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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/09/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 739/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado
DR Parte_1
DIFENSORE: avv. MASSIMO FERRARI, poi sostituito da avv. BERTOLUCCI MASSIMILIANO
- APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: avv. FURLAN GIORGIO
- APPELLATA –
Controparte_2
DIFENSORE: avv. BERTOLUCCI MASSIMILIANO
- APPELLATA–
, IN PROPRIO ED IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA Controparte_3 RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU Persona_1
DIFENSORE: Avv. BERTUCCELLI VERONICA
- APPELLATA -
e nei confronti di
[...]
Controparte_4
-APPELLATI CONTUMACI –
Oggetto: risarcimento danni – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 41/2022
P a g . 1 | 9 CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE (NOTA DI PRECISAZIONE DELLE Controparte_2 CONCLUSIONI 21.7.2023):
“Voglia il Tribunale, in riforma della impugnata sentenza di primo grado,
ACCOGLIERE la domanda di risarcimento di parte attrice così come di seguito formulata nei confronti di “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa adito, Controparte_1 contrariis reiectius: nel merito a) accertare e dichiarare che il sinistro si verificò per esclusiva responsabilità dei sig.ri e di , rispettivamente Controparte_4 CP_4 conducente e proprietario del veicolo modello Fiat CA tg. BG190LB – assicurata
[...]
– responsabili (ex artt. 2043 e 2054 cc) ciascuno per il loro titolo;
Controparte_1
b) per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 148 D.LGS 209/05 in solido i convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui in premessa, al risarcimento dei danni prodotti all'esponente che si quantificano nella somma complessiva di €. 2262,65 oltre IVA e precisamente €. 2102,65 oltre IVA per rifacimento vettura Mercedes tg. (AL) AA292LX, ed
€.160,00 oltre IVA per danno da fermo tecnico, con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi per il ritardato pagamento dalla data del sinistro al saldo, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità dal decidente entro i propri limiti di competenza per valore;
In ogni caso con vittoria di spese, comprensive delle spese di C.T.U. e di C.T.P., competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA (NOTA DI Controparte_1 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 17.7.2023):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in accoglimento delle nostre eccezioni, dichiarare inammissibile il proposto appello, per le ragioni esposte sub par. A e B. In via subordinata: Piaccia, in ogni caso, all'Ill.mo Tribunale confermare le statuizioni del Primo Giudice in punto di difetto di legittimazione attiva ed integrare, sul punto, la motivazione della sentenza (cfr. par. C). In via subordinata e nel merito: nel confermare le statuizioni del Primo Giudice, Piaccia all'Ill.mo Tribunale integrare, come richiesto, la motivazione della sentenza a riguardo di tali statuizioni
“anche in riferimento alla eccezione di nullità / inutilizzabilità della CTU riproposta dalla appellata in questa sede”.
Vinte le spese di lite.
In via istruttoria ed in rito: per quanto occorrer possa, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Massa acquisisca formalmente i documenti prodotti all'udienza del 13.11.2019, a riprova dell'inattendibilità del teste . Tes_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Controparte_2 nanti al Giudice di Pace di Massa e CP_4 Controparte_1 rispettivamente quale proprietario del veicolo Fiat CA BG190LB, il primo, e quale compagnia assicuratrice RCA, la seconda, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato al veicolo Mercedes E targato AA292LX in occasione del sinistro avvenuto il 27.2.2016 a Massa, via Oliveti, qualificandosi quale cessionaria del relativo credito da parte di
[...]
indicato come proprietario del veicolo. La domanda era supportata da contratto di CP_5 cessione di credito, modello CAI a doppia firma, preventivo di riparazione e lettera di messa in mora.
Il procedimento in oggetto veniva iscritto al n. 858/2016 R.G..
P a g . 2 | 9 Radicatosi il contraddittorio, contestava tale domanda, Controparte_1 sollevando in rito eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, nonché nullità dell'atto di cessione, contestando, altresì, la pretesa attorea sia nell'an che nel quantum. Segnatamente, circa la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la convenuta produceva in giudizio visura PRA da cui emergeva che il veicolo danneggiato, targato AA292LX, corrispondeva a mezzo completamente diverso, cioè un autocarro Fiat CA di proprietà di
, residente a [...]. CP_6
Con diverso atto di citazione, proposto sempre la stessa evocava in Controparte_2 giudizio , e CP_4 Controparte_4 [...]
