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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di OL Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 11019/2023
Il Tribunale di OL Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Scognamiglio Anna Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione il 28 aprile 2025, avente ad oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], residente a [...]di Parte_1
OL (NA) in via Pizzone n.54, C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in NTAN (NA) alla Via Emilio Merone
n. 46, presso lo studio dell'Avv. Angela Auriemma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 6 E
nata a [...] il [...] , residente in CP_1
ME di OL (NA) in via Pizzone n.54, C.F.:
, elettivamente domiciliato in NTAN C.F._2
(NA) alla Via Emilio Merone n. 46, presso lo studio dell'Avv. Angela
Auriemma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/4/2025 il difensore costituito si è riportato all'accordo depositato il 19/3/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2023, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio l'1/7/2010 in ME di OL, con CP_2
dal quale è nato il figlio il 21/5/2011 e,
[...] Persona_1
precisando che in data 4/3/2022 è stata omologata dal Tribunale di OL
Nord la separazione consensuale dei coniugi, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio per le ragioni di cui all'atto introduttivo.
Nel merito, previo accertamento delle mutate condizioni poste a fondamento del decreto di omologa della separazione , ha chiesto:
- la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio pari ad €
350,00;
- la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento pagi na 2 di 6 della resistente;
- il collocamento del figlio minore presso di sé con affido esclusivo allo stesso qualora la resistente dovesse ritenersi inadeguata alla sana ed equilibrata crescita del minore.
Il giudizio è stato rinviato per la rinotifica alla resistente perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 15/1/2025 il difensore dell'unica parte costituita e presente personalmente ha chiesto sentenza parziale sullo status, insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste, sicché la Giudice delegata si è riservata.
Con ordinanza del 23/1/2025 è stato disposto l'ascolto del minore, in ragione dei provvedimenti da prendersi in merito all'affidamento dello stesso
In data 19/3/2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato la procura alle liti conferita dalla resistente, l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di divorzio e ha chiesto revocarsi l'ascolto del minore.
La Giudice delegata, sull'istanza di revoca, ha ritenuto confermare l'ascolto di sulla scorta del dedotto rifiuto del minore della Persona_2
figura paterna e sulla necessità di vagliare le questioni attinenti allo stesso con precipuo riferimento al regime di affido.
All'udienza del 28/4/2025 durante l'ascolto, è apparso Persona_2
sereno rispetto ad entrambi i genitori e ben disposto al dialogo, di talché la Giudice delegata, stante l'accordo tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto in data 22/12/2023
La domanda di divorzio va accolta.
pagi na 3 di 6 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (11/2/2022) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto di recepire l'accordo depositato in data 19/3/2025 alle seguenti condizioni:
1. Affido condiviso del figlio: Le parti concordano di stabilire l'affido condiviso del figlio minore La residenza Persona_3
principale del minore sarà presso la madre, ma le CP_1
decisioni riguardanti l'educazione, la salute e la vita scolastica del minore saranno prese di comune accordo tra i genitori, con il coinvolgimento di entrambi nelle visite mediche, colloqui scolastici,
e decisioni riguardanti il benessere del figlio.
2. Il padre, nella qualità di genitore non collocatario del figlio Per_2
potrà tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
[...]
1°e 3° settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola e fino a ora di cena;
2° e 4° settimana dal sabato alla domenica con pernotto presso di sé e rientro a casa della madre. Le festività seguiranno il principio dell'alternanza a partire dal corrente anno, in particolare durante le vacanze estive i genitori potranno stare con Persona_2
per un periodo di almeno due settimane anche non consecutive previa concertazione sul periodo e il luogo ove trascorreranno le vacanze, da comunicare entro il 30 Maggio. Le festività Natalizie seguiranno, previa concertazione, la regola delle settimane alterne dal 23 al 30 e pagi na 4 di 6 dal 31 al 6 Gennaio, mentre Pasqua si alterneranno nei giorni di
Pasqua e Pasquetta alternativamente con entrambi i genitori.
3. Contributo economico: A seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle circostanze attuali, le parti concordano che il contributo di mantenimento in favore della sig.ra venga revocato.
La sig.ra rinuncia espressamente a qualsiasi somma di CP_1
mantenimento ritenendosi economicamente indipendente e sostenuta dai di lei genitori, Per quanto riguarda il mantenimento del figlio, le parti concordano che l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio rimarrà pari a euro 350,00 mensili, a Persona_3
carico del padre sig. il quale sarà onerato al versamento ogni Pt_1
5 del mese, e sarà soggetto all'aumento ISTAT come per legge.
4. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno e seguiranno il protocollo d'intesa stilato da Codesto Tribunale di concerto con il consiglio dell'ordine degli avvocati.
5. L'assegno unico e universale sarà corrisposto alla signora CP_1
nella misura del 100% quale genitore collocatario.
6. Cessazione degli effetti civili del matrimonio: Le parti concordano sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della legge n.898/1970 come modificata dalla legge n -55/2015 e del D.lgs.
149/2022.
pagi na 5 di 6 I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto a norme imperative, conformi all'interesse del figlio minore.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ME di OL l'1/7/20210, da , nato ad [...] il Parte_1
29/12/1980 e nata a [...] il [...], CP_1
(Atto n.49 P.II S. A, anno 2010) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ME di OL la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 18/6/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6