Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 852
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione/decadenza delle pretese

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nel merito, accogliendo l'eccezione di decadenza per omessa notifica delle fatture presupposte nel termine di legge. Non essendo stato documentato dall'ente impositore la notifica delle fatture entro il termine di cui all'art. 1 comma 161 L. 296/2006, o della cartella nel termine di cui al comma 163, le pretese relative agli anni 2008, 2009 e 2012 sono state ritenute estinte per decadenza.

  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nel merito, accogliendo l'eccezione di decadenza per omessa notifica delle fatture presupposte nel termine di legge. Non essendo stato documentato dall'ente impositore la notifica delle fatture entro il termine di cui all'art. 1 comma 161 L. 296/2006, o della cartella nel termine di cui al comma 163, le pretese relative agli anni 2008, 2009 e 2012 sono state ritenute estinte per decadenza.

  • Accolto
    Vizio di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nel merito, accogliendo l'eccezione di decadenza per omessa notifica delle fatture presupposte nel termine di legge. Non essendo stato documentato dall'ente impositore la notifica delle fatture entro il termine di cui all'art. 1 comma 161 L. 296/2006, o della cartella nel termine di cui al comma 163, le pretese relative agli anni 2008, 2009 e 2012 sono state ritenute estinte per decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 852
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 852
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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