rispettivamente quale proprietario del veicolo Fiat CA BG190LB, Controparte_1 il primo, quale conducente, il secondo e quale compagnia assicuratrice RCA, la terza, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato al veicolo Ford Mondeo targato CV968AA, occorso in occasione del medesimo sinistro (un tamponamento a catena), in quanto cessionaria del relativo credito da parte di , qualificato come proprietario del veicolo. Parte_2
Il procedimento in oggetto veniva iscritto al n. 349/2017 R.G.. si costituiva, sollevando, in rito, la richiesta di riunione col Controparte_1 primo giudizio introdotto, nullità dell'atto di citazione, nonché nullità dell'atto di cessione, e contestando, altresì, la pretesa attorea sia nell'an che nel quantum.
Peraltro, l' intestazione del veicolo targato AA292LX di cui l'attore del presente giudizio (identico al primo instaurato in relazione al medesimo incidente) era ricondotta a tale _2
.
[...]
La causa, quindi, veniva riunita al primo giudizio RG 858/2016 all'udienza del 3.4.2017 per connessione oggettiva.
Con ulteriore atto di citazione , in proprio e in qualità di Controparte_3 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1 citava compagnia assicuratrice RCA del Fiat CA Controparte_1 BG190LB, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalle medesime attrici quali trasportate sul veicolo in questione, che aveva tamponato la Ford Mondeo tg. CV968AA sempre in occasione del medesimo sinistro.
Il procedimento in oggetto veniva iscritto al n. 1006/2017 R.G..
Anche in tal caso, contestava tale domanda, sollevando in Controparte_1 rito la richiesta di riunione col primo giudizio introdotto, improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 141, 148, comma I e II, e 145 Codice delle Assicurazioni per carenza della preventiva richiesta risarcitoria in via stragiudiziale, completa di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, circostanza di cui forniva prova di preventiva contestazione a mezzo raccomandata, nonché contestando la pretesa attorea sia nell'an che nel quantum.
La causa, quindi, veniva riunita al primo giudizio RG 858/2016 all'udienza del 29.1.2018.
I convenuti e erano dichiarati CP_4 Controparte_4 contumaci.
L'istruttoria era condotta mediante prova testimoniale e interrogatorio formale delle parti. Era inoltre disposta CTU meccanica sui mezzi coinvolti per la verifica della compatibilità dei danni con la dinamica allegata in atti, nonché CTU medica al fine della compatibilità e verifica dell'entità delle lesioni personali richieste in atti.
Con sentenza nr. 41/2022 emessa dal Giudice di Pace di Massa, pubblicata in data 24.2.2022, rigettava tutte le domande attoree, dichiarando:
P a g . 3 | 9 a) l'inammissibilità della domanda di quale cessionaria del Controparte_2 credito relativo ai danni riferiti al veicolo Mercedes E targato AA292LX; b) l'improponibilità della domanda di , in proprio e Controparte_3 nella qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sulla figlia minore
, per violazione degli artt. 145 e 148 Codice Persona_3 delle Assicurazioni;
c) non sufficientemente provata la domanda di quale Controparte_2 cessionaria del credito relativo ai danni riferiti al veicolo Ford Mondeo targato CV968AA, condannando tutte le parti attrici in solido tra loro alla refusione delle spese di lite alla convenuta
Controparte_1
Nel percorso motivazione, alla luce delle specifiche contestazioni mosse dal convenuto nei rispettivi procedimenti, il Giudice di pace ha ritenuto non superata dall'attore
[...] la contestazione circa la titolarità del credito in capo a Controparte_2 CP_5
qualificato come proprietario del veicolo Mercedes E targato AA292LX, a fronte della
[...] prova documentale resa dalla convenuta;
ha ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. in capo all'attore in merito alla richiesta risarcitoria Controparte_2 con riferimento alla Ford Mondeo tg. CV968AA, ritenendo non corroborata la presunzione semplice di cui all'art. 143 Cod. Ass. in presenza di modulo CAI a doppia firma;
infine, ha ritenuto inammissibile la domanda formulata da , in proprio e Controparte_3 nella qualità di genitore esercente responsabilità genitoriale sulla minore, in quanto in violazione degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni, risultando completamente assente in atti la relativa richiesta risarcitoria stragiudiziale.
Avverso tale decisione Controparte_2 interponeva appello a firma avv. Massimo Ferrari, con un unico sostanziale motivo, per avere il Giudice di pace errato nella valutazione degli elementi di prova.
