Art. 6.
L'importo delle operazioni finanziarie che l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1966, con le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' ridotto dall'importo massimo di lire 71.620.696.000 a quello di lire 54.613.776.000.
L'importo delle operazioni finanziarie che l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1966, con le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' ridotto dall'importo massimo di lire 71.620.696.000 a quello di lire 54.613.776.000.