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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 13088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 13088/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti CANALE ROBERTA Parte_1 ed ANGELETTI ANDREA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GOMEZ PALOMA CP_1
GIOVANNI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in BRUINO il 08/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.06.99, il 14.10.02 e Persona_1 Persona_2
il 27.12.07. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Napoli in data 25/06/2015. Con ricorso depositato il 25/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
2) DÀ ATTO che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, entrambi godendo di redditi adeguati per il mantenimento del rispettivo tenore di vita, e che per l'effetto nulla è reciprocamente dovuto tra loro in termini di assegni alimentari o quant'altro;
3) DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con prevalente Per_3 collocazione presso la madre, e diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé – previo preavviso di almeno due settimane – un weekend ogni mese per tre giorni consecutivi (con due pernottamenti), prelevandolo dall'abitazione materna il venerdì sera ed ivi riportandolo la domenica sera, fatte salve le volte in cui il figlio raggiungerà autonomamente l'abitazione paterna. Nell'evenienza di malattia di , il diritto di visita potrà essere esercitato il weekend della settimana successiva;
Per_3
4) DISPONE che il padre avrà inoltre il diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore:
a) durante le vacanze natalizie, dal 25 dicembre al 31 dicembre oppure dal 1° gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni;
b) durante le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo a Pasqua oppure dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì seguente, ad anni alterni;
e) durante le vacanze estive, per un periodo complessivamente non inferiore a quindici giorni consecutivi, da concordarsi ogni anno fra i genitori con congruo anticipo, e comunque non oltre la data del 30 giugno di ogni anno, restando obbligato ciascun genitore a comunicare tempestivamente all'altro il luogo di villeggiatura;
il tutto – con riferimento anche alla statuizione sub 3) – compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, e comunque con ampia facoltà delle parti di concordare in deroga date e periodi;
5) DISPONE che il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, la somma mensile (annualmente rivalutabile secondo l'indice di aggiornamento ISTAT) di € 429,32 cadauno, e così per un totale di € 1.287,96;
6) DISPONE che ciascuno dei genitori rimborserà a chi dei due le ha anticipate, il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extrascolastiche relative a ciascun figlio, purché previamente concordate tra le parti e debitamente documentate, fermo comunque il riferimento al Protocollo del 15.03.16 sottoscritto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
7) DÀ ATTO che i genitori si impegnano ad osservare scrupolosamente la previsione sub 6);
8) DÀ ATTO che i genitori si impegnano a mantenere invariato il progetto educativo cattolico condiviso e messo in atto rispetto al figlio minore;
9) DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a prestare reciproca cooperazione per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del figlio minore, nonché alla reciproca collaborazione per il rilascio e/o il rinnovo dei loro passaporti;
10) DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 13088/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti CANALE ROBERTA Parte_1 ed ANGELETTI ANDREA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GOMEZ PALOMA CP_1
GIOVANNI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in BRUINO il 08/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.06.99, il 14.10.02 e Persona_1 Persona_2
il 27.12.07. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Napoli in data 25/06/2015. Con ricorso depositato il 25/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
2) DÀ ATTO che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, entrambi godendo di redditi adeguati per il mantenimento del rispettivo tenore di vita, e che per l'effetto nulla è reciprocamente dovuto tra loro in termini di assegni alimentari o quant'altro;
3) DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con prevalente Per_3 collocazione presso la madre, e diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé – previo preavviso di almeno due settimane – un weekend ogni mese per tre giorni consecutivi (con due pernottamenti), prelevandolo dall'abitazione materna il venerdì sera ed ivi riportandolo la domenica sera, fatte salve le volte in cui il figlio raggiungerà autonomamente l'abitazione paterna. Nell'evenienza di malattia di , il diritto di visita potrà essere esercitato il weekend della settimana successiva;
Per_3
4) DISPONE che il padre avrà inoltre il diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore:
a) durante le vacanze natalizie, dal 25 dicembre al 31 dicembre oppure dal 1° gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni;
b) durante le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo a Pasqua oppure dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì seguente, ad anni alterni;
e) durante le vacanze estive, per un periodo complessivamente non inferiore a quindici giorni consecutivi, da concordarsi ogni anno fra i genitori con congruo anticipo, e comunque non oltre la data del 30 giugno di ogni anno, restando obbligato ciascun genitore a comunicare tempestivamente all'altro il luogo di villeggiatura;
il tutto – con riferimento anche alla statuizione sub 3) – compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, e comunque con ampia facoltà delle parti di concordare in deroga date e periodi;
5) DISPONE che il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, la somma mensile (annualmente rivalutabile secondo l'indice di aggiornamento ISTAT) di € 429,32 cadauno, e così per un totale di € 1.287,96;
6) DISPONE che ciascuno dei genitori rimborserà a chi dei due le ha anticipate, il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extrascolastiche relative a ciascun figlio, purché previamente concordate tra le parti e debitamente documentate, fermo comunque il riferimento al Protocollo del 15.03.16 sottoscritto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
7) DÀ ATTO che i genitori si impegnano ad osservare scrupolosamente la previsione sub 6);
8) DÀ ATTO che i genitori si impegnano a mantenere invariato il progetto educativo cattolico condiviso e messo in atto rispetto al figlio minore;
9) DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a prestare reciproca cooperazione per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del figlio minore, nonché alla reciproca collaborazione per il rilascio e/o il rinnovo dei loro passaporti;
10) DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.