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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/08/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 450/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2025 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Siderno Parte_1 C.F._1
(RC), via Magenta n. 5, presso lo studio dell'avv. Annamaria Tropiano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente CONTRO
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Domenico Romeo 15, sede
, presso gli avv.ti Adornato Dario Cosimo Roberto, Ettore Triolo e Rossella Quarta che lo CP_1 rappresentano e difendono in forza di procura in atti resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, deduceva: - di aver presentato, in data Parte_1
16.11.2022, domanda al fine di ottenere l'accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno/pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e dello stato di disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1/3, L. 104/1992; - che il Centro Medico Legale la riconosceva CP_1
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 60%”; - che veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- che il ricorso veniva iscritto al n. 4173/2022, venendo formulato, come unico quesito per l'invalidità civile, l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 13 legge n. 118/1971; - che con successive istanze formulava richiesta di integrazione dei quesiti e depositava ulteriore documentazione medica;
- che il CTU, dott. in data 19.10.2024, inviava la bozza dell'elaborato peritale contenente la Per_1 seguente diagnosi: “Dalla visita medica, dall'esame obiettivo e funzionale e dalla documentazione sanitaria aggregata a tale consulenza medica, ritengo di poter affermare che la OR Parte_1
è affetta da un complesso stato patologico, (Disturbo bipolare. Tiroidite cronica con
[...] ipotiroidismo grave e struma pluri-nodulare. Adenoma ipofisario prolattina secernente), che la rende invalida nella misura del 77% art. 13 legge 118/1971. Per quanto attiene invece i benefici economici previsti dalla legge, art. 13 legge n. 118/1971, le condizioni della pensione di invalida civile sussistono a decorrere dal 16 NOVEMBRE 2022, data della domanda amministrativa. Per quanto concerne lo stato di handicap, si può concludere che la OR è da considerarsi Parte_1 persona handicappata ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio n° 104 dal 16 NOVEMBRE
2022, data della domanda amministrativa”; - che venivano formulate osservazioni rappresentando di aver depositato istanza di integrazione dei quesiti e di ammissione della documentazione psichiatrica intervenuta;
- che dette istanze non venivano evase;
- che il CTU provvedeva al deposito della relazione definitiva confermando il giudizio diagnostico espresso nella bozza;
- che, con decreto del 20.12.2024, il G. L. fissava il termine di 30 giorni per il deposito in Cancelleria di eventuali contestazioni motivando: «… che, per mero errore, con provvedimento del 8/11/2023, con il quale è stato conferito l'incarico peritale, non sono stati indicati i quesiti concernenti l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità; - che il C.T.U., nell'accertare che la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 77% ai sensi della legge n. 118/1971, pur in assenza di un espresso quesito, si è implicitamente pronunciato anche in relazione ai requisiti sanitari legittimanti il conseguimento della pensione di inabilità (che avrebbe richiesto una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% che la ricorrente, secondo le risultanze peritali, non raggiunge) e dell'indennità di accompagnamento (che, oltre all'impossibilità di deambulare e di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, avrebbe richiesto anche un'inabilità totale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971, che la ricorrente, secondo le risultanze peritali, non raggiunge); Ritenuto, dunque, che non sia necessario integrare i quesiti formulati, anche per ragioni di economia processuale, dal momento che il CTU, nel concludere che la ricorrente è inabile nella misura del 77% si è già pronunciato sia in relazione alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 che in relazione all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n.
18/80;
Ritenuto che
non sia ammissibile la documentazione medica depositata in data 7/10/2024, in quanto tardiva, essendo intervenuta in fase di completamento delle operazioni peritali…»; - che veniva proposta dichiarazione di dissenso contestando il parziale conferimento peritale e la mancata valutazione della documentazione medica prodotta prima della trasmissione della bozza peritale.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, previa ammissione della documentazione già prodotta con istanza del integrazione/rinnovazione della CTU, 1) accertare che è persona affetta da Parte_1 patologie che, per la loro gravità, annullano la di lei capacità lavorativa e ne determinano
l'incapacità al compimento in autonomia degli atti della quotidianità, o, alternativamente, riducono la di lei capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, e che tale status perdura, senza soluzione di continuità, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
2) accertare e dichiarare che è portatrice di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1/3, Legge Parte_1
104/1992; 3) in conseguenza, condannare l'Ente convenuto, in persona del legale rappresentante
“pro tempore”, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario,
CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, in considerazione del fatto che trattasi di credito assistenziale». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e insistendo per la conferma del decreto del GL dott.ssa del 20.12.2024 con cui è stata dichiarata inammissibile perché tardiva la Per_2 documentazione successiva.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese o, in caso di accoglimento del ricorso, con liquidazione delle spese tenuto conto della decorrenza del beneficio.
