Art. 23. (Concorso speciale)
Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".