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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6779/2021
T R A
, e Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
, , rappresentati e difesi dall' Parte_3 Parte_2 CodiceFiscale_2
Avv. Amedeo Ninivaggi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gravina alla via L. Cadorna
n. 30
- ATTORI–
E
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, , , Controparte_2 Parte_2 CodiceFiscale_3
, , tutti rappresentati e difesi Controparte_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
dall'Avv. Vito Meltonese ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Dante Alighieri
n. 138
- CONVENUTI –
All'udienza del 14.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportato: PER GLI ATTORI: ( dalle memorie di replica ) “… accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni occorsi all'unità immobiliare di proprietà degli attori per le vicende descritte negli atti del presente giudizio;
per l'effetto condannare i medesimi convenuti, ognuno per la propria responsabilità solidale, al pagamento in favore dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
, proprietari dell'unità abitativa sita in Gravina in Puglia, alla Via Ragni n. 384, al piano 2°, della
[...]
Scala “A” del condominio “San Filippo”, iscritta in catasto al Foglio 104, P.lla 2825, Sub. 14, della somma di € 26.000,00 (ventiseimila) per le causali esposte in narrativa dell'atto di citazione, comprensive di tutte le spese sostenute sia in sede di ATP, che nelle successive fasi dell'introduzione del presente giudizio, oltre la somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 113 c.p.c. a titolo di mancato godimento dell'immobile, o al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi maturandi e danni da svalutazione, il tutto entro i limiti del valore dello scaglione indicato
(ratione valoris); condannare le parti convenute al pagamento in favore degli attori delle spese e compensi di giudizio dei due giudizi (comprensivo del ricorso per ATP innanzi al GdP di Gravina), in favore dello scrivente avvocato anticipatario e distrattario;
condannare i Convenuti in solido tra loro ad una condanna temeraria ex art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., per il comportamento ostruzionistico avuto nel presente giudizio…”.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI: ( dalla comparsa conclusionale ) “…. nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti sigg.ri CP_2
e e, per l'effetto, estrometterli dal presente giudizio;
nel merito: rigettare
[...] Controparte_3
integralmente la domanda proposta dagli attori perché infondata in fatto e in diritto, oltre che sfornita di prova, per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda, ridurre la pretesa risarcitoria nei limiti di quanto causalmente imputabile alla proprietà dei convenuti, così come accertato dalla CTU dell'Ing. , tenendo conto del concorso di colpa degli Per_1
attori ex art. 1227 c.c., per un importo non superiore a € 2.415,89; in ogni caso: rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché infondata e non provata;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge, ovvero, in subordine, disporne l'integrale compensazione….”
pag. 2/7 MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato in data 04.05.2021, gli attori evocavano in giudizio i convenuti per sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate.
Deducevano di essere proprietari di un appartamento al secondo piano dello stabile sito in Gravina alla via Ragni n. 384 scala A;
che tale appartamento sin dal 01.09.2018 era interessato da notevoli infiltrazioni di umido e di liquidi provenienti dalla sovrastante abitazione di proprietà della società convenuta e detenuta dagli altri convenuti;
che tali infiltrazioni causavano ingenti danni alle murature, pareti e soffitto del loro appartamento;
che privi di riscontri restavano i solleciti a risolvere la situazione;
che gli attori introducevano procedimento per A.T.P. dinanzi al Giudice di pace di Gravina ( n. 415/2020 R.G. ); che nel corso di tale procedimento il C.T.U., ing. riscontrava danni quantificati in €. 7.200,00 e CP_4
collegati causalmente alle condizioni dell'appartamento in cui abitavano i coniugi;
che gli attori CP_2
avevano anche subito danni di natura esistenziale e per il mancato godimento dell'immobile oltre alle spese dell'A.T.P. e della successiva mediazione. Nessuno si costituiva per i convenuti. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. erano ammessi gli interrogatori formali dei convenuti. Con comparsa del
09.01.2023 si costituivano i convenuti eccependo di non avere mai ricevuto la notifica della citazione e di avere avuto notizia del giudizio solo con la notifica dell'ordinanza ammissiva degli interrogatori formali.
