Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/06/2025, n. 5665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5665 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05665/2025REG.PROV.COLL.
N. 07174/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7174 del 2023, proposto da
IO MM, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terzigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 3294/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terzigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 6 giugno 2025 con la quale la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Vista la nota in data 9 giugno 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento:
a) dell'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2019 di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza n. 9 del 10 gennaio 1996 (per la demolizione di un fabbricato sito in Terzigno) con contestuale acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso;
b) di ogni altro atto e provvedimento collegato, preordinato, connesso o conseguente.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In particolare, il ricorrente ha censurato avanti il TAR l’ordinanza n. 59 del 31 luglio 2019 con la quale è stata disposta la acquisizione al patrimonio del Comune di Terzigno – con contestuale immissione in possesso – della unità immobiliare sita in via Zabaratta trav. Lavarella n. 113 al piano terra, nonché dell’area di sedime per una superficie complessiva di mq. 594,00 individuati al catasto N.C.E.U. Foglio 12, particella 1007, sub 2, catg. A/3.
Il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto dell’accertamento della inottemperanza delle ordinanze n. 9 del 10 gennaio 1996 e n. 19 del 14 marzo 2014, mai impugnate, con le quali era stata disposta la demolizione del medesimo fabbricato acquisito con la citata ordinanza n. 59/2019.
Ha sostenuto il ricorrente che nell’ordinanza n. 59 del 31 luglio 2019 il Comune di Terzigno non avrebbe individuato l’esatta area acquisita al patrimonio comunale e non avrebbe rispettato le garanzie partecipative dei ricorrenti omettendo di notificare l’avvio del procedimento.
Il giudice di prime cure ha ritenuto entrambe le censure infondate, evidenziando, quanto alla prima, che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, con l’ordinanza n. 59/2019 il Comune ha individuato con precisione l’area da acquisire; quanto alla seconda, che costituisce ius receptum che il provvedimento di acquisizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato .
Inoltre, il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento emanato dall’Amministrazione resistente in quanto una parte dell’immobile in esame sarebbe stata interessata da una istanza di condono del 6 gennaio 2004, non ancora esitata dall’Amministrazione.
Tuttavia, nel corso del giudizio è stato documentato che dalla consultazione del registro cartaceo condono ex L. n.326/2003 non risultava presentata né in data 6 gennaio 2004 né in altra data alcuna istanza a nome di IU CA o IO MM, neppure allegata dalla parte.
Il ricorso è stato pertanto, come detto, respinto.
Avverso la sentenza impugnata in data 4 settembre 2023 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Terzigno.
In data 9 maggio 2025 ha depositato memoria il Comune di Terzigno.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
ERRORES IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – OMESSA PRONUNCIA
Con il primo motivo, argomenta l’appellante che la pronuncia impugnata appare chiaramente viziata per l’errata valutazione delle circostanze di fatto, prima ancora che di diritto.
L’ordinanza n. 59/2019, infatti, nel descrivere l’immobile abusivo la cui mancata demolizione ha generato il provvedimento di acquisizione impugnato, specifica che “ la superficie complessiva risulta essere allo stato attuale di mq. 150,00 circa per un volume di mc 440,00 circa .”.
Tuttavia dichiara acquisito al patrimonio del Comune di Terzigno l’unità immobiliare abusiva al piano terra, “ nonché l’area di sedime per una superficie complessiva di mq. 594,00 ”.
Appare evidente come la locuzione “nonché” significhi che l’acquisizione riguarda non solo l’area su cui è stato edificato il manufatto abusivo, ma anche una superficie ulteriore.
Le argomentazioni che precedono dimostrerebbero come il TAR abbia completamente travisato la fattispecie in esame, non considerando minimamente la puntuale censura con cui il ricorrente evidenziava la mancata indicazione delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione ad acquisire tale ulteriore area.
Se è vero che l’effetto acquisitivo si ricollega automaticamente al decorso infruttuoso del termine di novanta giorni entro il quale le opere abusive devono essere demolite, evidenzia l’appellante, non può omettersi di considerare come tale effetto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, presupponga che l’area da acquisire sia stata esattamente e correttamente individuata.
Ciò dovrebbe avvenire nell’atto di avvio del procedimento di acquisizione gratuita, con assegnazione all’interessato di un termine per poter compiere le proprie verifiche e valutazioni e per presentare eventuali osservazioni.
Soggiunge l’appellante che la determinazione di acquisire al patrimonio pubblico l’intera particella dovrebbe essere sorretta da precisa motivazione in ordine alla necessità di sottrarre tale area – ultronea rispetto all’opera asseritamente abusiva – alla titolarità del privato.
In questa ottica assumerebbe rilievo dirimente la necessità di garantire la partecipazione del privato, che deve essere messo in condizione di conoscere con esattezza l’area che sarà oggetto di acquisizione al patrimonio pubblico in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio.
ERRORES IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE L. 241/90
La sentenza impugnata sarebbe altresì illegittima per aver erroneamente valutato le censure prospettate nel ricorso introduttivo relativamente alla estromissione del privato dall’iter procedimentale che ha portato al provvedimento censurato.
Al riguardo, le argomentazioni del TAR non sarebbero per l’appellante sufficienti a superare i vizi prospettati in ricorso in quanto la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe del tutto generica, senza che venga fatta menzione dell’acquisizione del fondo al patrimonio pubblico nè specificata l’estensione dell’area da acquisire.
Il ricorrente lamenta di non essere stato messo nella condizione di percepire compiutamente a cosa fosse inerente il procedimento avviato nei suoi riguardi e quali sarebbero state le effettive conseguenze.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di appello, che ha ragione il primo giudice a statuire come emerga in modo chiaro dall’ordinanza n. 59/2019 che il Comune ha individuato con precisione l’area da acquisire.
Non risulta, in particolare, dall’ordinanza citata, che l’acquisizione in parola abbia interessato ulteriore area rispetto a quella strettamente coincidente con il perimetro dell’immobile edificato, essendo viceversa l’area di sedime coincidente con quella su cui il manufatto è stato edificato.
Peraltro, con il ricorso di primo grado l’appellante ha contestato solo la mancata individuazione dell’area da acquisire (area invece individuata), e non la sua quantificazione, come rilevato dal Tar in relazione a plurimi abusi compiuti sulla particella esattamente indicata.
Circa le garanzie partecipative, ferma restando la natura di atto dovuto e vincolato del provvedimento di acquisizione, lo stesso appellante non contesta, come d’altro canto evidenziato nella sentenza di primo grado, di aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento, in relazione alla quale, per quanto detto in merito alla natura giuridica del provvedimento di acquisizione, le doglianze circa la sua dedotta genericità non possono rilevare – ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990 - ai fini della fondatezza del motivo non potendo condurre a un esito diverso del procedimento.
Alla luce di quanto detto, è assorbito il secondo motivo di appello.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO