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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1229 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE PISANU, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. CLAUDIA PORCEDDA per procura speciale,
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CRISTINA SARDU, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione di
AVV. , curatore speciale della minore nata il Controparte_2 Persona_1
17/04/2012
Intervenuto
E con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
Pronunciare l'addebito per colpa della separazione in capo al;
CP_1
- Nulla in punto di mantenimento dei coniugi l'uno verso l'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- Assegnare la dimora coniugale, sita in Turri nella via Corso Vittorio Emanuele n. 1/ B, e la cui proprietà è di entrambi i coniugi nella misura del 50%, alla SI.ra - unitamente a Parte_1
tutti gli arredi in essa presenti - che vi dimorerà insieme alle figlie minori;
- Disporre l'affidamento delle due figlie minori e in via esclusiva alla madre, Per_2 Persona_1
con residenza presso la dimora materna, prevedendo che la madre possa assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per le figlie minori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle figlie minori;
- Pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di su entrambe le figlie CP_1
minori e con divieto di avvicinamento e di qualsiasi contatto con le figlie Per_2 Persona_1
minori, in ragione della gravità dei comportamenti e delle condotte tenute dal padre.
- Ordinare a di versare, in favore della SI.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento delle due figlie minori e un assegno mensile Per_2 Persona_1
di €. 500,00 - allo stato e tenuto conto della attuale condizione di carcerazione del e CP_1
di interdizione senza nomina di tutore ancora in itinere, (€250,00 per ciascuna) oltre all'integrale importo dell'assegno unico in favore del genitore collocatario, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario al conto corrente intestato alla ricorrente - importo che verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita - oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, ricreative e di abbigliamento opportunamente documentate.
- Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Nell'interesse della parte resistente:
2 “a) Si rimette alle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria relativamente alle modalità di affidamento delle figlie minori ed al rapporto con le medesime, nel rispetto delle indicazioni che gli operatori vorranno dare;
b) Tenuto conto della sua condizione di carcerazione e di interdizione senza nomina di tutore, porre a suo carico un assegno per il mantenimento delle figlie minori ed nella Per_2 Persona_1
misura di € 250,00 mensili ciascuna (€ 500,00 complessive), da corrispondere in favore della madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di carattere medico scolastico e sportivo che si rendessero necessarie per le figlie da individuarsi secondo le linee guida del CNF del 17 novembre 2017, attribuendo in favore della madre l'intero importo dell'assegno unico.
c) Con compensazione delle spese legali”.
Nell'interesse del curatore speciale: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
A. Preso atto che il Tribunale per i minorenni di Cagliari con decreto del 7.07.2023 ha disposto la revoca dell'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Turri, Persona_3
disporre l'affidamento delle minori e in via esclusiva alla madre, che Per_2 Persona_1
assumerà in via esclusiva ogni decisione anche di maggior interesse per le figlie.
B. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig. che vi abita Parte_1
unitamente alle figlie minori.
C. Dichiarare la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sulle figlie CP_1
minori, confermando la pronuncia già disposta in sede penale (sentenza Tribunale di Cagliari n.
514/2022) e dal Tribunale per i minorenni di Cagliari con decreto del 7.07.2023 nei confronti della figlia Per_2
D. Confermare la sospensione degli incontri e dei contatti tra il padre e le figlie.
D. Porre in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1
convivente con la madre, nella misura concordata tra le parti, su proposta del Persona_3
Giudice, riversata nel decreto del 15.06.2023 conclusivo del sub procedimento contraddistinto con il n. 1229/2022-1”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
3 Con ricorso depositato il 23/02/2022, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della separazione personale con addebito al coniuge CP_1
ed altresì, la decadenza del convenuto dalla responsabilità genitoriale delle figlie, l'affidamento in via esclusiva alla madre, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie in capo al padre.
La ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio concordatario con il convenuto in data
17/06/2007, e che dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente il Per_2 Persona_1
7/06/2008 e il 17/04/2012; di essere insegnate di ruolo in Turri con un reddito annuo di euro 27.824,
mentre il marito, prima di essere incarcerato, esercitava la professione di agente di Polizia Locale in
Villamar percependo un reddito annuo di euro 23.301; che la casa coniugale, in Turri Corso Vittorio
Emanuele n. 1B, era di proprietà di entrambi i coniugi;
che in data 18 ottobre 2021, le era stato notificato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, emesso l'11/10/2021 inaudita altera
parte su istanza del Pubblico Ministero minorile, a seguito della rivelazione da parte della primogenita degli abusi sessuali subiti dal padre;
che la figlia in terza media, il Per_2
22/09/2021 aveva consegnato ad una sua insegnante lo scritto del seguente contenuto: “[…]
Passiamo ora ad un altro motivo della mia tristezza. Questo credo sia il più brutto e non so se
riuscirò a raccontarlo. Quando avevo più o meno 9 anni mio padre ha abusato di me, è passato un
anno e mezzo più o meno e ha riabusato di me. Non avrò perso la verginità ma ho sofferto e soffro
molto lo stesso;
in particolare quest'estate, dei flashback li ho sempre avuti, ma quest'estate
facevano più male. Non so perché. Io a differenza dei miei compagni odio il sesso e odio
parlarne…” , e nella quarta pagina veniva riportata la scritta “lo legga quando è sola e tranquilla”;
che l'insegnante aveva consegnato lo scritto al dirigente scolastico e quindi ai Carabinieri, e, svolti i conseguenti atti di indagine, il Tribunale per i Minorenni aveva disposto in via d'urgenza l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Turri e il suo immediato allontanamento Per_2
dal contesto familiare, con l'inserimento in una comunità e il necessario supporto psicologico;
che essa ricorrente aveva così appreso con sgomento e dolore, soltanto a seguito della notificazione del provvedimento, degli abusi subiti dalla figlia a opera del padre poiché la figlia mai nulla aveva esternato al riguardo;
che immediatamente aveva intimato al marito di lasciare la casa famigliare, e
4 il coniuge si era trasferito a Sassari il 22/10/2021; che, in data 2/11/2021, il Tribunale per i
Minorenni aveva confermato i provvedimenti urgenti e sospeso il dalla responsabilità CP_1
genitoriale della figlia con divieto di avvicinamento e di qualsiasi contatto con la minore;
Per_2
che le indagini compiute, e le dichiarazioni dello stesso , avevano confermato gli abusi sessuali CP_1
compiuti ai danni della figlia, ed egli era stato pertanto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, e poi sottoposto a giudizio immediato, trasformato in abbreviato su richiesta dell'imputato, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis e 609 ter c.p.
Si è costituito in giudizio non opponendosi alle domande formulate ma CP_1
chiedendo la determinazione di un contributo economico a suo carico di euro 200.
Ha sostenuto di “essere estremamente afflitto per le vicende familiari e preoccupato per le
bambine”, di essere disponibile “a qualsiasi percorso – anche e soprattutto riparativo - gli venga
richiesto dall'Autorità Giudiziaria”, di non volere “sottrarsi in alcun modo al mantenimento delle
figlie”, ma di non essere in grado di assolvere al pagamento di un assegno di 800 euro mensili,
richiesto dalla moglie, essendo stato licenziato e trovandosi nell'impossibilità di reperire un'altra occupazione in quanto incarcerato, oltre a essere gravato dal pagamento di euro 70.000 quale provvisionale riconosciuta in favore della figlia e della moglie con la sentenza penale che lo aveva condannato alla pena detentiva di 6 anni e al pagamento delle spese processuali.
Sentita la ricorrente, avendo il resistente rinunciato a comparire personalmente, con provvedimento del 6/08/2022, il presidente f.f., tenuto conto della sospensione del padre dalla responsabilità
genitoriale della figlia affidata ai Servizi Sociali e temporaneamente collocata in Per_2
comunità, nonché della condanna pronunciata dal GUP di Cagliari con sentenza n. 514/2022 del
10/05/2022, ha in via temporanea e urgente affidato la minore in via esclusiva alla Persona_1
madre sospendendo gli incontri con il padre, ed altresì assegnando alla ricorrente la casa coniugale.
Ha inoltre determinato in capo al resistente un contributo di euro 400 per il mantenimento della sola figlia convivente con la madre, considerato un reddito della ricorrente di circa 1.700 euro al mese, il
TFR spettante al resistente, la contitolarità dei coniugi su un conto corrente nel quale risultavano depositati circa 44.000 euro, e la proprietà esclusiva in capo al resistente di un immobile in Sassari.
In ragione della richiesta decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, il presidente f.f.
5 ha nominato l'avv. curatore speciale delle minori. Controparte_2
Mutato il rito, si è costituito in giudizio il curatore speciale con comparsa depositata il 28/10/2022,
esponendo che, a seguito del sostegno psicologico offerto alla primogenita e del positivo graduale reinserimento nell'ambito familiare, era definitivamente rientrata nel domicilio materno il Per_2
31/08/2022; che la tragica vicenda familiare aveva avuto effetti devastanti anche sulla secondogenita che aveva subito il trauma della disgregazione della famiglia e del Persona_1
duplice allontanamento dall'abitazione familiare del padre e della sorella maggiore, sicché anche per lei era stato attivato un supporto psicologico;
che, allo stato, nessuna ricostituzione della relazione padre/figlie poteva essere agevolata, posto che la proficua rielaborazione del trauma da parte delle minori era strettamente connessa al mantenimento di un'assoluta distanza dal padre abusante. Ha quindi domandato la previsione di un contributo al mantenimento della figlia rientrata nel nucleo familiare materno, con la conferma per il resto dei provvedimenti Per_2
temporanei.
Con sentenza parziale n. 920/2023, il tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La domanda di addebito della separazione al resistente deve essere accolta in quanto fondata.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”. Inoltre,
“il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Nel caso in esame, non v'è dubbio che le gravi condotte abusanti del padre verso la figlia minorenne, protratte dai 9 ai 13 anni della bambina, per le quali egli è già stato condannato in via definitiva alla pena detentiva di 6 anni (si veda la sentenza allegato 1 comparsa del resistente) che sta scontando in carcere, costituiscano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
6 convivenza e da arrecare grave pregiudizio alla educazione delle minori e al loro sano e armonioso sviluppo psicofisico.
È inoltre incontroverso che alla scoperta di tali fatti, avvenuta con la notificazione del provvedimento del tribunale per minorenni (il 18/10/2021), la ricorrente abbia immediatamente intimato al marito di allontanarsi dalla casa familiare, come di fatto avvenuto nei giorni seguenti (il
22/10/2021).
La separazione deve pertanto essere addebitata al resistente.
***
La domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale deve essere accolta.
L'art. 330 c.c. stabilisce che la decadenza può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, e per gravi motivi, il giudice può altresì ordinare l'allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente reo di maltrattamenti o abusi.
La giurisprudenza ha evidenziato che si tratta di una misura protettiva verso i figli, con carattere
“sanzionatorio” per gli inadempimenti già commessi dal genitore, ma anche potenzialmente
“preventivo”, in quanto mira ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti.
Non fa venir meno l'obbligo del mantenimento dei figli e prescinde dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole, dovendo essere evitato, ove possibile,
ogni obiettivo pregiudizio anche eventuale per il minore.
Nel caso in esame, per i gravi fatti delittuosi commessi, è già stato dichiarato CP_1
decaduto dalla responsabilità genitoriale della figlia con sentenza del giudice penale Persona_3
in data 10/05/2022, e con decreto del Tribunale per i minorenni del 17/11/2023, provvedimenti vigenti e definitivi che non richiedono conferma da parte di questo giudice, non essendo stata sollecitata la modifica o la revoca.
È certo che egli si sia reso artefice di violazioni tali dei doveri che la sua condizione di genitore gli imponeva, e di tale gravità anche sotto il profilo delle ricadute sull'intero nucleo familiare, da risultare totalmente inidoneo ad occuparsi delle figlie e ad assolvere ai compiti di accudimento ed
7 educativi su di lui gravanti.
E ciò non solo nei confronti della figlia ma altresì della figlia la quale, pur Per_2 Persona_1
non essendo vittima diretta degli abusi del padre, a causa della condotta da lui posta in essere, ha vissuto il trauma della disgregazione del nucleo familiare, dell'improvviso e forzoso distacco dalla sorella maggiore per effetto dell'allontanamento di quest'ultima dall'abitazione, e lo sconvolgimento della propria vita psichica, emotiva e relazionale, tanto da rendere necessario un intervento riabilitativo psico sociale anche nei suoi confronti.
La circostanza che il PAIS abbia riconosciuto i gravi fatti commessi manifestando la disponibilità a percorsi di tipo riabilitativo e serbato una condotta processualmente corretta e collaborativa, non consente allo stato di formulare una prognosi positiva circa il recupero di una adeguata genitorialità
e di un rapporto con le figlie funzionale al loro benessere in tempi compatibili con le loro esigenze di crescita, tenuto conto della estrema gravità della violazione dei propri doveri genitoriali.
Le minori, invero, rinvengono il loro unico punto di riferimento genitoriale nella madre, la quale validamente supportata dai servizi sociali, superato l'iniziale atteggiamento di diffidenza ed elaborato il trauma da lei stessa subito, è risultata adeguata a soddisfare i bisogni affettivi e di cura di entrambe le figlie che, adeguatamente seguite e sostenute, stanno recuperando serenità ed equilibrio.
Non resta, quindi, che dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale.
***
Conseguentemente, deve essere disposto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre,
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, e previsto il contributo economico in capo al padre nella misura di 500,00 euro mensili sul quale le parti hanno raggiunto un accordo che appare congruo rispetto alle esigenze delle figlie.
***
Per il principio di causalità, le spese del giudizio sono poste in capo a che CP_1
dovrà rifonderle in favore della ricorrente, nonché direttamente in favore dell'Erario per il curatore speciale delle minori, liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità previsto dal DM 55/2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 920/2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. addebita la separazione a CP_1
2. dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale della minore CP_1 Persona_1
[...]
3. affida le minori e in via esclusiva alla madre Per_2 Persona_1 Parte_1
che assumerà ogni decisione anche di maggiore interesse per le figlie;
[...]
4. assegna ad la casa coniugale per continuare ad abitarvi con le figlie;
Parte_1
5. pone in capo a l'obbligo di versare in favore di , CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori (250 per ciascuna), con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
6. dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie necessarie o utili nell'interesse delle figlie (quali ad esempio, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese di istruzione, sportive e ricreative);
7. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
e dell'Erario, che si liquidano rispettivamente in euro 4.000 per la prima, e in euro 4.900
[...]
per il secondo, per l'attività professionale svolta, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari in data 24/01/2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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