Articolo 1648 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1648.

(Casi fortuiti ordinari).

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, puo' disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la meta' dei frutti del fondo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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