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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/12/2025, n. 7882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7882 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Monica Micheli Consigliere On. dott. Roberto Callegari Consigliere On. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di appello iscritto al n. 51420/2024 V.G.
TRA
, nato a [...] (ex YU) il 15/10/1976 (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] (ex YU) il 04/12/1979 (c.f. ), nonni Parte_2 C.F._2 paterni della minore , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Luigi Galloni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, Via San Girolamo Emiliani n. 15
APPELLANTI
, madre della minore , nata a [...] il [...], Controparte_1 Persona_1 contumace nato a [...] il [...] (c.f. , padre della minore CP_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Ciotti Persona_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma viale delle Milizie n. 124 avv. Antonella Mastrocola, nella qualità di Curatore Speciale e difensore della minore
, nata a [...] il [...], giusta nomina del Tribunale per i Minorenni Persona_1 di Roma con Decreto del 4/5.5.2022, rappresentata e difesa da se stessa e domiciliata presso il proprio studio sito in Roma, Viale delle Milizie n. 9
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE dei MINORENNI di Roma
APPELLATI nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Roma
INTERVENUTO avente a oggetto: appello avverso la sentenza emessa l'11.7.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore
, nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI: per gli appellanti:
Voglia la Corte adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza del Tribunale di Roma, così come in epigrafe identificata, dichiarando la revoca della dichiarazione di stato di adottabilità di l'affidamento della minore ad i nonni paterni, sig.ri Persona_1 Pt_1
e attribuendo loro la tutela e, per l'effetto, revocare ogni altra
[...] Controparte_3 decisione contraria.
Per : CP_2
aderisce alla richiesta degli appellanti nonni paterni, nella parte in cui si chiede la revoca della dichiarazione di stato di adottabilità di e l'affidamento della minore Persona_1 ai nonni paterni, sig.ri e attribuendo loro la tutela, con Parte_1 Controparte_3 la revoca di ogni altra decisione.
Per il Curatore Speciale, avv. Antonella Mastrocola:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai sig.ri e in quanto inammissibile e in ogni caso Parte_1 Parte_2 infondato e confermare integralmente la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma dell'11.7.2024, pubblicata il 23.8.2024, che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore . Con vittoria delle spese e del compenso professionale. Persona_1
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso del 20.4.2022 il P.M.M. di Roma esponeva che i Carabinieri della Stazione di Roma in data 24 marzo 2022 erano intervenuti su richiesta di una signora che aveva notato una bambina (successivamente identificata nella piccola ) Persona_1 camminare da sola in strada;
nell'occasione, gli operanti si erano recati, unitamente alla minore, presso l'abitazione dalla stessa indicata, ove avevano trovato lo zio ( , Persona_2 nato a [...] l'[...]), il quale aveva loro riferito che i genitori della bambina si trovavano in Bosnia Erzegovina e che la piccola era stata affidata ai nonni paterni (i sig.ri e ); tale ultima circostanza era stata successivamente Parte_1 Parte_2 confermata anche dal nonno paterno della minore, , il quale, escusso a Parte_1 sommarie informazioni, aveva dichiarato che il padre di da circa 4 anni viveva Per_1 stabilmente a Genova, mentre nulla sapeva quanto alla madre della bambina;
nell'occasione il aveva riferito di essersi temporaneamente allontanato Per_1 dall'abitazione, unitamente alla moglie, per recarsi a fare la spesa e che, presumibilmente, la minore era uscita di casa in cerca dei nonni;
dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori era risultato che di fatto la minore era stata lasciata da molto tempo alle cure dei nonni paterni.
Ritenendo che il ritrovamento della minore in strada evidenziava la inidoneità della rete parentale paterna all'esercizio delle funzioni genitoriali suppletive, il P.M.M. chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Roma di disporre, ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c., “in via provvisoria e urgente, la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori (di , nata a [...] il [...]) e la nomina di un Tutore, con Persona_1 incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per un approfondimento delle condizioni socio-familiari del nucleo composto dalla minore, dai nonni paterni e dallo zio (…) e valutazione del suo più idoneo collocamento”.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto n. cron. 4087/2022 del 4/5.5.2022 reso nel procedimento n. 982/2022 VG , ritenuto sussistente “un quadro di potenziale grave pregiudizio per la minore”, disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominava quale Tutore provvisorio di il Sindaco p.t. di Per_1 [...]
e quale Curatore speciale della stessa l'avvocato Antonella Mastrocola;
Pt_3 disponeva il collocamento della bambina in Casa Famiglia, con divieto di prelievo e di visita per chiunque, in mancanza di autorizzazione dello stesso Tribunale;
incaricava il Servizio Sociale del Municipio X di Roma Capitale, in raccordo con il Servizio Sociale del Municipio IX, di effettuare un'urgente indagine socio-familiare sul nucleo dei nonni paterni della minore, invitando i genitori e i nonni stessi a prestare la massima collaborazione con gli operatori dei competenti Servizi Sociali e a sottoporsi ai necessari accertamenti;
infine, disponeva la comparizione dei genitori, dei nonni e del Tutore per l'udienza del 5.9.2022.
In data 24.6.2022 la piccola veniva collocata presso la GL “Baloo”, Per_1 sita in Cassino (FR).
Venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e le relazioni periodiche di aggiornamento della GL.
Su istanza dei nonni paterni, e il Tribunale per i Parte_1 Parte_2
Minorenni di Roma con provvedimento del 13.7.2022 autorizzava il Tutore a regolamentare le visite fra la minore e i nonni stessi, “previa valutazione della rispondenza della frequentazione all'interesse della bambina”.
Il Tutore disponeva che gli incontri tra i nonni e si svolgessero in modalità Per_1 protetta, una volta alla settimana presso lo spazio neutro messo a disposizione dalla struttura che ospitava la bambina (Spazio Famiglia Ohana).
In data 5.9.2022 si costituiva il Curatore speciale della minore e nel corso dell'udienza tenuta in pari data venivano ascoltati dal G.O. delegato per l'istruttoria il padre della minore, i nonni paterni, la psicologa della Casa Famiglia, il Tutore e il Curatore;
all'esito il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 22.9.2022 Cron. 8721/2022, disponeva il graduale rientro della minore presso i nonni paterni previa attivazione, a cura del Servizio Sociale del Municipio Roma X, di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione dei nonni nel numero massimo di ore possibili, al fine di osservare e di verificare l'idoneità del collocamento, oltre che di supportare la minore nel periodo di inserimento scolastico.
Con successivo decreto del 4/11.10.2022 Cron. n. 9613/2022 lo stesso Tribunale, rilevato che dall'istanza depositata dal curatore speciale e dalla relazione della Casa Famiglia era emerso che i nonni paterni della minore ripetutamente avevano omesso di presenziare agli incontri programmati in spazio neutro con la IP, ingenerando nella bambina sentimenti di sofferenza e delusione, revocava il provvedimento del 22.9.2022 e contestualmente incaricava lo stesso Servizio, in raccordo con quello del Municipio Roma IX, di individuare risorse al fine di elaborare un progetto di affidamento etero- familiare per la minore, da sottoporre al vaglio del Tribunale con relazione scritta.
Nel corso dell'udienza del 30.1.2023 il Tutore e il Curatore, sulla base degli aggiornamenti acquisiti e delle criticità emerse, chiedevano che venisse disposta la trasmissione degli atti al P.M.M. per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono della bambina.
Il P.M.M. con ricorso dell'8.2.2023, chiedeva, ai sensi degli artt. 8 e ss. L. n. 184/1983, l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della piccola
. Per_1
Con decreto n. cron. 4135/2023 del 12/13.4.2023 il Tribunale per i Minorenni di Roma, ritenendo sussistenti le medesime condizioni di vita ed ambientali che avevano determinato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e il collocamento della minore in casa famiglia e considerato che i nonni paterni non avevano assicurato una presenza continua e adeguata agli incontri programmati, provocando sentimenti di sofferenza e delusione nella IP e aggravando la situazione di pregiudizio per la stessa, e inoltre che non risultavano esservi notizie aggiornate sui genitori e la nonna paterna era in stato di gravidanza, in attesa di altri due figli gemelli (l'undicesimo e il dodicesimo), disponeva l'apertura del procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono della minore , confermava la Persona_1 sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori della minore, confermava la nomina del Sindaco p.t. di quale Tutore provvisorio della bambina e Parte_3 disponeva l'immediato inserimento della stessa all'interno di una coppia dichiarata idonea all'adozione, confermando, nelle more, il collocamento della minore in struttura e disponendo l'apertura di una procedura M.A.B. in favore della medesima. Con lo stesso decreto venivano nominati i difensori di ufficio per i genitori, in mancanza di nomina di difensori di fiducia, ed era confermata la nomina del Curatore speciale della minore. Il Tribunale disponeva inoltre che il Servizio Sociale di Roma Capitale, , CP_4 inviasse relazione di aggiornamento entro il 7.6.2023, e fissava ai sensi dell'art. 12 L. n. 184/1983 l'udienza collegiale del 15.6.2023 per la comparizione dei genitori, oltre che dei difensori degli stessi, del tutore, del competente Servizio Sociale, del Responsabile della GL e del curatore speciale.
Alla udienza del 15.6.2023 comparivano i nonni, il Tutore provvisorio della minore, il Curatore Speciale, l'operatore del Servizio Sociale e il responsabile della GL.
Con decreto del 15 giugno 2023 il Tribunale incaricava il Servizio Sociale e le strutture ASL competenti di approfondire il contesto socio-familiare, il profilo di personalità e le competenze vicariali dei nonni paterni, mandando al Servizio Sociale di Genova per indagini approfondite sul padre della minore, . CP_2
Avverso quest'ultimo decreto gli odierni appellanti proponevano reclamo “nella parte in cui conferma la disposizione della collocazione della minore in casa famiglia di cui al precedente Decreto provvisorio 4787 del 5/5/22; - nella parte in cui non si pronuncia - e quindi non accoglie - l'istanza avanzata dai nonni paterni di reinserimento della minore nel proprio nucleo familiare di provenienza con abitazione nell'unità immobiliare sita in Roma, via Marcellino da Civezza, n. 19, confermando la precedente disposizione di collocamento in GL”.
Con decreto n. cron. 16/2024 dell'11.1.2024 questa Corte rigettava il reclamo, richiamando il contenuto delle relazioni trasmesse dalla Casa Famiglia e dai Servizi Sociali ed evidenziando che i nonni non avevano partecipato agli incontri con la nipotina programmati per il mese di febbraio 2023 e che anche in seguito, quando erano stati presenti, non sempre si erano attenuti alle regole stabilite dagli operatori e spesso avevano “falsamente rassicurato la minore sul fatto che presto sarebbe tornata a casa con loro e le hanno raccomandato di rappresentare al tutore e al giudice il proprio desiderio di voler tornare a casa”. La stessa Corte richiamava la situazione anagrafica del nucleo familiare: la nonna, che aveva avuto due gemelle nel mese di marzo 2023, aveva la residenza virtuale in via Modesta Valenti;
il nonno risultava irreperibile;
nel domicilio di fatto del nucleo abitavano i nonni stessi con nove figli.
