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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2024
Successivamente oggi, all'udienza del 25/09/2025, di fronte al Giudice dott.ssa Camilla Fin, tenuta mediante collegamento da remoto, è comparsa per parte ricorrente l'avv. GIRELLI
LAURA, nessuno per la e per Chebba s.a.s. CP_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e insiste per il suo accoglimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1554/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brescia presso lo studio dell'Avv.
GIRELLI LAURA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso unitamente all'avv. GIRELLI SARA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Prefetto pro tempore, domiciliata in , in via S. Maria CP_2
Antica n.1, rappresentata e difesa dai funzionari delegati Sabina Spadaro (c.f. ) e Guido Ferrarese C.F._2
(c.f. ); C.F._3
RESISTENTE
BB SA (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Trento ,presso lo studio dell'Avv. PIACENTE LUCIANO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione;
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza prefettizia del 19.1.2024, deducendo: a) che l'organo accertatore avrebbe erroneamente valutato l'orario di fine giornata lavorativa andando ad infliggere la sanzione notturna anziché considerare, quale momento della violazione, il frangente in cui il ricorrente superava le 4 ore e 30 minuti di guida ricadente nella fascia oraria pomeridiana e che il dispositivo installato sul mezzo sarebbe di vecchia generazione;
b) quanto al mancato inserimento della nazione di inizio/fine viaggio nell'apparecchiatura cronotachigrafo digitale previsto dell'art. 34, paragrafo 7 del Regolamento UE
n. 165/2014, che la ditta Chebba S.a.s. si occupa di trasporto merci solo entro i confini del territorio dello Stato italiano e che, pertanto, il ricorrente non ha viaggiato in Stati diversi dall'Italia; c) che, in caso di legittimità della sanzione, la responsabilità delle violazione va imputata esclusivamente a carico della società Chebba s.a.s.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Va, innanzitutto, dichiarata inammissibile la chiamata in causa di Chebba s.a.s., da parte del ricorrente, alla luce del consolidato principio, che questo Giudice ritiene di condividere, secondo cui “Nel procedimento d'opposizione contro ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, è inammissibile l'intervento del terzo ad istanza di parte ex art. 106 c.p.c. (come pure l'intervento, sia autonomo che adesivo, a norma del precedente art. 105) non essendo configurabili in tale giudizio, avente ad oggetto solo l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido, situazioni di comunanza di causa o ipotesi di chiamata in garanzia. Infatti qualora più persone siano concorse nella violazione amministrativa, soggiacendo ciascuna di esse alla sanzione disposta per la violazione stessa, l'eventuale opposizione contro le distinte ordinanze ingiunzioni dà luogo a diversi procedimenti autonomi
(ancorchè in eventuale rapporto di continenza o di connessione) mentre nel caso di ordinanza ingiunzione nei confronti dell'obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa l'azione di regresso attribuita al responsabile solidale che ha pagato la sanzione medesima, presupponendo sia l'accertamento della responsabilità a tal titolo che il pagamento, potrà essere esercitata in separato giudizio” (Cass.
286/97; Cass. 6107/2000; Cass. 14098/2006).
Da tale rilievo consegue il rigetto delle domande svolte da nei confronti di Chebba s.a.s. Parte_1
Ciò posto, nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Del tutto privo di fondamento – oltre che genericamente formulato – è il motivo con cui il sig. ha Parte_1 dedotto che l'organo accertatore avrebbe erroneamente valutato l'orario di fine giornata lavorativa anziché, quale momento della violazione, la fascia pomeridiana e che il dispositivo installato sarebbe di vecchia generazione.
A fronte dei dati, forniti dalla stessa ditta ispezionata, risultanti dalle registrazioni degli apparecchi cronotachigrafi e di elaborazione dei relativi report, ai fini della rilevazione di eventuali contestazioni, letti mediante piattaforma DDD
CONTROLLER, era, infatti, onere dell'opponente dare la prova della non correttezza degli stessi. Cionondimeno il sig.
[...]
non ha fornito nessuna dimostrazione dei Parte_1 propri assunti.
Non può essere accolto nemmeno il motivo articolato sub 2, essendo del tutto indimostrata sia la circostanza che Chebba
s.a.s. sia autorizzata a operare nel solo territorio italiano, sia che il ricorrente abbia viaggiato unicamente in Italia.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, diminuite per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara inammissibile la chiamata in causa di Chebba s.a.s.;
Rigetta l'opposizione svolta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il provvedimento impugnato.