Con provvedimento del 20.06.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/80), la pensione di inabilità (art. 12 l. n. 118/1971) o in subordine la conferma dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 l. n.
118/1971), nonché per l'accertamento dello status di disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Sul punto occorre precisare che nel pregresso giudizio di accertamento tecnico preventivo, il quesito concretamente rivolto al CTU incaricato, dott. ha avuto ad oggetto l'accertamento del solo Per_1 requisito sanitario utile ai fini dell'art. 13 l. 118/71 e dell'art. 3 l. 104/1992.
Parte ricorrente, a tal proposito, lamenta il mancato accoglimento dell'istanza formulata al fine di estendere i quesiti peritali anche all'accertamento dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento.
Detta doglianza non può trovare accoglimento, in quanto l'attività peritale svolta ha consentito di verificare che la ricorrente è soggetto invalido nella misura del 77%, difettando quindi il requisito sanitario utile sia rispetto all'art. 12 l. 118/71 che all'art. 1 l. 18/80
Sia ai fini del riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità civile che l'indennità di accompagno, è infatti previsto che sia accertata l'invalidità in misura pari al 100%, con totale perdita della capacità lavorativa ed impossibilità di compiere in via autonoma gli atti quotidiani della vita, circostanza che evidentemente non ricorre nel caso di specie atteso quanto emerso dall'attività peritale condotta, la quale ha accertato un'invalidità considerevolmente inferiore e pari al 77%. Sul punto, pertanto, per le già evidenziate esigenze di economia processuale deve ritenersi corretta la mancata estensione agli ulteriori quesiti indicati da parte ricorrente.
La predetta, lamenta altresì il mancato accoglimento dell'istanza di integrazione documentale avanzata nel giudizio di ATP.
Anche tale motivo di doglianza non può essere condiviso in quanto la produzione documentale in questione è stata effettuata solo in fase di ultimazione dell'attività peritale, trattandosi peraltro di documentazione non proveniente da struttura sanitaria pubblica
Occorre inoltre precisare che la mera elencazione di nuova documentazione non risulta di per sé sufficiente ai fini dell'acquisizione in giudizio, dovendo la parte richiedente specificamente dedurre in ordine alle ragioni di ritenuto aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, anche volendo considerare in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., la necessità di valutare gli “aggravamenti” sopravvenuti anche in corso di accertamento tecnico preventivo, una corretta gestione del processo assistenziale – comunque soggetto ai principi del contraddittorio e della ragionevole durata del processo - impone di contenere entro il momento della data di inizio delle operazioni peritali da parte del CTU nominato il termine per il deposito di nuova documentazione sanitaria. Opinando diversamente, infatti, la durata del procedimento di accertamento tecnico preventivo verrebbe a procrastinarsi senza alcun limite potendo la parte chiedere reiteratamente, attraverso il deposito di nuovi documenti sanitari, nuove e diverse valutazioni medico-legali da parte del CTU incaricato. Merita anche evidenziare che l'individuazione di siffatto sbarramento temporale, quale momento cui far risalire la definitiva formazione della piattaforma documentale su cui deve esprimersi il CTU è l'unico idoneo a garantire il corretto espletamento del diritto di difesa e del contraddittorio tecnico tra le parti mediante la partecipazione dei rispettivi consulenti tecnici alla visita peritale
Tutto ciò premesso, a fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
Le contestazioni formulate da parte ricorrente devono ritenersi infondate in quanto limitate ad evidenziare il parziale conferimento dell'incarico peritale nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e la mancata valutazione dell'ulteriore documentazione medica predetta.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Le spese di lite, complessivamente considerate devono essere compensate tra le parti stante il riconoscimento parziale della domanda di accertamento dei requisiti sanitari proposta.
Le spese di CTU devono invece porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 450/2025, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è persona invalida Parte_1 nella misura del 77% (art. 13 L. 118/71) nonché persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma
1, l. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa (16.11.2022).
