Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 69
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per atto sopravvenuto e non tempestivamente impugnato

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la ricorrente non ha impugnato tempestivamente la comunicazione definitiva di iscrizione ipotecaria, sopraggiunta dopo la notifica della preventiva. Le memorie integrative non sono state notificate alle controparti e sono state depositate oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione definitiva. L'accoglimento della domanda relativa alla comunicazione preventiva lascerebbe intatta la comunicazione definitiva, senza alcun vantaggio concreto per la ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari
    Numero : 69
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo