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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE nelle persone dei Sigg.ri Magistrati dott.ssa MARIA LETIZIA D'ORSI PRESIDENTE dott.ssa VINCEZINA ANDRICCIOLA GIUDICE REL. ED EST, dott. GERARDO GIULIANO GIUDICE
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza collegiale del 16.10.2024:
visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale;
sentite le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.10.2024; rilevato che parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda di omologa del concordato preventivo;
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 30-3/2023 R.G. CCII, sul ricorso avente ad oggetto procedura di concordato preventivo presentato, ex artt. 44 e 84 ss. CCII, dalla C.F. e P. IVA corrente in Parte_1 P.IVA_1
Sant'Agata de' Goti (BN), alla Via Pennino – Traversa Mustilli, in persona del legale rappresentante pro tempore, nato Parte_2
a Sant'Agata de' Goti (Benevento), il 2.3.1955, ed ivi residente, alla
Frazione Cantinella, n. 34 (C.F. ), in forza di C.F._1
determina ex art. 120 bis CCII, in data 5.3.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Emilio IACOBELLI e dall'Avv. Paolo FARINA, giusta procura allegata, nonché assistita dal Dott. Controparte_1
e dal Dott. per la redazione del piano di concordato e CP_2 della proposta, e con i quali elettivamente domiciliata nello studio del primo in Benevento, al Corso G. Garibaldi, n. 8.
********
In data 6 Marzo 2024, la depositava ricorso, Parte_1 con proposta e piano, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in continuità aziendale.
La comunicazione al P.M. veniva eseguita in data 13 Marzo 2024.
In data 21.03.2024 il Tribunale di Benevento, ricorrendone i presupposti, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo e fissava per le operazioni di voto la data iniziale del 15.06.2024 e la data finale del 25.06.2024.
In detta sede non venivano raggiunte le maggioranze necessarie in quanto la maggioranza era raggiunta solo per le classi 1-2-3, non anche per le classi 4-5-6-7-8-e 9. La ha chiesto ugualmente la Pt_1 omologa del concordato in forza dell'applicazione del cram down fiscale (art 88 comma 2 bis CCII) in funzione del raggiungimento delle condizioni previste per l'omologa del concordato in continuità aziendale, ex art. 112 comma 2.
Il Tribunale, acquisita, quindi, la relazione del commissario giudiziale, all'udienza del 16.10.2024 riservava la decisione.
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La domanda ha presentato in data 11.03.2023 una proposta di CP_3
piano concordatario in continuità aziendale fondato su apporto di finanza esterna.
Riguardo alla storia della società e le vicende che hanno condotto allo stato di crisi, riportandosi al contenuto della proposta, si evidenzia che la società è stata costituita in data 4.5.1992 con capitale sociale pari ad euro 15.600,00. così ripartito: per il Parte_2
40,55%; per il 59,45%, e, sin dalla sua Parte_3
costituzione, ha operato nel settore dei centri di dialisi.
Essa ha, infatti, per oggetto sociale la gestione in proprio e per conto terzi di centri di dialisi e di attività medica ambulatoriale specialistica di nefrologia;
è considerata come “centro dialisi ambulatoriale”; risulta accreditata definitivamente con il Servizio Sanitario Nazionale – CP_4
, ed opera dal 15.9.1993.
[...]
Il Centro dispone di sala di dialisi che accoglie fino a dieci pazienti per turno, e di un'altra più piccola, per due posti contumaciali, riservata ai pazienti HbsAg positivi.
I pazienti affetti da insufficienza renale cronica accedono alle prestazioni sanitarie della dietro semplice Parte_1
prescrizione del medico curante.
Come si legge nel Piano industriale, la ha subito da Pt_1
anni un forte squilibrio economico e finanziario:
<< la società, pur essendo presente sul mercato da oltre 30 anni, con una consolidata “reputation” nell'attività dell'emodialisi, già dall'esercizio 2018, non correttamente supportata dal proprio management e dai soci, che non hanno saputo interpretare correttamente le dinamiche evolutive del settore, ha vissuto un periodo di forte contrazione del proprio giro d'affari al quale, peraltro, non è seguito un adeguamento dei costi di gestione.
Come spesso accade nella dottrina economica, realtà fortemente consolidate, che hanno fatto della propria esperienza ultradecennale in un dato settore il proprio “plus”, si sono ritrovate ai margini dei mercati di riferimento che si sono evoluti in modo differente rispetto alle aspettative ed alle abitudini di business degli imprenditori.
A tutto ciò, si aggiungono gli anni della crisi pandemica che ha colpito il settore della sanità privata soprattutto con un innalzamento dei costi di gestione. >>. Ed in particolare negli anni cui si riferisce l'analisi contabile, la non è mai stata in equilibrio economico, né Pt_1
tantomeno, finanziario.
Il patrimonio netto ha mantenuto, per tutto il tempo, un valore negativo, con i debiti che sono cresciuti a dismisura, rispetto al modesto andamento dei crediti.
Sulla base di tali presupposti la ricorrente ha, quindi, proposto un piano concordatario fondato sulla continuità aziendale con la previsione che l'attività di impresa della sarebbe stata continuata, con Pt_1
una variazione della compagine societaria, specificatamente, con l'ingresso nella società degli imprenditori Persona_1
( ) ed CodiceFiscale_2 Persona_2
( ). CodiceFiscale_3
Il decreto di ammissione
La società veniva, quindi, ammessa al concordato con decreto del
Tribunale in data 21.03.2024
E' possibile riportare in questa sede sinteticamente i passaggi salienti del decreto di ammissione circa le caratteristiche della proposta e il rapporto con l'alternativa del fallimento
In particolare si legge nel decreto che il piano ha natura di piano in continuità diretta, e si propone l'obiettivo di consentire la piena continuità aziendale e, compatibilmente con gli obiettivi attesi dal
Management societario, di generare flussi di cassa utili al soddisfo dei creditori.
La proposta, pertanto, è stata fondata:
sulla prosecuzione diretta della gestione dell'azienda;
sull'attuazione di un piano industriale di rilancio e sviluppo dell'attività, predisposto dalla Parte_1
sulla liquidazione dei crediti e l'utilizzo delle risorse liquide già esistenti nell'attivo della concordante Parte_1
sull'apporto di finanza nuova, da parte dei nuovi soci, mediante aumento del capitale sociale o in altra forma che si delibererà.
I Sigg.ri e si sono impegnati Persona_2 Persona_1
ad apportare alla come finanza esterna, pari ad Parte_4
euro 200.000.
Le risorse finanziarie messe a disposizione dei creditori, pertanto, derivano in parte dalle attività esistenti, e certamente recuperabili in capo alla quali i crediti commerciali, nella misura Parte_1
di euro 228.455, e le disponibilità liquide esistenti, pari ad euro 79.684; nonché dalla generazione dei flussi di cassa, al servizio del debito concordatario, nel quinquennio post omologa, per complessivi euro
150.000, e, infine, dall'apporto di finanza terza.
Ai fini di cui all'art. 84, comma 6, CCII, le risorse finanziarie sono state così qualificate e distinte:
1. quanto ad euro 338.183, esso viene qualificato in termini di valore della liquidazione giusta perizia del professionista indipendente con la relazione ex art. 84, co. 5, CCII;
2. quanto ad euro 119.956, viene qualificato come valore eccedente la liquidazione prodotto dal surplus della cessione dell'azienda, rispetto al valore attribuito all'azienda;
3. quanto al restante importo di euro 200.000, esso viene qualificato come nuova finanza, messa a disposizione per il buon fine del concordato e per il soddisfacimento dei creditori concorsuali, a titolo di aumento di capitale sociale condizionato all'omologazione. Si tratta di somma che, non rappresentando alcun valore aziendale, non può considerarsi parte del patrimonio sociale.
E' stato, quindi, previsto che il valore della liquidazione sarà distribuito secondo le legittime cause di prelazione;
2. il valore eccedente la liquidazione viene distribuito secondo la graduazione attenuata, ma, di fatto, viene assegnato integralmente (per la parte che residua dopo il pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura) ai soli creditori privilegiati capienti, ex art. 84, co.
5, CCII, giusta la previsione dell'art. 84, co. 6, CCII;
3. la nuova finanza può essere ripartita ai creditori liberamente, ma il piano prevede un riparto nel rispetto dell'art. 88, co.1, CCII.
Sulla base della qualificazione delle risorse finanziarie la proposta contempla, più specificatamente, i seguenti pagamenti.
Creditori privilegiati:
I crediti privilegiati, per gli importi capienti giuste le risultanze della relazione ex art. 84, comma 5, CCII, saranno integralmente pagati entro il termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, e, pertanto, non avranno diritto al voto, ad eccezione di quanti sono parzialmente capienti ex art. 109, co.
5, CCII.
I creditori privilegiati incapienti sull'attivo stimato in sede di liquidazione giudiziale ed i chirografari per natura sono stati suddivisi in classi. Nel rispetto, inoltre, dell'art. 109, co. 5, CCII per i creditori – assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis, n.1, c.c. – parzialmente soddisfatti, saranno formate due classi, una per la parte capiente, ed una per la parte soddisfatta parzialmente.
Apposita classe viene formata per i creditori minori, come accertato dai bilanci estratti dal registro delle imprese, ed altra classe per i creditori assistiti da fidejussione prestate da terzi.
Classi classi 1 - Dipendenti capienti 242.252 classe 2- Dipendenti incapienti (incluso fondo rischi dipendenti)
471.559 classe 3- Creditori privilegiati degradati a chirografo non in transazione fiscale o previdenziale (Professionisti - Artigiani - Cooperative -
Comuni per tributi) 272.244 classe 4 - Transazione previdenziale Inps e Inail degradato a chirografo
176.164
classe 5 - Transazione fiscale Agenzia delle Entrate degradato a chirografo 743.863
classe 6 - Inps e Inail chirografario per natura Transazione previdenziale 12.591
classe 7 - Creditori chirografari per natura (Agenzia della riscossione, fornitori, altri) 1.106.967
classe 8 - Imprese minori 12.966
classe 9 - Creditori garantiti da fidejussioni 100.457
Fondo rischi generico 48.653
Le classi sono state costituite secondo i seguenti criteri: Classe n. 1: è formata dai creditori – privilegiati ex art. 2751 bis n.1
– per la quota capiente ex art. 84, co. 5, CCII;
è stata prevista, in ossequio al disposto normativo dell'art. 85, commi 2 e 3, e dell'art. 109, co. 5, CCII.
Classe n. 2: è formata dai creditori - privilegiati ex art. 2751 bis n.1– per la quota degradata a chirografo ed include anche il debito coperto da Fondo rischio contenzioso dipendente è Parte_5
stata prevista in ossequio al disposto normativo degli artt. 85, commi 2
e 3, e 109, co. 5, CCII.
Classe n. 3: è formata dai creditori - privilegiati (professionisti, artigiani cooperative e Comuni) – per la quota degradata a chirografo;
è stata prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85, commi 2
e 3, e dell'art. 109, co. 5, CCII.
Classe n. 4: è formata dai creditori - in Transazione previdenziale – per la quota degradata a chirografo;
è stata prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85, commi 2 e 3, e dell'art. 109, co. 5, CCII.
Classe n. 5: è formata dall'Agenzia delle Entrate, interamente degradata a chirografo ex art. 84, co. 5, CCII;
è stata prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85, commi 2 e 3, e dell'art. 109, co. 5,
CCII.
Classe n. 6: è formata dai creditori è formata dai creditori - in
Transazione previdenziale – per la quota chirografaria per natura;
è stata prevista in ossequio al disposto normativo degli artt. 85, commi 2
e 3, e 88, CCII.
Classe n. 7: è formata dai creditori – (fornitori, , Controparte_5
camera di Commercio, altri) – per la quota chirografaria per natura;
è stata prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85, commi 2 e
3, CCII.
Classe n. 8: è formata dai creditori - cosiddetti minori– per la quota chirografaria per natura;
è stata prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85, commi 2 e 3.
Classe n. 9: è formata dai creditori garantiti da fidejussione, per la quota chirografaria per natura;
è stata prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85, commi 2 e 3. Si è, poi, precisato che il pagamento dei creditori privilegiati degradati a rango chirografario, e dei creditori chirografari per natura è stato reso possibile dall'apporto di finanza esterna, con le modalità già esposte;
sicché, nonostante la previsione di stralcio al chirografo dei crediti privilegiati e di loro pagamento falcidiato, non si individua alcuna deroga alla graduazione dei crediti in base alle rispettive cause di prelazione.
Quanto ai rapporti con la liquidazione giudiziale si è messo in evidenza che lo scenario proposto è decisamente molto più vantaggioso per i creditori, in quanto prevede una percentuale di soddisfazione dei creditori privilegiati capienti nella misura del 100% entro trenta giorni dall'omologa (dipendenti parzialmente capienti), e dei creditori privilegiati incapienti sui valori dell'attivo in caso di liquidazione giudiziale (dipendenti incapienti, professionisti, artigiani, cooperative, transazione previdenziale, transazione fiscale ed altri enti) nella misura del 7 %, mediante quarantotto rate mensili di pari importo, a far data dal 13° mese successivo l'omologazione, e dei creditori per CP_6
natura – non inclusi in transazione fiscale o previdenziale - nella misura del 3,55% mediante n. 48 rate mensili, di pari importo, a far data dal
13° mese dopo l'omologazione. Di contro, lo scenario della liquidazione giudiziale vedrebbe i creditori chirografari completamente insoddisfatti ed i creditori muniti di privilegio soddisfatti solamente in una misura minima del debito privilegiato complessivamente individuato. Dal confronto tra la proposta di concordato e l'alternativa di soddisfo dei creditori, nel caso della procedura di liquidazione giudiziale, emerge la migliore ipotesi di soddisfacimento per i creditori, non potendo garantire quest'ultima alcun pagamento ai creditori chirografari.
Si legge, quindi, nel decreto di ammissione che il piano tenuto conto:
della composizione degli attivi aziendali;
delle ipotesi formulate in merito alle modalità di realizzo;
dei tempi necessari e fisiologici al completamento del realizzo o incasso;
dell'ammontare e della tipologia dei debiti concordatari precedentemente esposti,
degli apporti di nuova finanza consentirà il pagamento dei creditori e degli oneri della procedura, nei tempi e nelle misure proposte, ovvero:
- il pagamento dei creditori prededucibili alle loro naturali scadenze;
- il pagamento del compenso del Commissario giudiziale, previsto in quote costanti annuali, considerato che detto compenso dovrà essere liquidato dal Tribunale, durante il periodo della procedura;
- il pagamento dei creditori privilegiati capienti entro trenta giorni dall'omologa; il pagamento dei creditori inclusi in Transazione fiscale e
Previdenziale, nella misura proposta, mediante n. 48 versamenti mensili a partire dal 13° mese dopo l'omologazione, ed ultima rata alla scadenza dei cinque anni dall'omologa; il pagamento dei creditori chirografari, per retrocessione o per natura – ad esclusione di quanto già inclusi in Transazione Previdenziale – nella misura proposta mediante n.48 versamenti mensili a partire dal 13° mese dopo l'omologa e ultima rata alla scadenza dei 5 anni dall'omologazione, come risulta sinteticamente dalla seguente tabella: La società, unitamente al piano di concordato, al fine di definire il debito tributario e previdenziale, ha, quindi, depositato le proposte di transazione fiscale e previdenziale, e relativi allegati, redatte ai sensi dell'art. 88 CCII.
In particolare quanto al trattamento previdenziale il credito INPS
e INAIL risulta interamente incapiente sull'attivo, e ammonta ad euro
176.164, incluso in classe 4, e alla parte chirografaria per il 50% di sanzioni ed interessi, pari ad euro 12.591, incluso in classe 6: l'offerta
è pari al 7% del debito nominale, da versare mediante n. 48 rate mensili,
a partire dal 13° mese successivo all'omologazione.
Quanto alla transazione fiscale è stato previsto che la parte di credito fiscale dell'Agenzia delle Entrate, al netto di aggi e interessi di mora e delle compensazioni ex art. 155 CCII, è stata degradata per incapienza sull'attivo in caso di liquidazione giudiziale ed inclusi in classe 5-
Transazione fiscale.
L'importo del debito ammonta ad euro 743.863.
L'offerta è pari al 7% del debito nominale, da pagare mediante quarantotto rate mensili, a partire dal 13°mese successivo all'omologazione. Esito della adunanza dei creditori
Con il decreto di ammissione veniva, dunque, nominato commissario giudiziale la dott.ssa Svoltasi Persona_3
l'adunanza dei creditori in detta sede non venivano raggiunte le maggioranze necessarie in quanto la maggioranza era raggiunta solo per le classi 1-2-3 non anche per le classi 4-5-6-7-8-e 9. la ha Pt_1
chiesto ugualmente la omologa del concordato in forza dell'applicazione del cram down fiscale (art 88 comma 2 bis CCII) in funzione del raggiungimento delle condizioni previste per l'omologa del concordato in continuità aziendale, ex art. 112 comma 2.
Fase della omologazione
Il Tribunale procedeva fissando l'udienza in camera di consiglio per il giorno 16.10.2024
Il commissario giudiziale nella propria relazione si è espresso favorevolmente, in particolare si legge nell'ultima relazione che la proposta è rispettosa del disposto dell'art. 88 CCI, in particolare poiché a tali crediti viene riservata soddisfazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88, comma 2, CCII) e i crediti tributari e contributivi chirografari (anche se degradati) sono trattati più vantaggiosamente rispetto agli altri crediti chirografari (7% in luogo del
3,55% destinato agli altri creditori chirografari). La società, difatti, unitamente al piano di concordato, relativamente alle classi 4, 5 e 6, al fine di definire il debito tributario e previdenziale, ha, appunto, depositato le proposte di Transazione Fiscale e Previdenziale, redatte ai sensi dell'art. 88 CCII, mentre gli altri creditori chirografari percepirebbero il 3,55%, restando solo da verificare se quanto disposto dall'art 88 2 comma codice della crisi sia applicabile anche al concordato in continuità.
Valutazioni del Tribunale
In sede di giudizio di omologazione, il Tribunale è tenuto ad una serie di verifiche sulla procedura, sul piano e sulla proposta. Alcune di queste verifiche sono sempre dovute ex art. 112, comma 1, CCII, mentre altre si impongono soltanto laddove sia richiesta la ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII.
In merito va rilevato che nel codice della crisi- come emerge dal combinato disposto delle norme che regolano il concordato preventivo ed, in particolare, che regolano il giudizio cui è chiamato il Tribunale in sede di pronuncia di ammissione- si è voluto disancorare detta valutazione dai parametri previsti dagli artt. 160 e 161 legge fall. onerandosi il Tribunale esclusivamente di una duplice verifica inerente la regolarità della procedura, essendo necessario riesaminare quanto già provvisoriamente delibato con il decreto di apertura, presi in considerazione anche gli eventuali atti di frode ex art. 106 CCII emersi nel corso del procedimento e la idoneità del piano quale strumento di regolazione della crisi di impresa.
La verifica deve, dunque, in primo luogo, riguardare il rispetto delle norme di rito che disciplinano lo svolgimento del processo di concordato, dal momento del deposito della domanda e fino all'omologa del piano concordatario, occorrendo, appunto accertare che tutto sia avvenuto in ossequio alle norme di procedura, che siano stati coinvolti tutti i creditori anteriori alla presentazione della domanda, inoltre occorre appurare la persistenza delle condizioni di ammissione di cui al decreto di apertura, sulla legittimazione ad accedere allo strumento, sulla competenza dell'ufficio giudiziario adito, nonché sulla completezza del deposito della documentazione prevista dall'art. 39 codice crisi per l'accesso agli strumenti, in particolare circa la chiarezza e trasparenza dei criteri utilizzati sul punto, condividersi quanto affermato dal CP_7
Commissario giudiziale che ha ritenuto che la procedura di concordato preventivo si sia svolta in modo regolare. Va confermata la competenza per territorio di questo ufficio giudiziario, la sussistenza in capo alla società ricorrente della qualifica di imprenditore commerciale, il superamento delle soglie previste dall'art. 2 codice crisi, la presenza di uno stato di insolvenza, la completezza e regolarità della documentazione depositata. Il contenuto del piano risulta conforme alla previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87 1 e 2 comma codice crisi, in particolare sono state esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile alla alternativa della liquidazione giudiziale.
La valutazione in ordine alla ammissibilità della proposta è, quindi, positiva alla luce del dettagliato contenuto del piano e della proposta.
La proposta, inoltre, prevede la suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei assicura a ciascuno un'utilità economica rilevante, garantisce la parità di trattamento tra i creditori all'interno di ciascuna classe oltre al rispetto delle regole distributive di cui all'art. 84, commi 5, 6 e 7 CCII.
Per quanto concerne, poi, l'ulteriore parametro di verifica inerente la idoneità del piano ad assolvere a strumento di regolazione della crisi, e con specifico riferimento al concordato in continuità aziendale la lettera f) del primo comma dell'art. 112 CCII prevede, tra l'altro, che il Tribunale verifichi che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, pertanto occorrerà che il Tribunale, nel caso di specie, accerti non solo l'assenza di manifesta inettitudine, ma anche la mancanza di ragionevoli prospettive, prendendo in considerazione anche il surplus della continuazione, oltre che il valore della liquidazione.
In particolare con riguardo alla fattibilità del piano si afferma che resta riservata ai creditori la valutazione circa la convenienza di una proposta plausibile rispetto all'alterativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di esse, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile, ossia ove manifestatamente priva di una ragionevole chance di successo.
Nel caso di specie il commissario giudiziale, alla cui relazione il
Tribunale si riporta, ha valutato positivamente la fattibilità economica del piano escludendo che la stessa sia priva di qualsiasi chance di successo.
Spetta infine al Tribunale il compito di verificare gli esiti del voto.
Orbene come già anticipato in detta sede di adunanza dei creditori non sono state raggiunte le maggioranze necessarie in quanto la maggioranza è stata raggiunta solo per le classi 1-2-3 non anche per le classi 4-5-6-7-8-e 9. la ha chiesto ugualmente la omologa Pt_1 del concordato in forza dell'applicazione del cram down fiscale (art 88 comma 2 bis CCII) in funzione del raggiungimento delle condizioni previste per l'omologa del concordato in continuità aziendale, ex art. 112 comma 2
La questione che, invero, si pone è quella della applicabilità dell'istituto della transazione fiscale anche ai concordati in continuità, essendo, invero, prevista espressamente per il concordato liquidatorio ciò in quanto l'art. 88 CCII richiama solo l'articolo 109 comma 1, che si occupa del concordato liquidatorio e non di quello in continuità e ciò comporterebbe l'esclusione del cram down fiscale in questo tipo di concordato.
Sul punto esistono contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito. Alcuni Tribunali, (tribunale di Lucca, pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Firenze) infatti, escludono una interpretazione estensiva del citato comma 2 bis al concordato in continuità aziendale in quanto: 1) l'art. 88, comma 1, CCII inizia con la locuzione “Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2bis , proprio per salvaguardare le disposizioni presenti nella norma da ultimo citata per la ristrutturazione trasversale dei debiti;
2) il comma 2-bis dell'art. 88 richiama testualmente solo il comma 1 dell'art. 109 CCII, il quale dispone in merito al concordato liquidatorio, mentre nessun rinvio diretto è presente con riguardo al comma 5 dell'art. 109, relativo al concordato in continuità, né al comma 2 dell'art. 112 CCII, che ne regola la ristrutturazione trasversale. Poiché sul piano letterale non parrebbe possibile combinare l'art. 88, comma 2-bis, con il concordato preventivo in continuità e considerato che sia il citato comma 2-bis dell'art. 88 sia il comma 2 dell'art. 112 (siccome derogatorie dei principi generali) costituiscono norme eccezionali insuscettibili di applicazione analogia ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, occorre necessariamente verificare se tale possibilità possa considerarsi ammessa attraverso una interpretazione estensiva che consenta di superare la littera legis. Questa possibilità è stata però anch'essa esclusa dal Tribunale di Lucca, sulla base delle seguenti motivazioni: l'art. 11 della Direttiva Insolvency, nel dettare le condizioni della ristrutturazione trasversale dei debiti, non fa mai riferimento alla possibilità di considerare un voto non espresso da un creditore, o da una classe di creditori come un voto adesivo per effetto di una fictio iuris, ma richiede che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi o da una particolare classe (svantaggiata o interessata); b) il cram down fiscale è stato pensato nel nostro ordinamento in un contesto in cui non esisteva la regola della priorità relativa (RPR), ma solo quella della priorità assoluta (APR): non si può pertanto applicare la stessa soluzione alla diversa ipotesi in cui la distribuzione dei beni futuri avviene non secondo l'APR ma in base alla RPR, imponendo a un creditore una soluzione che lo penalizza (per quanto attiene la distribuzione del surplus concordatario) in difetto di una sua volontà esplicita, poiché l'approvazione della proposta della maggioranza delle classi richiesta ai fini della omologazione del concordato deve essere infatti esplicita;
c) il cram down fiscale non sarebbe consentito negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, in cui l'accordo è imposto anche a creditori non aderenti e, pertanto, ove fosse consentito nel concordato produrrebbe “l'effetto di estendere l'efficacia dell'accordo non solo al creditore pubblico contrario o non aderente, ma anche a tutti gli altri creditori non aderenti”; d) la disciplina del PRO consente al debitore, la cui proposta non sia stata approvata dall'unanimità delle classi, di modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo.
Ciò posto, ritenere che l'approvazione della proposta di concordato preventivo sia possibile per effetto dell'applicazione dell'art. 88, comma 2 bis, senza una significativa modifica del contenuto della proposta, darebbe luogo “a un'evidente incoerenza di sistema”. Inoltre, le regole che disciplinano la RPR e il cram down fiscale sono norme di carattere eccezionale, insuscettibili quindi di applicazione analogica.
Il Tribunale di Spoleto ed il Tribunale di Napoli, invece, si sono pronunciati a favore dell'estensione della disciplina del cram down al concordato in continuità, sulla base dei seguenti motivi: a) il comma 2 dell'articolo 88 prevede che l'attestazione del professionista indipendente deve avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto al Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale e,
«nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore». Ciò depone evidentemente a favore dell'applicazione del comma 2-bis anche al concordato in continuità, poiché il concetto di non deteriorità del trattamento dei crediti tributari e contributivi è riferibile specificamente a tale tipo di concordato;
b) non è decisiva la questione del richiamo, nell'articolo 88, all'articolo 109, comma 1, relativo al concordato liquidatorio, e non anche al comma 5 di detto articolo, che riguarda il concordato in continuità. Ciò perché è lo stesso comma 1 a far salva l'applicazione delle regole di cui al comma 5 per il concordato in continuità; c) in ogni caso, risulta preminente, su tali considerazioni di ordine tecnico, la ratio della omologazione forzosa, che è quella di superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari e previdenziali in presenza di proposte non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria. Pertanto, posto che a rilevare è il voto derivante dal cram down e non quello espresso dalle amministrazioni pubbliche se, ad esempio, i creditori sono suddivisi, come nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli, in cinque classi votanti, tre delle quali costituite dagli enti finanziari e previdenziali, grazie al cram down il concordato è da intendersi approvato persino in assenza del voto favorevole di alcuna delle altre classi (in quanto approvato da tre su cinque). Fermo restando, ai fini della omologazione del concordato, il necessario rispetto degli altri presupposti previsti dal comma 2 dell'articolo 112.
Orbene essedo questo il quadro giurisprudenziale ritiene il
Tribunale di dover aderire all'orientamento il quale consente l'estensione del cram dowm fiscale anche ai concordati in continuità.
Ed invero anche se, sotto il profilo letterale, la disposizione da ultimo citata richiama solo il comma 1 dell'art. 109, occorre considerare che la seconda parte del comma 2 dell'art. 88 stabilisce che l'attestazione del professionista indipendente deve avere ad oggetto - anche - la convenienza del trattamento proposto con il concordato rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria ed il concetto di non deteriorità del trattamento da offrire rispetto all'alternativa liquidatoria è riferibile precipuamente al concordato con continuità aziendale e ne costituisce condizione di ammissibilità, ove si consideri peraltro che l'art. 87 comma 3 CCII, nel determinare il contenuto della relazione del professionista indipendente, nel concordato in continuità aziendale, prescrive che lo stesso debba attestare non più, come nella precedente versione, che la prosecuzione di attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ma che il piano di continuità aziendale conduca almeno al risultato della non deteriorità del trattamento riservato ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria”.
Inoltre, il comma 1 dell'art. 109 richiamato dal comma 2-bis dell'art. 88 a propria volta (facendone salve le relative disposizioni) contiene un espresso richiamo al successivo comma 5, che a propria volta ancora rinvia alla regola presente nell'art. 112, comma 2, assistendosi a un sistema di rimandi idoneo a giustificare sotto il profilo letterale l'applicazione del cram down fiscale anche nel concordato preventivo in continuità. Del resto, anche ponendosi nella prospettiva della Direttiva Insolvency, non sarebbe rinvenibile alcun motivo valido che potrebbe giustificare l'inapplicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità, considerata la ratio che sorregge detto istituto, potendosi quindi concludere (proprio in forza del nuovo incipit del comma 1 dell'art. 88) che le disposizioni contenute nell'art. 112, comma 2, vanno a integrare, completandone le relative prescrizioni ove ve ne siano la necessità e le condizioni, quelle contenute nell'art. 88, comma 2-bis, e non invece ad escluderne l'applicazione al concordato in continuità aziendale.
Appurata, dunque, la possibilità di applicare il cram down anche al concordato in continuità occorre ora verificare se sono state rispettate le altre condizioni di cui all'art. 88 codice della crisi. In merito il commissario giudiziale ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni previste dalla citata disposizione normativa.
In particolare quanto alla prima condizione risulta che l'Agenzia delle Entrate e l'Inps, relativamente alle classi 4, 5 e 6, hanno espresso voto contrario alla proposta concordataria.
La seconda condizione è che la mancata adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali stabilite dalla legge per l'approvazione del concordato. Tale condizione che, nel caso di concordato in continuità aziendale, va riguardata in relazione a quanto previsto dall'art. 112 CCII, che, in virtù del richiamo fattone dall'art. 109 comma 5 CCII, contribuisce a formare il combinato disposto da cui derivano i seguenti principi normativi, in ordine
“discendente “: a) il concordato in continuità aziendale risulta approvato se tutte le classi votano favorevolmente;
b) se manca l'unanimità del voto delle classi ed il debitore chiede comunque l'omologa, il concordato va omologato se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori con diritto di prelazione, o, in mancanza, se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Nel caso de quo, per come accertato dal commissario giudiziale, la mancata adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze permettendo di raggiungerla in sei classi su nove (con il cram down delle classi 4, 5 e 6).
Ulteriore condizione per l'applicazione del cram down fiscale sta nel fatto che il trattamento proposto ai creditori fiscali e previdenziali deve esser almeno pari a quello dell'alternativa liquidatoria.
Nel caso di specie, il professionista indipendente, dott. Per_4
ha attestato che “il piano ne prevede la soddisfazione in misura
[...]
non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Ritenuto, dunque, applicabile il disposto di cui all'art. 88 comma
2 anche al concordato preventivo in continuità ed accertata la ricorrenza dei presupposti previsti in tale disposizione normativa occorre da ultimo verificare se risultano anche rispettate le condizioni di cui all'art. 112 comma 2 CCII, articolo che risulta richiamato- per il caso di non approvazione -dal disposto di cui all'art. 199 comma 5 CCII e che dispone che in caso di dissenso di una o più classi il Tribunale, su istanza del debitore, può omologare il concordato se ricorrono le condizioni previste dalle lettere da a) a d) oltre a quelle previste dal primo comma di cui all'art. 112 dalla lettera a) alla lettera g) queste ultime come in precedenza già esaminate.
La prima condizione richiesta dal 2° comma dell'art. 112 prevede che il valore di liquidazione venga distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, comportando la necessità di valutare il rispetto del criterio di cui all'art. 84, comma sesto, CCII (regola della priorità assoluta). In base alla relazione redatta dal commissario giudiziale tale condizione è assolta nel caso di specie, atteso che, come indicato nel piano “il valore della liquidazione sarà distribuito secondo le legittime cause di prelazione (absolute priority rule)”. A tal proposito – fermo restando che tutti i pagamenti dei creditori avverranno secondo le modalità stabilite dal decreto di omologa del concordato - giova precisare che il pagamento dei creditori privilegiati degradati a rango chirografario e dei creditori chirografari per natura è reso possibile dall'apporto di finanza esterna e, pertanto, nonostante la previsione di stralcio al chirografo dei crediti privilegiati e di loro pagamento falcidiato, non si individua alcuna deroga alla graduazione dei crediti in base alle rispettive cause di prelazione.
L'apporto di finanza esterna, infatti, costituisce un argomento aggiuntivo nella proposta ai creditori concordatari, da coniugare con il principio della continuità aziendale che si raggiungerebbe solo con l'omologa del concordato, atteso che nel caso di liquidazione giudiziale l'accreditamento della struttura sanitaria di sarebbe Parte_1
definitivamente perso e la finanza esterna non verrebbe più apportata, in quanto funzionale all'omologazione del concordato preventivo La seconda condizione riguarda i criteri di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, il quale deve essere distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado (7%) e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (3,55%), fermo restando la previsione di cui al settimo comma dell'art. 84 CCII. Anche tale condizione viene ritenuta assolta nel caso di specie, atteso che, come indicato in piano, il valore eccedente la liquidazione può essere distribuito secondo la graduazione attenuata propria della cd. relative priority rule, ma, di fatto, viene assegnato integralmente (per la parte che residua dopo il pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura) ai soli creditori privilegiati capienti ex art. 84 c. 5 CCII giusta la previsione dell'art. 84 c. 6 CCII.
c) La terza condizione prevede che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito, al fine di evitare che vengano formulate promesse ai creditori di benefici aggiuntivi funzionali ad ottenere il voto favorevole in violazione delle regole del concorso. Tale condizione è assolta nel caso di specie, poiché nessun creditore riceverà soddisfazione maggiore del proprio credito.
d) In riferimento alla quarta condizione, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 112 CCII, la prima parte della norma prevede che, ai fini dell'omologazione del concordato in continuità, non sia necessaria l'unanimità delle classi, bensì occorre che sia raggiunta la maggioranza delle stesse. Tuttavia, anche quest'ultima non è sufficiente per ottenere l'omologazione forzata da parte del tribunale, essendo necessario, infatti, che almeno una delle classi favorevoli sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Ebbene nel caso di specie, come esposto innanzi, con l'omologazione forzosa della transazione fiscale (classi 4,
5 e 6) si otterrebbe la maggioranza delle classi da 1 a 6 sulle nove classi indicate in piano, così da integrare le condizioni previste dall'art. 112 comma 2 lett. d prima parte, tra cui la classe 1 e la classe 2 formate da creditori titolari di diritti di prelazioni.
In particolare accogliendosi l'ipotesi del cram down, le classi favorevoli (sei su nove) sono le seguenti: • Classe n. 1: creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1, per la quota capiente ex art. 84\5 CCII, prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85 commi 2 e 3 e art.109 c. 5 CCII.
• Classe n. 2: creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1, per la quota degradata a chirografo ed include anche il debito coperto dal Fondo rischi contenzioso per dipendente La classe è stata Parte_5
prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85 commi 2 e 3 e art. 109 c. 5 CCII.
• Classe n. 3: creditori privilegiati (professionisti, artigiani cooperative e Comuni), per la quota degradata a chirografo, prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85 commi 2 e 3 e art. 109 c. 5
CCII.
• Classe n. 4: creditori in Transazione previdenziale, per la quota degradata a chirografo, prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85 commi 2 e 3 e art. 109 c. 5 CCII.
• Classe n. 5: creditore Agenzia delle Entrate interamente degradata a chirografo ex art. 84 c. 5 CCII, prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85 commi 2 e 3 e art. 109 c. 5 CCII.
• Classe n. 6: creditori in Transazione previdenziale, per la quota chirografaria per natura, prevista in ossequio al disposto normativo dell'art. 85 commi 2 e 3 e art. 109 c. 5 CCII.
Alla luce di quanto sopra, sussistendo tutte le condizioni previste dal combinato disposto tra l'art. 88 comma 2 e l'art. 112 comma 2 CCII, lett. a), b), c) e d), la procedura di concordato in questione può essere omologata. L'omologazione del concordato preventivo determina la improcedibilità del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto nei confronti della resistente da , CP_8 Parte_6
, e come disposta con
[...] CP_9 Parte_7
separato decreto.AL
P.SRLP.Q.P
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Omologa il concordato preventivo della di cui alla indicata Parte_1
proposta votata;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Vincenzina Andricciola: conferma la dott.ssa Mariateresa Pacelli commissario giudiziale;
1. la Società invierà al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione del concordato;
2. più in generale l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
3. il Commissario Giudiziale predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c.9 CCI e, al ricevimento del visto del Giudice Delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata;
4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art. 104 CCI di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt. 119, 120 CCI;
5. il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
6. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale che provvederà ad eseguire pagamenti sul conto intestato alla procedura;
7. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;
8. le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal Giudice Delegato previo parere favorevole del
Commissario Giudiziale;
9. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario
Giudiziale;
10. eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
11. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
Al termine dell'incarico il Commissario Giudiziale presenterà il conto della gestione e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato
DISPONE
Le spese di giudizio restano a carico della ricorrente.
La presente sentenza ex art 48 co 5 CCII va notificata ed iscritta nel
Registro delle Imprese a nome dell'art 45 CCII.
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 04.12.2024
Il giudice est. Il Presidente