All'udienza dell'8.2.2024 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma emergeva che il padre della minore non era stato presente agli incontri fissati con la figlioletta e che i nonni si erano presentati “alternativamente”, come riferito dalla Casa Famiglia, la quale aveva segnalato che “nulla è mutato nel tempo circa la qualità degli incontri. Li abbiamo ammoniti rispetto alla continuità e al rispetto delle regole e da ultimo si registra un miglioramento. Si riferiscono in modo inadeguato alla bambina, riproponendo i temi già affrontati circa i ruoli parentali e la confusione che la loro comunicazione provoca alla bambina”.
All'esito il Tribunale per i Minorenni “alla luce dell'odierna istruttoria, che conferma l'assenza dei presupposti per l'elaborazione di un progetto di rientro in famiglia della minore in tempi compatibili con gli immediati bisogni evolutivi della bambina” confermava il collocamento a rischio giuridico di , disponeva che gli Persona_1 incontri tra i nonni e la minore, in attesa delle disposte valutazioni, proseguissero una volta al mese presso lo spazio neutro in modo alternato (un mese la nonna, un mese il nonno) con facoltà per il tutore di sospenderli ove gli stessi non garantissero continuità e comportamento adeguato, con sospensione degli incontri tra la minore e i genitori, vista l'assenza della madre e la mancata presenza del padre.
Alla udienza del 13.6.2024 il Servizio Sociale riferiva che i nonni erano stati informati delle disposizioni sulla valutazione delle competenze genitoriali vicarie, ma non si erano sottoposti ad alcun accertamento, dichiarando di essere impegnati per motivi di lavoro;
il Servizio rappresentava, inoltre, di non avere avuto più notizie dei nonni stessi, dopo i suddetti contatti.
In data 11.7.2024 il T.M. emetteva la sentenza appellata, con la quale dichiarava lo stato di adottabilità di e confermava il collocamento della stessa presso una Persona_1 coppia dichiarata idonea all'adozione.
Avverso tale sentenza proponevano appello e i quali Parte_1 Parte_2 con un unico motivo di impugnazione lamentavano “errori di valutazione” circa lo stato di abbandono della minore e circa la possibilità del rientro della stessa nella famiglia di origine, deducendo che il T.M., in modo superficiale e sulla base della sola documentazione amministrativa, aveva ritenuto che la bambina non avesse una propria famiglia idonea a prendersi cura di lei, laddove, invece, i nonni avevano una abitazione adeguata e si erano presi cura della nipotina sin dalla nascita. Gli appellanti censuravano, inoltre, il fatto che il Tribunale si era unicamente affidato ai report della
, senza prendere in considerazione le relazioni dei Servizi Sociali e CP_5 concludevano chiedendo la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità di e l'affidamento della minore a loro, con attribuzione della relativa tutela e Persona_1 revoca di ogni altra decisione contraria.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza dell'8 aprile 2025, con memoria depositata telematicamente il 29 gennaio 2025 si costituiva , il quale aderiva CP_2 alla richiesta degli appellanti, nella parte in cui si chiedeva la revoca della dichiarazione di stato di adottabilità di e l'affidamento della minore ai nonni paterni, con Persona_1 attribuzione a questi ultimi della relativa tutela, nonché la revoca di ogni altra decisione.
In data 20 febbraio 2025 si costituiva il Curatore speciale della minore, il quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c., e sempre in via preliminare, rilevava che le deduzioni degli appellanti costituivano sostanzialmente una critica al provvedimento di allontanamento adottato in via provvisoria e urgente, già oggetto di reclamo. Nel merito, il Curatore contestava puntualmente i motivi di gravame, invocandone il rigetto.
Con memoria del 19 marzo 2025 il Tutore si associava alla difesa del Curatore.
In data 27 marzo 2025 il P.G. “associandosi alle considerazioni svolte dal costituto curatore speciale della minore e letta l'informativa dei competenti servizi sociali” esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Alla udienza dell'8 aprile 2054, le parti concludevano come da verbale, il P.G. si riportava al parere già formulato.
Con ordinanza dell'8 aprile 2025 questa Corte, tenuto conto del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui In tema di adozione di minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, l. n. 184 del 1983 (come sostituito dall'art. 2 l. n. 173 del 2015), a tenore del quale "l"affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore”, trova applicazione sia nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità riguardante un minore di cui sia stato già disposto l'affidamento ai sensi dell'art. 2 medesima legge, sia allorquando, pendente il menzionato procedimento e fino alla eventuale declaratoria di sua adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (affidamento c.d. 'a rischio giuridico'), nonché in grado di appello ove l'ivi previsto adempimento sia stato omesso dal tribunale per i minorenni in prime cure (Cass. 9 dicembre 2022, n. 36092), disponeva che il Curatore della minore provvedesse a informare gli attuali collocatari di della loro facoltà di depositare in Cancelleria, Per_1 entro il 31 maggio 2025, eventuali memorie in forma cartacea, da custodire in originale con tutte le dovute cautele (inserimento in busta chiusa con i sigilli dell'ufficio) e da inserire poi in copia nel fascicolo telematico, previo oscuramento dei dati identificativi degli interessati, o, comunque, di rendere nota in qualsiasi forma la loro disponibilità a comparire personalmente per rendere dichiarazioni, da assumere non in presenza delle altre parti (secondo modalità separatamente dettate da questa Corte) e da raccogliere in un verbale da custodire in originale con tutte le necessarie cautele (inserimento in busta chiusa con i sigilli dell'ufficio) e successivamente da inserire nel fascicolo telematico, previo oscuramento di tutti i dati identificativi degli interessati.
Con la stessa ordinanza veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio, al fine di valutare, anche con riferimento all'attuale situazione personale, familiare, lavorativa e abitativa degli appellanti: il profilo di personalità e le competenze vicariali dei nonni paterni della piccola , i quali in primo grado si erano sottratti Persona_1 all'accertamento disposto dal T.M. mediante il competente Servizio Sociale;
la idoneità dei suddetti a garantire alla minore un normale sviluppo psico-fisico nell'ambito dell'attuale loro contesto ambientale e familiare;
la eventuale possibilità di recupero delle funzioni vicarie dei nonni, mediante interventi di sostegno da attuarsi in tempi compatibili con le esigenze della bambina, nominando quale consulente tecnico di ufficio il dott. Persona_3
Quest'ultimo, con comunicazione inviata in data 1° luglio 2025 rappresentava a questa Corte l'impossibilità di rispondere ai quesiti di cui alla suddetta ordinanza, in ragione della dichiarata indisponibilità delle parti a sottoporsi a valutazione. Questa Corte, con provvedimento del 9 luglio 2025, ritenuto necessario acquisire una valutazione tecnica, anche sulla base dei soli atti e del comportamento tenuto dagli interessati, in relazione ai quesiti formulati al c.t.u., invitava il dott. a rispondere comunque ai Persona_3 quesiti entro il termine già fissato.
In data 30 ottobre 2025 il c.t.u. depositava la propria relazione.
In data 4 novembre 2025 si procedeva all'audizione dei collocatari e copia del relativo verbale, previa verifica dell'assenza di dati identificativi degli interessati, veniva successivamente inserita nel fascicolo telematico.
Il 14 novembre 2025 veniva depositata la relazione aggiornata del Servizio Sociale del X Municipio di , nella quale si evidenziava che “A seguito del tentativo di Parte_3 visita domiciliare del 29/07/2025, come riportato nella precedente nota, il Municipio scrivente ha proceduto a contattare via e-mail, all'indirizzo utilizzato per il precedente fascicolo in T.M., il sig. in data 29/07/2025, comunicando l'incarico ricevuto ed Pt_1 inserendo i riferimenti del servizio, senza riscontro. In data 23/09/2025 si è proceduto a visita domiciliare concordata con il sig. figlio del sig. , presso l'abitazione Per_2 Pt_1 sita nel Municipio Roma X in Via Marcellino da Civezza 19, su incarico del Tribunale per i Minorenni (proc. 3132/2024), congiuntamente al assegnataria del caso. In Persona_4 sede di visita domiciliare era presente solo il sig. il quale ha dichiarato che i genitori Per_2
(sigg. e ), congiuntamente ai figli, siano in realtà domiciliati presso Pt_1 Pt_2 un'abitazione sita in Via Ostiense, di cui non ricorda il numero civico né sa fornire con esattezza indicazioni in merito al titolo di occupazione da parte del nucleo. Si sollecita il sig. riferire al Sig. la necessità di contattare i servizi, senza esito. In data Per_2 Pt_1
26/09/2025 di provvede ad inviare nuova comunicazione via mail al sig. , fissando Pt_1 un colloquio presso il servizio sociale per il giorno 07/10/2025 alle ore 10:00, senza riscontro. In data 01/10/2025 prot. CO/134619 si procede ad inviare Raccomandata con ricevuta di ritorno al sig. , con convocazione al servizio per il giorno 28/10/2025, Pt_1 senza alcun esito né riscontro. Nella data del 28/10/2025, in orario a cavallo del pranzo, si procede ad ulteriore tentativo di Visita domiciliare con la collega a la casa Persona_4 risulta vuota. Si è proceduto ad ulteriore verifica amministrativa in merito alla residenza dei sigg. ed apprendendo che la sig.ra sia stata Per_1 Parte_2 Parte_2 cancellata dal Municipio Roma IX in data 03/09/2024 per emigrazione a “Comune ignorasi”. La minore risulta ad oggi invece ancora residente in [...]
Valenti Municipio IX. Alla luce di quanto sopra riportato non risulta quindi possibile per il servizio scrivente ottemperare a quanto richiesto dall . CP_6
Alla udienza del 9 dicembre 2025i le parti e il P.G. concludevano come da verbale.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specifiche censure alle statuizioni della sentenza impugnata.
Rileva questa Corte che con la proposta impugnazione gli appellanti lamentano che il Tribunale per i Minorenni di Roma sarebbe incorso in un duplice errore: il primo consistito nell'avere stabilito in modo superficiale, sulla base della sola documentazione amministrativa, che la bambina non aveva una propria famiglia che si prendesse cura di lei e che per questo doveva essere ospitata in GL, mentre la minore viveva in un'abitazione adeguata e aveva una famiglia che se ne era presa cura sin dalla nascita, sicché era incomprensibile l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono “esclusivamente sulla base di una valutazione della presenza dei genitori biologici, trascurando completamente la relazione dei servizi sociali”; inoltre, sempre secondo gli appellanti, “risulterebbe omissivo” il fatto che il Tribunale si sia sempre affidato ai report della Casa Famiglia senza prendere in considerazione le relazioni dei Servizi Sociali, avendo “ prima diradato e poi vietato le visite dei nonni alla minore sulla scorta del fatto che la casa famiglia riferiva che la bambina si rattristasse quando in nonni non potevano andare a trovarla. Deducendo da questo non l'effettività del legame familiare e degli affetti della bambina, ma ritenendo che per non creare sofferenza alla bambina fosse più opportuno per la stessa che i nonni non andassero più a farle visita”. Gli appellanti richiamano, poi, l'episodio che aveva condotto all'apertura del procedimento n. 982/2022 VG (il ritrovamento in strada di
), ritenendolo una “situazione assolutamente unica e accidentale” ed Per_1 evidenziando che quanto riportato dalla bambina circa “piccoli furti di caramelle” costituiva circostanza negata dai nonni e non supportata da alcun riscontro. Infine, rappresentano che le loro difficoltà a recarsi a visitare la IP erano state ingiustamente considerate come una costante indisponibilità a collaborare con i servizi socio-sanitari, ciò in contraddizione con la relazione del Servizio Sociale del 22.8.2022 che riferiva in ordine alla visita fatta presso la casa dei nonni paterni, nella quale si dava atto che “sono stati trovati i figli che frequentano tutti le scuole primarie e secondarie «bel curati e vestiti, puliti e sorridenti”.
