Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 112 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesca Molinaro) Parte_1
appellante
E
(avv. Ilario Antonio Sorace) CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il 27.8.2019, ha subito un infortunio sul lavoro a carico Parte_1
della spalla sinistra, mentre svolgeva le sue mansioni di muratore.
2. L' gli ha accordato l'indennità giornaliera per inabilità temporanea CP_1
assoluta sino al 12.4.2020, senza però riconoscere, neppure a seguito di opposizione, postumi permanenti indennizzabili.
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1) l'indennità temporanea per un periodo maggiore;
2) l'indennizzo per il danno biologico permanente provocatogli dalla limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro.
4. Il tribunale ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese di lite, perché ha ritenuto che:
1) l'indennità giornaliera non spetta in caso di inabilità temporanea parziale, com'è quella che lo stesso ricorrente lamenta di aver sofferto nel periodo successivo a quello che gli è stato indennizzato sino al 12.4.2020;
2) il danno biologico è stato riconosciuto e indennizzato nella misura del 6 per cento, con provvedimento che l' ha adottato il 24.1.2021 dopo l'apposita visita medica CP_1 che al ricorrente aveva preannunciato al momento in cui gli aveva liquidato l'indennità giornaliera per inabilità temporanea.
5. L'assicurato impugna la decisione perché addebita al tribunale di aver trascurato che: a) già in data 10.5.2020 egli aveva contestato i provvedimenti con cui l' aveva “dichiarato cessato l'infortunio” a decorrere dal 12.4.2020 e non gli CP_1 aveva riconosciuto una “invalidità permanente” indennizzabile;
b) l' aveva però CP_1
respinto la sua domanda con comunicazione pervenutagli il 19.8.2020; c) egli aveva dunque agito in giudizio il 14.10.2020; d) l' gli aveva riconosciuto una CP_1 menomazione permanente indennizzabile solo “nel mese di febbraio 2021”; e) le spese di lite avrebbero dovuto quindi essere poste a carico dell' ; f) il mancato CP_1 espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, vanamente chiesta in ricorso e sollecitata in giudizio, aveva impedito il riconoscimento di una menomazione permanente “ben più alta” di quella che gli è stata indennizzata.
6. Nella resistenza dell' che, nel chiedere rigetto dell'appello, sostiene CP_1 di aver riconosciuto e indennizzato i postumi permanenti “ancor prima dell'instaurazione del giudizio”, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Pag. 2 di 4 8. La censura che si appunta sul mancato riconoscimento di un periodo maggiore di inabilità temporanea indennizzabile va respinta, perché non contraddice motivatamente l'argomentazione con cui il tribunale ha disatteso la rivendicazione dell'assicurato, rilevando che è stato lui stesso a sostenere in ricorso che, dopo il
12.4.2020, aveva continuato a risentire di una limitazione funzionale dell'arto traumatizzato che, tuttavia, non aboliva completamente la capacità di svolgere le sue mansioni e, quindi, non si traduceva in una inabilità temporanea assoluta. Questo condivisibile rilievo non trova nell'atto di appello alcuna specifica smentita, in quanto l'assicurato non sostiene di aver invece dedotto il contrario in ricorso e, a ben vedere, neppure in questo grado del giudizio allega che la stabilizzazione dei postumi dell'infortunio sia intervenuta in una data successiva a quella accertata dai sanitari dell' . CP_1
9. La censura relativa all'entità del danno biologico che l' ha CP_1 indennizzato, riconoscendone l'insorgenza di seguito alla cessazione della inabilità temporanea assoluta, è inammissibile perché immotivata, in quanto l'appellante: a) non spiega perché la quantificazione operata dall' dovrebbe considerarsi errata;
b) CP_2
non contraddice la diagnosi della menomazione a carico della spalla sinistra che è posta a base di quella quantificazione;
c) non allega una diversa diagnosi o, almeno, una differente sintomatologia che siano in grado di rivelare l'erroneità della ridetta quantificazione.
10. Ha però ragione a dolersi della compensazione delle spese di lite che il tribunale ha disposto trascurando che l'iniziativa giudiziaria dell'assicurato era da attribuire all'esito sfavorevole dell'istanza amministrativa che all' egli aveva CP_1 rivolto per ottenere l'indennizzo dei postumi permanenti dell'infortunio. Contrariamente
a quanto sostiene l' appellato, infatti, la causa è stata instaurata il 14.10.2020 CP_2 solo dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 104 del TU n. 1124 del 1956 per la definizione del procedimento amministrativo, avviato con la denuncia dell'infortunio del 27.8.2019, e solo dopo che il medesimo , in data 19.8.2020, aveva respinto CP_2
l'opposizione dell'assicurato avverso la liquidazione della sola indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta. Occorre dunque rimarcare come il riconoscimento dell'esistenza di un danno biologico permanente in misura indennizzabile sia stato reso noto all'assicurato solo il 24.2.2021, in corso di causa.
Pag. 3 di 4 11. Tanto avrebbe dovuto indurre il tribunale regolare le spese in base al criterio della soccombenza virtuale, atteso il favorevole riscontro, seppure parziale, che le rivendicazioni del ricorrente hanno ottenuto solo nelle more del giudizio.
12. In riforma della decisione sul punto, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e, dunque, anche del diniego di un periodo di inabilità temporanea assoluta superiore a quello indennizzato, appare pertanto equo compensare tra le parti metà delle spese processuali e porre a carico dell' l'altra metà che, distratta a Controparte_3
favore del richiedente procuratore attoreo, si liquida come da dispositivo in base ai parametri tariffari vigenti e al valore dell'indennizzo che al ricorrente è stato liquidato a titolo di danno biologico solo in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 16/02/2023, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 1906/2022, pubblicata in data 23/11/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, compensa metà delle spese di lite di primo grado e condanna l' CP_1
a rifondere all'appellante l'altra metà che distrae a favore del suo difensore e liquida in € 1.350 oltre rimborsi e accessori di legge;
2. Compensa per metà le spese del grado di appello e condanna l' a CP_1 rifondere all'appellante l'altra metà che distrae e a favore del suo difensore e liquida in € 1.450 oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 20/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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