In riferimento alla notifica nei confronti della Ro. il difensore deduceva che la stessa non era CP_5
mai giunta a conoscenza della società essendo stato notificato l'atto ad un indirizzo ( via Ragni n. 384)
non coincidente con la sede legale o con un domicilio della stessa, come risultava dalla visura camerale prodotta. Tale indirizzo non coincideva. peraltro, nemmeno con il luogo di residenza del legale rappresentante della società. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità della notifica e di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. Per quel che concerne la notifica dell'atto agli altri due convenuti il difensore, rilevato che si trattava di una notifica a mezzo posta, eccepiva la mancata produzione della cartolina di ritorno attestante l'avvenuta consegna della raccomandata, che deduceva non essere mai stata recapitata. Avendo parte attrice depositato il CAD riportante la dicitura “CAD immessa nella cassetta postale” tali convenuti proponevano querela di falso trattandosi di circostanza non corrispondente al vero.
Nel merito i sig.ri e eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva essendo CP_2 CP_3
semplici conduttori dell'immobile da cui proverrebbero le indicate infiltrazioni;
rilevavano che parte attrice non aveva indicato alcun titolo in base al quale i danni avrebbero dovuto essere a loro imputati.
pag. 3/7 Nel merito contestavano l'inutilizzabilità, ex art. 693 c.p.c., della perizia espletata nel corso del procedimento dinanzi al Giudice di Pace in quanto lo stesso non era competente per la causa di merito (
che superava infatti la sua competenza per valore). Sempre nel merito contestavano la domanda in ordine all'an, poiché le infiltrazioni erano state causate dagli scoli condominiali, ed in ordine al quantum, anche in riferimento al danno non patrimoniale. Con provvedimento del 20.04.2023 il Giudice rimetteva in termini i convenuti ex art. 294 c.p.c. concedendo i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Gli attori chiedevano la revoca della predetta ordinanza ma tale istanza era disattesa dal Giudice che disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'A.T.P. In sede di ammissione dei mezzi istruttori venivano disposte ed espletate le prove testimoniali a mezzo del sig. , del geom. Controparte_6 [...]
e del sig. . Era infine disposta ed espletata C.T.U. tecnica a mezzo dell'ing. CP_7 Testimone_1
Fallito il tentativo di conciliazione la causa era rinviata per la precisazione delle Persona_2
conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come parte attrice non abbia depositato copia delle ricevute di ritorno delle raccomandate con le quali erano state eseguite le notifiche a mezzo posta nei confronti dei convenuti e . Anche la notifica nei confronti dell'altra CP_2 CP_3
società convenuta era irregolare in quanto effettuata ad un indirizzo ove la stessa ed il suo legale rappresentante non avevano, rispettivamente, la sede sociale e la residenza. Corretta è stata, pertanto,
l'ordinanza con la quale il Giudice ha rimesso in termini i contumaci ex art. 294 c.p.c. Deve poi rilevarsi che una volta rimessi in termini, i convenuti non hanno coltivato la querela di falso, che deve pertanto ritenersi abbandonata. SEsi costituiti per eccepire la nullità della citazione, è evidente che i convenuti non erano tenuti a comparire all'udienza del 13.01.2023 per rendere gli interrogatori loro deferiti quando erano contumaci ( peraltro proprio la notifica del provvedimento ammissivo degli interrogatori aveva consentito loro di apprendere la pendenza del presente giudizio). Nessuna
conseguenza deve pertanto farsi derivare dalla loro mancata partecipazione alla predetta udienza. La
circostanza che dopo la rimessione in termini non sia stato più disposto il loro interrogatorio formale non
è stata mai contestata dagli attori per cui deve ritenersi che la prova non andava più ammessa. SE
emerso che la consulenza espletata in corso di A.T.P. era giunta a conclusioni che comportavano un valore della controversia superiore alla competenza del Giudice di Pace, ha poi indotto il giudicante a disporre una nuova C.T.U. Al fine della verifica della fondatezza della domanda degli attori deve quindi pag. 4/7 farsi riferimento alle risultanze della predetta perizia depositata il 24.04.2024. L'elaborato peritale è
infatti frutto di approfondita analisi ed è esente da vizi logici e procedimentali per cui può essere fatto proprio dal giudicante. Così espone il C.T.U. in ordine ai danni lamentati da parte attrice: “…Le
risultanze sono di seguito riportate: - Danni nel soggiorno: i danni rilevati nel soggiorno e conseguenti a meccanismi infiltrativi ancora attivi, per loro disposizione e natura, sono da attribuirsi a danneggiamenti dei pozzetti di raccolta delle acque del terrazzo pertinenziale della (AL03-Report CP_1
fotografico, Foto09 e Foto 10). Le stesse, al momento del sopralluogo risultano essere posizionate in modo anomalo, presumibilmente a causa di cedimento localizzato del messicano che ha compromesso l'impermeabilizzazione della tubazione e dell'area circostante, consentendo all'acqua di infiltrarsi all'interno del solaio e fuoriuscire nell'appartamento di parte ricorrente. Durante l'accertamento si constata che dal terrazzo di parte resistente è stata rimosso il pavimento il legno posto al di sopra di quello esistente rilevato durante la perizia dell'ing. ; CP_4
- Danni nel bagno: i danni rilevati nel bagno sono da attribuirsi ad un doppio meccanismo che proviene dalle coperture condominiali: difatti è presente sia un distacco diffuso di parte della guaina bituminosa a protezione delle coperture condominiali (AL03-Report fotografico, Foto13 e Foto14) che una perdita di impermeabilizzazione del cappello della montante di sfiato che collega la copertura al bagno dei sig.ri e (AL03-Report fotografico, Foto11); - Danni sul balcone e camera da letto: i Parte_1 Parte_3
danni rilevati provengono da un accumulo di acqua al di sotto delle fioriere localizzate sul terrazzo pertinenziale della che ostacolano il normale deflusso delle acque secondo le pendenze di CP_1
progetto (AL03-Report fotografico, Foto15). In conclusione, è possibile attribuire i danni rilevati nel soggiorno, nella terrazza e nella camera da letto a perdite diffuse del terrazzo di parte resistente. Il
terrazzo ha infatti subito dei rimaneggiamenti che, con probabilità, hanno compromesso i sistemi di impermeabilizzazione e di corretto deflusso delle acque. I danni rilevati nel WC sono invece attribuibili al decadimento delle prestazioni delle finiture della copertura di proprietà condominiale…”. Deve pertanto ritenersi che vadano rigettate le pretese risarcitorie avanzate dagli attori e relative ai danni subiti nel bagno, quantificate dal C.T.U. ( cfr. computo metrico estimativo allegato alla perizia sub. n. 04 ) in €.