L'appellante chiede, pertanto, la totale riforma della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di inerente la cessione del credito del veicolo Mercedes E Controparte_2 targato AA292LX, fornendo documenti non prodotti in primo grado, quali copia della polizza assicurativa del veicolo Mercedes tg.AA292LX e del libretto di circolazione della stessa vettura, ritenendoli indispensabili per la decisione del giudizio.
Con differente atto di citazione, sempre interponeva ulteriore Controparte_2 appello a firma avv. Massimiliano Bertolucci, al fine di ottenere la riforma totale della sentenza impugnata in merito alla richiesta risarcitoria circa il risarcimento dei danni riferiti al veicolo Ford Mondeo targato CV968AA, ritenendo errata la valutazione del primo Giudice in merito alle risultanze dell'istruttoria sul punto, sia per quanto attiene la testimonianza del teste Tes_1
sia circa gli esiti della CTU licenziata sui veicoli stessi.
[...]
Con ulteriore atto di citazione, , in proprio e nella qualità di Controparte_3 genitore esercente la relativa responsabilità sulla figlia minore Persona_3
, spiegava appello avverso la medesima sentenza, ritenendo erronea la valutazione del
[...] giudice di pace laddove aveva reputato inammissibile la relativa domanda, chiedendone l'integrale riforma sul punto e il conseguente riconoscimento del risarcimento del danno.
Radicatosi il contraddittorio, depositava la comparsa di costituzione e risposta in appello la sola la quale chiedeva di confermare la decisione assunta dal Controparte_1 primo giudice nella sentenza appellata, chiedendo la condanna dell'appellante alle spese anche del secondo grado.
P a g . 4 | 9 La causa proseguiva con la fase istruttoria, mediante la sola acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 23.5.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinaria, di cui all'articolo 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e memorie di replica.
L'appello risulta infondato e come tale non merita accoglimento.
IN PREMESSA.
È necessario fornire alcune precisazioni in ordine allo svolgimento del processo di appello (fascicolo oggetto di riassegnazione a questo Giudice in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22).
Il presente giudizio è radicato in funzione dell'appello interposto da
[...] a firma avv. Massimo Ferrari, con cui è stato richiesta la Controparte_2 Con riforma della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di Controparte_2 inerente la cessione del credito del veicolo Mercedes E targato AA292LX.
È dato atto nel presente procedimento che l'appello autonomo interposto da
[...]
in merito alla richiesta risarcitoria Controparte_2 circa il risarcimento dei danni riferiti al veicolo Ford Mondeo targato CV968AA, radicato nanti questo Tribunale al n. 1866/2022 RG – dott. – è stato abbandonato per intercorsa CP_7 transazione sul punto (cfr. doc. 1 note di trattazione scritta depositate in data 21.7.2023) e, comunque, non risulta riunito al presente procedimento.
In merito all'appello autonomo interposto da , in proprio e Controparte_3 nella qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sulla figlia minore
[...]
, pur risultando depositato atto qualificato come “istanza di riunione” Persona_3 in data 15.11.2022, nulla in esso si dice in merito alla relativa iscrizione a ruolo, né sul numero di procedimento iscritto, né, d'altra parte, risulta che tale procedimento sia stato riunito al presente.
Conseguentemente, il presente procedimento verte esclusivamente sulla domanda inerente il veicolo Mercedes E targato AA292LX.
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO
L'appellato ha sollevato l'eccezione di inammissibilità del Controparte_1 gravame, dal momento che non avrebbe evidenziato quali siano le Controparte_2 violazioni delle norme di diritto riscontrabili in sentenza, nonché poiché non avrebbe evidenziato quali sarebbero stati gli eventuali errores in judicando et procedendo, non indicando nemmeno i capi e/o passi della sentenza oggetto della richiesta riforma.
A dire dell'appellato, la specificità dei motivi di appello esige che l'atto d'appello consenta di individuare genericamente le statuizioni concretamente impugnate, essendo, per converso, necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante in modo da incrinarne il relativo fondamento logico-giuridico, anche se il grado di specificità dei motivi va correlato al tenore della motivazione della sentenza impugnata (Cass. 932/2018).
All'onere dell'appellante di definire, con specificità, i confini dell'impugnazione e gli aspetti, della pronuncia di primo grado, sui quali essa si deve concentrare, corrisponde il compito del giudice di appello di statuire nel rigoroso rispetto di detti confini, il cui superamento conduce, inevitabilmente, alla violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ovvero ad una pronuncia ultra petita (Cass. 7469/2018).
