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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/08/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.P.R. 115/2002 59 d.P.R.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza) in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Giulia Tagliapietra Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 47/2025 - Procedimento unitario CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (cod. fisc. CP_1
); P.IVA_1 visto il ricorso in data 15.5.2025, con il quale ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di CP_1 esaminati i documenti e le risultanze delle informative acquisite ai sensi dell'art. 367 CCII;
verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, perfezionatasi a mezzo pec in data 20.5.2025, ai sensi dell'art. 40 CCII, così come confermato dalla costituzione in giudizio del debitore;
rilevato che la società debitrice entro la data fissata per la celebrazione della prima udienza non ha depositato alcun ricorso contenente richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Varese, Via Giovanni Bagaini
n. 15 e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
Rilevato che:
- in punto di legittimazione, la ricorrente ha riferito che, con contratto di locazione transitoria stipulato il 10/05/2024 (il “Contratto”) e registrato il 17/05/2024 al n 002961-serie 3T e codice identificativo concedeva a in locazione CodiceFiscale_1 Parte_1 CP_1 transitoria sino al 31 dicembre 2024 il fabbricato ad uso produttivo sito a Varese, Via Pacinotti n.
25 (Doc. 3), ciò affinché potesse ivi svolgere la propria attività di impresa, CP_1 consistente nella conduzione, a titolo di affitto, del ramo di azienda della società CP_2
dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Busto Arsizio con Sentenza n.
[...]
70/2024 del 15/05/2024 (Doc. 4). Il Contratto prevedeva, inter alia, che avrebbe CP_1 dovuto corrispondere, a titolo di canone di locazione, “Euro 5.050,00 oltre IVA entro il primo giorno lavorativo di agosto 2024”; tuttavia non avendo provveduto al pagamento di tanto, con pec del 06/09/2024, si avvaleva della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo Parte_1
8 del Contratto e diffidava a rilasciare immediatamente l'Immobile a favore di CP_3
e comunque entro e non oltre il 20/09/2024 (Doc. 5), rilascio non ancora avvenuto. Parte_1
Per tali ragioni la ricorrente asserisce di aver nei confronti della resistente un debito pari ad €
45.450,00 oltre IVA a titolo di occupazione dell'immobile per i mesi di Settembre '24, Ottobre
'24, Novembre '24, Dicembre '24, Gennaio '25, Febbraio '25, Marzo '25, Aprile '25 e Maggio
'25.
Nel costituirsi in giudizio, il debitore ha confermato l'intervenuta risoluzione del contratto, contestando come l'immobile sia tutt'oggi privo dei requisiti per potere esercitare attività imprenditoriale;
tuttavia riferiva di aver, in data 13.12.2024, ha corrisposto alla ricorrente i canoni di locazione relativi alle mensilità settembre, ottobre e novembre 2024 per un importo complessivo di euro 18.300,00 (doc. 8), contestando sostanzialmente il quantum dovuto.
- sempre in punto di legittimazione, la domanda di liquidazione giudiziale rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso, la quale spetta a qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, purché idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva e che deve essere oggetto di mera delibazione incidentale del giudice fallimentare (in analogia con istanza di fallimento: Cass. SU 1521/2013;
Cass. 11421/2014; 576/2015; 15346/2016; 23420/2016).
- alla stregua del predetto principio e delle allegazioni del debitore, pertanto, sussiste in capo all'odierna ricorrente la legittimazione processuale, non essendo contestato l'effettivo rapporto tra le parti nonché l'occupazione dell'immobile successivamente all'intervenuta risoluzione del contratto e rilevando, in questa sede, solamente il rapporto di credito e non le contestazioni mosse in relazione all'assenza dei requisiti per potere esercitare attività imprenditoriale, che dovranno essere esaminate nelle idonee sedi di merito;
Ritenuto che:
- la società resistente ha inoltre debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di euro 69.874,85 come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione, essendo insufficiente a confutare tale dato la documentazione depositata dal debitore in ordine all'adempimento dell'istanza di rottamazione (doc. 9), non essendo stata prodotto il contenuto della stessa e non essendo chiaro, pertanto, se si riferisca all'intero debito erariale così come sopra indicato;
- sussiste quindi il requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII dal momento che la società resistente ha debito scaduti e non pagati superiori a euro 30.000,00;
- quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del CCII, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
- nel caso di specie, parte debitrice si è costituita in giudizio e non ha contestato le soglie predette;
- la società versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'ammontare dei debiti nei confronti dell'erario e di altri creditori nonché dal mancato tempestivo deposito del primo bilancio o altra documentazione equivalente, essendo stata la società costituita, come da visura, nel dicembre
2023;
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (cod. fisc. ), con CP_1 P.IVA_1 sede legale in VIA GIOVANNI BAGAINI 15 VARESE, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Giulia Tagliapietra;
NOMINA curatore il dott. professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, con Persona_1 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore:
- di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni, nonché di procedere agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 193 CCII
- di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, ai sensi dell'art. 195 CCII, disponendo che il Curatore rediga l'inventario (negativo) anche nel caso in cui si avveda in sede di primo accesso e di apposizione dei sigilli che non vi sono beni (né mobili, né immobili, né crediti);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 12.11.2025 ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 08/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Dott. Dario Giuseppe Papa
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza) in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Giulia Tagliapietra Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 47/2025 - Procedimento unitario CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (cod. fisc. CP_1
); P.IVA_1 visto il ricorso in data 15.5.2025, con il quale ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di CP_1 esaminati i documenti e le risultanze delle informative acquisite ai sensi dell'art. 367 CCII;
verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, perfezionatasi a mezzo pec in data 20.5.2025, ai sensi dell'art. 40 CCII, così come confermato dalla costituzione in giudizio del debitore;
rilevato che la società debitrice entro la data fissata per la celebrazione della prima udienza non ha depositato alcun ricorso contenente richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Varese, Via Giovanni Bagaini
n. 15 e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
Rilevato che:
- in punto di legittimazione, la ricorrente ha riferito che, con contratto di locazione transitoria stipulato il 10/05/2024 (il “Contratto”) e registrato il 17/05/2024 al n 002961-serie 3T e codice identificativo concedeva a in locazione CodiceFiscale_1 Parte_1 CP_1 transitoria sino al 31 dicembre 2024 il fabbricato ad uso produttivo sito a Varese, Via Pacinotti n.
