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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4387 /2023 RG
Alla udienza del 13.02.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16 e 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Valentina Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1
TRA
Il in Palermo, via Gaspare Palermo n.8, in Parte_1
persona dell'amministratore p.t., Avv. Antonio Maltese
OPPONENTE
CONTRO
La ditta , in persona del suo Controparte_1
titolare, p.iva , Avv. Paolino Graviano P.IVA_1
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Dichiara inammissibile e tardiva l'opposizione spiegata da parte opponente, e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n 5293/2022, emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese legali, in favore di parte opposta, da liquidarsi al
2 procuratore antistatario, quantificate in 2.500,00 euro, oltre IVA,
CP e rimborso forfettario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con D.I. n.5293/2022 emesso dal
Tribunale Civile di Palermo in data 19-20.12.2022 e notificato all'opponente in data 01.02.2023, la ditta Controparte_1
, in persona del suo titolare, ingiungeva al
[...]
il pagamento della somma di Parte_2
€.11.102,04 oltre le spese del procedimento ivi liquidate, per il mancato pagamento della fattura pro-forma nn.PF3/16, PF8/17,
PF23bis/18, PF33/18, PF1bis/19, PF13/19, PF26/20 e PF6/21, emesse per i compensi relativi all'amministrazione del
Condominio. Ed ancora, avverso il predetto D.I., con ricorso iscritto a ruolo in data 13.03.2023 e notificato a parte opposta in data 12.04.2023 il Parte_3
proponeva opposizione, lamentando la negligenza e l'inottemperanza ai doveri incombenti sull'amministratore.
Chiedeva pertanto la revoca e/o annullamento del D.I. opposto,
3 con declaratoria di non debenza delle somme, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I.
La , costituitasi ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Condominio irritualmente e, quindi, tardivamente avverso il D.I.
n.5293/2022.
Ed invero, come già osservato da questo Tribunale nel decreto di fissazione udienza, nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione avverso un provvedimento monitorio, il momento di instaurazione della lite e, quindi, di pendenza del giudizio va fatto coincidere con la data di deposito del ricorso monitorio, e non invece dalla data dell'opposizione e ciò in quanto l'opposizione è una fase eventuale che costituisce una prosecuzione del giudizio a cognizione sommaria e differita introdotta con il deposito del ricorso monitorio (Cass., Sez. II, 26 agosto 2021, n. 23456).
Nel caso di specie, il ricorso per D.I. è stato depositato dalla D.V.
Service di , in data 23.11.2022 e il relativo Controparte_1
decreto è stato emesso dal Tribunale in data 20.12.2022, pertanto allo stesso(essendo stato depositato entro il
28.02.2023) va applicato il vecchio rito, ante Riforma Cartabia,
4 Ciò posto, occorre dare atto che il D.I. oggi impugnato è stato notificato al in data 01.02.2023; l'Ente di Gestione Parte_1
avrebbe, dunque, dovuto notificare l'atto di opposizione entro e non oltre il 13.03.2023. Il Condominio, invece, ha notificato il ricorso in opposizione a con il pedissequo decreto di CP_1
fissazione udienza solamente in data 12.04.2023 e dunque un mese dopo la scadenza del termine di cui all'art.641 c.p.c.
A questo punto, occorre sottolineare che la Suprema Corte di
Cassazione a sezioni Unite nella sentenza n 21675/2013, intervenendo in materia di forme e le modalità da adottare per proporre correttamente una opposizione a decreto ingiuntivo ha statuito un principio a tenore del quale l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione, di talché, se l'opponente abbia introdotto il relativo giudizio con ricorso, la sanatoria del relativo vizio procedurale deve ritenersi ammissibile a condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con la citazione.
I giudici di legittimità aggiungono che “Il principio di diritto così esposto va poi coniugato (in adesione con quanto correttamente
ritenuto da Cass. 1283/1999) con quello, più generale, secondo
5 il quale l'adozione della forma del ricorso, in luogo di quella della citazione, non determina, peraltro, la nullità (ovvero la inammissibilità) del procedimento di opposizione quando, con la
regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156
c.p.c.”.La Corte Suprema a Sezioni Unite ha statuito, pertanto,
che l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale, che sia stata proposta con ricorso, piuttosto che con atto di citazione può essere sanata se vengono rispettati i termini di notifica previsti per la citazione.
Ed invero, nel caso di specie la notifica del ricorso in opposizione a con il pedissequo decreto di fissazione udienza, è stata CP_1
effettuata solamente in data 12.04.2023 e dunque un mese dopo la scadenza del termine di cui all'art.641 c.p.c. Pertanto, in ragione delle superiori argomentazioni, l'opposizione deve dichiararsi tardiva ed inammissibile.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente soccombente, in favore di parte opposta e distratte al procuratore antistatario
6 Pa, lì 13.02. 2025
Dr.ssa Valentina Cimino
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