P a g . 5 | 9 Tuttavia, per Giurisprudenza prevalente, in materia di appello, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Corte d'Appello Napoli, Sez. IX, Sentenza, 09/04/2024, n. 1542; Cass. SS.UU. 2017/2017).
E proprio poiché il giudizio d'appello non è un "novum iudicium", è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Corte d'Appello Milano, Sez. II, Sentenza, 14/09/2022, n. 2900).
Nel caso di specie, l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata (errata valutazione circa la legittimazione attiva;
errata valutazione delle prove addotte in primo grado e della CTU), ciò anche alla luce del fatto che la sentenza di primo grado riporta sul punto una sintetica motivazione, il cui tenore è sostanzialmente integralmente non condiviso dall'appellante: ciò è rappresentato mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze specificamente richiamate, conducono incontrovertibilmente alla richiesta di una diversa decisione in totale riforma di quanto statuito in primo grado.
L'intero atto di appello, invero, riporta contestazioni circa il difetto di legittimità, circa l'erronea valutazione delle prove e della CTU meccanica: il tenore del gravame, complessivamente considerato, conduce a ritenere che i motivi di impugnazione richiesti dall'art. 342 c.p.c. siano sostanzialmente integrati.
Per quanto sopra, l'eccezione di inammissibilità non può essere accolta.
SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Con un sostanzialmente primario motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
in esito alla cessione del credito da un soggetto non proprietario. CP_2
In relazione a ciò l'appellante ha allegato documenti non prodotti in primo grado quali copia polizza assicurativa del veicolo Mercedes tg.AA292LX datata 2.6.2025 e copia libretto di circolazione della stessa vettura datato 22.7.1998, ritenendoli indispensabili per la decisione del giudizio.
Tali documenti risultano inammissibili, anche a fronte della tempestiva eccezione sollevata dall'appellata sul punto (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
Infatti, non risultano essere stati formati successivamente alle preclusioni previste per il procedimento di prime cure, né è stata addotta alcuna causa ostativa alla produzione in tale sede, al fine di valutare un'eventuale rimessione in termini.
Ciò premesso, la censura mossa dall'appellante non può trovare accoglimento.
Infatti, nel giudizio di primo grado, ha eccepito la carenza di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attore, quale cessionario del credito asseritamente subito dal danneggiato, ritenendo non provata la titolarità del bene danneggiato in capo al soggetto
P a g . 6 | 9 cedente. Infatti, ha prodotto visura del Pubblico Registro Controparte_1 Automobilistico dalla quale risultava che il veicolo targato AA292LX non era intestato al cedente bensì a tale e che tale targa si riferiva ad autocarro Controparte_8 CP_6 Fiat CA e non alla Mercedes E (ossia quella asseritamente coinvolta nel sinistro).
A fronte di tale precisa contestazione, non ha preso posizione nel giudizio CP_2 di primo grado, come si evince dall'assenza di rilievi sulla nazionalità della targa in atto di citazione, in memoria ex art. 320 cpc o a verbale di udienza. Solo in comparsa conclusionale (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale depositata in data 20.12.2021 “la vettura attrice risulti una vettura Mercedes con targa estera”) afferma – ma non documenta - che CP_2 la targa in questione non è italiana, ma “estera” (peraltro senza indicarne la nazionalità, poi rivelatasi solo in appello albanese).
Tale contestazione, peraltro generica, è irrimediabilmente tardiva.
A mente della lettura della norma di cui all'art. 115 c.p.c., a fronte della contestazione de qua parte attrice avrebbe dovuto immediatamente assumere posizione, argomentare e/o produrre documentazione idonea a superare la predetta eccezione sul punto, al più tardi con la memoria ex art. 320 cpc, con la conseguenza della pacificità della circostanza contestata, ai sensi dell'art. 115 cpc (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/06/2025, n. 15584; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/06/2025, n. 14860; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/02/2025, n. 2847).. Peraltro, la documentazione prodotta solamente in appello non può essere attualmente oggetto di analisi da parte del giudicante, stante la preclusione processuale sul punto
Di tal guisa, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta è fondata e, quindi, la sentenza di primo grado è corretta sul Controparte_1 punto e merita conferma.
Infatti, non si rilevano vizi logici o procedurali nella decisione impugnata, la quale – per inciso
– risulta ad una prima lettura priva di vizi anche nella parte della valutazione del materiale probatorio, la cui motivazione risulta corretta, lineare e conforme al dettame normativo, nel rispetto del codice di rito.