Condanna parte ricorrente a rimborsare a Chebba s.a.s. e alla le spese di lite, che si liquidano, per Controparte_2 ciascuno di essi, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 25/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin
Successivamente oggi, all'udienza del 25/09/2025, di fronte al Giudice dott.ssa Camilla Fin, tenuta mediante collegamento da remoto, è comparsa per parte ricorrente l'avv. GIRELLI
LAURA, nessuno per la e per Chebba s.a.s. CP_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e insiste per il suo accoglimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1554/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brescia presso lo studio dell'Avv.
GIRELLI LAURA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso unitamente all'avv. GIRELLI SARA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Prefetto pro tempore, domiciliata in , in via S. Maria CP_2
Antica n.1, rappresentata e difesa dai funzionari delegati Sabina Spadaro (c.f. ) e Guido Ferrarese C.F._2
(c.f. ); C.F._3
RESISTENTE
BB SA (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Trento ,presso lo studio dell'Avv. PIACENTE LUCIANO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione;
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza prefettizia del 19.1.2024, deducendo: a) che l'organo accertatore avrebbe erroneamente valutato l'orario di fine giornata lavorativa andando ad infliggere la sanzione notturna anziché considerare, quale momento della violazione, il frangente in cui il ricorrente superava le 4 ore e 30 minuti di guida ricadente nella fascia oraria pomeridiana e che il dispositivo installato sul mezzo sarebbe di vecchia generazione;
b) quanto al mancato inserimento della nazione di inizio/fine viaggio nell'apparecchiatura cronotachigrafo digitale previsto dell'art. 34, paragrafo 7 del Regolamento UE
n. 165/2014, che la ditta Chebba S.a.s. si occupa di trasporto merci solo entro i confini del territorio dello Stato italiano e che, pertanto, il ricorrente non ha viaggiato in Stati diversi dall'Italia; c) che, in caso di legittimità della sanzione, la responsabilità delle violazione va imputata esclusivamente a carico della società Chebba s.a.s.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Va, innanzitutto, dichiarata inammissibile la chiamata in causa di Chebba s.a.s., da parte del ricorrente, alla luce del consolidato principio, che questo Giudice ritiene di condividere, secondo cui “Nel procedimento d'opposizione contro ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, è inammissibile l'intervento del terzo ad istanza di parte ex art. 106 c.p.c. (come pure l'intervento, sia autonomo che adesivo, a norma del precedente art. 105) non essendo configurabili in tale giudizio, avente ad oggetto solo l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido, situazioni di comunanza di causa o ipotesi di chiamata in garanzia. Infatti qualora più persone siano concorse nella violazione amministrativa, soggiacendo ciascuna di esse alla sanzione disposta per la violazione stessa, l'eventuale opposizione contro le distinte ordinanze ingiunzioni dà luogo a diversi procedimenti autonomi
(ancorchè in eventuale rapporto di continenza o di connessione) mentre nel caso di ordinanza ingiunzione nei confronti dell'obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa l'azione di regresso attribuita al responsabile solidale che ha pagato la sanzione medesima, presupponendo sia l'accertamento della responsabilità a tal titolo che il pagamento, potrà essere esercitata in separato giudizio” (Cass.
286/97; Cass. 6107/2000; Cass. 14098/2006).
Da tale rilievo consegue il rigetto delle domande svolte da nei confronti di Chebba s.a.s. Parte_1
Ciò posto, nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Del tutto privo di fondamento – oltre che genericamente formulato – è il motivo con cui il sig. ha Parte_1 dedotto che l'organo accertatore avrebbe erroneamente valutato l'orario di fine giornata lavorativa anziché, quale momento della violazione, la fascia pomeridiana e che il dispositivo installato sarebbe di vecchia generazione.
A fronte dei dati, forniti dalla stessa ditta ispezionata, risultanti dalle registrazioni degli apparecchi cronotachigrafi e di elaborazione dei relativi report, ai fini della rilevazione di eventuali contestazioni, letti mediante piattaforma DDD
CONTROLLER, era, infatti, onere dell'opponente dare la prova della non correttezza degli stessi. Cionondimeno il sig.
[...]
non ha fornito nessuna dimostrazione dei Parte_1 propri assunti.
Non può essere accolto nemmeno il motivo articolato sub 2, essendo del tutto indimostrata sia la circostanza che Chebba
s.a.s. sia autorizzata a operare nel solo territorio italiano, sia che il ricorrente abbia viaggiato unicamente in Italia.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, diminuite per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara inammissibile la chiamata in causa di Chebba s.a.s.;
Rigetta l'opposizione svolta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il provvedimento impugnato.
Condanna parte ricorrente a rimborsare a Chebba s.a.s. e alla le spese di lite, che si liquidano, per Controparte_2 ciascuno di essi, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 25/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin