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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del Presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 1683/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.170 t. u. spese di giustizia, su ricorso depositato in data 26.08.2025, da: Avv. SARA BATTISTINI in proprio (C.F.: ; C.F._1 pec: , con studio sito in Pistoia, Via Email_1 Grazi e
Controparte_1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 e art. 15 d.l. 150/2011 l'Avv. SARA BATTISTINI deduceva che con pec del 9.1.2023 veniva informata di essere stata nominata difensore d'ufficio del Sig. nel procedimento penale n. 345/22 R.G.N.R. avanti il Parte_1 di Pistoia e che conseguentemente provvedeva ad esaminare e studiare gli atti processuali nonché a presenziare all'udienza del 17.4.2023, eccependo la nullità delle notifiche;
a seguito dell'eccezione l'udienza veniva rinviata al 18.9.2023, ma in data 15.9.2023 la ricorrente riceveva comunicazione mail del collega , Pt_2 che la informava di essere stato nominato difensore d dall'imputato. Rappresentava quindi parte ricorrente di aver sollecitato l'imputato, anche per il tramite del collega, al pagamento dei compensi per l'attività prestata quale difensore d'ufficio, ma lo stesso non vi provvedeva, neppure a seguito di raccomandata inviatagli. La ricorrente provvedeva, pertanto, al recupero coattivo del credito nei suoi confronti, incardinando causa civile dinanzi al Giudice di Pace di Pistoia, all'esito della quale veniva emessa contro il debitore sentenza di condanna al pagamento di “€ 500,00= per compensi, oltre 6,80 per anticipazioni”, oltre alle spese di lite quantificate in € 200,00=, oltre spese generali ed oneri fiscali;
la detta sentenza veniva notificata
1 all'imputato/debitore, unitamente ad atto di precetto e, dopo la ricerca dei beni ex art. 492 bis, si provvedeva al pignoramento presso terzi, che aveva però esito negativo per incapienza dei libretti intestati al debitore medesimo. Veniva quindi avanzata da parte della ricorrente istanza di liquidazione al Giudice di Pace di Pistoia per l'attività professionale prestata quale difensore d'ufficio, e stante l'infruttuosa procedura esecutiva azionata nei confronti dell'imputato/debitore, che non provvedeva al pagamento del credito. Con provvedimento del 30.07.2025 il Giudice di Pace di Pistoia respingeva però l'istanza di liquidazione in questione, sul presupposto che l'imputato era stato poi ammesso al gratuito patrocinio, e che non era irreperibile. Avverso tale provvedimento di rigetto, la ricorrente proponeva la presente opposizione ex art.170 t. u. spese di giustizia, sostenendo la illegittimità del provvedimento emesso, chiedendone l'annullamento e per l'effetto di voler accogliere l'istanza di liquidazione del compenso depositata a suo tempo in data 31.102024, ovvero comunque liquidare la somma di 225,00 euro per compensi e di 300 euro forfettari per la procedura di recupero del credito, oltre accessori e spese documentate. All'udienza del 05.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, fissata a seguito del ricorso, presosi atto della documentazione comprovante la notifica al , nessuno si costituiva per il , Controparte_1 CP_1 che resta e;
parte ricorrente deposit sostitutive nelle quali si riportava e insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. La causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto sia pur nei limiti di cui in motivazione. Non può invero revocarsi in dubbio che al ricorrente in qualità di difensore d'ufficio dell'imputato spetti il pagamento del compenso sulla base dell'attività prestata e a prescindere dalla successiva ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore d'ufficio sarà infatti liquidato con riguardo alle attività svolte, che non possono essere liquidate al successivo difensore in caso di ammissione al gratuito patrocinio a partire da data successiva. Il provvedimento di rigetto dell'istanza appare pertanto sul punto pienamente censurabile. Né assume alcun rilievo l'eventuale irreperibilità o meno dell'imputato debitore posto che al difensore di ufficio spetta la liquidazione del compenso laddove dimostri di aver infruttuosamente tentato di ottenere il pagamento attraverso procedura esecutiva, come nel caso di specie;
la successiva ammissione al gratuito patrocinio costituisce al più dimostrazione ulteriore dell'impossibilità di fruttuosa esecuzione nei suoi confronti, restando inalterato il diritto dello Stato di recupero nei confronti dell'imputato capiente. Il provvedimento di rigetto va dunque annullato e l'istanza di liquidazione accolta, sia pur nei termini di seguito indicati.
3. La liquidazione operata in sede civile non vincola il giudice penale e pertanto l'importo liquidabile andrà determinato sulla base delle tariffe vigenti, tenuto conto che trattasi di difesa d'ufficio e che l'attività prestata dal difensore risulta limitata ad un tempo minimale e ad una sola udienza rinviata per irregolarità nelle notifiche. Ciò premesso al difensore spetta pertanto la liquidazione per la sola fase di studio, in assenza di attività introduttiva liquidabile, sulla base dei 2 parametri minimi tariffari e con la riduzione prevista: euro 189,00 per la fase di studio, ridotti di un terzo per la difesa d'ufficio = euro 158,00 oltre accessori di legge. Al contempo, secondo il costante orientamento di legittimità, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011). È stato altresì precisato che, poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
(b) proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473). In tale prospettiva va quindi contestualmente liquidata al ricorrente, a titolo di spese per la procedura esecutiva espletata, la somma, in subordine richiesta, di euro 300, oltre accessori di legge e spese documentate di 49,36 euro 4. Nulla sulle spese della presente procedura
PQM
Il Tribunale, così definitivamente decidendo sul ricorso dell'Avv. SARA BATTISTINI: 1) Annulla il provvedimento di rigetto del Giudice di Pace di Pistoia del 30.07.2025 sull'istanza di liquidazione avanzata dall'vv. Sara Battistini quale difensore di ufficio di nel procedimento penale n. Parte_1 345/22 R.G.N.R. avanti il Gi toia;
2) Liquida in favore del difensore d'ufficio avv. Sara Battistini per l'attività prestata nel procedimento penale n. 345/22 R.G.N.R. avanti il Giudice di Pace di Pistoia fino all'udienza del 17.04.2023, la somma di euro 158,00 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché quella ulteriore di euro 300,00 richiesta a titolo di rimborso del compenso per la procedura di recupero del credito, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, decretandone il pagamento a carico dello Stato anticipatario
3) Nulla sulle spese Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente
EF LL
3
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del Presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 1683/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.170 t. u. spese di giustizia, su ricorso depositato in data 26.08.2025, da: Avv. SARA BATTISTINI in proprio (C.F.: ; C.F._1 pec: , con studio sito in Pistoia, Via Email_1 Grazi e
Controparte_1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 e art. 15 d.l. 150/2011 l'Avv. SARA BATTISTINI deduceva che con pec del 9.1.2023 veniva informata di essere stata nominata difensore d'ufficio del Sig. nel procedimento penale n. 345/22 R.G.N.R. avanti il Parte_1 di Pistoia e che conseguentemente provvedeva ad esaminare e studiare gli atti processuali nonché a presenziare all'udienza del 17.4.2023, eccependo la nullità delle notifiche;
a seguito dell'eccezione l'udienza veniva rinviata al 18.9.2023, ma in data 15.9.2023 la ricorrente riceveva comunicazione mail del collega , Pt_2 che la informava di essere stato nominato difensore d dall'imputato. Rappresentava quindi parte ricorrente di aver sollecitato l'imputato, anche per il tramite del collega, al pagamento dei compensi per l'attività prestata quale difensore d'ufficio, ma lo stesso non vi provvedeva, neppure a seguito di raccomandata inviatagli. La ricorrente provvedeva, pertanto, al recupero coattivo del credito nei suoi confronti, incardinando causa civile dinanzi al Giudice di Pace di Pistoia, all'esito della quale veniva emessa contro il debitore sentenza di condanna al pagamento di “€ 500,00= per compensi, oltre 6,80 per anticipazioni”, oltre alle spese di lite quantificate in € 200,00=, oltre spese generali ed oneri fiscali;
la detta sentenza veniva notificata
1 all'imputato/debitore, unitamente ad atto di precetto e, dopo la ricerca dei beni ex art. 492 bis, si provvedeva al pignoramento presso terzi, che aveva però esito negativo per incapienza dei libretti intestati al debitore medesimo. Veniva quindi avanzata da parte della ricorrente istanza di liquidazione al Giudice di Pace di Pistoia per l'attività professionale prestata quale difensore d'ufficio, e stante l'infruttuosa procedura esecutiva azionata nei confronti dell'imputato/debitore, che non provvedeva al pagamento del credito. Con provvedimento del 30.07.2025 il Giudice di Pace di Pistoia respingeva però l'istanza di liquidazione in questione, sul presupposto che l'imputato era stato poi ammesso al gratuito patrocinio, e che non era irreperibile. Avverso tale provvedimento di rigetto, la ricorrente proponeva la presente opposizione ex art.170 t. u. spese di giustizia, sostenendo la illegittimità del provvedimento emesso, chiedendone l'annullamento e per l'effetto di voler accogliere l'istanza di liquidazione del compenso depositata a suo tempo in data 31.102024, ovvero comunque liquidare la somma di 225,00 euro per compensi e di 300 euro forfettari per la procedura di recupero del credito, oltre accessori e spese documentate. All'udienza del 05.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, fissata a seguito del ricorso, presosi atto della documentazione comprovante la notifica al , nessuno si costituiva per il , Controparte_1 CP_1 che resta e;
parte ricorrente deposit sostitutive nelle quali si riportava e insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. La causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto sia pur nei limiti di cui in motivazione. Non può invero revocarsi in dubbio che al ricorrente in qualità di difensore d'ufficio dell'imputato spetti il pagamento del compenso sulla base dell'attività prestata e a prescindere dalla successiva ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore d'ufficio sarà infatti liquidato con riguardo alle attività svolte, che non possono essere liquidate al successivo difensore in caso di ammissione al gratuito patrocinio a partire da data successiva. Il provvedimento di rigetto dell'istanza appare pertanto sul punto pienamente censurabile. Né assume alcun rilievo l'eventuale irreperibilità o meno dell'imputato debitore posto che al difensore di ufficio spetta la liquidazione del compenso laddove dimostri di aver infruttuosamente tentato di ottenere il pagamento attraverso procedura esecutiva, come nel caso di specie;
la successiva ammissione al gratuito patrocinio costituisce al più dimostrazione ulteriore dell'impossibilità di fruttuosa esecuzione nei suoi confronti, restando inalterato il diritto dello Stato di recupero nei confronti dell'imputato capiente. Il provvedimento di rigetto va dunque annullato e l'istanza di liquidazione accolta, sia pur nei termini di seguito indicati.
3. La liquidazione operata in sede civile non vincola il giudice penale e pertanto l'importo liquidabile andrà determinato sulla base delle tariffe vigenti, tenuto conto che trattasi di difesa d'ufficio e che l'attività prestata dal difensore risulta limitata ad un tempo minimale e ad una sola udienza rinviata per irregolarità nelle notifiche. Ciò premesso al difensore spetta pertanto la liquidazione per la sola fase di studio, in assenza di attività introduttiva liquidabile, sulla base dei 2 parametri minimi tariffari e con la riduzione prevista: euro 189,00 per la fase di studio, ridotti di un terzo per la difesa d'ufficio = euro 158,00 oltre accessori di legge. Al contempo, secondo il costante orientamento di legittimità, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011). È stato altresì precisato che, poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
(b) proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473). In tale prospettiva va quindi contestualmente liquidata al ricorrente, a titolo di spese per la procedura esecutiva espletata, la somma, in subordine richiesta, di euro 300, oltre accessori di legge e spese documentate di 49,36 euro 4. Nulla sulle spese della presente procedura
PQM
Il Tribunale, così definitivamente decidendo sul ricorso dell'Avv. SARA BATTISTINI: 1) Annulla il provvedimento di rigetto del Giudice di Pace di Pistoia del 30.07.2025 sull'istanza di liquidazione avanzata dall'vv. Sara Battistini quale difensore di ufficio di nel procedimento penale n. Parte_1 345/22 R.G.N.R. avanti il Gi toia;
2) Liquida in favore del difensore d'ufficio avv. Sara Battistini per l'attività prestata nel procedimento penale n. 345/22 R.G.N.R. avanti il Giudice di Pace di Pistoia fino all'udienza del 17.04.2023, la somma di euro 158,00 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché quella ulteriore di euro 300,00 richiesta a titolo di rimborso del compenso per la procedura di recupero del credito, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, decretandone il pagamento a carico dello Stato anticipatario
3) Nulla sulle spese Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente
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