Nessuna ulteriore statuizione deve essere affrontata sulle altre doglianze in appello, stante il carattere assorbente della preliminare valutazione appena rimessa.
***
La fattispecie così come rappresentata e documentata nel suo complesso merita un necessario approfondimento.
Il modello CAI a doppia firma (peraltro senza identificazione certa dei sottoscrittori), addotto a sostegno della domanda, ove non viene indicata la presenza di testimone alcuno, la successiva indicazione ed escussione di testimoni precedentemente non indicati nell'immediatezza, il fatto che sia poi richiesto ed escusso quale teste tale , già audito in altro procedimento Tes_1 con attore sempre e, comunque, asseritamente protagonista a vario Controparte_2 titolo di almeno otto sinistri dal 2010 al 2019 (cfr. documentazione
[...] prodotta ed ammessa all'udienza del 17.2.2020), la circostanza che il Controparte_1 modello CAI sia stato compilato “dal titolare della ” (cfr. deposizione teste CP_2
all'udienza del 11.4.2019), l'assenza di intervento di pubbliche autorità per Testimone_2 i rilievi, il fatto che dalla banche dati ANIA i veicoli protagonisti dell'incidente de quo risultano coinvolti in numerosi precedenti sinistri (cfr. doc. 3 e 12 , che Controparte_1 siano state lamentate lesioni da alcuni attori in primo grado in assenza di certificazione di pubblici nosocomi, che l'asserito conducente della Mercedes, tale , sarebbe Per_4 stato coinvolto in procedimento penale per reati contro il patrimonio (identificato peraltro a
P a g . 7 | 9 bordo di una vettura Mercedes nera, cfr. doc. 25 , sono tutte Controparte_1 circostanze che rendono più che concreto il sospetto circa l'effettività degli accadimenti denunciati in giudizio e la veridicità del sinistro stesso.
Per quanto sopra, si ritiene necessaria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di propria competenza.
SPESE DI LITE (CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA).
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Il comma 3 dell'art. 96 stabilisce che, in sede di condanna alle spese processuali, il Giudice può, altresì, condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza, quindi, che vi sia la prova dell'ammontare del danno. La sanzione è irrogabile a prescindere dall'elemento psicologico, giacché ciò che rileva è quel contegno oggettivamente valutabile come abuso del processo (cfr. Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). La norma configura, infatti, una fattispecie di responsabilità autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi e prevede una sanzione di carattere pubblicistico, priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto abuso dello strumento processuale, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (SS.UU. n. 22405/2018; Cass. n. 27623/17; Cass. n. 26545/2021; Cass n. 3830/2021)
Questo Giudice condivide l'orientamento per cui l'istituto è diretto ad assicurare l'effettiva attuazione del diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, sanzionando
“quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso l'accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
Ora, nel caso in esame, l'abuso del processo risulta palese, proprio alla luce delle superiori considerazioni. La pretestuosità dell'appello – sostanzialmente fondato sulla produzione tardiva in giudizio di documenti inammissibili a fronte di un fatto pacificamente non contestato in prime cure – è tale non tanto per le oggettive ragioni che ne precludono l'accoglimento, ma per la condotta processuale dell'appellante, con particolare riferimento alla richiesta di testimoni
P a g . 8 | 9 chiaramente inattendibili e tenuto conto delle contraddizioni tra la ricostruzione del sinistro fornita e le risultanze del CAI.
Si stima equo, pertanto, irrogarsi una sanzione di € 226,20 ai sensi dell'art. 93 c. 3 c.p.c., determinata in misura pari al 10% del valore della causa, da corrispondersi in favore della controparte vittoriosa.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di secondo grado n. 739 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da , così provvede: Controparte_2
1. RIGETTA integralmente l'appello formulato da
[...]
e per l'effetto CONFERMA l'impugnata Controparte_2 sentenza n. 41/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Massa (depositata in Cancelleria il 24.2.2022);
2. CONDANNA DR CARROZZERIA DI in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in favore di
[...]
, le spese di lite che liquida in complessivi € 2.552,00, oltre Controparte_1 spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge dovuti;
Visto l'art. 13 comma 1quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, 3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Visto l'art. 96 c. 3 cpc
4. CONDANNA la parte appellante Controparte_2
al pagamento in favore di di €
[...] Controparte_1
226,20; 5. Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa per quanto di propria competenza.
Così deciso in Massa, in data 11/09/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 9 | 9