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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 691/2022 e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
SA IA e IN NO;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale impugnando la pratica di indebito n. 16275173 – posizione n. 2020.948631, con cui l' le richiedeva la restituzione della somma di euro 778,25 CP_1 indebitamente erogata per il periodo 09.07.2020 al 03.08.2020, “per mancanza dei requisiti di legge”. A sostegno della domanda assumeva l'illegittimità del provvedimento rilevando come il tirocinio iniziato in data 09.07.20 doveva considerarsi pienamente compatibile con lo status di disoccupato, così come l'indennità mensile spettante allo stagista, pienamente cumulabile con la Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 3 L. 241/90, nonché la buona fede CP_2 del percipiente. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_3 chiedendo dichiararsi cessata materia del contendere assumendo di aver provveduto ad annullare l'indebito, giusta documentazione versata in atti. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 27.01.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 27.09.23, poi rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 28.2.24, celebratasi con il deposito di note scritte;
all'esito di quest'ultima, lette le note delle parti, la causa veniva rinviata sempre in modalità cartolare all'udienza dell'11.12.24. Il procedimento subiva, poi, un rinvio d'ufficio e veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come, precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, i procuratori delle parti hanno espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto annullamento dell'indebito e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. SPESE DI LITE Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/3 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. Sul punto, giova rilevare, che l' assume che l'indebito veniva annullato in data CP_1
14.10.2021, ovvero antecedente al deposito del ricorso (27.01.22), senza tuttavia fornire prova di aver comunicato al ricorrente lo storno;
quest'ultimo, dal suo canto, ha depositato il ricorso giudiziario solo 15 giorni dopo la proposizione del ricorso amministrativo e, dunque, quando erano ancora pendenti i termini per la decisione. Alla luce di tanto le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/4, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità del procedimento e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 1/4 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 691/2022 e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
SA IA e IN NO;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale impugnando la pratica di indebito n. 16275173 – posizione n. 2020.948631, con cui l' le richiedeva la restituzione della somma di euro 778,25 CP_1 indebitamente erogata per il periodo 09.07.2020 al 03.08.2020, “per mancanza dei requisiti di legge”. A sostegno della domanda assumeva l'illegittimità del provvedimento rilevando come il tirocinio iniziato in data 09.07.20 doveva considerarsi pienamente compatibile con lo status di disoccupato, così come l'indennità mensile spettante allo stagista, pienamente cumulabile con la Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 3 L. 241/90, nonché la buona fede CP_2 del percipiente. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_3 chiedendo dichiararsi cessata materia del contendere assumendo di aver provveduto ad annullare l'indebito, giusta documentazione versata in atti. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 27.01.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 27.09.23, poi rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 28.2.24, celebratasi con il deposito di note scritte;
all'esito di quest'ultima, lette le note delle parti, la causa veniva rinviata sempre in modalità cartolare all'udienza dell'11.12.24. Il procedimento subiva, poi, un rinvio d'ufficio e veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come, precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, i procuratori delle parti hanno espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto annullamento dell'indebito e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. SPESE DI LITE Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/3 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. Sul punto, giova rilevare, che l' assume che l'indebito veniva annullato in data CP_1
14.10.2021, ovvero antecedente al deposito del ricorso (27.01.22), senza tuttavia fornire prova di aver comunicato al ricorrente lo storno;
quest'ultimo, dal suo canto, ha depositato il ricorso giudiziario solo 15 giorni dopo la proposizione del ricorso amministrativo e, dunque, quando erano ancora pendenti i termini per la decisione. Alla luce di tanto le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/4, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità del procedimento e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 1/4 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli