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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano __________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3122/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7372/2023 emessa in data 15 giugno 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato Daniela De Salvatore PEC: e Email_1 dall'Avvocato Francesco Elia PEC: Email_2 nonché a seguito di costituzione con memoria del 3 novembre 2025 la
( posto che la procura va intesa in aggiunta ai precedenti Controparte_1 difensori persone fisiche) ; -Appellante -
E in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. Persona_1
37845 e Raccolta n. 7313 del 22.4.2024, dall'Avvocato Daniela Maria Giuseppina
Adimari PEC: t; -Appellato - Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 11 dicembre 2023 Parte_1 impugnava la sentenza n. 7372/2023 emessa il 15 giugno 2023 dal Tribunale- GL di Roma.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva il ricorso inteso ad ottenere il riconoscimento della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci con decorrenza dal primo gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 199, della L.n.232/2016.
Si è costituito in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo la CP_2 conferma della sentenza di primo grado.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 25 novembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, chiedeva il riconoscimento Parte_2 della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci con decorrenza dal primo gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 199, della L.n.232/2016.
Deduceva di aver presentato in data 20 novembre 2020 la corrispondente domanda di pensione, sul presupposto della contemporanea sussistenza sia del requisito contributivo (per aver svolto attività lavorativa sin dal settembre 1979, all'età di 14 anni) sia del requisito dell'assistenza prestata a familiare con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (segnatamente al padre ). Persona_2
La domanda era rigettata per mancato previo esperimento del procedimento funzionale all'accertamento dei requisiti pensionistici previsto dall'art. 3 DPCM
87/2017.
Quindi, dopo avere ottenuto l'accertamento dei requisiti avviando l'apposita procedura, egli presentava una nuova domanda di pensione il 17 novembre 2021, ma, nel frattempo, il padre era deceduto il 4 luglio 2021, conseguentemente l' CP_2
Pag. 2 di 6 rigettava la domanda ritenendo la sopravvenuta carenza di uno dei due requisiti di accesso alla pensione anticipata, a causa della morte dell'assistito.
Il GL, una volta investito della questione, poiché il sosteneva Parte_1
l'illegittimità del diniego, nel contraddittorio con l'ente previdenziale, riteneva infondata la domanda.
Motivava il primo giudice nel senso che il requisito dell'assistenza da almeno sei mesi di persona affetta da handicap grave (al pari degli altri requisiti previsti dalla specifica disciplina) dovesse sussistere al momento della richiesta della prestazione previdenziale, non essendo quindi sufficiente che fosse presente solo al momento della precedente richiesta di certificazione dei requisiti.
A critica di tale determinazione, sostiene il in questa sede che, Parte_1 viceversa, la struttura del procedimento amministrativo preordinato al riconoscimento del diritto alla pensione anticipata sarebbe unitaria e bifasica, tale che la richiesta di certificazione sarebbe solo una fase dell'unico procedimento, conseguentemente essendo sufficiente che i requisiti che sovrintendevano al diritto fossero presenti al momento della richiesta di accertamento degli stessi, dovendo essere accertati solo a tale data in base al dm n.87/2017.
Già al momento dell'istanza di certificazione sarebbe stata rinvenibile la volontà di ottenere il trattamento nella stessa istanza di certificazione e, in ogni caso, nel novembre 2020, il aveva presentato la prima domanda di pensione Parte_1 anteriormente al decesso del terzo disabile assistito.
L'appello è infondato.
Invero, il DPCM n. 87/2017, che detta la disciplina attuativa dellart.1 comma 199 della legge n.232/2016 che ha ridefinito le ipotesi ed i requisiti della pensione anticipata (art.24 del decreto-legge n.201/2011 conv. in legge n. 214/2011) disciplina con due diverse disposizioni il procedimento relativo al riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio ed il procedimento che nasce dalla domanda di pensione.
Il primo è disciplinato dall'art. 4, rubricato “Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio” in cui, al comma 1, si legge: “Ai fini della
Pag. 3 di 6 domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede
di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e CP_2 dell'ora di ricezione” ed il secondo dall'art. 7 rubricato “Domanda di pensione” prevede, sempre al comma 1, che: “La domanda di pensione è presentata alla sede di residenza dell'interessato. La pensione è corrisposta a decorrere CP_2 dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4”, con ciò distinguendo il decreto la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dalla domanda di pensione.
E' vero che il primo è strumentale al secondo e che il tenore dell'art.4 comma 4 nel disporre che :”Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.”, non risulta del tutto univoco, essendo presente al primo comma il riferimento sia alla domanda di pensione che alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, ma, ad ogni modo, pur essendo plausibile che la locuzione “devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1”, intenda affermare che esse debbano essere presenti al momento della domanda del procedimento di cui all'art.2 , tale circostanza risulta in realtà scarsamente rilevante, poiché resta decisivo, nel caso, il fatto che tali condizioni o requisiti devono perdurare fino al momento della decorrenza della prestazione e dunque vieppiù debbano esistere anche al tempo della domanda di pensione.
Pag. 4 di 6 Infatti, l'art.6 nel disciplinare gli esiti del procedimento prevede significativamente :“In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l' comunica CP_2 all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo:
a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11....”
È evidente, quindi, che, in base alla lettera a) le condizioni di accesso al beneficio debbano non solo sussistere inizialmente, ma continuare a permanere al momento della decorrenza del trattamento previdenziale e che, conseguentemente, il venir meno delle stesse nell'arco temporale che va dall'iniziale istanza fino alla decorrenza della prestazione, osta all'accoglimento della domanda.
Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame per cui la domanda originaria è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
In ragione dell'esito del gravame occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 11 dicembre 2023 nei confronti di in persona del legale CP_2 rappresentane pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 7372/2023 emessa in data 15 giugno 2023 dal Tribunale- GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
Pag. 5 di 6 2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali Parte_1 del presente grado di giudizio, liquidandole in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Maria Pia Di Stefano)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano __________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3122/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7372/2023 emessa in data 15 giugno 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato Daniela De Salvatore PEC: e Email_1 dall'Avvocato Francesco Elia PEC: Email_2 nonché a seguito di costituzione con memoria del 3 novembre 2025 la
( posto che la procura va intesa in aggiunta ai precedenti Controparte_1 difensori persone fisiche) ; -Appellante -
E in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. Persona_1
37845 e Raccolta n. 7313 del 22.4.2024, dall'Avvocato Daniela Maria Giuseppina
Adimari PEC: t; -Appellato - Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 11 dicembre 2023 Parte_1 impugnava la sentenza n. 7372/2023 emessa il 15 giugno 2023 dal Tribunale- GL di Roma.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva il ricorso inteso ad ottenere il riconoscimento della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci con decorrenza dal primo gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 199, della L.n.232/2016.
Si è costituito in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo la CP_2 conferma della sentenza di primo grado.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 25 novembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, chiedeva il riconoscimento Parte_2 della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci con decorrenza dal primo gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 199, della L.n.232/2016.
Deduceva di aver presentato in data 20 novembre 2020 la corrispondente domanda di pensione, sul presupposto della contemporanea sussistenza sia del requisito contributivo (per aver svolto attività lavorativa sin dal settembre 1979, all'età di 14 anni) sia del requisito dell'assistenza prestata a familiare con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (segnatamente al padre ). Persona_2
La domanda era rigettata per mancato previo esperimento del procedimento funzionale all'accertamento dei requisiti pensionistici previsto dall'art. 3 DPCM
87/2017.
Quindi, dopo avere ottenuto l'accertamento dei requisiti avviando l'apposita procedura, egli presentava una nuova domanda di pensione il 17 novembre 2021, ma, nel frattempo, il padre era deceduto il 4 luglio 2021, conseguentemente l' CP_2
Pag. 2 di 6 rigettava la domanda ritenendo la sopravvenuta carenza di uno dei due requisiti di accesso alla pensione anticipata, a causa della morte dell'assistito.
Il GL, una volta investito della questione, poiché il sosteneva Parte_1
l'illegittimità del diniego, nel contraddittorio con l'ente previdenziale, riteneva infondata la domanda.
Motivava il primo giudice nel senso che il requisito dell'assistenza da almeno sei mesi di persona affetta da handicap grave (al pari degli altri requisiti previsti dalla specifica disciplina) dovesse sussistere al momento della richiesta della prestazione previdenziale, non essendo quindi sufficiente che fosse presente solo al momento della precedente richiesta di certificazione dei requisiti.
A critica di tale determinazione, sostiene il in questa sede che, Parte_1 viceversa, la struttura del procedimento amministrativo preordinato al riconoscimento del diritto alla pensione anticipata sarebbe unitaria e bifasica, tale che la richiesta di certificazione sarebbe solo una fase dell'unico procedimento, conseguentemente essendo sufficiente che i requisiti che sovrintendevano al diritto fossero presenti al momento della richiesta di accertamento degli stessi, dovendo essere accertati solo a tale data in base al dm n.87/2017.
Già al momento dell'istanza di certificazione sarebbe stata rinvenibile la volontà di ottenere il trattamento nella stessa istanza di certificazione e, in ogni caso, nel novembre 2020, il aveva presentato la prima domanda di pensione Parte_1 anteriormente al decesso del terzo disabile assistito.
L'appello è infondato.
Invero, il DPCM n. 87/2017, che detta la disciplina attuativa dellart.1 comma 199 della legge n.232/2016 che ha ridefinito le ipotesi ed i requisiti della pensione anticipata (art.24 del decreto-legge n.201/2011 conv. in legge n. 214/2011) disciplina con due diverse disposizioni il procedimento relativo al riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio ed il procedimento che nasce dalla domanda di pensione.
Il primo è disciplinato dall'art. 4, rubricato “Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio” in cui, al comma 1, si legge: “Ai fini della
Pag. 3 di 6 domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede
di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e CP_2 dell'ora di ricezione” ed il secondo dall'art. 7 rubricato “Domanda di pensione” prevede, sempre al comma 1, che: “La domanda di pensione è presentata alla sede di residenza dell'interessato. La pensione è corrisposta a decorrere CP_2 dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4”, con ciò distinguendo il decreto la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dalla domanda di pensione.
E' vero che il primo è strumentale al secondo e che il tenore dell'art.4 comma 4 nel disporre che :”Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.”, non risulta del tutto univoco, essendo presente al primo comma il riferimento sia alla domanda di pensione che alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, ma, ad ogni modo, pur essendo plausibile che la locuzione “devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1”, intenda affermare che esse debbano essere presenti al momento della domanda del procedimento di cui all'art.2 , tale circostanza risulta in realtà scarsamente rilevante, poiché resta decisivo, nel caso, il fatto che tali condizioni o requisiti devono perdurare fino al momento della decorrenza della prestazione e dunque vieppiù debbano esistere anche al tempo della domanda di pensione.
Pag. 4 di 6 Infatti, l'art.6 nel disciplinare gli esiti del procedimento prevede significativamente :“In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l' comunica CP_2 all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo:
a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11....”
È evidente, quindi, che, in base alla lettera a) le condizioni di accesso al beneficio debbano non solo sussistere inizialmente, ma continuare a permanere al momento della decorrenza del trattamento previdenziale e che, conseguentemente, il venir meno delle stesse nell'arco temporale che va dall'iniziale istanza fino alla decorrenza della prestazione, osta all'accoglimento della domanda.
Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame per cui la domanda originaria è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
In ragione dell'esito del gravame occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 11 dicembre 2023 nei confronti di in persona del legale CP_2 rappresentane pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 7372/2023 emessa in data 15 giugno 2023 dal Tribunale- GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
Pag. 5 di 6 2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali Parte_1 del presente grado di giudizio, liquidandole in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Maria Pia Di Stefano)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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