1.778,28, e riconducibili a responsabilità condominiale e non degli odierni convenuti. Risultano invece fondate le pretese risarcitorie relative alle zone giorno e notte, indicate complessivamente nel medesimo pag. 5/7 computo metrico in €. 3.609,30 oltre IVA. Il C.T.U. si sofferma, poi, sulle opere necessarie alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed alle relative spese, che però non sono oggetto del presente giudizio. Circa la sussistenza di danni “ di natura esistenziale per il fatto che tali ambienti sono da ritenersi insalubri per coloro che vi vivono…” la stessa non è stata provata alla luce delle risultanze peritale atteso che sul punto il C.T.U. così deduce: “ …complessivamente, i danni rilevati sono localizzati in alcune zone dell'immobile e non risultano essere tali da compromettere le normali funzioni abitative interne, se non arrecare lievi disagi alla piena fruizione del locale. Durante il sopralluogo non è stata rilevata insalubrità dell'aria, segno che l'attività non è di elevata intensità…”. Circa le responsabilità per i danni lamentati dagli attori e provati in corso di causa, deve ritenersi che la stessa sia riconducibile alla società proprietaria del bene non essendo invece imputabili ai detentori dello stesso in ragione della loro riconducibilità a caratteristiche strutturali dell'immobile da cui provengono le infiltrazioni e non essendo stato dedotto o provato che la realizzazione di manufatti ( ad esempio le fioriere ) sia riconducibile al conduttore dell'immobile. La problematica, tuttavia, non si pone sul piano della legittimazione passiva processuale ma della prova concreta del danno. Deve pertanto condannarsi la convenuta al CP_1
pagamento nei confronti degli attori della somma di €. 3609,30 ( somma attualizzata al momento del deposito della perizia da parte del C.T.U. ) oltre interessi sul capitale dalla data di tale deposito all'effettivo soddisfo ed IVA. Non essendo stata accolta in toto la domanda non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. In considerazione del solo parziale accoglimento delle domande attoree si ritiene equo porre definitivamente a carico di parte attrice le spese della C.T.U. espletata in corso di A.T.P. e di porre definitivamente a carico della le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso di questo giudizio di merito. Deve infine condannarsi la al pagamento della metà CP_1
delle altre spese processuali di parte attrice relative al presente giudizio di merito, liquidate, per tale quota, come da dispositivo, in base al valore del “decisum” e che vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente,
il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso pag. 6/7 di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). (
cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti della Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, a parziale accoglimento delle domande, così provvede:
[...]
- dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni occorsi Controparte_1
all'unità immobiliare di proprietà degli attori ( zone giorno e notte );
- per l'effetto condanna la al pagamento in favore dei Sig.ri Controparte_1 Parte_1
e , a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € €. 3.609,30
[...] Parte_3
oltre IVA ed interessi sul capitale dalla data di deposito della perizia ( 24.04.2024 ) all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. in sede di A.T.P.;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso del presente giudizio;
- condanna la convenuta al pagamento della metà delle altre spese Controparte_1
processuali dell'attore di questo giudizio, che liquida, per tale quota, in €. 1.000,00 di cui €.
160,00 per spese oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Amedeo Ninivaggi, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Bari, 12.11.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6779/2021
T R A
, e Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
, , rappresentati e difesi dall' Parte_3 Parte_2 CodiceFiscale_2
Avv. Amedeo Ninivaggi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gravina alla via L. Cadorna
n. 30
- ATTORI–
E
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, , , Controparte_2 Parte_2 CodiceFiscale_3
, , tutti rappresentati e difesi Controparte_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
dall'Avv. Vito Meltonese ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Dante Alighieri
n. 138
- CONVENUTI –
All'udienza del 14.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportato: PER GLI ATTORI: ( dalle memorie di replica ) “… accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni occorsi all'unità immobiliare di proprietà degli attori per le vicende descritte negli atti del presente giudizio;
per l'effetto condannare i medesimi convenuti, ognuno per la propria responsabilità solidale, al pagamento in favore dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
, proprietari dell'unità abitativa sita in Gravina in Puglia, alla Via Ragni n. 384, al piano 2°, della
[...]
Scala “A” del condominio “San Filippo”, iscritta in catasto al Foglio 104, P.lla 2825, Sub. 14, della somma di € 26.000,00 (ventiseimila) per le causali esposte in narrativa dell'atto di citazione, comprensive di tutte le spese sostenute sia in sede di ATP, che nelle successive fasi dell'introduzione del presente giudizio, oltre la somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 113 c.p.c. a titolo di mancato godimento dell'immobile, o al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi maturandi e danni da svalutazione, il tutto entro i limiti del valore dello scaglione indicato
(ratione valoris); condannare le parti convenute al pagamento in favore degli attori delle spese e compensi di giudizio dei due giudizi (comprensivo del ricorso per ATP innanzi al GdP di Gravina), in favore dello scrivente avvocato anticipatario e distrattario;
condannare i Convenuti in solido tra loro ad una condanna temeraria ex art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., per il comportamento ostruzionistico avuto nel presente giudizio…”.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI: ( dalla comparsa conclusionale ) “…. nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti sigg.ri CP_2
e e, per l'effetto, estrometterli dal presente giudizio;
nel merito: rigettare
[...] Controparte_3
integralmente la domanda proposta dagli attori perché infondata in fatto e in diritto, oltre che sfornita di prova, per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda, ridurre la pretesa risarcitoria nei limiti di quanto causalmente imputabile alla proprietà dei convenuti, così come accertato dalla CTU dell'Ing. , tenendo conto del concorso di colpa degli Per_1
attori ex art. 1227 c.c., per un importo non superiore a € 2.415,89; in ogni caso: rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché infondata e non provata;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge, ovvero, in subordine, disporne l'integrale compensazione….”
pag. 2/7 MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato in data 04.05.2021, gli attori evocavano in giudizio i convenuti per sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate.
Deducevano di essere proprietari di un appartamento al secondo piano dello stabile sito in Gravina alla via Ragni n. 384 scala A;
che tale appartamento sin dal 01.09.2018 era interessato da notevoli infiltrazioni di umido e di liquidi provenienti dalla sovrastante abitazione di proprietà della società convenuta e detenuta dagli altri convenuti;
che tali infiltrazioni causavano ingenti danni alle murature, pareti e soffitto del loro appartamento;
che privi di riscontri restavano i solleciti a risolvere la situazione;
che gli attori introducevano procedimento per A.T.P. dinanzi al Giudice di pace di Gravina ( n. 415/2020 R.G. ); che nel corso di tale procedimento il C.T.U., ing. riscontrava danni quantificati in €. 7.200,00 e CP_4
collegati causalmente alle condizioni dell'appartamento in cui abitavano i coniugi;
che gli attori CP_2
avevano anche subito danni di natura esistenziale e per il mancato godimento dell'immobile oltre alle spese dell'A.T.P. e della successiva mediazione. Nessuno si costituiva per i convenuti. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. erano ammessi gli interrogatori formali dei convenuti. Con comparsa del
09.01.2023 si costituivano i convenuti eccependo di non avere mai ricevuto la notifica della citazione e di avere avuto notizia del giudizio solo con la notifica dell'ordinanza ammissiva degli interrogatori formali.
In riferimento alla notifica nei confronti della Ro. il difensore deduceva che la stessa non era CP_5
mai giunta a conoscenza della società essendo stato notificato l'atto ad un indirizzo ( via Ragni n. 384)
non coincidente con la sede legale o con un domicilio della stessa, come risultava dalla visura camerale prodotta. Tale indirizzo non coincideva. peraltro, nemmeno con il luogo di residenza del legale rappresentante della società. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità della notifica e di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. Per quel che concerne la notifica dell'atto agli altri due convenuti il difensore, rilevato che si trattava di una notifica a mezzo posta, eccepiva la mancata produzione della cartolina di ritorno attestante l'avvenuta consegna della raccomandata, che deduceva non essere mai stata recapitata. Avendo parte attrice depositato il CAD riportante la dicitura “CAD immessa nella cassetta postale” tali convenuti proponevano querela di falso trattandosi di circostanza non corrispondente al vero.
Nel merito i sig.ri e eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva essendo CP_2 CP_3
semplici conduttori dell'immobile da cui proverrebbero le indicate infiltrazioni;
rilevavano che parte attrice non aveva indicato alcun titolo in base al quale i danni avrebbero dovuto essere a loro imputati.
pag. 3/7 Nel merito contestavano l'inutilizzabilità, ex art. 693 c.p.c., della perizia espletata nel corso del procedimento dinanzi al Giudice di Pace in quanto lo stesso non era competente per la causa di merito (
che superava infatti la sua competenza per valore). Sempre nel merito contestavano la domanda in ordine all'an, poiché le infiltrazioni erano state causate dagli scoli condominiali, ed in ordine al quantum, anche in riferimento al danno non patrimoniale. Con provvedimento del 20.04.2023 il Giudice rimetteva in termini i convenuti ex art. 294 c.p.c. concedendo i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Gli attori chiedevano la revoca della predetta ordinanza ma tale istanza era disattesa dal Giudice che disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'A.T.P. In sede di ammissione dei mezzi istruttori venivano disposte ed espletate le prove testimoniali a mezzo del sig. , del geom. Controparte_6 [...]
e del sig. . Era infine disposta ed espletata C.T.U. tecnica a mezzo dell'ing. CP_7 Testimone_1
Fallito il tentativo di conciliazione la causa era rinviata per la precisazione delle Persona_2
conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come parte attrice non abbia depositato copia delle ricevute di ritorno delle raccomandate con le quali erano state eseguite le notifiche a mezzo posta nei confronti dei convenuti e . Anche la notifica nei confronti dell'altra CP_2 CP_3
società convenuta era irregolare in quanto effettuata ad un indirizzo ove la stessa ed il suo legale rappresentante non avevano, rispettivamente, la sede sociale e la residenza. Corretta è stata, pertanto,
l'ordinanza con la quale il Giudice ha rimesso in termini i contumaci ex art. 294 c.p.c. Deve poi rilevarsi che una volta rimessi in termini, i convenuti non hanno coltivato la querela di falso, che deve pertanto ritenersi abbandonata. SEsi costituiti per eccepire la nullità della citazione, è evidente che i convenuti non erano tenuti a comparire all'udienza del 13.01.2023 per rendere gli interrogatori loro deferiti quando erano contumaci ( peraltro proprio la notifica del provvedimento ammissivo degli interrogatori aveva consentito loro di apprendere la pendenza del presente giudizio). Nessuna
conseguenza deve pertanto farsi derivare dalla loro mancata partecipazione alla predetta udienza. La
circostanza che dopo la rimessione in termini non sia stato più disposto il loro interrogatorio formale non
è stata mai contestata dagli attori per cui deve ritenersi che la prova non andava più ammessa. SE
emerso che la consulenza espletata in corso di A.T.P. era giunta a conclusioni che comportavano un valore della controversia superiore alla competenza del Giudice di Pace, ha poi indotto il giudicante a disporre una nuova C.T.U. Al fine della verifica della fondatezza della domanda degli attori deve quindi pag. 4/7 farsi riferimento alle risultanze della predetta perizia depositata il 24.04.2024. L'elaborato peritale è
infatti frutto di approfondita analisi ed è esente da vizi logici e procedimentali per cui può essere fatto proprio dal giudicante. Così espone il C.T.U. in ordine ai danni lamentati da parte attrice: “…Le
risultanze sono di seguito riportate: - Danni nel soggiorno: i danni rilevati nel soggiorno e conseguenti a meccanismi infiltrativi ancora attivi, per loro disposizione e natura, sono da attribuirsi a danneggiamenti dei pozzetti di raccolta delle acque del terrazzo pertinenziale della (AL03-Report CP_1
fotografico, Foto09 e Foto 10). Le stesse, al momento del sopralluogo risultano essere posizionate in modo anomalo, presumibilmente a causa di cedimento localizzato del messicano che ha compromesso l'impermeabilizzazione della tubazione e dell'area circostante, consentendo all'acqua di infiltrarsi all'interno del solaio e fuoriuscire nell'appartamento di parte ricorrente. Durante l'accertamento si constata che dal terrazzo di parte resistente è stata rimosso il pavimento il legno posto al di sopra di quello esistente rilevato durante la perizia dell'ing. ; CP_4
- Danni nel bagno: i danni rilevati nel bagno sono da attribuirsi ad un doppio meccanismo che proviene dalle coperture condominiali: difatti è presente sia un distacco diffuso di parte della guaina bituminosa a protezione delle coperture condominiali (AL03-Report fotografico, Foto13 e Foto14) che una perdita di impermeabilizzazione del cappello della montante di sfiato che collega la copertura al bagno dei sig.ri e (AL03-Report fotografico, Foto11); - Danni sul balcone e camera da letto: i Parte_1 Parte_3
danni rilevati provengono da un accumulo di acqua al di sotto delle fioriere localizzate sul terrazzo pertinenziale della che ostacolano il normale deflusso delle acque secondo le pendenze di CP_1
progetto (AL03-Report fotografico, Foto15). In conclusione, è possibile attribuire i danni rilevati nel soggiorno, nella terrazza e nella camera da letto a perdite diffuse del terrazzo di parte resistente. Il
terrazzo ha infatti subito dei rimaneggiamenti che, con probabilità, hanno compromesso i sistemi di impermeabilizzazione e di corretto deflusso delle acque. I danni rilevati nel WC sono invece attribuibili al decadimento delle prestazioni delle finiture della copertura di proprietà condominiale…”. Deve pertanto ritenersi che vadano rigettate le pretese risarcitorie avanzate dagli attori e relative ai danni subiti nel bagno, quantificate dal C.T.U. ( cfr. computo metrico estimativo allegato alla perizia sub. n. 04 ) in €.
1.778,28, e riconducibili a responsabilità condominiale e non degli odierni convenuti. Risultano invece fondate le pretese risarcitorie relative alle zone giorno e notte, indicate complessivamente nel medesimo pag. 5/7 computo metrico in €. 3.609,30 oltre IVA. Il C.T.U. si sofferma, poi, sulle opere necessarie alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed alle relative spese, che però non sono oggetto del presente giudizio. Circa la sussistenza di danni “ di natura esistenziale per il fatto che tali ambienti sono da ritenersi insalubri per coloro che vi vivono…” la stessa non è stata provata alla luce delle risultanze peritale atteso che sul punto il C.T.U. così deduce: “ …complessivamente, i danni rilevati sono localizzati in alcune zone dell'immobile e non risultano essere tali da compromettere le normali funzioni abitative interne, se non arrecare lievi disagi alla piena fruizione del locale. Durante il sopralluogo non è stata rilevata insalubrità dell'aria, segno che l'attività non è di elevata intensità…”. Circa le responsabilità per i danni lamentati dagli attori e provati in corso di causa, deve ritenersi che la stessa sia riconducibile alla società proprietaria del bene non essendo invece imputabili ai detentori dello stesso in ragione della loro riconducibilità a caratteristiche strutturali dell'immobile da cui provengono le infiltrazioni e non essendo stato dedotto o provato che la realizzazione di manufatti ( ad esempio le fioriere ) sia riconducibile al conduttore dell'immobile. La problematica, tuttavia, non si pone sul piano della legittimazione passiva processuale ma della prova concreta del danno. Deve pertanto condannarsi la convenuta al CP_1
pagamento nei confronti degli attori della somma di €. 3609,30 ( somma attualizzata al momento del deposito della perizia da parte del C.T.U. ) oltre interessi sul capitale dalla data di tale deposito all'effettivo soddisfo ed IVA. Non essendo stata accolta in toto la domanda non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. In considerazione del solo parziale accoglimento delle domande attoree si ritiene equo porre definitivamente a carico di parte attrice le spese della C.T.U. espletata in corso di A.T.P. e di porre definitivamente a carico della le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso di questo giudizio di merito. Deve infine condannarsi la al pagamento della metà CP_1
delle altre spese processuali di parte attrice relative al presente giudizio di merito, liquidate, per tale quota, come da dispositivo, in base al valore del “decisum” e che vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente,
il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso pag. 6/7 di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). (
cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti della Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, a parziale accoglimento delle domande, così provvede:
[...]
- dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni occorsi Controparte_1
all'unità immobiliare di proprietà degli attori ( zone giorno e notte );
- per l'effetto condanna la al pagamento in favore dei Sig.ri Controparte_1 Parte_1
e , a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € €. 3.609,30
[...] Parte_3
oltre IVA ed interessi sul capitale dalla data di deposito della perizia ( 24.04.2024 ) all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. in sede di A.T.P.;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso del presente giudizio;
- condanna la convenuta al pagamento della metà delle altre spese Controparte_1
processuali dell'attore di questo giudizio, che liquida, per tale quota, in €. 1.000,00 di cui €.
160,00 per spese oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Amedeo Ninivaggi, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Bari, 12.11.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/7