Articolo 16 del Decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 dicembre 2014
Art. 16. Diritto all'informazione sul viaggio
e sui diritti dei passeggeri 1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.
2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.
Entrata in vigore il 6 dicembre 2014
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