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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/12/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FEDERICO VIERO e Parte_1 C.F._1
l'avv. OTELLO DAL ZOTTO
Parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con l'avv. ALFREDO GIARETTA P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito
1 1. Accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell' Controparte_2
per l'errata esecuzione del cateterismo vescicale avvenuta nel contesto
[...] dell'intervento chirurgico del 14.05.2019, effettuato sulla persona del sig. , e Parte_1 per i danni biologici e patrimoniali che ne sono conseguiti, come accertati all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 2900/2024 R.G. del Tribunale di
Vicenza (all. C).
2. Conseguentemente, condannarsi l' a Controparte_3 corrispondere al sig. , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro Parte_1
11.145,48 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
3. Con integrale rifusione delle spese e dei compensi della presente causa di merito e del procedimento di istruzione preventiva n. 2900/2024 R.G. (da maggiorarsi per entrambi i procedimenti ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, il tutto come da allegata nota spese) oltre agli accessori di legge, nonché delle spese di CTU, già liquidate, e di quelle di
CTP (all.ti G-N) DOC-_H_-copia_preavviso_di_fattura_dell-ausiliario_del_CTP_dott-
Francavilla_del.PDF con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le spese senza percepire i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze di prova testimoniale articolate nel punto B) delle conclusioni formulate in via istruttoria nel ricorso introduttivo, con i testi ivi indicati.
Per parte convenuta
In via principale: rigettare il ricorso così come presentato dal sig. . Pt_1
In via subordinata: limitare il quantum risarcitorio eventualmente accordato al Ricorrente a quanto direttamente imputabile alla Resistente, secondo quanto argomentato nel corpo del presente atto.
2 In ogni caso: con vittoria di spese.
MOTIVAZIONE
AT
Il 13.05.2019 , nato il [...], è stato ricoverato presso l'Ospedale Civile Parte_1
San Bortolo di Vicenza per sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato di rivascolarizzazione di stenosi critica dell'arteria carotide destra. Per preparare il paziente all'intervento i sanitari hanno provveduto al posizionamento di un catetere vescicale. Al termine dell'intervento programmato sono stati riscontrati “ematuria e coaguli dal meato urinario” e, mediante ecografia, un versamento intraddominale da perforazione vescicale. Il paziente è stato quindi sottoposto a laparotomia d'urgenza che ha permesso di identificare una lacerazione della parete postero-laterale destra della vescica, riguardo alla quale si è provveduto a sutura transvescicale.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 legge n. 24/17, depositato il 4.7.2024, Parte_1 ha convenuto avanti questo Tribunale Controparte_2 perché venisse svolto un accertamento tecnico preventivo in ordine alla dedotta responsabilità della convenuta per i danni riportati dal ricorrente a seguito della lesione vescicale patita.
si è costituita nel procedimento. Controparte_4
Il collegio peritale nominato, composto dal dott. (specialista in medicina Persona_1 legale) e dal dott. (specialista in urologia), ha depositato la relazione peritale Persona_2 datata 17.3.2025.
A seguito del procedimento di istruzione preventiva, , con ricorso ex art. 281 Parte_1 undecies c.p.c. del 19.3.2025, ha introdotto la causa di merito avverso Parte_2
3
[...] chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore di un risarcimento del danno indicato in € 11.145,48, oltre ad interessi e spese.
Costituitasi in causa, ha dato atto di avere accettato le conclusioni cui è Controparte_4 giunto il collegio peritale, contestando unicamente la quantificazione del risarcimento chiesto dal ricorrente e lamentando che lo stesso avrebbe ingiustificatamente rifiutato la conciliazione della lite nei termini proposti dai CTU, nonostante la disponibilità dell' CP_4
Il giudice istruttore ha avanzato una proposta di definizione della vertenza ex art. 185 bis c.p.c., cui parte convenuta non ha aderito.
La causa è stata quindi rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
27.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da deposito di note.
Conclusioni della CTU
Il collegio peritale, all'esito di una relazione adeguatamente motivata, ha concluso affermando che:
- la lacerazione della parete posteriore della vescica riportata dal ricorrente è la conseguenza di una manovra erronea commessa da uno o più di uno dei sanitari che si sono alternati nel tentativo di posizionare il catetere vescicale;
- nella cartella clinica non sono specificati il tipo di cateteri utilizzati, le loro dimensioni e se durante la manovra fosse comparsa o meno una uretrorragia, cosicché è impossibile identificare il momento preciso della lesione;
- in ogni modo non vi sono ragioni per ritenere che la lesione vescicale sia riconducibile, nell'ambito di un intervento routinario come il cateterismo vescicale, ad una eventuale complicanza da intendersi quale evento prevedibile e non prevenibile.
4 E' quindi accertato il nesso causale fra la lesione iatrogena verificatasi e la condotta dei sanitari dell' mentre non è stata dedotta la sussistenza di una causa imprevedibile ed CP_4 inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
I CTU hanno stimato il danno biologico temporaneo sofferto dal paziente come segue:
- inabilità temporanea totale per 7 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 7 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% per 14 giorni.
Il danno biologico permanente è stato valutato, in applicazione dei comuni barèmes medico- legali di riferimento, nel 6%.
Il paziente ha dedotto di avere sostenuto spese mediche per € 85,00 (per l'esecuzione di una ecografia delle vie urinarie) e la spesa di € 610,00 per la perizia medica di parte.
Nessuna delle parti ha contestato le conclusioni dei CTU.
Liquidazione del risarcimento
Stante la mancanza di contestazioni circa la responsabilità della convenuta e l'entità del danno non patrimoniale, la liquidazione del risarcimento va operata sulla scorta delle tabelle allegate al Codice delle Assicurazione Private, trattandosi di invalidità “micropermanente”.
Ne conseguono i seguenti valori:
danno biologico permanente 6.583,88
danno biologico temporaneo 1.081,47
spese 695,00
totale 8.360,35
devalutato alla data dell'insorgenza del danno 7.073,05
5 maggiorato con rivalutazione e interessi ad oggi 9.257,91
Non vi è ragione di applicare un aumento del risarcimento a titolo di “personalizzazione del danno”, non essendo stati dedotti profili rilevanti a tale fine. In particolare, il ricorrente ha articolato alcuni capitoli di prova sull'incidenza della menomazione riportata in relazione ai rapporti sessuali ma lo stesso CTP attoreo dott. (doc. 3 attore, pag. 10) esclude Persona_3 che possano essersi ingenerati disturbi sessuali collegati al danno vescicale per cui è causa.
Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione del danno presuppone la deduzione e la prova di “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (Cass. n.
7513/18, rv. 648303; n. 21939/17, rv. 645503; n. 2788/19, rv. 652664; n. 29135/25). In mancanza di tali peculiarità, il danno biologico va liquidato secondo gli ordinari parametri, determinati al fine di compensare ogni “conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica)” (Cass. n. 7513/18).
Nemmeno può essere riconosciuta la voce di danno indicata in ricorso come “spese non documentate”, non essendovi prove in proposito, né risultando che la patologia abbia costretto il paziente a “numerosi e ripetuti ricoveri”, così da potersi desumere la necessità di spostamenti frequenti e di correlati oneri economici (Cass. n. 8442/19, rv. 653260).
Spese di lite
Attesa la soccombenza di , essa va condannata alla rifusione delle spese di Controparte_4 lite in favore del ricorrente. Le spese vengono liquidate in relazione al valore e alla limitata complessità della lite. Vanno rifuse anche le spese sostenute dal ricorrente per il compenso dei
CTP (doc. H).
Nel corso della CTU ha accettato una proposta conciliativa del collegio CP_4 CP_4 peritale che parte ricorrente ha respinto (chiedendone la modifica) in relazione alla
6 liquidazione del compenso dei procuratori. Nella presente causa la proposta ex art. 185 bis c.p.c. di questo giudice è stata respinta dalla parte convenuta.
Posto che la liquidazione del danno e delle spese non coincide con nessuna delle due ipotesi transattive delineate - e tenuto conto che entrambe le parti hanno, per diversi profili, rigettato le proposte formulate – non vi sono le condizioni per applicare le norme che correlano la liquidazione delle spese di difesa ad una condotta processuale tenuta dalle parti che abbia impedito la soluzione conciliativa della lite (artt. 91 comma 1 e 96 c.p.c.).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la Controparte_2 Parte_1 somma di € 9.257,91, oltre agli interessi legali maturati dalla sentenza al saldo;
2) pone le spese di CTU a carico di e per Controparte_2
l'effetto la condanna a rifondere parte ricorrente delle somme a tale titolo anticipate in corso di causa;
3) condanna a rifondere a Controparte_2 Pt_1
, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, le spese di difesa
[...] relative al procedimento di ATP, liquidate in € 3.243,31 - di cui € 2.570,70 per compensi,
€ 287,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario oltre ad IVA se dovuta e CPA – le spese di difesa del presente giudizio, liquidate in € 5.624,81 – di cui € 4.660,70 per compensi, € 265,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA – e le spese di CTP, liquidate in € 4.273,79.
Vicenza, 28 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FEDERICO VIERO e Parte_1 C.F._1
l'avv. OTELLO DAL ZOTTO
Parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con l'avv. ALFREDO GIARETTA P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito
1 1. Accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell' Controparte_2
per l'errata esecuzione del cateterismo vescicale avvenuta nel contesto
[...] dell'intervento chirurgico del 14.05.2019, effettuato sulla persona del sig. , e Parte_1 per i danni biologici e patrimoniali che ne sono conseguiti, come accertati all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 2900/2024 R.G. del Tribunale di
Vicenza (all. C).
2. Conseguentemente, condannarsi l' a Controparte_3 corrispondere al sig. , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro Parte_1
11.145,48 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
3. Con integrale rifusione delle spese e dei compensi della presente causa di merito e del procedimento di istruzione preventiva n. 2900/2024 R.G. (da maggiorarsi per entrambi i procedimenti ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, il tutto come da allegata nota spese) oltre agli accessori di legge, nonché delle spese di CTU, già liquidate, e di quelle di
CTP (all.ti G-N) DOC-_H_-copia_preavviso_di_fattura_dell-ausiliario_del_CTP_dott-
Francavilla_del.PDF con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le spese senza percepire i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze di prova testimoniale articolate nel punto B) delle conclusioni formulate in via istruttoria nel ricorso introduttivo, con i testi ivi indicati.
Per parte convenuta
In via principale: rigettare il ricorso così come presentato dal sig. . Pt_1
In via subordinata: limitare il quantum risarcitorio eventualmente accordato al Ricorrente a quanto direttamente imputabile alla Resistente, secondo quanto argomentato nel corpo del presente atto.
2 In ogni caso: con vittoria di spese.
MOTIVAZIONE
AT
Il 13.05.2019 , nato il [...], è stato ricoverato presso l'Ospedale Civile Parte_1
San Bortolo di Vicenza per sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato di rivascolarizzazione di stenosi critica dell'arteria carotide destra. Per preparare il paziente all'intervento i sanitari hanno provveduto al posizionamento di un catetere vescicale. Al termine dell'intervento programmato sono stati riscontrati “ematuria e coaguli dal meato urinario” e, mediante ecografia, un versamento intraddominale da perforazione vescicale. Il paziente è stato quindi sottoposto a laparotomia d'urgenza che ha permesso di identificare una lacerazione della parete postero-laterale destra della vescica, riguardo alla quale si è provveduto a sutura transvescicale.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 legge n. 24/17, depositato il 4.7.2024, Parte_1 ha convenuto avanti questo Tribunale Controparte_2 perché venisse svolto un accertamento tecnico preventivo in ordine alla dedotta responsabilità della convenuta per i danni riportati dal ricorrente a seguito della lesione vescicale patita.
si è costituita nel procedimento. Controparte_4
Il collegio peritale nominato, composto dal dott. (specialista in medicina Persona_1 legale) e dal dott. (specialista in urologia), ha depositato la relazione peritale Persona_2 datata 17.3.2025.
A seguito del procedimento di istruzione preventiva, , con ricorso ex art. 281 Parte_1 undecies c.p.c. del 19.3.2025, ha introdotto la causa di merito avverso Parte_2
3
[...] chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore di un risarcimento del danno indicato in € 11.145,48, oltre ad interessi e spese.
Costituitasi in causa, ha dato atto di avere accettato le conclusioni cui è Controparte_4 giunto il collegio peritale, contestando unicamente la quantificazione del risarcimento chiesto dal ricorrente e lamentando che lo stesso avrebbe ingiustificatamente rifiutato la conciliazione della lite nei termini proposti dai CTU, nonostante la disponibilità dell' CP_4
Il giudice istruttore ha avanzato una proposta di definizione della vertenza ex art. 185 bis c.p.c., cui parte convenuta non ha aderito.
La causa è stata quindi rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
27.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da deposito di note.
Conclusioni della CTU
Il collegio peritale, all'esito di una relazione adeguatamente motivata, ha concluso affermando che:
- la lacerazione della parete posteriore della vescica riportata dal ricorrente è la conseguenza di una manovra erronea commessa da uno o più di uno dei sanitari che si sono alternati nel tentativo di posizionare il catetere vescicale;
- nella cartella clinica non sono specificati il tipo di cateteri utilizzati, le loro dimensioni e se durante la manovra fosse comparsa o meno una uretrorragia, cosicché è impossibile identificare il momento preciso della lesione;
- in ogni modo non vi sono ragioni per ritenere che la lesione vescicale sia riconducibile, nell'ambito di un intervento routinario come il cateterismo vescicale, ad una eventuale complicanza da intendersi quale evento prevedibile e non prevenibile.
