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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Nola, dr.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1231/2024 R.G. Sezione Lavoro TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv. Lucia Casaburo Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Nola, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Alessandro Funari
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.2.24, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 2622/23 e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92). Segnatamente ribadiva la sussistenza delle condizioni per accedere alla indennità di accompagnamento, mentre aderiva alle conclusioni del ctu in fase atp nella parte in cui riconosceva i presupposti di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92.
Si è costituito l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico riferimento alla CP_1 specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa. All'odierna udienza, parte istante chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che nelle more del giudizio la parte veniva convocata a visita in data 3.3.25 e riconosciuta la necessità di assistenza continua a decorrere dal 1.1.2024 (ovvero successivamente alla domanda amministrativa del 4.11.22), nonché riconosciuta la condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92, già accertata dal ctu in fase di atp.
Orbene, nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto l'istante ha ottenuto in corso di giudizio il riconoscimento della prestazione in sede amministrativa ed avendo rinunciato alla retrodatazione
(insistendo per la cessata materia). L'avvenuto riconoscimento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito per quanto concerne l'accertamento del requisito sanitario per accedere alla indennità di accompagnamento.
Relativamente alla condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92, giova rammentare che il ctu in fase atp ha riconosciuto la detta condizione a decorrere dalla data della domanda amministrativa, tant'è che oggetto dell'odierno giudizio di opposizione è la sola domanda afferente alla indennità di accompagnamento. Ne consegue che rispetto alla condizione di disabilità, in difetto anche del CP_ dissenso da parte dell' debba omologarsi la conclusione del ctu con riconoscimento del relativo requisito.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n.
271/06) relativamente alla domanda concernente l'indennità di accompagnamento per cui è cessata solo in questa fase la materia del contendere e tenuto conto del riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 in fase atp, le spese per la fase atp si compensano della metà, mentre quelle della odierna fase si compensano integralmente atteso il parziale accoglimento in ragione della decorrenza del beneficio da data successiva alla domanda amministrativa ed alla ctu eseguita in fase atp, nonchè pressoché contestuale al deposito dell'odierno ricorso in opposizione. CP_ Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell'
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per quanto concerne la domanda afferente al riconoscimento della indennità di accompagnamento;
omologa l'accertamento del requisito sanitario relativo alla condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
CP_
2) condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite relative alla fase di atp che, compensate per metà, liquida nel residuo in €. 585,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione;
compensa le spese per la odierna fase.
Si comunichi.
Nola, 10.6.25
IL GIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma