CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA IN EL AR, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1928/2022 depositato il 24/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38088 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle proprie conclusioni.
Nessuno è presente per il Comune di Catania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24 Giugno 2022, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n.ro 38088 del 25/10/2021, relativo a IMU anno 2016, notificato in data
20.01.2022, recante la somma di euro 4.777,00 e contro il Comune di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce che, le 2 unità urbane oggetto di contestazione (foglio 8 particella 2540 sub. 1 e foglio 8 particella 2540 sub. 2) provengono dall'avvenuto censimento all'urbano di un'area sita in Indirizzo_1, di cui i Sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_1 NZ IA, sono proprietari indivisi in ragione del 50%. Detta area è stata interessata dai lavori di realizzazione della nuova strada di collegamento Rotolo-Ognina e per tale ragione sin dal 2003 una gran parte di essa non è più nella disponibilità dei proprietari avendo l'Ente abilitato alla realizzazione di detta opera pubblica, occupato dette aree per la realizzazione sia di terrapieni di contenimento che di piloni in C.A. atti a sorreggere l'impalcato stradale ancora ad oggi in corso di realizzazione. Per tale ragione i Sigg. Ricorrente_1 presentarono all'Agenzia delle Entrate, Uff. Provinciale di Catania – Territorio, (in data 8/4/2013 prot. n.ro 21276.1/2013) una dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto Edilizio Urbano (Società_1). Per un verso venivano estrapolate le aree oggetto della procedura espropriativa, (costituite dalle particelle 2665 del foglio
8 per mq. 1880 e la particella 2666 del medesimo foglio 8 estesa mq. 436), in quanto non più loro afferenti, per altro verso, nella rimanente area, procedevano a variare le unità immobiliari esistenti adeguando le classificazioni catastali all'uso specifico derivante dall'attività della società Società_2 srl che sin dal 2000 conduce a titolo di locazione i predetti immobili svolgendovi l'attività di officina e di parcheggio di autoveicoli, motoscafi e di natanti. Sulla scorta della differente utilizzazione del bene i Sigg. Ricorrente_1 ebbero a presentare la citata variazione catastale costituendo: un locale commerciale (Cat. C/1) esteso complessivamente mq.
205; detto immobile, venne censito al foglio 8 particella 2540 sub. 1, in categoria C/1 classe 3 con la rendita di € 3.959.68 e un laboratorio per arti e mestieri (officina) esteso mq. 230, censito al foglio 8 particella 2540 sub. 2, in categoria C/3 classe 5 con la rendita di € 1.876,80. Sulla base dei valori derivanti dalle dette unità immobiliari il ricorrente, per la quota ad esso afferente, ha versato la corrispondente imposta IMU per l'anno oggetto del presente giudizio (2016). Per completezza d'informazione si evidenzia che avverso la citata variazione presentata all'Agenzia delle Entrate, Uff. Provinciale di Catania – Territorio, detto Ufficio ha notificato l'accertamento catastale n.ro CT 0173280/2014, (atto n. CT0174659/2014), che è stato tempestivamente impugnato dai Sigg. Ricorrente_1 con ricorso che a tutt'oggi pende presso l'On.le Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. staccata di Catania (RGA n.ro 9269/16). Sulla base di tali calcoli deve essere liquidata e pagata l'imposta IMU applicando l'aliquota stabilita da ogni singolo Comune. Sviluppando
i conteggi il versamento IMU dovuto è così determinato: 1) Immobile censito al foglio 8 particella 271, Cat.
C/1 rendita € 2.456,48: (rendita 2.456,48 x 5%= 2.579,30 x 55 (coefficiente) = 141.861,50 (valore) x 1,06%
(aliquota IMU) = 1.503,73 x 50% (quota possesso) = IMU dovuta € 751,86; 2) Immobile censito al foglio 9 particella 783, Cat. D/8 rendita € 3.244,38: (rendita 3.244,38 x 5%= 3.406,59 x 65 (coefficiente) = 221.428,35 valore) x 1,06% (aliquota IMU) = 2.347,14 x 50% (quota possesso) = IMU dovuta € 1.173,57; 3) Immobile censito al foglio 8 particella 2540 sub. 1, Cat. C/1 rendita € 3.959,68: (rendita 3.959,68 x 5%= 4.157,66 x
55 (coefficiente) = 228.671,30 (valore) x 1,06% (aliquota IMU) = 2.423,91 x 50% (quota possesso) = IMU dovuta € 1.211,95; 4) Immobile censito al foglio 8 particella 2.540 sub. 2, Cat. C/3 rendita € 1.876,80: (rendita
1.876,80 x 5%= 1.970,64 x 140 (coefficiente) = 275.889,60 (valore) x 1,06% (aliquota IMU) = 2.924,42 x
50% (quota possesso) = IMU dovuta € 1.462,21; Relativamente ai piccoli spezzoni di terreno siti in
Indirizzo_1 non identificati catastalmente determinanti una imposta IMU per l'anno 2016 complessiva di € 51,20 presumibilmente gli stessi si riferiscono ad entità che sono confluite nelle unità urbane e di cui alla Società_1 presentata nel 2013; nessuna imposta, pertanto, può essere agli stessi applicata.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi. Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato atteso che il Comune di Catania, nella determinazione dell'imposta dovuta per l'anno2016, ha effettuato il calcolo sulla base imponibile determinata sulla rendita catastale attribuita dall'Agenzia del territorio, in contrasto con quella proposta dal ricorrente che prevedeva, per gli immobili oggetto della controversia, la categoria C/1 classe 3 per l'immobile iscritto alCatasto al foglio 8 particella 2540, sub 1 con rendita catastale di €.3.959,68, e la categoria C/3 classe 5 per l'immobile iscritto al Catasto al foglio 8, particella 2540, sub 2 con rendita catastale di €.1.876,80 L'Agenzia del Territorio, non ritenendo congrua la rendita proposta dalla contribuente, con atto di variazione prot. n.CT10345509 del 20.09.2012 attribuiva al primo dei due immobili
(foglio 8, part.2540, sub 1 Cat. C/1) una rendita di €.20.110,00 , successivamente modificata con atto del15.04.2014 prot. CT173280 in €.11654,40. Avverso la decisione dell'Agenzia del Territorio è stato proposto gravame non ancora definito. Per quanto riguarda l'altro immobile, iscritto al catasto al foglio 8, particella 2540, sub 2, cat. C/3(entrambi sono ubicati in Indirizzo_1) anche in questo caso l'Agenzia del Territorio non validava la categoria e la rendita proposta dal contribuente e attribuiva all'immobile la categoria
D/8 con rendita di €.4866,40. Anche in questo caso è stato proposto ricorso avverso la decisione dell'Agenzia del Territorio.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 20 Maggio 2024 parte ricorrente deposita istanza di rinvio. In data 18 Ottobre 2024 parte ricorrente deposita istanza di rinvio. In data 16 Ottobre 2025 parte ricorrente deposita istanza di rinvio.
In data 18 Novembre 2025 parte ricorrente deposita memorie con la quale evidenzia che la Corte di secondo grado ha ridotto sensibilmente le rendite catastali relative alle due unità immobiliari oggetto di contenzioso attribuendo alle stesse la Cat. D/8 con la rendita di € 5.544,00 per il sub. 1 e di € 2.522,40 per il sub. 2, pertanto chiede che in accoglimento del presente ricorso, vengano applicate le rendite catastali statuite con la sentenza n. 7861/2025 del 25/10/2023 pubblicata il 17/11/2025 in relazione al giudizio iscritto al n. R.G.
A. 9269/16.
All'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
Sulla pregiudizialità del giudizio catastale e sull'applicazione del giudicato sopravvenuto, è pacifico tra le parti che: la determinazione dell'IMU 2016 per le unità Fg.8, part.2540, sub 1 e 2 dipende direttamente dalla rendita catastale loro attribuita;
su tale profilo è intervenuta la sentenza n.7861/2025 della CGT di secondo grado, passata in giudicato (o comunque non contestata in ordine alla sua efficacia), che: conferma il classamento in categoria D/8 per entrambi i subalterni;
riduce la rendita catastale a € 5.544,00 (sub 1) e
€ 2.522,40 (sub 2).
Una volta cristallizzata la rendita con sentenza passata in giudicato (o comunque efficace), tale valore catastale costituisce il presupposto vincolante per la determinazione dell'imposta IMU, non potendo il
Comune disapplicarne gli effetti. Ne deriva che: la pretesa impositiva originariamente cristallizzata nell'avviso di accertamento IMU n.38088/2021, fondata su rendite superiori a quelle ora giudizialmente determinate, non è più integralmente sostenibile;
la pretesa deve essere ridimensionata alla luce del nuovo quadro catastale, con ricalcolo della base imponibile e dell'imposta dovuta per l'anno 2016. In tal senso, la pregiudizialità del giudizio catastale – già riconosciuta dall'ordinanza n.1151/2024 – si risolve, nella fase attuale, nell'obbligo del giudice tributario di conformare la decisione IMU all'esito del giudizio sul classamento, in ossequio al principio di coerenza tra imponibile catastale e tributo fondato su tale imponibile.
Sulla correttezza del calcolo dell'IMU alla luce delle nuove rendite, si rileva che dalla memoria del ricorrente e dal prospetto di ricalcolo prodotti (cfr. documentazione versata in atti), non contestati nel quantum dal
Comune, risulta che per l'anno di imposta 2016, tenuto conto: delle rendite D/8 come rideterminate dalla
CGT di secondo grado;
dell'aliquota IMU deliberata dal Comune di Catania per gli immobili in categoria D/8
(indicata nel ricorso in misura pari all'1,06%); dei versamenti già effettuati dal contribuente per complessivi
€ 4.671,00, l'ulteriore maggiore imposta dovuta dal sig. Ricorrente_1 per IMU 2016, limitatamente alle unità Fg.8, part.2540, sub 1 e 2, è pari a € 223,46. L'Ente resistente non ha fornito un diverso ricalcolo analitico idoneo a smentire tali risultanze, limitandosi a difendere in termini generali la legittimità del proprio operato originario, riferito però a rendite ora superate dal giudicato catastale. Deve pertanto prendersi atto che: la differenza d'imposta originariamente richiesta con l'avviso di accertamento (pari a € 3.289,00 di sola imposta) risulta oggi in parte non dovuta, dovendosi ritenere giustificata soltanto la somma di € 223,46, alla luce delle rendite giudizialmente rideterminate. Ne consegue che l'avviso di accertamento: deve essere annullato nella parte in cui eccede la misura della maggiore imposta effettivamente dovuta (€ 223,46); deve invece essere confermato quanto alla sussistenza, in linea di principio, di un'integrazione di imposta, sia pure in misura notevolmente inferiore rispetto a quella originariamente pretesa.
Quanto ai piccoli spezzoni di terreno, in Indirizzo_1, non identificati catastalmente e indicati nell'atto per un'imposta IMU complessiva di € 51,20, il ricorrente ne ha dedotto la sostanziale irrilevanza fiscale, osservando che tali entità sarebbero confluite nelle unità urbane oggetto del DOCFA 2013. Sul punto: il Comune non ha fornito una analitica dimostrazione dell'autonoma imponibilità di tali spezzoni per l'anno
2016, né ha confutato in modo specifico l'assunto del contribuente circa il loro assorbimento nelle nuove unità immobiliari;
non risultano agli atti elementi fattuali univoci che consentano di separare, ai fini IMU, la base imponibile dei terreni da quella dei fabbricati, dopo l'aggiornamento Società_1 e il successivo contenzioso catastale. In applicazione del principio del ragionevole bilanciamento dell'onere della prova e tenuto conto che la componente di imposta afferente tali spezzoni è comunque modesta e non distinta in modo chiaro dal resto della base imponibile, ritiene questa Corte che: la mancata dimostrazione analitica da parte del
Comune dell'autonomo presupposto impositivo per detti spezzoni impone di accogliere la censura del contribuente sul punto, con conseguente esclusione dalla base imponibile della voce “spezzoni di terreno” in Indirizzo_1 . Tale esclusione è, peraltro, coerente con la complessiva operazione di riqualificazione catastale della zona, in cui la Corte di secondo grado ha già provveduto a determinare le rendite dei fabbricati insistenti sull'area, presumibilmente comprensive delle pertinenze.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto solo parzialmente;
la pretesa impositiva del Comune di Catania, per IMU anno 2016, risulta fondata quanto alla sussistenza di una maggiore imposta dovuta, ma nei limiti della somma di euro 223,46 di sorte capitale;
infondata per la parte eccedente detta somma, sia con riferimento: alla differenza di imposta calcolata sulla base di rendite catastali superiori a quelle giudizialmente stabilite;
sia con riferimento alla voce afferente i "piccoli spezzoni di terreno"in Indirizzo_1.
