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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 664/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 664/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato a [...] ( CE ) il 21.09.1976 e residente in [...], codice fiscale , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta C.F._2 procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Sebastiano Cubeddu (c.f.
), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Persona_1
Notaio in Roma, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria difensiva di costituzione;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'8/2/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 12 Legge 118/71 ai fini della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge.
Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale,
- RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, qualora non già disposto con omologa, allo status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nella perizia medico legale del Dr. nel Per_2 procedimento di ATP recante R.g.N. 4324/2022 e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 12/7/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “-in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata e nel merito, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva celebrata il 9/7/2024, all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del 10/7/2024; seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato del
26/11/2024 e a tale udienza veniva nominato il CTU dott. , che prestava Persona_3 giuramento;
la relazione peritale veniva depositata nei termini in data 7/3/2025; all'esito dell'udienza di rinvio del 23/9/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_4
4324/2022 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_3
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 4324/2022 il CTU dott. Persona_4 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del ricorrente della pensione di inabilità ex art 12 L 118/1971, ma riconoscendo invece quelli relativi all'handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data
20/9/2021.
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti del Persona_3 ricorrente le seguenti conclusioni: “Non sussistono le condizioni per la pensione di inabilità civile art.12 legge 118/1971”, confermando gli esiti peritali della CTU espletata dal dott.
(v. pag. 4 relazione peritale dott. ). Per_2 Per_3
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_3 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, nonché tenuto conto delle risultanze positivi della CTU disposta nella fase di ATPO con riferimento alla domanda relativa all'handicap grave, il Tribunale:
3 - accerta e dichiara che non sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi dell'art 12 L. 118/1971;
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co. 3 L 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data 20/9/2021.
3. Le spese di lite.
12.Attesa la soccombenza parziale, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti non sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite del ricorrente, ma solo ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, per l'effetto si pongono le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi dell'art 12 L. 118/1971;
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co. 3 L 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa,
- compensa le spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio;
pone le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 664/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato a [...] ( CE ) il 21.09.1976 e residente in [...], codice fiscale , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta C.F._2 procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Sebastiano Cubeddu (c.f.
), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Persona_1
Notaio in Roma, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria difensiva di costituzione;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'8/2/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 12 Legge 118/71 ai fini della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge.
Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale,
- RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, qualora non già disposto con omologa, allo status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nella perizia medico legale del Dr. nel Per_2 procedimento di ATP recante R.g.N. 4324/2022 e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 12/7/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “-in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata e nel merito, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva celebrata il 9/7/2024, all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del 10/7/2024; seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato del
26/11/2024 e a tale udienza veniva nominato il CTU dott. , che prestava Persona_3 giuramento;
la relazione peritale veniva depositata nei termini in data 7/3/2025; all'esito dell'udienza di rinvio del 23/9/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_4
4324/2022 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_3
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 4324/2022 il CTU dott. Persona_4 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del ricorrente della pensione di inabilità ex art 12 L 118/1971, ma riconoscendo invece quelli relativi all'handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data
20/9/2021.
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti del Persona_3 ricorrente le seguenti conclusioni: “Non sussistono le condizioni per la pensione di inabilità civile art.12 legge 118/1971”, confermando gli esiti peritali della CTU espletata dal dott.
(v. pag. 4 relazione peritale dott. ). Per_2 Per_3
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_3 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, nonché tenuto conto delle risultanze positivi della CTU disposta nella fase di ATPO con riferimento alla domanda relativa all'handicap grave, il Tribunale:
3 - accerta e dichiara che non sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi dell'art 12 L. 118/1971;
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co. 3 L 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data 20/9/2021.
3. Le spese di lite.
12.Attesa la soccombenza parziale, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti non sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite del ricorrente, ma solo ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, per l'effetto si pongono le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi dell'art 12 L. 118/1971;
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co. 3 L 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa,
- compensa le spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio;
pone le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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