- Compensa le spese di lite;
- Pone a carico dell' , in persona del L.R.P.T., le spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto in favore del dott. . Persona_3
Locri, 09.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 450/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2025 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Siderno Parte_1 C.F._1
(RC), via Magenta n. 5, presso lo studio dell'avv. Annamaria Tropiano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente CONTRO
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Domenico Romeo 15, sede
, presso gli avv.ti Adornato Dario Cosimo Roberto, Ettore Triolo e Rossella Quarta che lo CP_1 rappresentano e difendono in forza di procura in atti resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, deduceva: - di aver presentato, in data Parte_1
16.11.2022, domanda al fine di ottenere l'accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno/pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e dello stato di disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1/3, L. 104/1992; - che il Centro Medico Legale la riconosceva CP_1
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 60%”; - che veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- che il ricorso veniva iscritto al n. 4173/2022, venendo formulato, come unico quesito per l'invalidità civile, l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 13 legge n. 118/1971; - che con successive istanze formulava richiesta di integrazione dei quesiti e depositava ulteriore documentazione medica;
- che il CTU, dott. in data 19.10.2024, inviava la bozza dell'elaborato peritale contenente la Per_1 seguente diagnosi: “Dalla visita medica, dall'esame obiettivo e funzionale e dalla documentazione sanitaria aggregata a tale consulenza medica, ritengo di poter affermare che la OR Parte_1
è affetta da un complesso stato patologico, (Disturbo bipolare. Tiroidite cronica con
[...] ipotiroidismo grave e struma pluri-nodulare. Adenoma ipofisario prolattina secernente), che la rende invalida nella misura del 77% art. 13 legge 118/1971. Per quanto attiene invece i benefici economici previsti dalla legge, art. 13 legge n. 118/1971, le condizioni della pensione di invalida civile sussistono a decorrere dal 16 NOVEMBRE 2022, data della domanda amministrativa. Per quanto concerne lo stato di handicap, si può concludere che la OR è da considerarsi Parte_1 persona handicappata ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio n° 104 dal 16 NOVEMBRE
2022, data della domanda amministrativa”; - che venivano formulate osservazioni rappresentando di aver depositato istanza di integrazione dei quesiti e di ammissione della documentazione psichiatrica intervenuta;
- che dette istanze non venivano evase;
- che il CTU provvedeva al deposito della relazione definitiva confermando il giudizio diagnostico espresso nella bozza;
- che, con decreto del 20.12.2024, il G. L. fissava il termine di 30 giorni per il deposito in Cancelleria di eventuali contestazioni motivando: «… che, per mero errore, con provvedimento del 8/11/2023, con il quale è stato conferito l'incarico peritale, non sono stati indicati i quesiti concernenti l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità; - che il C.T.U., nell'accertare che la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 77% ai sensi della legge n. 118/1971, pur in assenza di un espresso quesito, si è implicitamente pronunciato anche in relazione ai requisiti sanitari legittimanti il conseguimento della pensione di inabilità (che avrebbe richiesto una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% che la ricorrente, secondo le risultanze peritali, non raggiunge) e dell'indennità di accompagnamento (che, oltre all'impossibilità di deambulare e di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, avrebbe richiesto anche un'inabilità totale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971, che la ricorrente, secondo le risultanze peritali, non raggiunge); Ritenuto, dunque, che non sia necessario integrare i quesiti formulati, anche per ragioni di economia processuale, dal momento che il CTU, nel concludere che la ricorrente è inabile nella misura del 77% si è già pronunciato sia in relazione alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 che in relazione all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n.
18/80;
Ritenuto che
non sia ammissibile la documentazione medica depositata in data 7/10/2024, in quanto tardiva, essendo intervenuta in fase di completamento delle operazioni peritali…»; - che veniva proposta dichiarazione di dissenso contestando il parziale conferimento peritale e la mancata valutazione della documentazione medica prodotta prima della trasmissione della bozza peritale.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, previa ammissione della documentazione già prodotta con istanza del integrazione/rinnovazione della CTU, 1) accertare che è persona affetta da Parte_1 patologie che, per la loro gravità, annullano la di lei capacità lavorativa e ne determinano
l'incapacità al compimento in autonomia degli atti della quotidianità, o, alternativamente, riducono la di lei capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, e che tale status perdura, senza soluzione di continuità, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
2) accertare e dichiarare che è portatrice di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1/3, Legge Parte_1
104/1992; 3) in conseguenza, condannare l'Ente convenuto, in persona del legale rappresentante
“pro tempore”, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario,
CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, in considerazione del fatto che trattasi di credito assistenziale». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e insistendo per la conferma del decreto del GL dott.ssa del 20.12.2024 con cui è stata dichiarata inammissibile perché tardiva la Per_2 documentazione successiva.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese o, in caso di accoglimento del ricorso, con liquidazione delle spese tenuto conto della decorrenza del beneficio.
