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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 24.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2109 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
Manzoni n. 1, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Degioannis n. 25, presso lo Studio dell'Avv. UL MURINO, dell'Avv. Fabrizio DI e dell'Avv.
OR DI, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. UL MURINO e
pagina 1 dell'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“A)- dichiarare che la ricorrente è affetta dalle denunciate malattie professionali
e che l' è tenuto a erogare in suo favore l'indennizzo, in capitale o in CP_2
rendita, previsto dal D. Lgv 38/2000, commisurato al danno che sarà accertato in
corso di causa, almeno pari o superiore al 6%;
B)-per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei scaduti o, in CP_2
subordine, del capitale corrispondente al danno biologico se inferiore al 16%,
con gli interessi legali e rivalutazione in misura di legge fino al saldo;
C)-il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori, antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè
infondata.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna alla
[...]
pagina 2
con cpon rocedersi alla divisione dei beni della comunione legale, ripartendo in parti uguali tra i coniugi l'attivo e il passivo;
costituzione di una rendita per malattia professionale ovvero un indennizzo per il danno biologico.
In particolare, ella ha esposto:
− di avere lavorato partire dal luglio 1980 e fino al settembre 2017 come collaboratrice familiare, presso le famiglie (indicata nell'estratto Per_2
conto previdenziale col nome completo del capofamiglia ) e Controparte_3
(indicata nell'estratto conto previdenziale col nome completo del Per_3
capofamiglia , come da estratto conto previdenziale rilasciato Persona_4
dall'I.N.P.S. il 28.01.2020;
− di avere contratto, a causa dello svolgimento delle suddette mansioni, una sindrome del tunnel carpale bilaterale e lesione massiva inveterata sovraspinato e sottospinato dx e sx;
− di avere presentato, il 10.12.2021, all' domanda per ottenere il CP_2
riconoscimento delle suddette malattie e l'indennizzo previsto dalla legge;
− che, con provvedimento del 18.06.2022, l' aveva rigettato la CP_2
suddetta domanda in quanto “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento
della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale
tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia professionale tabellata
denunciata, manifestatasi oltre il periodo massimo di indennizzabilità”;
− di avere, il 22.07.2022, presentato opposizione avverso il suddetto provvedimento di reiezione, senza esito alcuno.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_4
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
pagina 3 L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte della ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione della teste e della teste , sentite Testimone_1 Tes_2
rispettivamente nell'udienza del 19.12.2023 e nell'udienza del 13.02.2024.
In specie, le testi citate erano state colleghe della ricorrente e hanno coerentemente dichiarato che aveva svolto le mansioni dedotte nei capi Pt_1
di prova, secondo le modalità specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Nella propria relazione, depositata il 22.07.2025, il Consulente dell'Ufficio ha rilevato che “Sulla base della certificazione in atti ed armonicamente con quanto
rilevato in occasione dell'attuale accertamento medico-legale è Parte_1
affetta da spalla dolorosa bilaterale in tendinopatia della cuffia dei rotatori e del
capo lungo del bicipite omerale dx>sn e da esiti di intervento di sindesmotomia
del legamento trasverso del carpo per pregressa sindrome del tunnel carpale
bilaterale sn> dx.
Gli elementi emersi dalla disamina medico-legale del caso consentono di
affermare nel caso in esame l'origine lavorativa della patologia bilaterale di
spalla, quantificabile nella misura del 9% (nove per cento) di danno biologico
(cfr. voci 224 e 227) e di negare l'origine lavorativa della neuropatia del nervo
mediano”.
Le conclusioni del Consulente dell'Ufficio, accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono
pagina 4 condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni dell'Avv. Fabrizio DI che non colgono nel segno e a cui il Consulente dell'Ufficio ha puntualmente replicato: “Sulla base della
certificazione in atti ed armonicamente con quanto rilevato in occasione
dell'attuale accertamento medico-legale è affetta da spalla Parte_1
dolorosa bilaterale in tendinopatia della cuffia dei rotatori e del capo lungo del
bicipite omerale dx>sn e da esiti di intervento di sindesmotomia del legamento
trasverso del carpo per pregressa sindrome del tunnel carpale bilaterale sn> dx.
Gli elementi emersi dalla disamina medico-legale del caso consentono di
affermare nel caso in esame l'origine lavorativa della patologia bilaterale di
spalla, quantificabile nella misura del 9% (nove per cento) di danno biologico
(cfr. voci 224 e 227) e di negare l'origine lavorativa della neuropatia del nervo
mediano”.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 9%, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 10.12.2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
capitale in favore della ricorrente, rapportato a un danno biologico, anche per effetto del conglobamento, accertato nella misura corrispondente al conglobamento del danno biologico del 9%, con gli interessi legali di mora dalla domanda amministrativa del 10.12.2021.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
pagina 5 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
capitale commisurato ad un danno biologico complessivo in misura del 9%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 10.12.2021;
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in capitale in favore della ricorrente, in misura corrispondente conglobamento del danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con gli interessi legali di mora, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro 2.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
UL MURINO, dell'Avv. Fabrizio DI e dell'Avv. OR DI,
dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
pagina 6 Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7