Conseguentemente, l'avviso di accertamento IMU n. 38088/2021 deve essere: annullato nella parte in cui richiede una maggiore imposta eccedente euro 223,46 e nella parte in cui considera autonomamente imponibili i sopra menzionati spezzoni di terreno;
mantenuto fermo, quanto all'an debeatur, nei limiti della maggiore imposta di euro 223,46, con obbligo del Comune di Catania di procedere alla riliquidazione delle sanzioni e degli interessi sulla base di tale importo rideterminato.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
per l'effetto, ridetermina la maggiore imposta IMU dovuta dal ricorrente per l'anno 2016 in € 223,46 a titolo di sorte capitale;
annulla l'avviso di accertamento IMU n.38088 del 25.10.2021 nella parte in cui richiede una maggiore imposta eccedente la somma di € 223,46, nonché nella parte in cui assoggetta ad autonoma imposizione IMU i
“piccoli spezzoni di terreno” in Indirizzo_1;
ordina al Comune di Catania di procedere alla riliquidazione delle sanzioni e degli interessi sulla base della maggiore imposta rideterminata in € 223,46;
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 17 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA IN EL AR, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1928/2022 depositato il 24/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38088 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle proprie conclusioni.
Nessuno è presente per il Comune di Catania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24 Giugno 2022, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n.ro 38088 del 25/10/2021, relativo a IMU anno 2016, notificato in data
20.01.2022, recante la somma di euro 4.777,00 e contro il Comune di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce che, le 2 unità urbane oggetto di contestazione (foglio 8 particella 2540 sub. 1 e foglio 8 particella 2540 sub. 2) provengono dall'avvenuto censimento all'urbano di un'area sita in Indirizzo_1, di cui i Sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_1 NZ IA, sono proprietari indivisi in ragione del 50%. Detta area è stata interessata dai lavori di realizzazione della nuova strada di collegamento Rotolo-Ognina e per tale ragione sin dal 2003 una gran parte di essa non è più nella disponibilità dei proprietari avendo l'Ente abilitato alla realizzazione di detta opera pubblica, occupato dette aree per la realizzazione sia di terrapieni di contenimento che di piloni in C.A. atti a sorreggere l'impalcato stradale ancora ad oggi in corso di realizzazione. Per tale ragione i Sigg. Ricorrente_1 presentarono all'Agenzia delle Entrate, Uff. Provinciale di Catania – Territorio, (in data 8/4/2013 prot. n.ro 21276.1/2013) una dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto Edilizio Urbano (Società_1). Per un verso venivano estrapolate le aree oggetto della procedura espropriativa, (costituite dalle particelle 2665 del foglio
8 per mq. 1880 e la particella 2666 del medesimo foglio 8 estesa mq. 436), in quanto non più loro afferenti, per altro verso, nella rimanente area, procedevano a variare le unità immobiliari esistenti adeguando le classificazioni catastali all'uso specifico derivante dall'attività della società Società_2 srl che sin dal 2000 conduce a titolo di locazione i predetti immobili svolgendovi l'attività di officina e di parcheggio di autoveicoli, motoscafi e di natanti. Sulla scorta della differente utilizzazione del bene i Sigg. Ricorrente_1 ebbero a presentare la citata variazione catastale costituendo: un locale commerciale (Cat. C/1) esteso complessivamente mq.
205; detto immobile, venne censito al foglio 8 particella 2540 sub. 1, in categoria C/1 classe 3 con la rendita di € 3.959.68 e un laboratorio per arti e mestieri (officina) esteso mq. 230, censito al foglio 8 particella 2540 sub. 2, in categoria C/3 classe 5 con la rendita di € 1.876,80. Sulla base dei valori derivanti dalle dette unità immobiliari il ricorrente, per la quota ad esso afferente, ha versato la corrispondente imposta IMU per l'anno oggetto del presente giudizio (2016). Per completezza d'informazione si evidenzia che avverso la citata variazione presentata all'Agenzia delle Entrate, Uff. Provinciale di Catania – Territorio, detto Ufficio ha notificato l'accertamento catastale n.ro CT 0173280/2014, (atto n. CT0174659/2014), che è stato tempestivamente impugnato dai Sigg. Ricorrente_1 con ricorso che a tutt'oggi pende presso l'On.le Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. staccata di Catania (RGA n.ro 9269/16). Sulla base di tali calcoli deve essere liquidata e pagata l'imposta IMU applicando l'aliquota stabilita da ogni singolo Comune. Sviluppando
i conteggi il versamento IMU dovuto è così determinato: 1) Immobile censito al foglio 8 particella 271, Cat.
C/1 rendita € 2.456,48: (rendita 2.456,48 x 5%= 2.579,30 x 55 (coefficiente) = 141.861,50 (valore) x 1,06%
(aliquota IMU) = 1.503,73 x 50% (quota possesso) = IMU dovuta € 751,86; 2) Immobile censito al foglio 9 particella 783, Cat. D/8 rendita € 3.244,38: (rendita 3.244,38 x 5%= 3.406,59 x 65 (coefficiente) = 221.428,35 valore) x 1,06% (aliquota IMU) = 2.347,14 x 50% (quota possesso) = IMU dovuta € 1.173,57; 3) Immobile censito al foglio 8 particella 2540 sub. 1, Cat. C/1 rendita € 3.959,68: (rendita 3.959,68 x 5%= 4.157,66 x
55 (coefficiente) = 228.671,30 (valore) x 1,06% (aliquota IMU) = 2.423,91 x 50% (quota possesso) = IMU dovuta € 1.211,95; 4) Immobile censito al foglio 8 particella 2.540 sub. 2, Cat. C/3 rendita € 1.876,80: (rendita
1.876,80 x 5%= 1.970,64 x 140 (coefficiente) = 275.889,60 (valore) x 1,06% (aliquota IMU) = 2.924,42 x
50% (quota possesso) = IMU dovuta € 1.462,21; Relativamente ai piccoli spezzoni di terreno siti in
Indirizzo_1 non identificati catastalmente determinanti una imposta IMU per l'anno 2016 complessiva di € 51,20 presumibilmente gli stessi si riferiscono ad entità che sono confluite nelle unità urbane e di cui alla Società_1 presentata nel 2013; nessuna imposta, pertanto, può essere agli stessi applicata.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi. Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato atteso che il Comune di Catania, nella determinazione dell'imposta dovuta per l'anno2016, ha effettuato il calcolo sulla base imponibile determinata sulla rendita catastale attribuita dall'Agenzia del territorio, in contrasto con quella proposta dal ricorrente che prevedeva, per gli immobili oggetto della controversia, la categoria C/1 classe 3 per l'immobile iscritto alCatasto al foglio 8 particella 2540, sub 1 con rendita catastale di €.3.959,68, e la categoria C/3 classe 5 per l'immobile iscritto al Catasto al foglio 8, particella 2540, sub 2 con rendita catastale di €.1.876,80 L'Agenzia del Territorio, non ritenendo congrua la rendita proposta dalla contribuente, con atto di variazione prot. n.CT10345509 del 20.09.2012 attribuiva al primo dei due immobili
(foglio 8, part.2540, sub 1 Cat. C/1) una rendita di €.20.110,00 , successivamente modificata con atto del15.04.2014 prot. CT173280 in €.11654,40. Avverso la decisione dell'Agenzia del Territorio è stato proposto gravame non ancora definito. Per quanto riguarda l'altro immobile, iscritto al catasto al foglio 8, particella 2540, sub 2, cat. C/3(entrambi sono ubicati in Indirizzo_1) anche in questo caso l'Agenzia del Territorio non validava la categoria e la rendita proposta dal contribuente e attribuiva all'immobile la categoria
D/8 con rendita di €.4866,40. Anche in questo caso è stato proposto ricorso avverso la decisione dell'Agenzia del Territorio.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 20 Maggio 2024 parte ricorrente deposita istanza di rinvio. In data 18 Ottobre 2024 parte ricorrente deposita istanza di rinvio. In data 16 Ottobre 2025 parte ricorrente deposita istanza di rinvio.
In data 18 Novembre 2025 parte ricorrente deposita memorie con la quale evidenzia che la Corte di secondo grado ha ridotto sensibilmente le rendite catastali relative alle due unità immobiliari oggetto di contenzioso attribuendo alle stesse la Cat. D/8 con la rendita di € 5.544,00 per il sub. 1 e di € 2.522,40 per il sub. 2, pertanto chiede che in accoglimento del presente ricorso, vengano applicate le rendite catastali statuite con la sentenza n. 7861/2025 del 25/10/2023 pubblicata il 17/11/2025 in relazione al giudizio iscritto al n. R.G.
A. 9269/16.
All'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
Sulla pregiudizialità del giudizio catastale e sull'applicazione del giudicato sopravvenuto, è pacifico tra le parti che: la determinazione dell'IMU 2016 per le unità Fg.8, part.2540, sub 1 e 2 dipende direttamente dalla rendita catastale loro attribuita;
su tale profilo è intervenuta la sentenza n.7861/2025 della CGT di secondo grado, passata in giudicato (o comunque non contestata in ordine alla sua efficacia), che: conferma il classamento in categoria D/8 per entrambi i subalterni;
riduce la rendita catastale a € 5.544,00 (sub 1) e
€ 2.522,40 (sub 2).
Una volta cristallizzata la rendita con sentenza passata in giudicato (o comunque efficace), tale valore catastale costituisce il presupposto vincolante per la determinazione dell'imposta IMU, non potendo il
Comune disapplicarne gli effetti. Ne deriva che: la pretesa impositiva originariamente cristallizzata nell'avviso di accertamento IMU n.38088/2021, fondata su rendite superiori a quelle ora giudizialmente determinate, non è più integralmente sostenibile;
la pretesa deve essere ridimensionata alla luce del nuovo quadro catastale, con ricalcolo della base imponibile e dell'imposta dovuta per l'anno 2016. In tal senso, la pregiudizialità del giudizio catastale – già riconosciuta dall'ordinanza n.1151/2024 – si risolve, nella fase attuale, nell'obbligo del giudice tributario di conformare la decisione IMU all'esito del giudizio sul classamento, in ossequio al principio di coerenza tra imponibile catastale e tributo fondato su tale imponibile.
Sulla correttezza del calcolo dell'IMU alla luce delle nuove rendite, si rileva che dalla memoria del ricorrente e dal prospetto di ricalcolo prodotti (cfr. documentazione versata in atti), non contestati nel quantum dal
Comune, risulta che per l'anno di imposta 2016, tenuto conto: delle rendite D/8 come rideterminate dalla
CGT di secondo grado;
dell'aliquota IMU deliberata dal Comune di Catania per gli immobili in categoria D/8
(indicata nel ricorso in misura pari all'1,06%); dei versamenti già effettuati dal contribuente per complessivi
€ 4.671,00, l'ulteriore maggiore imposta dovuta dal sig. Ricorrente_1 per IMU 2016, limitatamente alle unità Fg.8, part.2540, sub 1 e 2, è pari a € 223,46. L'Ente resistente non ha fornito un diverso ricalcolo analitico idoneo a smentire tali risultanze, limitandosi a difendere in termini generali la legittimità del proprio operato originario, riferito però a rendite ora superate dal giudicato catastale. Deve pertanto prendersi atto che: la differenza d'imposta originariamente richiesta con l'avviso di accertamento (pari a € 3.289,00 di sola imposta) risulta oggi in parte non dovuta, dovendosi ritenere giustificata soltanto la somma di € 223,46, alla luce delle rendite giudizialmente rideterminate. Ne consegue che l'avviso di accertamento: deve essere annullato nella parte in cui eccede la misura della maggiore imposta effettivamente dovuta (€ 223,46); deve invece essere confermato quanto alla sussistenza, in linea di principio, di un'integrazione di imposta, sia pure in misura notevolmente inferiore rispetto a quella originariamente pretesa.
Quanto ai piccoli spezzoni di terreno, in Indirizzo_1, non identificati catastalmente e indicati nell'atto per un'imposta IMU complessiva di € 51,20, il ricorrente ne ha dedotto la sostanziale irrilevanza fiscale, osservando che tali entità sarebbero confluite nelle unità urbane oggetto del DOCFA 2013. Sul punto: il Comune non ha fornito una analitica dimostrazione dell'autonoma imponibilità di tali spezzoni per l'anno
2016, né ha confutato in modo specifico l'assunto del contribuente circa il loro assorbimento nelle nuove unità immobiliari;
non risultano agli atti elementi fattuali univoci che consentano di separare, ai fini IMU, la base imponibile dei terreni da quella dei fabbricati, dopo l'aggiornamento Società_1 e il successivo contenzioso catastale. In applicazione del principio del ragionevole bilanciamento dell'onere della prova e tenuto conto che la componente di imposta afferente tali spezzoni è comunque modesta e non distinta in modo chiaro dal resto della base imponibile, ritiene questa Corte che: la mancata dimostrazione analitica da parte del
Comune dell'autonomo presupposto impositivo per detti spezzoni impone di accogliere la censura del contribuente sul punto, con conseguente esclusione dalla base imponibile della voce “spezzoni di terreno” in Indirizzo_1 . Tale esclusione è, peraltro, coerente con la complessiva operazione di riqualificazione catastale della zona, in cui la Corte di secondo grado ha già provveduto a determinare le rendite dei fabbricati insistenti sull'area, presumibilmente comprensive delle pertinenze.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto solo parzialmente;
la pretesa impositiva del Comune di Catania, per IMU anno 2016, risulta fondata quanto alla sussistenza di una maggiore imposta dovuta, ma nei limiti della somma di euro 223,46 di sorte capitale;
infondata per la parte eccedente detta somma, sia con riferimento: alla differenza di imposta calcolata sulla base di rendite catastali superiori a quelle giudizialmente stabilite;
sia con riferimento alla voce afferente i "piccoli spezzoni di terreno"in Indirizzo_1.
Conseguentemente, l'avviso di accertamento IMU n. 38088/2021 deve essere: annullato nella parte in cui richiede una maggiore imposta eccedente euro 223,46 e nella parte in cui considera autonomamente imponibili i sopra menzionati spezzoni di terreno;
mantenuto fermo, quanto all'an debeatur, nei limiti della maggiore imposta di euro 223,46, con obbligo del Comune di Catania di procedere alla riliquidazione delle sanzioni e degli interessi sulla base di tale importo rideterminato.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
per l'effetto, ridetermina la maggiore imposta IMU dovuta dal ricorrente per l'anno 2016 in € 223,46 a titolo di sorte capitale;
annulla l'avviso di accertamento IMU n.38088 del 25.10.2021 nella parte in cui richiede una maggiore imposta eccedente la somma di € 223,46, nonché nella parte in cui assoggetta ad autonoma imposizione IMU i
“piccoli spezzoni di terreno” in Indirizzo_1;
ordina al Comune di Catania di procedere alla riliquidazione delle sanzioni e degli interessi sulla base della maggiore imposta rideterminata in € 223,46;
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 17 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)