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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Rosa Maria
VERRASTRO, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al numero di RG 3732/2017 avente ad oggetto “indebito soggettivo- indebito oggettivo”, vertente
T R A
titolare della omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avv. Venece Nino Parte_1
Rocco, con studio in Villa d'Agri ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del commissario OR , rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Antonio Maria d'Elia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Martorano Angelo Alberto, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, come da procura speciale in atti;
CONVENUTI nonché
Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
per la condanna dei medesimi , ognuno per quanto di ragione, al pagamento in suo favore, della
[...]
1 somma di € 26.339,30 oltre interessi moratori ex D.Lg.s 231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo, ed oltre che al risarcimento dei danno ex art. 96 c.p.c. per mancata adesione alla proposta di stipula di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio che eccepiva: il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_2
considerazione delle allegazioni attoree e della funzione di servicer dalla medesima svolta a beneficio di istituti di credito e di cartolarizzazione ( ), con estraneità della stessa rispetto ad Org_1
eventuali domande relative ai crediti, oggetto, da parte sua, di mera gestione ed amministrazione.
La società eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito decennale e quinquennale, questa relativamente agli interessi, in ragione della circostanza che, dal 3.11.2004, data del pagamento delle somme a
[...] da parte dell'Istituto di credito Tesoriere del , erano ormai decorsi oltre 10 anni. CP_3 CP_1
Si costituiva tardivamente in giudizio il , il quale eccepiva, a sua volta, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, giacchè il pagamento a era stato disposto dall'Istituto Tesoriere CP_3
in forza di ordinanza di assegnazione delle somme del giudice dell'Esecuzione, dovendosi considerare passivamente legittimati, esclusivamente ed . CP_3 CP_2
La domanda dell'attore è meritevole di solo parziale accoglimento.
Dalla lettura complessiva dell'atto di citazione emerge come la domanda dell'attore trovi il suo fondamento giustificativo nella sentenza resa dalla Corte di Appello, n. 90/2016, depositata il
10.3.2016 ( avverso la quale è stato proposto ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile) con la quale la Corte, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la efficacia, nei confronti del creditore procedente, della cessione di credito vantato da nei confronti del Controparte_5
convenuto in favore di odierno attore, per atto del notaio del CP_1 Parte_1 Per_1
2.12.1995.
In detto atto, infatti cedeva a la somma di L. 51.000.00 ed alla società CP_5 Controparte_6
la somma di L. 31.470.365. Organizzazione_2
In fatto, creditrice di , a sua volta creditore del , notificava Org_3 Controparte_5 CP_1
atto di pignoramento presso terzi e, a seguito di dichiarazione positiva del terzo, il GE ( individuato nel Pretore) rigettava l'istanza di assegnazione assegnando termine per la riassunzione del giudizio innanzi al tribunale di Potenza, giudizio che era riassunto da , Controparte_7
cessionaria dei crediti a suo tempo vantati da nei confronti di . Org_3 Controparte_5
Il giudice delle prime cure, con sentenza del 2004, dichiarava l'inopponibilità a dell'atto di CP_7
cessione per notaio ed assegnava al creditore procedente termine di mesi tre per la Per_1
prosecuzione del processo esecutivo.
Il processo esecutivo era riassunto, intanto, da subentrata a ed il GE, Controparte_4 CP_7
con ordinanza del 9.9.2004, assegnava ad il credito di € 43.294,17 ( dei Controparte_4
2 quali L. 51.000.000 originari erano state cedute all'odierno attore) vantato dal debitore esecutato nei confronti del . CP_5 CP_1
Dalla documentazione depositata dal , emerge che l'Istituto tesoriere di quest'ultimo, in forza CP_1
del provvedimento di assegnazione del GE, provvedeva, su istanza dell'assegnatario, al versamento della predetta somma al “ beneficiario , soggetto evidentemente succeduto ad Controparte_3 [...]
nella titolarità del diritto. Controparte_4
Parallelamente, la sentenza di primo grado era impugnata dall'odierno attore ed il processo si svolgeva nei confronti di Controparte_4
Nel giudizio interveniva, nella sua qualità di mandataria senza rappresentanza di Controparte_8
Controparte_2
Orbene, se queste sono le vicende da porsi a fondamento della domanda dell'attore - che in via stragiudziale, ed in considerazione delle vicende societarie medio tempore intervenute ed inerenti a rivolgeva la propria domanda di restituzione anche nei confronti del diverso Controparte_3
soggetto - si ritiene che legittimato passivamente in ordine alla Controparte_3
domanda, sia solo il soggetto beneficiario della assegnazione delle somme, ovvero, in base alla documentazione relativa al materiale pagamento, ovvero il soggetto che alla stessa Controparte_3
sia successivamente subentrato, individuato in Organizzazione_4
Si osserva che anche in base alle allegazioni sviluppate nell'atto introduttivo, queste piuttosto scarne, integrate dalla documentazione prodotta a suo sostegno, questa, invece utile ad integrare e chiarire il tenore sostanziale del primo, appare arduo identificare una qualche legittimazione sostanziale, alla restituzione delle somme percepite, in capo alla mandataria , dotato di compiti di gestione CP_2
ed amministrazione di crediti, od al terzo pignorato.
Come è noto, è l'attore a dovere individuare con precisione non solo il petitum, ma anche la causa petendi, ovvero il fondamento giustificativo della pretesa, azionata nel caso di specie nei confronti di più soggetti.
Se, infatti, la domanda è finalizzata ad ottenere la restituzione di somme erogate a soggetto non legittimato, in forza della sopravvenuta sentenza della Corte di Appello, che ha privato di giustificazione l'attribuzione patrimoniale in favore di , è , ovvero il diverso CP_3 CP_3
soggetto che sia succeduto a quest'ultima nella titolarità del credito, identificato in Controparte_3
l'unico effettivo debitore dell'attore.
[...]
Il , e per esso il suo Tesoriere, ha infatti erogato le somme dovute in forza di ordinanza di CP_1
assegnazione del GE, a sua volta fondata su di una sentenza di primo grado esecutiva, poi riformata nel 1996.
3 In diritto, si è sostenuto che: “ la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire "in executivis" per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione - in tutto od in parte ove la contestazione attenga al "quantum" - ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede - di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire "in executivis" per il credito portato dal titolo….” ( cfr. Cass. n. 4528/2019 nei principi applicabili anche alla controversia in esame)
In base alle argomentazioni tutte di cui sopra è altresì evidente che nessuna prescrizione è intervenuta in danno dell'attore, il cui diritto scaturisce solo e soltanto dalla sentenza della Corte di Appello del
2016, che ha accertato l'efficacia dell'atto di cessione di crediti del 1995 disposto in suo favore, privando l'atto di assegnazione del suo fondamento giustificativo e determinando la costituzione, in capo all'attore, del diritto alla restituzione delle somme al medesimo spettanti.
Conclusivamente, e solo in questi limiti, la domanda attorea va accolta, condannando il beneficiario del pagamento ovvero, alla attualità, ( già Controparte_3 Controparte_4 già alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 26.339,30, oltre Controparte_3 interessi al tasso legale (non potendosi peraltro applicare la norma individuata dall'attore) dall'intervenuto pagamento - 3.11.2004- al soddisfo.
Per le stesse ragioni va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., peraltro priva di allegazioni specifiche a sostegno e non potendosi ravvisare, allo stato, alcuna mala fede dei convenuti, stanti anche gli esiti complessivi dell'odierno giudizio.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e CP_9
( questa succeduta a beneficiari del pagamento da parte del tesoriere
[...] Controparte_3 del ). CP_1
Esse sono pertanto poste a carico di ( già ) e sono liquidate in € Controparte_3 CP_3
4.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte ( sono state depositate anche memorie istruttorie) ed ai criteri tariffari di cui al DM 147/2022 applicati in valori sostanzialmente prossimi ai minimi di tariffa, in considerazione del livello non particolarmente elevato delle questioni giuridiche affrontate.
Nulla spese nei rapporti tra l'attore ed contumace, che pure assegnataria, non Controparte_4 ha poi ricevuto materialmente le somme spettanti all'attore.
4 Nei rapporti tra attore, ed , l'accertato difetto in capo a dette parti, nel merito, CP_1 CP_2 della situazione passiva sostanziale azionata dall'attore determina la soccombenza di quest'ultimo che va condannato alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti, liquidate per ciascuno di essi, in
€ 4.000,00 oltre spese forfettarie Iva e CPA come per legge, in base ai medesimi criteri di cui sopra.
PQM
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
ogni altra eccezione deduzione e domanda disattesa, Org_4 Controparte_4
così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta nei confronti di ( già Controparte_3 CP_3
e condanna la stessa alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di €
[...]
26.339,30, oltre interessi legali dal 3.11.2004 al saldo;
2) Rigetta la domanda nei confronti di e della Controparte_4 Controparte_2
Controparte_10
3) Rigetta la domanda di condanna proposta dall'attore ex art. 96 c.p.c.;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, che Controparte_3 liquida in € 4.000,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo;
5) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute da e dalla Controparte_2
che liquida in € 4.000,00 oltre spese forfettarie IVA e Controparte_10
COA per ciascuna di esse;
6) Nulla spese nei rapporti tra l'attore ed CP_4 Controparte_4
Così deciso in Potenza 27.5.2024
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO
5 6 7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Rosa Maria
VERRASTRO, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al numero di RG 3732/2017 avente ad oggetto “indebito soggettivo- indebito oggettivo”, vertente
T R A
titolare della omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avv. Venece Nino Parte_1
Rocco, con studio in Villa d'Agri ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del commissario OR , rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Antonio Maria d'Elia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Martorano Angelo Alberto, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, come da procura speciale in atti;
CONVENUTI nonché
Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
per la condanna dei medesimi , ognuno per quanto di ragione, al pagamento in suo favore, della
[...]
1 somma di € 26.339,30 oltre interessi moratori ex D.Lg.s 231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo, ed oltre che al risarcimento dei danno ex art. 96 c.p.c. per mancata adesione alla proposta di stipula di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio che eccepiva: il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_2
considerazione delle allegazioni attoree e della funzione di servicer dalla medesima svolta a beneficio di istituti di credito e di cartolarizzazione ( ), con estraneità della stessa rispetto ad Org_1
eventuali domande relative ai crediti, oggetto, da parte sua, di mera gestione ed amministrazione.
La società eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito decennale e quinquennale, questa relativamente agli interessi, in ragione della circostanza che, dal 3.11.2004, data del pagamento delle somme a
[...] da parte dell'Istituto di credito Tesoriere del , erano ormai decorsi oltre 10 anni. CP_3 CP_1
Si costituiva tardivamente in giudizio il , il quale eccepiva, a sua volta, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, giacchè il pagamento a era stato disposto dall'Istituto Tesoriere CP_3
in forza di ordinanza di assegnazione delle somme del giudice dell'Esecuzione, dovendosi considerare passivamente legittimati, esclusivamente ed . CP_3 CP_2
La domanda dell'attore è meritevole di solo parziale accoglimento.
Dalla lettura complessiva dell'atto di citazione emerge come la domanda dell'attore trovi il suo fondamento giustificativo nella sentenza resa dalla Corte di Appello, n. 90/2016, depositata il
10.3.2016 ( avverso la quale è stato proposto ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile) con la quale la Corte, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la efficacia, nei confronti del creditore procedente, della cessione di credito vantato da nei confronti del Controparte_5
convenuto in favore di odierno attore, per atto del notaio del CP_1 Parte_1 Per_1
2.12.1995.
In detto atto, infatti cedeva a la somma di L. 51.000.00 ed alla società CP_5 Controparte_6
la somma di L. 31.470.365. Organizzazione_2
In fatto, creditrice di , a sua volta creditore del , notificava Org_3 Controparte_5 CP_1
atto di pignoramento presso terzi e, a seguito di dichiarazione positiva del terzo, il GE ( individuato nel Pretore) rigettava l'istanza di assegnazione assegnando termine per la riassunzione del giudizio innanzi al tribunale di Potenza, giudizio che era riassunto da , Controparte_7
cessionaria dei crediti a suo tempo vantati da nei confronti di . Org_3 Controparte_5
Il giudice delle prime cure, con sentenza del 2004, dichiarava l'inopponibilità a dell'atto di CP_7
cessione per notaio ed assegnava al creditore procedente termine di mesi tre per la Per_1
prosecuzione del processo esecutivo.
Il processo esecutivo era riassunto, intanto, da subentrata a ed il GE, Controparte_4 CP_7
con ordinanza del 9.9.2004, assegnava ad il credito di € 43.294,17 ( dei Controparte_4
2 quali L. 51.000.000 originari erano state cedute all'odierno attore) vantato dal debitore esecutato nei confronti del . CP_5 CP_1
Dalla documentazione depositata dal , emerge che l'Istituto tesoriere di quest'ultimo, in forza CP_1
del provvedimento di assegnazione del GE, provvedeva, su istanza dell'assegnatario, al versamento della predetta somma al “ beneficiario , soggetto evidentemente succeduto ad Controparte_3 [...]
nella titolarità del diritto. Controparte_4
Parallelamente, la sentenza di primo grado era impugnata dall'odierno attore ed il processo si svolgeva nei confronti di Controparte_4
Nel giudizio interveniva, nella sua qualità di mandataria senza rappresentanza di Controparte_8
Controparte_2
Orbene, se queste sono le vicende da porsi a fondamento della domanda dell'attore - che in via stragiudziale, ed in considerazione delle vicende societarie medio tempore intervenute ed inerenti a rivolgeva la propria domanda di restituzione anche nei confronti del diverso Controparte_3
soggetto - si ritiene che legittimato passivamente in ordine alla Controparte_3
domanda, sia solo il soggetto beneficiario della assegnazione delle somme, ovvero, in base alla documentazione relativa al materiale pagamento, ovvero il soggetto che alla stessa Controparte_3
sia successivamente subentrato, individuato in Organizzazione_4
Si osserva che anche in base alle allegazioni sviluppate nell'atto introduttivo, queste piuttosto scarne, integrate dalla documentazione prodotta a suo sostegno, questa, invece utile ad integrare e chiarire il tenore sostanziale del primo, appare arduo identificare una qualche legittimazione sostanziale, alla restituzione delle somme percepite, in capo alla mandataria , dotato di compiti di gestione CP_2
ed amministrazione di crediti, od al terzo pignorato.
Come è noto, è l'attore a dovere individuare con precisione non solo il petitum, ma anche la causa petendi, ovvero il fondamento giustificativo della pretesa, azionata nel caso di specie nei confronti di più soggetti.
Se, infatti, la domanda è finalizzata ad ottenere la restituzione di somme erogate a soggetto non legittimato, in forza della sopravvenuta sentenza della Corte di Appello, che ha privato di giustificazione l'attribuzione patrimoniale in favore di , è , ovvero il diverso CP_3 CP_3
soggetto che sia succeduto a quest'ultima nella titolarità del credito, identificato in Controparte_3
l'unico effettivo debitore dell'attore.
[...]
Il , e per esso il suo Tesoriere, ha infatti erogato le somme dovute in forza di ordinanza di CP_1
assegnazione del GE, a sua volta fondata su di una sentenza di primo grado esecutiva, poi riformata nel 1996.
3 In diritto, si è sostenuto che: “ la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire "in executivis" per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione - in tutto od in parte ove la contestazione attenga al "quantum" - ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede - di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire "in executivis" per il credito portato dal titolo….” ( cfr. Cass. n. 4528/2019 nei principi applicabili anche alla controversia in esame)
In base alle argomentazioni tutte di cui sopra è altresì evidente che nessuna prescrizione è intervenuta in danno dell'attore, il cui diritto scaturisce solo e soltanto dalla sentenza della Corte di Appello del
2016, che ha accertato l'efficacia dell'atto di cessione di crediti del 1995 disposto in suo favore, privando l'atto di assegnazione del suo fondamento giustificativo e determinando la costituzione, in capo all'attore, del diritto alla restituzione delle somme al medesimo spettanti.
Conclusivamente, e solo in questi limiti, la domanda attorea va accolta, condannando il beneficiario del pagamento ovvero, alla attualità, ( già Controparte_3 Controparte_4 già alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 26.339,30, oltre Controparte_3 interessi al tasso legale (non potendosi peraltro applicare la norma individuata dall'attore) dall'intervenuto pagamento - 3.11.2004- al soddisfo.
Per le stesse ragioni va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., peraltro priva di allegazioni specifiche a sostegno e non potendosi ravvisare, allo stato, alcuna mala fede dei convenuti, stanti anche gli esiti complessivi dell'odierno giudizio.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e CP_9
( questa succeduta a beneficiari del pagamento da parte del tesoriere
[...] Controparte_3 del ). CP_1
Esse sono pertanto poste a carico di ( già ) e sono liquidate in € Controparte_3 CP_3
4.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte ( sono state depositate anche memorie istruttorie) ed ai criteri tariffari di cui al DM 147/2022 applicati in valori sostanzialmente prossimi ai minimi di tariffa, in considerazione del livello non particolarmente elevato delle questioni giuridiche affrontate.
Nulla spese nei rapporti tra l'attore ed contumace, che pure assegnataria, non Controparte_4 ha poi ricevuto materialmente le somme spettanti all'attore.
4 Nei rapporti tra attore, ed , l'accertato difetto in capo a dette parti, nel merito, CP_1 CP_2 della situazione passiva sostanziale azionata dall'attore determina la soccombenza di quest'ultimo che va condannato alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti, liquidate per ciascuno di essi, in
€ 4.000,00 oltre spese forfettarie Iva e CPA come per legge, in base ai medesimi criteri di cui sopra.
PQM
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
ogni altra eccezione deduzione e domanda disattesa, Org_4 Controparte_4
così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta nei confronti di ( già Controparte_3 CP_3
e condanna la stessa alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di €
[...]
26.339,30, oltre interessi legali dal 3.11.2004 al saldo;
2) Rigetta la domanda nei confronti di e della Controparte_4 Controparte_2
Controparte_10
3) Rigetta la domanda di condanna proposta dall'attore ex art. 96 c.p.c.;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, che Controparte_3 liquida in € 4.000,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo;
5) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute da e dalla Controparte_2
che liquida in € 4.000,00 oltre spese forfettarie IVA e Controparte_10
COA per ciascuna di esse;
6) Nulla spese nei rapporti tra l'attore ed CP_4 Controparte_4
Così deciso in Potenza 27.5.2024
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO
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