Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Ordinanza cautelare 3 ottobre 2023
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/03/2026, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05350/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2023, proposto da Qiagen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Francesco Tassone, Matteo Corbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Autonoma Trentino – Alto Adige - SüDtirol, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Fujirebio S.r.l., Dasit S.p.A., non costituiti in giudizio;
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento
- della Determinazione n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità dell'Assistenza Sociale, ivi compresi gli allegati A e B, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente;
- del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute;
- del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022;
- dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Vista la memoria del 20.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IR NI IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso in oggetto la ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe relativi al meccanismo del cd. payback , censurandone asseriti profili di illegittimità;
Considerato che, in data 20.1.2026, l’istante ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto a versare la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025, “ Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite ”;
Considerato che, in sostanza, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo;
Considerato, comunque, che la dichiarazione di avvenuto pagamento da parte della ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che al collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente;
Ravvisate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI BL, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
IR NI IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI IR | VI BL |
IL SEGRETARIO