Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2688 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Perniciaro, con elezione di domicilio a Parte_1
Trapani, via Palermo n.85. attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Oliveri, con elezione di domicilio a Brescia, CP_1 via Pietro Nenni n.18.
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 21.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, riassumendo in questa sede la causa originariamente proposta innanzi al Parte_1
Tribunale di Trapani dichiaratosi incompetente con ordinanza resa in data 11.11.2019, premesso di avere stipulato, in data 07.04.2008, con la un contratto di associazione CP_1 in partecipazione con apporto di capitale per la somma complessiva di € 50.000,00, finalizzato alla realizzazione di un'operazione immobiliare, ha chiesto, previa dichiarazione di risoluzione di tale contratto, la condanna della società convenuta alla restituzione del capitale apportato ed il pagamento degli utili derivanti dalla conclusione della suddetta attività immobiliare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi, la ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto di chiedere la CP_1 risoluzione del contratto;
nel merito ha negato di essersi resa inadempiente alle obbligazioni convenute, precisando che l'operazione immobiliare non era stata ancora conclusa, sicché non era tenuta né a rendere il conto né alla restituzione del capitale ed al pagamento degli utili.
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto fondata sull'errato assunto che il termine per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto inizi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Ritiene invece il Tribunale, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, che il termine dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento non può che decorrere dalla data in cui l'inadempienza si sia verificata (ai sensi dell'art.2935 cc), vale a dire dal momento in cui la prestazione richiesta non venga eseguita dal debitore, ossia, nella specie, dal momento in cui la si è resa inadempiente all'obbligo di rendimento del conto dell'operazione (art.5 del CP_1 contratto: la società associante ha l'obbligo di rendimento del conto all'associato entro 30 giorni dalla conclusione dell'operazione immobiliare) ed al conseguente obbligo di restituzione del capitale e di pagamento degli utili realizzati (art.3 del contratto: l'associato ha diritto di riscuotere il corrispettivo entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto).
Ebbene, tale momento, sulla scorta di quanto previsto dalle parti in contratto e di quanto è stato accertato nel corso del presente giudizio (per ciò che appresso si dirà), ritiene il Collegio che possa individuarsi certamente in una data successiva al 31.12.2013, sicché il termine decennale di prescrizione alla data dell'introduzione del presente giudizio (2019) non era ancora interamente decorso.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che la domanda di risoluzione sia fondata.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, la natura sinallagmatica del contratto di associazione in partecipazione rende applicabile la disciplina della risoluzione per inadempimento e richiede, quindi, la valutazione di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell'economia generale del rapporto e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 cc (Cassazione n.10496/20). Sebbene poi l'omissione del rendiconto da parte dell'associante non integri di per sé i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento del conto non è l'unico né il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato, il principio sancito dall'art. 1455
c.c. va, tuttavia, adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale: la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti va quindi commisurata alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (Cassazione n.10496/20; Cass. 8027/2000; Cass. 2715/1996).
Ebbene, come detto, nella specie l'intera operazione immobiliare, in funzione della quale l'associato ha conferito la somma di euro 50.000,00, può ritenersi certamente conclusa al
31.12.2013.
La stessa società convenuta ha depositato in corso di causa un documento denominato
“rendiconto” che, seppure di dubbia attendibilità quanto alle poste contabili in esso indicate per quanto appresso si dirà, dimostra inconfutabilmente il completamento dell'operazione immobiliare. Inoltre, all'esito dell'attività ispettiva demandata al CTU ai sensi dell'art. 118 c.p.c., non è stata rinvenuta presso la sede della società convenuta alcuna documentazione contabile inerente a detta operazione successiva alla data del 31.12.2013, mentre, di contro, vi è traccia in atti e ne documenti che gli immobili fossero in fase di rifinitura definitiva già a dicembre 2010.
La società convenuta, a far data dal 31.12.2013, aveva allora l'obbligo, entro il termine di 30 giorni, di rendere il conto dell'intera operazione e, nei successivi 30 giorni, di effettuare il pagamento del corrispettivo (come previsto dagli artt. 3 e 5 del contratto).
Secondo il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, l'omissione di rendere il conto non può essere giustificata dal fatto di sottrarsi all'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito, in quanto, in tal modo, all'associante si lascerebbe la possibilità di procrastinare, in modo assolutamente discrezionale, il momento in cui sorge il diritto dell'associato al pagamento degli utili ed al rimborso di quanto versato (Cass. 12816/2016).
Ora, nella specie, l'associante, malgrado le specifiche contestazioni espresse dall'associato e le numerose diffide a trasmettere il rendiconto e a corrispondere il capitale versato e gli utili derivanti dall'operazione, è rimasto inerte, inerzia perdurante anche nel corso del presente giudizio.
La società convenuta, infatti, si è resa inadempiente all'ordine di esibizione della documentazione contabile relativa all'operazione immobiliare oggetto del contratto impartito dal Tribunale ai sensi dell'art. 210 cpc, limitandosi a depositare, peraltro tardivamente, soltanto un file in formato Excel denominato “rendiconto” contenente l'elenco dei costi e dei ricavi asseritamente derivanti dall'operazione immobiliare, senza allegare i documenti contabili di riscontro.
Ritiene il Tribunale che la complessiva condotta dell'associante integri senza dubbio il requisito del grave inadempimento richiesto per la risoluzione ex art. 1455 c.c.
Secondo l'art. 2549 c.c., il contratto di associazione in partecipazione attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale che crea un singolo scambio fra l'apporto e detta partecipazione (Cass. 26806/2013).
Ne deriva che, alla pronunciata risoluzione del contratto associativo, consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora devono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che sono già state oggetto di esecuzione, in relazione alle quali sorge per l'accipiens il dovere di restituzione;
se poi tale obbligo restitutorio ha per oggetto prestazioni pecuniarie, come nella specie, il ricevente è tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. 18518/2004; Cass. 7470/2001).
Alla pronuncia di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione consegue allora, quale effetto restitutorio, l'obbligo per l'associante di restituire l'apporto ricevuto dall'associato pari ad euro 50.000,00 (art. 2 del contratto).
Non è invece possibile determinare la quota di utili derivanti dalla detta operazione, atteso che, come detto, la società convenuta non ha depositato la documentazione contabile ad essa relativa, né ha reso alcuna informazione sull'operazione immobiliare, limitandosi ad esibire al
CTU l'ordinaria contabilità d'esercizio dell'ultimo decennio, dalla quale, tuttavia, non è risultato alcunché in ordine a detta operazione.
Né è possibile addivenire ad una liquidazione equitativa, posto che l'attore non ha proposto una specifica domanda di risarcimento del danno, limitandosi a chiedere gli utili eventualmente derivanti dalla conclusione dell'attività, non fornendo al riguardo alcun elemento di prova. Di nessuna valenza probatoria è infatti il “prospetto sintetico” allegato dall'attore, in quanto meramente ipotetico e non suffragato da nessuna documentazione tecnico-contabile.
Al contrario sulla scorta dei documenti depositati dallo stesso attore pare piuttosto che l'operazione immobiliare in oggetto non abbia generato utili (si veda al riguardo la sentenza n.7658 emessa dal Tribunale di Milano il 06.07.2017 allegata alla memoria istruttoria dell'attore, dep. il 15.09.2020, relativa ad un altro associato in partecipazione).
In conclusione, dunque la società convenuta va condannata alla restituzione, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 50.000,00 da quest'ultimo versata a titolo di apporto al capitale (come risultante dall'art. 2 del contratto), maggiorata degli interessi calcolati dal giorno della domanda (data della notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di
Trapani).
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (avuto riguardo al decisum e non al disputatum), in complessivi euro 8.161,00 di cui euro 545,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario. Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 21.07.2023), vanno definitivamente poste a carico della società convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: accerta e dichiara la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra e la in data 07.04.2008; Parte_1 CP_1
Condanna la al pagamento, in favore di , della somma di euro 50.000,00 CP_1 Parte_2 maggiorata degli interessi calcolati dal giorno della domanda (data della notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Trapani) al saldo;
Condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 8.161,00 di cui euro 545,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Pone definitivamente a carico della società convenuta soccombente le spese della ctu (già liquidate con decreto del 21.07.2023).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il
19.02.2025.
Il Giudice Il Presidente
Emanuela Piazza Daniela Galazzi