4 E' quindi accertato il nesso causale fra la lesione iatrogena verificatasi e la condotta dei sanitari dell' mentre non è stata dedotta la sussistenza di una causa imprevedibile ed CP_4 inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
I CTU hanno stimato il danno biologico temporaneo sofferto dal paziente come segue:
- inabilità temporanea totale per 7 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 7 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% per 14 giorni.
Il danno biologico permanente è stato valutato, in applicazione dei comuni barèmes medico- legali di riferimento, nel 6%.
Il paziente ha dedotto di avere sostenuto spese mediche per € 85,00 (per l'esecuzione di una ecografia delle vie urinarie) e la spesa di € 610,00 per la perizia medica di parte.
Nessuna delle parti ha contestato le conclusioni dei CTU.
Liquidazione del risarcimento
Stante la mancanza di contestazioni circa la responsabilità della convenuta e l'entità del danno non patrimoniale, la liquidazione del risarcimento va operata sulla scorta delle tabelle allegate al Codice delle Assicurazione Private, trattandosi di invalidità “micropermanente”.
Ne conseguono i seguenti valori:
danno biologico permanente 6.583,88
danno biologico temporaneo 1.081,47
spese 695,00
totale 8.360,35
devalutato alla data dell'insorgenza del danno 7.073,05
5 maggiorato con rivalutazione e interessi ad oggi 9.257,91
Non vi è ragione di applicare un aumento del risarcimento a titolo di “personalizzazione del danno”, non essendo stati dedotti profili rilevanti a tale fine. In particolare, il ricorrente ha articolato alcuni capitoli di prova sull'incidenza della menomazione riportata in relazione ai rapporti sessuali ma lo stesso CTP attoreo dott. (doc. 3 attore, pag. 10) esclude Persona_3 che possano essersi ingenerati disturbi sessuali collegati al danno vescicale per cui è causa.
Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione del danno presuppone la deduzione e la prova di “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (Cass. n.
7513/18, rv. 648303; n. 21939/17, rv. 645503; n. 2788/19, rv. 652664; n. 29135/25). In mancanza di tali peculiarità, il danno biologico va liquidato secondo gli ordinari parametri, determinati al fine di compensare ogni “conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica)” (Cass. n. 7513/18).
Nemmeno può essere riconosciuta la voce di danno indicata in ricorso come “spese non documentate”, non essendovi prove in proposito, né risultando che la patologia abbia costretto il paziente a “numerosi e ripetuti ricoveri”, così da potersi desumere la necessità di spostamenti frequenti e di correlati oneri economici (Cass. n. 8442/19, rv. 653260).
Spese di lite
Attesa la soccombenza di , essa va condannata alla rifusione delle spese di Controparte_4 lite in favore del ricorrente. Le spese vengono liquidate in relazione al valore e alla limitata complessità della lite. Vanno rifuse anche le spese sostenute dal ricorrente per il compenso dei
CTP (doc. H).
Nel corso della CTU ha accettato una proposta conciliativa del collegio CP_4 CP_4 peritale che parte ricorrente ha respinto (chiedendone la modifica) in relazione alla
6 liquidazione del compenso dei procuratori. Nella presente causa la proposta ex art. 185 bis c.p.c. di questo giudice è stata respinta dalla parte convenuta.
Posto che la liquidazione del danno e delle spese non coincide con nessuna delle due ipotesi transattive delineate - e tenuto conto che entrambe le parti hanno, per diversi profili, rigettato le proposte formulate – non vi sono le condizioni per applicare le norme che correlano la liquidazione delle spese di difesa ad una condotta processuale tenuta dalle parti che abbia impedito la soluzione conciliativa della lite (artt. 91 comma 1 e 96 c.p.c.).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la Controparte_2 Parte_1 somma di € 9.257,91, oltre agli interessi legali maturati dalla sentenza al saldo;
2) pone le spese di CTU a carico di e per Controparte_2
l'effetto la condanna a rifondere parte ricorrente delle somme a tale titolo anticipate in corso di causa;
3) condanna a rifondere a Controparte_2 Pt_1
, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, le spese di difesa
[...] relative al procedimento di ATP, liquidate in € 3.243,31 - di cui € 2.570,70 per compensi,
€ 287,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario oltre ad IVA se dovuta e CPA – le spese di difesa del presente giudizio, liquidate in € 5.624,81 – di cui € 4.660,70 per compensi, € 265,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA – e le spese di CTP, liquidate in € 4.273,79.
Vicenza, 28 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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