Ritiene questa Corte che nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio gli appellanti abbiano dettagliatamente indicato le parti della sentenza che intendevano sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, sia relativamente alla valutazione della documentazione prodotta, sia relativamente all'interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
È quindi evidente che, nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa in materia, gli appellanti abbiano offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte che ha formulato l'eccezione ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa prospettazione fornita nel ricorso introduttivo.
Va anche respinta l'eccezione di giudicato interno formulata dal Curatore speciale con riferimento al precedente provvedimento reso da questa Corte in sede di reclamo, stante la diversa natura del provvedimento impugnato in quella sede e della pronuncia emessa all'esito del relativo giudizio, rispetto alla presente decisione.
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Va brevemente ricordato che Il Tribunale per i Minorenni di Roma, a sostegno della decisione impugnata, ha evidenziato che dall'istruttoria svolta in primo grado erano emersi lo stato di abbandono in cui versava la minore e la profonda inadeguatezza degli odierni appellanti, ai quali i genitori di avevano in maniera del tutto informale Per_1 delegato la cura della loro figlioletta, essendosi essi da tempo allontanati dal contesto familiare. In particolare, il Tribunale ha richiamato l'episodio che aveva dato inizio al procedimento (ritrovamento della bambina in strada, da sola, da parte delle Forze dell'Ordine, in seguito alla segnalazione di una signora) e ha inoltre evidenziato che i nonni “al contempo genitori di dodici figli, molti con loro conviventi, di cui due piccolissimi e nati in pendenza della suddetta procedura di v.g. .. nel lungo periodo in cui si sono articolate la procedura di v.g. e la presente, non hanno aderito ai diversi interventi di supporto e valutativi proposti, invero chiaramente necessari per il rientro progressivo e in sicurezza presso loro della minore – rientro originariamente ipotizzato da questo T.M., in sede di v.g., e progetto che si è dovuto appunto rimuovere per la mancata cooperazione della famiglia d'origine di – la quale ultima, per converso, nel Per_1 periodo di sua permanenza presso la casa famiglia, in cui era stata accolta in condizioni igienico-sanitarie precarie e presso cui aveva anche raccontato dell'abitudine con la nonna di recarsi presso il supermercato, per commettere dei furti e chiedere l'elemosina, a riprova dello stato di incuria e di degrado in cui versava precedentemente, aveva riportato dei miglioramenti significativi e cominciato ad esprimere anche il desiderio di avere una famiglia per sé”.
Lo stesso Tribunale ha poi rilevato la costante indisponibilità della famiglia d'origine a collaborare con i servizi socio-sanitari incaricati dal Tribunale, significativa di una mancata consapevolezza delle proprie criticità e dell'assenza della relativa volontà di affrontarle nell'interesse della IP, considerati anche il loro frequente disprezzo per le regole comunitarie, riportato dagli operatori durante il periodo nel quale era Per_1 ospite della casa famiglia, e lo stile di vita a cui gli stessi avevano esposto la IP (condotta a commettere furti e chiedere elemosina, secondo quanto raccontato dalla bambina in casa famiglia), ritenendo che il prosieguo dei rapporti tra la minore e la sua famiglia d'origine si rivelasse contrario agli interessi della minore.
Gli appellanti, da parte loro, contestano: la rilevanza del fatto che la bambina fosse stata ritrovata sola in strada;
la circostanza di non avere assicurato alla propria IP una presenza continua, creandole sofferenza;
il mancato rispetto delle regole stabilite dalla Casa Famiglia;
la circostanza che la minore quando era con la nonna si recava al supermercato a rubare o chiedeva l'elemosina; la mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle relazioni del Servizio Sociale.
Ritiene questa Corte che tutti i rilievi formulati dagli appellanti siano decisamente smentiti dai verbali delle numerose audizioni svolte dal giudice, dalle relazioni del Servizio Sociale e della acquisiti agli atti e dall'attività istruttoria CP_5 integrativa disposta nel presente grado del giudizio.
Va rilevato che nel corso del lungo periodo in cui si sono svolti il procedimento n. 982/2022 VG e quello n. 27/2023 AB sono state acquisite periodiche relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, oltre che della Casa Famiglia, delle quali il primo giudice ha correttamente tenuto conto, ai fini della decisione.
In particolare, da tali relazioni emerge che all'epoca del suo rinvenimento da sola, per strada, il 26 marzo 2022, la piccola , di appena sei anni, conviveva con i nonni Per_1 paterni, in quanto la madre si era da tempo allontanata dall'Italia e non si occupava più della figlioletta, tanto che non si è poi neppure costituita in giudizio, mentre il padre viveva a Genova, ove si era formato una nuova famiglia, e nel corso del giudizio non aveva mai chiesto che la bambina fosse collocata presso di lui. I nonni paterni avevano ben dodici figli, dei quali la maggior parte ancora minorenni (due gemelle nate dopo il collocamento di in GL) e con loro conviventi;
gli stessi avevano Per_1 ripetutamente omesso di presenziare agli incontri, incuranti del fatto che il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 22.9.2022 n. cron. 8721/2022, in considerazione della ritenuta possibilità di un graduale rientro della minore presso i nonni, aveva disposto la attivazione, a cura del Servizio Sociale del Municipio Roma X, di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione dei suddetti, nel numero massimo di ore possibili, al fine di osservare e verificare l'idoneità del collocamento e di supportare la minore nel periodo di inserimento scolastico. Proprio in relazione a tale comportamento omissivo dei nonni, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con successivo decreto, aveva pertanto revocato il provvedimento del 22.9.2022 e contestualmente aveva incaricato il Servizio Sociale, in raccordo con quello del Roma IX, di individuare risorse al CP_4 fine di elaborare un progetto di affidamento etero-familiare per la minore, da sottoporre al vaglio del Tribunale.
Nella relazione del Servizio Sociale del 23.1.2023 del Municipio X di (agli Parte_3 atti del procedimento n. 982/2022 VG) si evidenziava, in particolare, che i nonni “non sembrano comprendere né condividere quali siano le motivazioni del mancato rientro della piccola a casa”.
Con decreto pubblicato il 23.8.2023 lo stesso Tribunale aveva poi incaricato il Servizio Sociale e le strutture ASL competenti di approfondire il contesto socio-familiare, il profilo di personalità e le competenze vicariali dei nonni paterni, nonché il Servizio Sociale di Genova di svolgere indagini approfondite sul padre della minore, , CP_2 prescrivendo al padre e ai nonni di fornire la massima cooperazione agli interventi dei Servizi. Tale valutazione non era stata, però, effettuata, per mancanza di disponibilità da parte degli interessati.
Va al riguardo evidenziato che gli odierni appellanti, ben consapevoli della esistenza di un procedimento minorile riguardante la nipotina, non hanno mai offerto alcuna concreta collaborazione al fine di poter riavere la bambina presso di loro, disertando gli appuntamenti con lei e non rendendosi disponibili a una valutazione da parte del competente Servizio dell'ASL.
Né può ritenersi che tale atteggiamento sia riconducibile alla distanza geografica della dal luogo di residenza del nucleo familiare o allo stato di gravidanza della CP_5 nonna, non essendo eventuali disagi o impedimenti mai stati manifestati al Tutore, che avrebbe potuto, eventualmente, disciplinare in modo diverso gli incontri, in modo da conciliare l'interesse della minore con le prospettate esigenze dei suoi familiari.
Rileva, poi, questa Corte, che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la sentenza del primo giudice non è fondata unicamente sulle relazioni della Casa- Famiglia, avendo il Tribunale per i Minorenni correttamente sottolineato il grave episodio che aveva dato luogo all'iniziativa del PMM, e specificamente i rinvenimento della minore, di appena sei anni, da sola per strada, all'insaputa degli avi che si erano allontanati da casa ignari del grave pericolo al quale la piccola era stata esposta a causa della loro negligenza. Tale episodio, minimizzato nella sua portata dagli odierni appellanti, costituisce la prova evidente della grave situazione di pericolo, di disagio e di privazione in cui la piccola si trovava in quel contesto, il che trova conforto nella relazione elaborata dalla subito dopo il collocamento della minore, ove CP_5 si illustravano le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui la bambina si trovava e si riferiva quanto confidato da agli operatori, circa l'abitudine della nonna di Per_1 condurla con sé al supermercato per commettere piccoli furti e in strada per mendicare. Va rilevato che quest'ultima circostanza ha trovato ampia conferma anche nelle dichiarazioni rese dai collocatari, i quali hanno riferito che nei primi tempi in cui si trovava con loro la bambina, stando seduta con il padre collocatario su una panchina, aveva istintivamente porto le mani ai passanti, per chiedere l'elemosina.
Tutto quanto emerso dalle relazioni della GL, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non risulta assolutamente in contraddizione con la relazione del 22.8.2022 del Servizio Sociale, ove si evidenziava che nel corso di una visita domiciliare i bambini erano stati trovati ben curati, puliti e sorridenti. Al riguardo, va necessariamente rilevato che nelle successive relazioni di aggiornamento il Servizio Sociale ha sempre confermato le già precedentemente riscontrate criticità dei nonni paterni. In particolare, nella relazione dell'1.6.2023, confermando le criticità rilevate da tutti gli operatori coinvolti, il Servizio aveva concluso insistendo sulla “necessità di individuare al più presto una famiglia adatta alle esigenze della minore”.
All'udienza del 13 giugno 2024 il responsabile del Servizio Sociale aveva dichiarato che i nonni non si erano presentati per le valutazioni sulle competenze vicariali perché impegnati per motivi di lavoro e il Servizio non aveva più notizie di loro.
Le criticità emerse in primo grado trovano conferma anche nelle relazioni di aggiornamento acquisite nel presente grado del giudizio e soprattutto nell'ultima, pervenuta il 14 novembre 2025, ove è stata sottolineata la impossibilità, per gli operatori, di mettersi in contatto con la e con il , i quali non erano stati rinvenuti Parte_2 Per_1 all'indirizzo ove in passato risiedeva il nucleo e non avevano risposto alle convocazioni del Servizio.
Va infine evidenziato che nel presente grado del giudizio gli appellanti si sono anche sottratti alla valutazione da parte del consulente tecnico di ufficio nominato da questa Corte al fine di valutare le capacità vicarie dei due nonni.
Il c.t.u. incaricato, non essendo riuscito a procedere all'approfondimento delle caratteristiche strutturali e sovrastrutturali di ordine personologico dei soggetti indicati, in ragione della loro determinazione a non partecipare all'accertamento, ha svolto la sua valutazione circa la personalità degli appellanti sulla base di quanto risultante dagli atti.
In particolare, il c.t.u. ha sottolineato l'aspetto della incostanza dei nonni agli appuntamenti con la nipotina, evidenziando che da tale comportamento si può
“ipotizzare come in generale gli equilibri relazionali possano essere costantemente esposti agli effetti di una improvvisa variabilità che mette potenzialmente la minore in una condizione di continua sollecitazione, certamente poco funzionale”, e che “Nel clima rappresentato dalle figure istituzionali incaricate di seguire il caso la stessa incostanza definisce un quadro potenzialmente privo di riferimenti per la piccola , Per_1 vulnerabile agli esiti di azioni che appaiono estemporanee”. Inoltre il c.t.u. ha sottolineato che “Una presenza mutevole, anche a seguito dei tentativi che sono stati tentati al fine di stabilizzare i rapporti tra i nonni e la minore, ripropongono al contrario una ciclica discontinuità e l'impossibilità di determinare percorsi di riavvicinamento saldi e prevedibili”.
Con riferimento alla delegata indagine sulla idoneità degli appellanti allo svolgimento di funzioni vicarie dei genitori nei confronti della piccola , il dott. ha Per_1 Per_3 evidenziato che “Alla lettura degli atti si devono prima di tutto considerare le condizioni che hanno determinato il primo allontanamento della piccola , poi l'assenza agli Per_1 incontri programmati in spazio neutro che avevano “ingenerato nella bambina sentimenti di sofferenza e delusione”; “Il contenuto delle relazioni in atti aveva quindi messo in risalto la scarsa adesione alle regole dei signori e oltre Per_1 Parte_2 all'attitudine degli stessi nonni nel riferirsi in modo inadeguato alla bambina, generando disorientamento. Tali condotte non appaiono, per quanto rappresentato agli atti, configurare una condizione di idoneità degli stessi nonni paterni nello svolgere funzioni genitoriali vicarie nei confronti di ”. Per_1
Quanto alla possibilità di recupero delle capacità vicarie dei nonni, il c.t.u. ha ritenuto che “L'aver disertato una valutazione già disposta in passato , come l'essersi di fatto resi indisponibili anche all'attuale accertamento dopo essere ricorsi in appello per ottenerlo, rappresentano elementi che permettono di ipotizzare anche scarsa adesione anche ad eventuali progetti di cura che richiederebbero ben altra costanza, laddove si può quindi affermare che in queste condizioni non esistono indicazioni per l'attivazione di percorsi terapeutici o di sostegno alla funzione vicaria. A questo si deve aggiungere che l'avanzare dell'età si associa esponenzialmente alla rigidità nel cambiamento, laddove col passare del tempo gli individui tendono per loro natura a cristallizzare, come detto, ulteriormente i loro tratti di personalità rendendo irrealistica ogni aspettativa relativa a una trasformazione radicale e profonda, quando invece le stesse inclinazioni strutturali dovrebbero essere completamente trasformate. Né una cura eventualmente estesa nel tempo è compatibile con le necessità di crescita della minore che proprio a questa età, e ancora per una breve finestra temporale, vede strutturarsi con molta rapidità i propri modelli di attaccamento. Il processo della sua stessa strutturazione, infatti, è particolarmente sensibile ed altamente esposto alle interferenze esterne”.
Infine, con riferimento al quesito sulla compatibilità dei tempi di recupero dei nonni rispetto alle esigenze della minore, il consulente ha concluso affermando che Il livello di incostanza, profonda discontinuità, e il basso grado di compliance con il contesto istituzionale e di cura, rappresentano elementi tali da indicare una prognosi negativa. Nel caso di una minore così piccola il problema quindi si pone in termini di prospettiva a breve termine, poiché questa fase dello sviluppo è cruciale per la minore. Un tempo breve inoltre non sembra, a parere dello scrivente, certamente sufficiente a produrre i risultati attesi. Difficile coniugare pertanto: strumenti attivabili, obiettivi da raggiungere e rispetto dei tempi di crescita della minore. È quindi possibile affermare, a parere di chi scrive, che l'eventuale recupero della funzione vicaria dei periziandi non appare, nel caso di specie, al momento compatibile con le esigenze di una bambina dell'età di . Per_1
Alla stregua delle complessive risultanze della svolta istruttoria, e in particolare del comportamento tenuto dagli odierni appellanti sia in primo che in secondo grado rispetto alla possibilità di sottoporsi a valutazione, e considerata, inoltre, la discontinuità con la quale i nonni hanno presenziato agli incontri con la minore, ritiene queta Corte che sussista lo stato di abbandono, per darsi luogo alla dichiarazione di adottabilità.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. 25/01/2021 n. 1473).
Nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie è possibile in primo luogo affermare che i genitori della piccola non hanno mostrato alcun interesse per la Per_1 bambina, tanto che la madre, allontanatasi da tempo dall'abitazione familiare senza mantenere alcun contatto con la figlioletta, non si è costituita né in primo né in secondo grado, mentre il padre, da tempo trasferitosi a Genova ove ha un nuovo nucleo familiare, non ha chiesto il collocamento della piccola presso di sé, insistendo per l'affidamento e il collocamento della bambina presso i nonni paterni, ai quali la minore era stata già informalmente affidata dai suoi genitori.
Quanto ai nonni paterni, ritiene questa Corte che gli stessi non siano assolutamente in grado di garantire alla nipotina quel minimo di accudimento e di cure necessario per il suo corretto sviluppo psico-fisico e sociale, ciò sia a causa delle condizioni in cui la piccola viveva l'intero nucleo familiare, ove veniva trascurata al punto che nessuno le tagliava neppure le unghie, come da lei stessa riferito ai collocatari, sia per le carenze di attenzioni e di cure messe in luce dall'episodio del rinvenimento della piccola, da sola, per strada, e dalle condizioni di trascuratezza in cui la stessa versava al momento del suo collocamento in GL .
Ai fini della valutazione delle capacità vicarie dei nonni non può certamente non tenersi conto del grave episodio che ha determinato l'apertura dell'originario procedimento de responsabilitate, né possono essere ignorati i fatti narrati dalla piccola agli operatori della GL, in merito ai furti commessi con la nonna nei supermercati e alle richieste di elemosina per strada (circostanza questa confermata dalle dichiarazioni rese dai collocatari).
All'epoca della prima segnalazione (marzo 2022) la piccola aveva appena sei anni, e aveva già provato la sensazione di trascuratezza e di abbandono che emerge inequivocabilmente dai fatti di causa e dai comportamenti istintivi mantenuti dalla minore anche oltre il suo collocamento al di fuori del nucleo familiare (come l'episodio narrato dai collocatari, dell'istintivo gesto della bambina di porgere le mani ai passanti per chiedere l'elemosina e come la reazione al taglio delle unghie da parte della madre collocataria).
Anche l'atteggiamento scarsamente collaborativo e addirittura ostruzionistico tenuto dai nonni sia riguardo agli incontri con la nipotina che alla loro sottoposizione alle disposte valutazioni denota scarsa attitudine della coppia a Controparte_7 perseguire l'interesse della minore mediante i necessari strumenti, opportunamente loro offerti dalle competenti autorità.
Tale atteggiamento, sottolineato anche dal c.t.u., denota una scarsa attitudine di entrambi i nonni all'accudimento della minore in funzione vicaria rispetto ai genitori inadempienti, il che esclude del tutto la capacità del e della di Per_1 Parte_2 sostenere la crescita della piccola . Per_1
Va poi decisamente esclusa la possibilità di un recupero della capacità dei nonni in tempi compatibili con le esigenze della nipotina. A tal fine, deve rilevarsi che dopo il collocamento della bambina in Casa Famiglia, gli odierni appellanti hanno saltato molti appuntamenti con la piccola, e negli ultimi tempi essi non hanno mai risposto alle convocazioni degli Assistenti Sociali che cercavano di mettersi in contatto con loro per concordare qualche appuntamento, né sono stati rinvenuti presso quella che un tempo era la residenza familiare, rendendosi di fatto irreperibili;
inoltre, gli stessi neppure hanno mai chiesto informazioni sulla nipotina, né hanno in alcun modo dimostrato di essersi concretamente attivati per recuperare il loro rapporto con , posto che in Per_1 passato gli interessati ben avrebbero potuto contattare, anche telefonicamente, le competenti strutture, per manifestare il proprio interesse per le condizioni della minore o per pianificare gli incontri con la stessa e chiedere informazioni su eventuali percorsi da seguire.
In definitiva, sulla base delle risultanze della svolta istruttoria, e in particolare dell'atteggiamento di trascuratezza e diffidenza, nonché di ostruzionismo manifestato dagli odierni appellanti, è possibile escludere in maniera assoluta la possibilità di un recupero delle capacità dei nonni di prendersi cura della nipotina in tempi brevi, compatibili con l'urgente esigenza della minore di superare, mediante adeguate cure e attenzioni, le gravi carenze relazionali e affettive che hanno contraddistinto i primi anni della sua vita.
Le vicende che hanno gradualmente contrassegnato il collocamento in Casa Famiglia della piccola , all'età di appena sei anni, e l'evoluzione complessiva della vicenda Per_1 in esame non consentono ormai più di ipotizzare la possibilità di un rientro della bambina nel proprio contesto familiare di origine, ove la piccola sarebbe nuovamente esposta a precarie condizioni igienico-sanitarie e a carenze di cure e di attenzioni, incompatibili con la sua esigenza di uno sviluppo psico-fisico sano e armonioso.
Ritiene pertanto questa Corte che in relazione alle indifferibili esigenze della piccola vada assolutamente esclusa la possibilità di un ricollocamento della minore Per_1 all'interno del suo nucleo familiare di origine, trattandosi di una soluzione assolutamente non idonea a garantire la tutela della bambina ed il suo adeguato accudimento, tenuto conto, a tal fine, della assenza, in entrambi i nonni, della benché minima consapevolezza delle proprie responsabilità e, inoltre, della diffidenza degli stessi verso le istituzioni e dello scarso rispetto da loro manifestato nei confronti dei provvedimenti dell'autorità e, soprattutto, nei confronti della nipotina.
I motivi di impugnazione articolati nell'atto di appello si rivelano, in definitiva, del tutto privi di fondamento e devono pertanto essere respinti, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di questo grado del giudizio, in ragione della materia trattata e degli interessi sottesi alla domanda, devono essere compensate per intero tra tutte le parti .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Minorenni, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da Parte_2
e da con ricorso depositato il 24 settembre 2024 avverso la sentenza Parte_1 emessa l'11 luglio 2024 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di cui sopra;
2) Compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Monica Micheli Consigliere On. dott. Roberto Callegari Consigliere On. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di appello iscritto al n. 51420/2024 V.G.
TRA
, nato a [...] (ex YU) il 15/10/1976 (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] (ex YU) il 04/12/1979 (c.f. ), nonni Parte_2 C.F._2 paterni della minore , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Luigi Galloni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, Via San Girolamo Emiliani n. 15
APPELLANTI
, madre della minore , nata a [...] il [...], Controparte_1 Persona_1 contumace nato a [...] il [...] (c.f. , padre della minore CP_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Ciotti Persona_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma viale delle Milizie n. 124 avv. Antonella Mastrocola, nella qualità di Curatore Speciale e difensore della minore
, nata a [...] il [...], giusta nomina del Tribunale per i Minorenni Persona_1 di Roma con Decreto del 4/5.5.2022, rappresentata e difesa da se stessa e domiciliata presso il proprio studio sito in Roma, Viale delle Milizie n. 9
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE dei MINORENNI di Roma
APPELLATI nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Roma
INTERVENUTO avente a oggetto: appello avverso la sentenza emessa l'11.7.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore
, nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI: per gli appellanti:
Voglia la Corte adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza del Tribunale di Roma, così come in epigrafe identificata, dichiarando la revoca della dichiarazione di stato di adottabilità di l'affidamento della minore ad i nonni paterni, sig.ri Persona_1 Pt_1
e attribuendo loro la tutela e, per l'effetto, revocare ogni altra
[...] Controparte_3 decisione contraria.
Per : CP_2
aderisce alla richiesta degli appellanti nonni paterni, nella parte in cui si chiede la revoca della dichiarazione di stato di adottabilità di e l'affidamento della minore Persona_1 ai nonni paterni, sig.ri e attribuendo loro la tutela, con Parte_1 Controparte_3 la revoca di ogni altra decisione.
Per il Curatore Speciale, avv. Antonella Mastrocola:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai sig.ri e in quanto inammissibile e in ogni caso Parte_1 Parte_2 infondato e confermare integralmente la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma dell'11.7.2024, pubblicata il 23.8.2024, che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore . Con vittoria delle spese e del compenso professionale. Persona_1
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso del 20.4.2022 il P.M.M. di Roma esponeva che i Carabinieri della Stazione di Roma in data 24 marzo 2022 erano intervenuti su richiesta di una signora che aveva notato una bambina (successivamente identificata nella piccola ) Persona_1 camminare da sola in strada;
nell'occasione, gli operanti si erano recati, unitamente alla minore, presso l'abitazione dalla stessa indicata, ove avevano trovato lo zio ( , Persona_2 nato a [...] l'[...]), il quale aveva loro riferito che i genitori della bambina si trovavano in Bosnia Erzegovina e che la piccola era stata affidata ai nonni paterni (i sig.ri e ); tale ultima circostanza era stata successivamente Parte_1 Parte_2 confermata anche dal nonno paterno della minore, , il quale, escusso a Parte_1 sommarie informazioni, aveva dichiarato che il padre di da circa 4 anni viveva Per_1 stabilmente a Genova, mentre nulla sapeva quanto alla madre della bambina;
nell'occasione il aveva riferito di essersi temporaneamente allontanato Per_1 dall'abitazione, unitamente alla moglie, per recarsi a fare la spesa e che, presumibilmente, la minore era uscita di casa in cerca dei nonni;
dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori era risultato che di fatto la minore era stata lasciata da molto tempo alle cure dei nonni paterni.
Ritenendo che il ritrovamento della minore in strada evidenziava la inidoneità della rete parentale paterna all'esercizio delle funzioni genitoriali suppletive, il P.M.M. chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Roma di disporre, ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c., “in via provvisoria e urgente, la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori (di , nata a [...] il [...]) e la nomina di un Tutore, con Persona_1 incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per un approfondimento delle condizioni socio-familiari del nucleo composto dalla minore, dai nonni paterni e dallo zio (…) e valutazione del suo più idoneo collocamento”.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto n. cron. 4087/2022 del 4/5.5.2022 reso nel procedimento n. 982/2022 VG , ritenuto sussistente “un quadro di potenziale grave pregiudizio per la minore”, disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominava quale Tutore provvisorio di il Sindaco p.t. di Per_1 [...]
e quale Curatore speciale della stessa l'avvocato Antonella Mastrocola;
Pt_3 disponeva il collocamento della bambina in Casa Famiglia, con divieto di prelievo e di visita per chiunque, in mancanza di autorizzazione dello stesso Tribunale;
incaricava il Servizio Sociale del Municipio X di Roma Capitale, in raccordo con il Servizio Sociale del Municipio IX, di effettuare un'urgente indagine socio-familiare sul nucleo dei nonni paterni della minore, invitando i genitori e i nonni stessi a prestare la massima collaborazione con gli operatori dei competenti Servizi Sociali e a sottoporsi ai necessari accertamenti;
infine, disponeva la comparizione dei genitori, dei nonni e del Tutore per l'udienza del 5.9.2022.
In data 24.6.2022 la piccola veniva collocata presso la GL “Baloo”, Per_1 sita in Cassino (FR).
Venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e le relazioni periodiche di aggiornamento della GL.
Su istanza dei nonni paterni, e il Tribunale per i Parte_1 Parte_2
Minorenni di Roma con provvedimento del 13.7.2022 autorizzava il Tutore a regolamentare le visite fra la minore e i nonni stessi, “previa valutazione della rispondenza della frequentazione all'interesse della bambina”.
Il Tutore disponeva che gli incontri tra i nonni e si svolgessero in modalità Per_1 protetta, una volta alla settimana presso lo spazio neutro messo a disposizione dalla struttura che ospitava la bambina (Spazio Famiglia Ohana).
In data 5.9.2022 si costituiva il Curatore speciale della minore e nel corso dell'udienza tenuta in pari data venivano ascoltati dal G.O. delegato per l'istruttoria il padre della minore, i nonni paterni, la psicologa della Casa Famiglia, il Tutore e il Curatore;
all'esito il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 22.9.2022 Cron. 8721/2022, disponeva il graduale rientro della minore presso i nonni paterni previa attivazione, a cura del Servizio Sociale del Municipio Roma X, di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione dei nonni nel numero massimo di ore possibili, al fine di osservare e di verificare l'idoneità del collocamento, oltre che di supportare la minore nel periodo di inserimento scolastico.
Con successivo decreto del 4/11.10.2022 Cron. n. 9613/2022 lo stesso Tribunale, rilevato che dall'istanza depositata dal curatore speciale e dalla relazione della Casa Famiglia era emerso che i nonni paterni della minore ripetutamente avevano omesso di presenziare agli incontri programmati in spazio neutro con la IP, ingenerando nella bambina sentimenti di sofferenza e delusione, revocava il provvedimento del 22.9.2022 e contestualmente incaricava lo stesso Servizio, in raccordo con quello del Municipio Roma IX, di individuare risorse al fine di elaborare un progetto di affidamento etero- familiare per la minore, da sottoporre al vaglio del Tribunale con relazione scritta.
Nel corso dell'udienza del 30.1.2023 il Tutore e il Curatore, sulla base degli aggiornamenti acquisiti e delle criticità emerse, chiedevano che venisse disposta la trasmissione degli atti al P.M.M. per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono della bambina.
Il P.M.M. con ricorso dell'8.2.2023, chiedeva, ai sensi degli artt. 8 e ss. L. n. 184/1983, l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della piccola
. Per_1
Con decreto n. cron. 4135/2023 del 12/13.4.2023 il Tribunale per i Minorenni di Roma, ritenendo sussistenti le medesime condizioni di vita ed ambientali che avevano determinato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e il collocamento della minore in casa famiglia e considerato che i nonni paterni non avevano assicurato una presenza continua e adeguata agli incontri programmati, provocando sentimenti di sofferenza e delusione nella IP e aggravando la situazione di pregiudizio per la stessa, e inoltre che non risultavano esservi notizie aggiornate sui genitori e la nonna paterna era in stato di gravidanza, in attesa di altri due figli gemelli (l'undicesimo e il dodicesimo), disponeva l'apertura del procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono della minore , confermava la Persona_1 sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori della minore, confermava la nomina del Sindaco p.t. di quale Tutore provvisorio della bambina e Parte_3 disponeva l'immediato inserimento della stessa all'interno di una coppia dichiarata idonea all'adozione, confermando, nelle more, il collocamento della minore in struttura e disponendo l'apertura di una procedura M.A.B. in favore della medesima. Con lo stesso decreto venivano nominati i difensori di ufficio per i genitori, in mancanza di nomina di difensori di fiducia, ed era confermata la nomina del Curatore speciale della minore. Il Tribunale disponeva inoltre che il Servizio Sociale di Roma Capitale, , CP_4 inviasse relazione di aggiornamento entro il 7.6.2023, e fissava ai sensi dell'art. 12 L. n. 184/1983 l'udienza collegiale del 15.6.2023 per la comparizione dei genitori, oltre che dei difensori degli stessi, del tutore, del competente Servizio Sociale, del Responsabile della GL e del curatore speciale.
Alla udienza del 15.6.2023 comparivano i nonni, il Tutore provvisorio della minore, il Curatore Speciale, l'operatore del Servizio Sociale e il responsabile della GL.
Con decreto del 15 giugno 2023 il Tribunale incaricava il Servizio Sociale e le strutture ASL competenti di approfondire il contesto socio-familiare, il profilo di personalità e le competenze vicariali dei nonni paterni, mandando al Servizio Sociale di Genova per indagini approfondite sul padre della minore, . CP_2
Avverso quest'ultimo decreto gli odierni appellanti proponevano reclamo “nella parte in cui conferma la disposizione della collocazione della minore in casa famiglia di cui al precedente Decreto provvisorio 4787 del 5/5/22; - nella parte in cui non si pronuncia - e quindi non accoglie - l'istanza avanzata dai nonni paterni di reinserimento della minore nel proprio nucleo familiare di provenienza con abitazione nell'unità immobiliare sita in Roma, via Marcellino da Civezza, n. 19, confermando la precedente disposizione di collocamento in GL”.
Con decreto n. cron. 16/2024 dell'11.1.2024 questa Corte rigettava il reclamo, richiamando il contenuto delle relazioni trasmesse dalla Casa Famiglia e dai Servizi Sociali ed evidenziando che i nonni non avevano partecipato agli incontri con la nipotina programmati per il mese di febbraio 2023 e che anche in seguito, quando erano stati presenti, non sempre si erano attenuti alle regole stabilite dagli operatori e spesso avevano “falsamente rassicurato la minore sul fatto che presto sarebbe tornata a casa con loro e le hanno raccomandato di rappresentare al tutore e al giudice il proprio desiderio di voler tornare a casa”. La stessa Corte richiamava la situazione anagrafica del nucleo familiare: la nonna, che aveva avuto due gemelle nel mese di marzo 2023, aveva la residenza virtuale in via Modesta Valenti;
il nonno risultava irreperibile;
nel domicilio di fatto del nucleo abitavano i nonni stessi con nove figli.
All'udienza dell'8.2.2024 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma emergeva che il padre della minore non era stato presente agli incontri fissati con la figlioletta e che i nonni si erano presentati “alternativamente”, come riferito dalla Casa Famiglia, la quale aveva segnalato che “nulla è mutato nel tempo circa la qualità degli incontri. Li abbiamo ammoniti rispetto alla continuità e al rispetto delle regole e da ultimo si registra un miglioramento. Si riferiscono in modo inadeguato alla bambina, riproponendo i temi già affrontati circa i ruoli parentali e la confusione che la loro comunicazione provoca alla bambina”.
All'esito il Tribunale per i Minorenni “alla luce dell'odierna istruttoria, che conferma l'assenza dei presupposti per l'elaborazione di un progetto di rientro in famiglia della minore in tempi compatibili con gli immediati bisogni evolutivi della bambina” confermava il collocamento a rischio giuridico di , disponeva che gli Persona_1 incontri tra i nonni e la minore, in attesa delle disposte valutazioni, proseguissero una volta al mese presso lo spazio neutro in modo alternato (un mese la nonna, un mese il nonno) con facoltà per il tutore di sospenderli ove gli stessi non garantissero continuità e comportamento adeguato, con sospensione degli incontri tra la minore e i genitori, vista l'assenza della madre e la mancata presenza del padre.
Alla udienza del 13.6.2024 il Servizio Sociale riferiva che i nonni erano stati informati delle disposizioni sulla valutazione delle competenze genitoriali vicarie, ma non si erano sottoposti ad alcun accertamento, dichiarando di essere impegnati per motivi di lavoro;
il Servizio rappresentava, inoltre, di non avere avuto più notizie dei nonni stessi, dopo i suddetti contatti.
In data 11.7.2024 il T.M. emetteva la sentenza appellata, con la quale dichiarava lo stato di adottabilità di e confermava il collocamento della stessa presso una Persona_1 coppia dichiarata idonea all'adozione.
Avverso tale sentenza proponevano appello e i quali Parte_1 Parte_2 con un unico motivo di impugnazione lamentavano “errori di valutazione” circa lo stato di abbandono della minore e circa la possibilità del rientro della stessa nella famiglia di origine, deducendo che il T.M., in modo superficiale e sulla base della sola documentazione amministrativa, aveva ritenuto che la bambina non avesse una propria famiglia idonea a prendersi cura di lei, laddove, invece, i nonni avevano una abitazione adeguata e si erano presi cura della nipotina sin dalla nascita. Gli appellanti censuravano, inoltre, il fatto che il Tribunale si era unicamente affidato ai report della
, senza prendere in considerazione le relazioni dei Servizi Sociali e CP_5 concludevano chiedendo la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità di e l'affidamento della minore a loro, con attribuzione della relativa tutela e Persona_1 revoca di ogni altra decisione contraria.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza dell'8 aprile 2025, con memoria depositata telematicamente il 29 gennaio 2025 si costituiva , il quale aderiva CP_2 alla richiesta degli appellanti, nella parte in cui si chiedeva la revoca della dichiarazione di stato di adottabilità di e l'affidamento della minore ai nonni paterni, con Persona_1 attribuzione a questi ultimi della relativa tutela, nonché la revoca di ogni altra decisione.
In data 20 febbraio 2025 si costituiva il Curatore speciale della minore, il quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c., e sempre in via preliminare, rilevava che le deduzioni degli appellanti costituivano sostanzialmente una critica al provvedimento di allontanamento adottato in via provvisoria e urgente, già oggetto di reclamo. Nel merito, il Curatore contestava puntualmente i motivi di gravame, invocandone il rigetto.
Con memoria del 19 marzo 2025 il Tutore si associava alla difesa del Curatore.
In data 27 marzo 2025 il P.G. “associandosi alle considerazioni svolte dal costituto curatore speciale della minore e letta l'informativa dei competenti servizi sociali” esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Alla udienza dell'8 aprile 2054, le parti concludevano come da verbale, il P.G. si riportava al parere già formulato.
Con ordinanza dell'8 aprile 2025 questa Corte, tenuto conto del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui In tema di adozione di minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, l. n. 184 del 1983 (come sostituito dall'art. 2 l. n. 173 del 2015), a tenore del quale "l"affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore”, trova applicazione sia nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità riguardante un minore di cui sia stato già disposto l'affidamento ai sensi dell'art. 2 medesima legge, sia allorquando, pendente il menzionato procedimento e fino alla eventuale declaratoria di sua adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (affidamento c.d. 'a rischio giuridico'), nonché in grado di appello ove l'ivi previsto adempimento sia stato omesso dal tribunale per i minorenni in prime cure (Cass. 9 dicembre 2022, n. 36092), disponeva che il Curatore della minore provvedesse a informare gli attuali collocatari di della loro facoltà di depositare in Cancelleria, Per_1 entro il 31 maggio 2025, eventuali memorie in forma cartacea, da custodire in originale con tutte le dovute cautele (inserimento in busta chiusa con i sigilli dell'ufficio) e da inserire poi in copia nel fascicolo telematico, previo oscuramento dei dati identificativi degli interessati, o, comunque, di rendere nota in qualsiasi forma la loro disponibilità a comparire personalmente per rendere dichiarazioni, da assumere non in presenza delle altre parti (secondo modalità separatamente dettate da questa Corte) e da raccogliere in un verbale da custodire in originale con tutte le necessarie cautele (inserimento in busta chiusa con i sigilli dell'ufficio) e successivamente da inserire nel fascicolo telematico, previo oscuramento di tutti i dati identificativi degli interessati.
Con la stessa ordinanza veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio, al fine di valutare, anche con riferimento all'attuale situazione personale, familiare, lavorativa e abitativa degli appellanti: il profilo di personalità e le competenze vicariali dei nonni paterni della piccola , i quali in primo grado si erano sottratti Persona_1 all'accertamento disposto dal T.M. mediante il competente Servizio Sociale;
la idoneità dei suddetti a garantire alla minore un normale sviluppo psico-fisico nell'ambito dell'attuale loro contesto ambientale e familiare;
la eventuale possibilità di recupero delle funzioni vicarie dei nonni, mediante interventi di sostegno da attuarsi in tempi compatibili con le esigenze della bambina, nominando quale consulente tecnico di ufficio il dott. Persona_3
Quest'ultimo, con comunicazione inviata in data 1° luglio 2025 rappresentava a questa Corte l'impossibilità di rispondere ai quesiti di cui alla suddetta ordinanza, in ragione della dichiarata indisponibilità delle parti a sottoporsi a valutazione. Questa Corte, con provvedimento del 9 luglio 2025, ritenuto necessario acquisire una valutazione tecnica, anche sulla base dei soli atti e del comportamento tenuto dagli interessati, in relazione ai quesiti formulati al c.t.u., invitava il dott. a rispondere comunque ai Persona_3 quesiti entro il termine già fissato.
In data 30 ottobre 2025 il c.t.u. depositava la propria relazione.
In data 4 novembre 2025 si procedeva all'audizione dei collocatari e copia del relativo verbale, previa verifica dell'assenza di dati identificativi degli interessati, veniva successivamente inserita nel fascicolo telematico.
Il 14 novembre 2025 veniva depositata la relazione aggiornata del Servizio Sociale del X Municipio di , nella quale si evidenziava che “A seguito del tentativo di Parte_3 visita domiciliare del 29/07/2025, come riportato nella precedente nota, il Municipio scrivente ha proceduto a contattare via e-mail, all'indirizzo utilizzato per il precedente fascicolo in T.M., il sig. in data 29/07/2025, comunicando l'incarico ricevuto ed Pt_1 inserendo i riferimenti del servizio, senza riscontro. In data 23/09/2025 si è proceduto a visita domiciliare concordata con il sig. figlio del sig. , presso l'abitazione Per_2 Pt_1 sita nel Municipio Roma X in Via Marcellino da Civezza 19, su incarico del Tribunale per i Minorenni (proc. 3132/2024), congiuntamente al assegnataria del caso. In Persona_4 sede di visita domiciliare era presente solo il sig. il quale ha dichiarato che i genitori Per_2
(sigg. e ), congiuntamente ai figli, siano in realtà domiciliati presso Pt_1 Pt_2 un'abitazione sita in Via Ostiense, di cui non ricorda il numero civico né sa fornire con esattezza indicazioni in merito al titolo di occupazione da parte del nucleo. Si sollecita il sig. riferire al Sig. la necessità di contattare i servizi, senza esito. In data Per_2 Pt_1
26/09/2025 di provvede ad inviare nuova comunicazione via mail al sig. , fissando Pt_1 un colloquio presso il servizio sociale per il giorno 07/10/2025 alle ore 10:00, senza riscontro. In data 01/10/2025 prot. CO/134619 si procede ad inviare Raccomandata con ricevuta di ritorno al sig. , con convocazione al servizio per il giorno 28/10/2025, Pt_1 senza alcun esito né riscontro. Nella data del 28/10/2025, in orario a cavallo del pranzo, si procede ad ulteriore tentativo di Visita domiciliare con la collega a la casa Persona_4 risulta vuota. Si è proceduto ad ulteriore verifica amministrativa in merito alla residenza dei sigg. ed apprendendo che la sig.ra sia stata Per_1 Parte_2 Parte_2 cancellata dal Municipio Roma IX in data 03/09/2024 per emigrazione a “Comune ignorasi”. La minore risulta ad oggi invece ancora residente in [...]
Valenti Municipio IX. Alla luce di quanto sopra riportato non risulta quindi possibile per il servizio scrivente ottemperare a quanto richiesto dall . CP_6
Alla udienza del 9 dicembre 2025i le parti e il P.G. concludevano come da verbale.
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Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specifiche censure alle statuizioni della sentenza impugnata.
Rileva questa Corte che con la proposta impugnazione gli appellanti lamentano che il Tribunale per i Minorenni di Roma sarebbe incorso in un duplice errore: il primo consistito nell'avere stabilito in modo superficiale, sulla base della sola documentazione amministrativa, che la bambina non aveva una propria famiglia che si prendesse cura di lei e che per questo doveva essere ospitata in GL, mentre la minore viveva in un'abitazione adeguata e aveva una famiglia che se ne era presa cura sin dalla nascita, sicché era incomprensibile l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono “esclusivamente sulla base di una valutazione della presenza dei genitori biologici, trascurando completamente la relazione dei servizi sociali”; inoltre, sempre secondo gli appellanti, “risulterebbe omissivo” il fatto che il Tribunale si sia sempre affidato ai report della Casa Famiglia senza prendere in considerazione le relazioni dei Servizi Sociali, avendo “ prima diradato e poi vietato le visite dei nonni alla minore sulla scorta del fatto che la casa famiglia riferiva che la bambina si rattristasse quando in nonni non potevano andare a trovarla. Deducendo da questo non l'effettività del legame familiare e degli affetti della bambina, ma ritenendo che per non creare sofferenza alla bambina fosse più opportuno per la stessa che i nonni non andassero più a farle visita”. Gli appellanti richiamano, poi, l'episodio che aveva condotto all'apertura del procedimento n. 982/2022 VG (il ritrovamento in strada di
), ritenendolo una “situazione assolutamente unica e accidentale” ed Per_1 evidenziando che quanto riportato dalla bambina circa “piccoli furti di caramelle” costituiva circostanza negata dai nonni e non supportata da alcun riscontro. Infine, rappresentano che le loro difficoltà a recarsi a visitare la IP erano state ingiustamente considerate come una costante indisponibilità a collaborare con i servizi socio-sanitari, ciò in contraddizione con la relazione del Servizio Sociale del 22.8.2022 che riferiva in ordine alla visita fatta presso la casa dei nonni paterni, nella quale si dava atto che “sono stati trovati i figli che frequentano tutti le scuole primarie e secondarie «bel curati e vestiti, puliti e sorridenti”.
Ritiene questa Corte che nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio gli appellanti abbiano dettagliatamente indicato le parti della sentenza che intendevano sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, sia relativamente alla valutazione della documentazione prodotta, sia relativamente all'interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
È quindi evidente che, nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa in materia, gli appellanti abbiano offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte che ha formulato l'eccezione ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa prospettazione fornita nel ricorso introduttivo.
Va anche respinta l'eccezione di giudicato interno formulata dal Curatore speciale con riferimento al precedente provvedimento reso da questa Corte in sede di reclamo, stante la diversa natura del provvedimento impugnato in quella sede e della pronuncia emessa all'esito del relativo giudizio, rispetto alla presente decisione.
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Va brevemente ricordato che Il Tribunale per i Minorenni di Roma, a sostegno della decisione impugnata, ha evidenziato che dall'istruttoria svolta in primo grado erano emersi lo stato di abbandono in cui versava la minore e la profonda inadeguatezza degli odierni appellanti, ai quali i genitori di avevano in maniera del tutto informale Per_1 delegato la cura della loro figlioletta, essendosi essi da tempo allontanati dal contesto familiare. In particolare, il Tribunale ha richiamato l'episodio che aveva dato inizio al procedimento (ritrovamento della bambina in strada, da sola, da parte delle Forze dell'Ordine, in seguito alla segnalazione di una signora) e ha inoltre evidenziato che i nonni “al contempo genitori di dodici figli, molti con loro conviventi, di cui due piccolissimi e nati in pendenza della suddetta procedura di v.g. .. nel lungo periodo in cui si sono articolate la procedura di v.g. e la presente, non hanno aderito ai diversi interventi di supporto e valutativi proposti, invero chiaramente necessari per il rientro progressivo e in sicurezza presso loro della minore – rientro originariamente ipotizzato da questo T.M., in sede di v.g., e progetto che si è dovuto appunto rimuovere per la mancata cooperazione della famiglia d'origine di – la quale ultima, per converso, nel Per_1 periodo di sua permanenza presso la casa famiglia, in cui era stata accolta in condizioni igienico-sanitarie precarie e presso cui aveva anche raccontato dell'abitudine con la nonna di recarsi presso il supermercato, per commettere dei furti e chiedere l'elemosina, a riprova dello stato di incuria e di degrado in cui versava precedentemente, aveva riportato dei miglioramenti significativi e cominciato ad esprimere anche il desiderio di avere una famiglia per sé”.
Lo stesso Tribunale ha poi rilevato la costante indisponibilità della famiglia d'origine a collaborare con i servizi socio-sanitari incaricati dal Tribunale, significativa di una mancata consapevolezza delle proprie criticità e dell'assenza della relativa volontà di affrontarle nell'interesse della IP, considerati anche il loro frequente disprezzo per le regole comunitarie, riportato dagli operatori durante il periodo nel quale era Per_1 ospite della casa famiglia, e lo stile di vita a cui gli stessi avevano esposto la IP (condotta a commettere furti e chiedere elemosina, secondo quanto raccontato dalla bambina in casa famiglia), ritenendo che il prosieguo dei rapporti tra la minore e la sua famiglia d'origine si rivelasse contrario agli interessi della minore.
Gli appellanti, da parte loro, contestano: la rilevanza del fatto che la bambina fosse stata ritrovata sola in strada;
la circostanza di non avere assicurato alla propria IP una presenza continua, creandole sofferenza;
il mancato rispetto delle regole stabilite dalla Casa Famiglia;
la circostanza che la minore quando era con la nonna si recava al supermercato a rubare o chiedeva l'elemosina; la mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle relazioni del Servizio Sociale.
Ritiene questa Corte che tutti i rilievi formulati dagli appellanti siano decisamente smentiti dai verbali delle numerose audizioni svolte dal giudice, dalle relazioni del Servizio Sociale e della acquisiti agli atti e dall'attività istruttoria CP_5 integrativa disposta nel presente grado del giudizio.
Va rilevato che nel corso del lungo periodo in cui si sono svolti il procedimento n. 982/2022 VG e quello n. 27/2023 AB sono state acquisite periodiche relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, oltre che della Casa Famiglia, delle quali il primo giudice ha correttamente tenuto conto, ai fini della decisione.
In particolare, da tali relazioni emerge che all'epoca del suo rinvenimento da sola, per strada, il 26 marzo 2022, la piccola , di appena sei anni, conviveva con i nonni Per_1 paterni, in quanto la madre si era da tempo allontanata dall'Italia e non si occupava più della figlioletta, tanto che non si è poi neppure costituita in giudizio, mentre il padre viveva a Genova, ove si era formato una nuova famiglia, e nel corso del giudizio non aveva mai chiesto che la bambina fosse collocata presso di lui. I nonni paterni avevano ben dodici figli, dei quali la maggior parte ancora minorenni (due gemelle nate dopo il collocamento di in GL) e con loro conviventi;
gli stessi avevano Per_1 ripetutamente omesso di presenziare agli incontri, incuranti del fatto che il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 22.9.2022 n. cron. 8721/2022, in considerazione della ritenuta possibilità di un graduale rientro della minore presso i nonni, aveva disposto la attivazione, a cura del Servizio Sociale del Municipio Roma X, di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione dei suddetti, nel numero massimo di ore possibili, al fine di osservare e verificare l'idoneità del collocamento e di supportare la minore nel periodo di inserimento scolastico. Proprio in relazione a tale comportamento omissivo dei nonni, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con successivo decreto, aveva pertanto revocato il provvedimento del 22.9.2022 e contestualmente aveva incaricato il Servizio Sociale, in raccordo con quello del Roma IX, di individuare risorse al CP_4 fine di elaborare un progetto di affidamento etero-familiare per la minore, da sottoporre al vaglio del Tribunale.
Nella relazione del Servizio Sociale del 23.1.2023 del Municipio X di (agli Parte_3 atti del procedimento n. 982/2022 VG) si evidenziava, in particolare, che i nonni “non sembrano comprendere né condividere quali siano le motivazioni del mancato rientro della piccola a casa”.
Con decreto pubblicato il 23.8.2023 lo stesso Tribunale aveva poi incaricato il Servizio Sociale e le strutture ASL competenti di approfondire il contesto socio-familiare, il profilo di personalità e le competenze vicariali dei nonni paterni, nonché il Servizio Sociale di Genova di svolgere indagini approfondite sul padre della minore, , CP_2 prescrivendo al padre e ai nonni di fornire la massima cooperazione agli interventi dei Servizi. Tale valutazione non era stata, però, effettuata, per mancanza di disponibilità da parte degli interessati.
Va al riguardo evidenziato che gli odierni appellanti, ben consapevoli della esistenza di un procedimento minorile riguardante la nipotina, non hanno mai offerto alcuna concreta collaborazione al fine di poter riavere la bambina presso di loro, disertando gli appuntamenti con lei e non rendendosi disponibili a una valutazione da parte del competente Servizio dell'ASL.
Né può ritenersi che tale atteggiamento sia riconducibile alla distanza geografica della dal luogo di residenza del nucleo familiare o allo stato di gravidanza della CP_5 nonna, non essendo eventuali disagi o impedimenti mai stati manifestati al Tutore, che avrebbe potuto, eventualmente, disciplinare in modo diverso gli incontri, in modo da conciliare l'interesse della minore con le prospettate esigenze dei suoi familiari.
Rileva, poi, questa Corte, che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la sentenza del primo giudice non è fondata unicamente sulle relazioni della Casa- Famiglia, avendo il Tribunale per i Minorenni correttamente sottolineato il grave episodio che aveva dato luogo all'iniziativa del PMM, e specificamente i rinvenimento della minore, di appena sei anni, da sola per strada, all'insaputa degli avi che si erano allontanati da casa ignari del grave pericolo al quale la piccola era stata esposta a causa della loro negligenza. Tale episodio, minimizzato nella sua portata dagli odierni appellanti, costituisce la prova evidente della grave situazione di pericolo, di disagio e di privazione in cui la piccola si trovava in quel contesto, il che trova conforto nella relazione elaborata dalla subito dopo il collocamento della minore, ove CP_5 si illustravano le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui la bambina si trovava e si riferiva quanto confidato da agli operatori, circa l'abitudine della nonna di Per_1 condurla con sé al supermercato per commettere piccoli furti e in strada per mendicare. Va rilevato che quest'ultima circostanza ha trovato ampia conferma anche nelle dichiarazioni rese dai collocatari, i quali hanno riferito che nei primi tempi in cui si trovava con loro la bambina, stando seduta con il padre collocatario su una panchina, aveva istintivamente porto le mani ai passanti, per chiedere l'elemosina.
Tutto quanto emerso dalle relazioni della GL, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non risulta assolutamente in contraddizione con la relazione del 22.8.2022 del Servizio Sociale, ove si evidenziava che nel corso di una visita domiciliare i bambini erano stati trovati ben curati, puliti e sorridenti. Al riguardo, va necessariamente rilevato che nelle successive relazioni di aggiornamento il Servizio Sociale ha sempre confermato le già precedentemente riscontrate criticità dei nonni paterni. In particolare, nella relazione dell'1.6.2023, confermando le criticità rilevate da tutti gli operatori coinvolti, il Servizio aveva concluso insistendo sulla “necessità di individuare al più presto una famiglia adatta alle esigenze della minore”.
All'udienza del 13 giugno 2024 il responsabile del Servizio Sociale aveva dichiarato che i nonni non si erano presentati per le valutazioni sulle competenze vicariali perché impegnati per motivi di lavoro e il Servizio non aveva più notizie di loro.
Le criticità emerse in primo grado trovano conferma anche nelle relazioni di aggiornamento acquisite nel presente grado del giudizio e soprattutto nell'ultima, pervenuta il 14 novembre 2025, ove è stata sottolineata la impossibilità, per gli operatori, di mettersi in contatto con la e con il , i quali non erano stati rinvenuti Parte_2 Per_1 all'indirizzo ove in passato risiedeva il nucleo e non avevano risposto alle convocazioni del Servizio.
Va infine evidenziato che nel presente grado del giudizio gli appellanti si sono anche sottratti alla valutazione da parte del consulente tecnico di ufficio nominato da questa Corte al fine di valutare le capacità vicarie dei due nonni.
Il c.t.u. incaricato, non essendo riuscito a procedere all'approfondimento delle caratteristiche strutturali e sovrastrutturali di ordine personologico dei soggetti indicati, in ragione della loro determinazione a non partecipare all'accertamento, ha svolto la sua valutazione circa la personalità degli appellanti sulla base di quanto risultante dagli atti.
In particolare, il c.t.u. ha sottolineato l'aspetto della incostanza dei nonni agli appuntamenti con la nipotina, evidenziando che da tale comportamento si può
“ipotizzare come in generale gli equilibri relazionali possano essere costantemente esposti agli effetti di una improvvisa variabilità che mette potenzialmente la minore in una condizione di continua sollecitazione, certamente poco funzionale”, e che “Nel clima rappresentato dalle figure istituzionali incaricate di seguire il caso la stessa incostanza definisce un quadro potenzialmente privo di riferimenti per la piccola , Per_1 vulnerabile agli esiti di azioni che appaiono estemporanee”. Inoltre il c.t.u. ha sottolineato che “Una presenza mutevole, anche a seguito dei tentativi che sono stati tentati al fine di stabilizzare i rapporti tra i nonni e la minore, ripropongono al contrario una ciclica discontinuità e l'impossibilità di determinare percorsi di riavvicinamento saldi e prevedibili”.
Con riferimento alla delegata indagine sulla idoneità degli appellanti allo svolgimento di funzioni vicarie dei genitori nei confronti della piccola , il dott. ha Per_1 Per_3 evidenziato che “Alla lettura degli atti si devono prima di tutto considerare le condizioni che hanno determinato il primo allontanamento della piccola , poi l'assenza agli Per_1 incontri programmati in spazio neutro che avevano “ingenerato nella bambina sentimenti di sofferenza e delusione”; “Il contenuto delle relazioni in atti aveva quindi messo in risalto la scarsa adesione alle regole dei signori e oltre Per_1 Parte_2 all'attitudine degli stessi nonni nel riferirsi in modo inadeguato alla bambina, generando disorientamento. Tali condotte non appaiono, per quanto rappresentato agli atti, configurare una condizione di idoneità degli stessi nonni paterni nello svolgere funzioni genitoriali vicarie nei confronti di ”. Per_1
Quanto alla possibilità di recupero delle capacità vicarie dei nonni, il c.t.u. ha ritenuto che “L'aver disertato una valutazione già disposta in passato , come l'essersi di fatto resi indisponibili anche all'attuale accertamento dopo essere ricorsi in appello per ottenerlo, rappresentano elementi che permettono di ipotizzare anche scarsa adesione anche ad eventuali progetti di cura che richiederebbero ben altra costanza, laddove si può quindi affermare che in queste condizioni non esistono indicazioni per l'attivazione di percorsi terapeutici o di sostegno alla funzione vicaria. A questo si deve aggiungere che l'avanzare dell'età si associa esponenzialmente alla rigidità nel cambiamento, laddove col passare del tempo gli individui tendono per loro natura a cristallizzare, come detto, ulteriormente i loro tratti di personalità rendendo irrealistica ogni aspettativa relativa a una trasformazione radicale e profonda, quando invece le stesse inclinazioni strutturali dovrebbero essere completamente trasformate. Né una cura eventualmente estesa nel tempo è compatibile con le necessità di crescita della minore che proprio a questa età, e ancora per una breve finestra temporale, vede strutturarsi con molta rapidità i propri modelli di attaccamento. Il processo della sua stessa strutturazione, infatti, è particolarmente sensibile ed altamente esposto alle interferenze esterne”.
Infine, con riferimento al quesito sulla compatibilità dei tempi di recupero dei nonni rispetto alle esigenze della minore, il consulente ha concluso affermando che Il livello di incostanza, profonda discontinuità, e il basso grado di compliance con il contesto istituzionale e di cura, rappresentano elementi tali da indicare una prognosi negativa. Nel caso di una minore così piccola il problema quindi si pone in termini di prospettiva a breve termine, poiché questa fase dello sviluppo è cruciale per la minore. Un tempo breve inoltre non sembra, a parere dello scrivente, certamente sufficiente a produrre i risultati attesi. Difficile coniugare pertanto: strumenti attivabili, obiettivi da raggiungere e rispetto dei tempi di crescita della minore. È quindi possibile affermare, a parere di chi scrive, che l'eventuale recupero della funzione vicaria dei periziandi non appare, nel caso di specie, al momento compatibile con le esigenze di una bambina dell'età di . Per_1
Alla stregua delle complessive risultanze della svolta istruttoria, e in particolare del comportamento tenuto dagli odierni appellanti sia in primo che in secondo grado rispetto alla possibilità di sottoporsi a valutazione, e considerata, inoltre, la discontinuità con la quale i nonni hanno presenziato agli incontri con la minore, ritiene queta Corte che sussista lo stato di abbandono, per darsi luogo alla dichiarazione di adottabilità.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. 25/01/2021 n. 1473).
Nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie è possibile in primo luogo affermare che i genitori della piccola non hanno mostrato alcun interesse per la Per_1 bambina, tanto che la madre, allontanatasi da tempo dall'abitazione familiare senza mantenere alcun contatto con la figlioletta, non si è costituita né in primo né in secondo grado, mentre il padre, da tempo trasferitosi a Genova ove ha un nuovo nucleo familiare, non ha chiesto il collocamento della piccola presso di sé, insistendo per l'affidamento e il collocamento della bambina presso i nonni paterni, ai quali la minore era stata già informalmente affidata dai suoi genitori.
Quanto ai nonni paterni, ritiene questa Corte che gli stessi non siano assolutamente in grado di garantire alla nipotina quel minimo di accudimento e di cure necessario per il suo corretto sviluppo psico-fisico e sociale, ciò sia a causa delle condizioni in cui la piccola viveva l'intero nucleo familiare, ove veniva trascurata al punto che nessuno le tagliava neppure le unghie, come da lei stessa riferito ai collocatari, sia per le carenze di attenzioni e di cure messe in luce dall'episodio del rinvenimento della piccola, da sola, per strada, e dalle condizioni di trascuratezza in cui la stessa versava al momento del suo collocamento in GL .
Ai fini della valutazione delle capacità vicarie dei nonni non può certamente non tenersi conto del grave episodio che ha determinato l'apertura dell'originario procedimento de responsabilitate, né possono essere ignorati i fatti narrati dalla piccola agli operatori della GL, in merito ai furti commessi con la nonna nei supermercati e alle richieste di elemosina per strada (circostanza questa confermata dalle dichiarazioni rese dai collocatari).
All'epoca della prima segnalazione (marzo 2022) la piccola aveva appena sei anni, e aveva già provato la sensazione di trascuratezza e di abbandono che emerge inequivocabilmente dai fatti di causa e dai comportamenti istintivi mantenuti dalla minore anche oltre il suo collocamento al di fuori del nucleo familiare (come l'episodio narrato dai collocatari, dell'istintivo gesto della bambina di porgere le mani ai passanti per chiedere l'elemosina e come la reazione al taglio delle unghie da parte della madre collocataria).
Anche l'atteggiamento scarsamente collaborativo e addirittura ostruzionistico tenuto dai nonni sia riguardo agli incontri con la nipotina che alla loro sottoposizione alle disposte valutazioni denota scarsa attitudine della coppia a Controparte_7 perseguire l'interesse della minore mediante i necessari strumenti, opportunamente loro offerti dalle competenti autorità.
Tale atteggiamento, sottolineato anche dal c.t.u., denota una scarsa attitudine di entrambi i nonni all'accudimento della minore in funzione vicaria rispetto ai genitori inadempienti, il che esclude del tutto la capacità del e della di Per_1 Parte_2 sostenere la crescita della piccola . Per_1
Va poi decisamente esclusa la possibilità di un recupero della capacità dei nonni in tempi compatibili con le esigenze della nipotina. A tal fine, deve rilevarsi che dopo il collocamento della bambina in Casa Famiglia, gli odierni appellanti hanno saltato molti appuntamenti con la piccola, e negli ultimi tempi essi non hanno mai risposto alle convocazioni degli Assistenti Sociali che cercavano di mettersi in contatto con loro per concordare qualche appuntamento, né sono stati rinvenuti presso quella che un tempo era la residenza familiare, rendendosi di fatto irreperibili;
inoltre, gli stessi neppure hanno mai chiesto informazioni sulla nipotina, né hanno in alcun modo dimostrato di essersi concretamente attivati per recuperare il loro rapporto con , posto che in Per_1 passato gli interessati ben avrebbero potuto contattare, anche telefonicamente, le competenti strutture, per manifestare il proprio interesse per le condizioni della minore o per pianificare gli incontri con la stessa e chiedere informazioni su eventuali percorsi da seguire.
In definitiva, sulla base delle risultanze della svolta istruttoria, e in particolare dell'atteggiamento di trascuratezza e diffidenza, nonché di ostruzionismo manifestato dagli odierni appellanti, è possibile escludere in maniera assoluta la possibilità di un recupero delle capacità dei nonni di prendersi cura della nipotina in tempi brevi, compatibili con l'urgente esigenza della minore di superare, mediante adeguate cure e attenzioni, le gravi carenze relazionali e affettive che hanno contraddistinto i primi anni della sua vita.
Le vicende che hanno gradualmente contrassegnato il collocamento in Casa Famiglia della piccola , all'età di appena sei anni, e l'evoluzione complessiva della vicenda Per_1 in esame non consentono ormai più di ipotizzare la possibilità di un rientro della bambina nel proprio contesto familiare di origine, ove la piccola sarebbe nuovamente esposta a precarie condizioni igienico-sanitarie e a carenze di cure e di attenzioni, incompatibili con la sua esigenza di uno sviluppo psico-fisico sano e armonioso.
Ritiene pertanto questa Corte che in relazione alle indifferibili esigenze della piccola vada assolutamente esclusa la possibilità di un ricollocamento della minore Per_1 all'interno del suo nucleo familiare di origine, trattandosi di una soluzione assolutamente non idonea a garantire la tutela della bambina ed il suo adeguato accudimento, tenuto conto, a tal fine, della assenza, in entrambi i nonni, della benché minima consapevolezza delle proprie responsabilità e, inoltre, della diffidenza degli stessi verso le istituzioni e dello scarso rispetto da loro manifestato nei confronti dei provvedimenti dell'autorità e, soprattutto, nei confronti della nipotina.
I motivi di impugnazione articolati nell'atto di appello si rivelano, in definitiva, del tutto privi di fondamento e devono pertanto essere respinti, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di questo grado del giudizio, in ragione della materia trattata e degli interessi sottesi alla domanda, devono essere compensate per intero tra tutte le parti .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Minorenni, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da Parte_2
e da con ricorso depositato il 24 settembre 2024 avverso la sentenza Parte_1 emessa l'11 luglio 2024 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di cui sopra;
2) Compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Sofia Rotunno)