commissione massimo scoperto·
- art. 119 D.Lgs. 385/1993·
- diritto di ripetizione·
- art. 127 ter c.p.c.·
- prescrizione decennale