25 (Doc. 3), ciò affinché potesse ivi svolgere la propria attività di impresa, CP_1 consistente nella conduzione, a titolo di affitto, del ramo di azienda della società CP_2
dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Busto Arsizio con Sentenza n.
[...]
70/2024 del 15/05/2024 (Doc. 4). Il Contratto prevedeva, inter alia, che avrebbe CP_1 dovuto corrispondere, a titolo di canone di locazione, “Euro 5.050,00 oltre IVA entro il primo giorno lavorativo di agosto 2024”; tuttavia non avendo provveduto al pagamento di tanto, con pec del 06/09/2024, si avvaleva della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo Parte_1
8 del Contratto e diffidava a rilasciare immediatamente l'Immobile a favore di CP_3
e comunque entro e non oltre il 20/09/2024 (Doc. 5), rilascio non ancora avvenuto. Parte_1
Per tali ragioni la ricorrente asserisce di aver nei confronti della resistente un debito pari ad €
45.450,00 oltre IVA a titolo di occupazione dell'immobile per i mesi di Settembre '24, Ottobre
'24, Novembre '24, Dicembre '24, Gennaio '25, Febbraio '25, Marzo '25, Aprile '25 e Maggio
'25.
Nel costituirsi in giudizio, il debitore ha confermato l'intervenuta risoluzione del contratto, contestando come l'immobile sia tutt'oggi privo dei requisiti per potere esercitare attività imprenditoriale;
tuttavia riferiva di aver, in data 13.12.2024, ha corrisposto alla ricorrente i canoni di locazione relativi alle mensilità settembre, ottobre e novembre 2024 per un importo complessivo di euro 18.300,00 (doc. 8), contestando sostanzialmente il quantum dovuto.
- sempre in punto di legittimazione, la domanda di liquidazione giudiziale rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso, la quale spetta a qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, purché idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva e che deve essere oggetto di mera delibazione incidentale del giudice fallimentare (in analogia con istanza di fallimento: Cass. SU 1521/2013;
Cass. 11421/2014; 576/2015; 15346/2016; 23420/2016).
- alla stregua del predetto principio e delle allegazioni del debitore, pertanto, sussiste in capo all'odierna ricorrente la legittimazione processuale, non essendo contestato l'effettivo rapporto tra le parti nonché l'occupazione dell'immobile successivamente all'intervenuta risoluzione del contratto e rilevando, in questa sede, solamente il rapporto di credito e non le contestazioni mosse in relazione all'assenza dei requisiti per potere esercitare attività imprenditoriale, che dovranno essere esaminate nelle idonee sedi di merito;
Ritenuto che:
- la società resistente ha inoltre debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di euro 69.874,85 come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione, essendo insufficiente a confutare tale dato la documentazione depositata dal debitore in ordine all'adempimento dell'istanza di rottamazione (doc. 9), non essendo stata prodotto il contenuto della stessa e non essendo chiaro, pertanto, se si riferisca all'intero debito erariale così come sopra indicato;
- sussiste quindi il requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII dal momento che la società resistente ha debito scaduti e non pagati superiori a euro 30.000,00;
- quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del CCII, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
- nel caso di specie, parte debitrice si è costituita in giudizio e non ha contestato le soglie predette;
- la società versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'ammontare dei debiti nei confronti dell'erario e di altri creditori nonché dal mancato tempestivo deposito del primo bilancio o altra documentazione equivalente, essendo stata la società costituita, come da visura, nel dicembre
2023;
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (cod. fisc. ), con CP_1 P.IVA_1 sede legale in VIA GIOVANNI BAGAINI 15 VARESE, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Giulia Tagliapietra;
NOMINA curatore il dott. professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, con Persona_1 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore:
- di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni, nonché di procedere agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 193 CCII
- di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, ai sensi dell'art. 195 CCII, disponendo che il Curatore rediga l'inventario (negativo) anche nel caso in cui si avveda in sede di primo accesso e di apposizione dei sigilli che non vi sono beni (né mobili, né immobili, né crediti);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 12.11.2025 ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 08/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Dott. Dario Giuseppe Papa