Con provvedimento del 20.06.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/80), la pensione di inabilità (art. 12 l. n. 118/1971) o in subordine la conferma dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 l. n.
118/1971), nonché per l'accertamento dello status di disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Sul punto occorre precisare che nel pregresso giudizio di accertamento tecnico preventivo, il quesito concretamente rivolto al CTU incaricato, dott. ha avuto ad oggetto l'accertamento del solo Per_1 requisito sanitario utile ai fini dell'art. 13 l. 118/71 e dell'art. 3 l. 104/1992.
Parte ricorrente, a tal proposito, lamenta il mancato accoglimento dell'istanza formulata al fine di estendere i quesiti peritali anche all'accertamento dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento.
Detta doglianza non può trovare accoglimento, in quanto l'attività peritale svolta ha consentito di verificare che la ricorrente è soggetto invalido nella misura del 77%, difettando quindi il requisito sanitario utile sia rispetto all'art. 12 l. 118/71 che all'art. 1 l. 18/80
Sia ai fini del riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità civile che l'indennità di accompagno, è infatti previsto che sia accertata l'invalidità in misura pari al 100%, con totale perdita della capacità lavorativa ed impossibilità di compiere in via autonoma gli atti quotidiani della vita, circostanza che evidentemente non ricorre nel caso di specie atteso quanto emerso dall'attività peritale condotta, la quale ha accertato un'invalidità considerevolmente inferiore e pari al 77%. Sul punto, pertanto, per le già evidenziate esigenze di economia processuale deve ritenersi corretta la mancata estensione agli ulteriori quesiti indicati da parte ricorrente.
La predetta, lamenta altresì il mancato accoglimento dell'istanza di integrazione documentale avanzata nel giudizio di ATP.
Anche tale motivo di doglianza non può essere condiviso in quanto la produzione documentale in questione è stata effettuata solo in fase di ultimazione dell'attività peritale, trattandosi peraltro di documentazione non proveniente da struttura sanitaria pubblica
Occorre inoltre precisare che la mera elencazione di nuova documentazione non risulta di per sé sufficiente ai fini dell'acquisizione in giudizio, dovendo la parte richiedente specificamente dedurre in ordine alle ragioni di ritenuto aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, anche volendo considerare in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., la necessità di valutare gli “aggravamenti” sopravvenuti anche in corso di accertamento tecnico preventivo, una corretta gestione del processo assistenziale – comunque soggetto ai principi del contraddittorio e della ragionevole durata del processo - impone di contenere entro il momento della data di inizio delle operazioni peritali da parte del CTU nominato il termine per il deposito di nuova documentazione sanitaria. Opinando diversamente, infatti, la durata del procedimento di accertamento tecnico preventivo verrebbe a procrastinarsi senza alcun limite potendo la parte chiedere reiteratamente, attraverso il deposito di nuovi documenti sanitari, nuove e diverse valutazioni medico-legali da parte del CTU incaricato. Merita anche evidenziare che l'individuazione di siffatto sbarramento temporale, quale momento cui far risalire la definitiva formazione della piattaforma documentale su cui deve esprimersi il CTU è l'unico idoneo a garantire il corretto espletamento del diritto di difesa e del contraddittorio tecnico tra le parti mediante la partecipazione dei rispettivi consulenti tecnici alla visita peritale
Tutto ciò premesso, a fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
Le contestazioni formulate da parte ricorrente devono ritenersi infondate in quanto limitate ad evidenziare il parziale conferimento dell'incarico peritale nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e la mancata valutazione dell'ulteriore documentazione medica predetta.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Le spese di lite, complessivamente considerate devono essere compensate tra le parti stante il riconoscimento parziale della domanda di accertamento dei requisiti sanitari proposta.
Le spese di CTU devono invece porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 450/2025, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è persona invalida Parte_1 nella misura del 77% (art. 13 L. 118/71) nonché persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma
1, l. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa (16.11.2022).
- Compensa le spese di lite;
- Pone a carico dell' , in persona del L.R.P.T., le spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto in favore del dott. . Persona_3
Locri, 09.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli