Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05542/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5542 del 2022, proposto da
SE CASTALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PROCIDA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 73 del 26 luglio 2022 a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Procida
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AN PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 24 ottobre 2022 e depositato il 23 novembre 2022, parte ricorrente impugna l’ordinanza n. 73 del 26 luglio 2022 con la quale il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Procida, ha disposto, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/01, “ l’acquisizione gratuita al patrimonio di questo Comune delle opere abusive accertate in Procida, in Via Brandolini n. 23, e identificate in Catasto al Foglio n. 3, Particella n. 1298, sub 1 ” ed applicava la sanzione pecuniaria avente ad oggetto “ il pagamento della somma di € 4.000,00 (...) ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 ”.
2. La vicenda amministrativa sottostante può essere così sinteticamente ricostruita.
Con ordinanza n. 82 dell’1dicembre 2015, il Comune di Procida ingiungeva all’odierna ricorrente la demolizione, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/01, “ la demolizione di parte del manufatto deposito (1.80 mq di superficie) nella parte insistente sulla particella demaniale ” interessata dagli interventi edilizi di cui alla S.C.I.A. presentata il 19 luglio 2012.
La citata ordinanza veniva impugnata dinanzi a questo T.A.R. che, con sentenza n. 6499 del 2 dicembre 2020, depositata il 30 dicembre 2020, respingeva il ricorso ritenendo l’iniziativa sanzionatoria immune da vizi e, nel contempo, accertando che il manufatto oggetto della demolizione risultava “ avere sconfinato per mq 1,80 su suolo di proprietà demaniale ”.
Con l’ordinanza impugnata, il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Procida, richiamata la predetta ordinanza di demolizione, e constatata l’inottemperanza alla stessa, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio dello stato del manufatto abusivo nella parte insistente sulla particella demaniale censita al Foglio 3 particella 1298 sub l., applicando altresì la menzionata sanzione pecuniaria in forza dell’art. d.P.R. n. 380/01.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza con cui è contestata:
“ 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 35 DEL D.P.R. N. 380/01. CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. SVIAMENTO. PERPLESSITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA. ” per aver l’Amministrazione erroneamente disposto l’acquisizione gratuita delle opere abusive nonché la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01, pur a fronte dell’inottemperanza ad un’ordinanza di demolizione resa ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/01;
“ 2. VIOLAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/90. ” in ragione dell’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Il Comune di Procida, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis, c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va accolto in ragione della assorbente fondatezza del primo motivo di gravame.
6.1. Con riferimento al primo motivo di censura, preme rilevare in punto di diritto che la giurisprudenza amministrativa ha tradizionalmente fornito un'interpretazione rigorosa della disposizione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/01 secondo la quale “ l'abuso edilizio sul suolo di proprietà pubblica impone la misura, vincolata, della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi volta a tutelare le aree demaniali, o di enti pubblici, dalla costruzione di manufatti non assentiti da titolo edilizio ” (cfr. Cons. Stato Sez. VII, 19 giugno 2023, n. 6011).
Ed infatti la disposizione in commento, differente rispetto a quella dettata per l'ipotesi ordinaria dall'art. 31 T.U. edilizia, trova la sua giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, connotata dalla realizzazione di abusi su suoli pubblici.
La disciplina di cui all'art. 35 de quo differisce - quindi - da quella prevista dal precedente art. 31, non prevedendo né l’acquisizione delle opere abusive né l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei soggetti responsabili dell'abuso edilizio e non stabilendo - a differenza della disciplina ordinaria - la necessaria concessione di un termine di novanta giorni, ma solo la previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, di procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi con la specificazione che tali opere debbono essere demolite e non possono - a differenza della disciplina ordinaria - essere acquisite gratuitamente di diritto a favore del Comune. (così Cons. Stato Sez. VII, Sent., 30 agosto 2023, n. 8034).
In altri termini, venendo in rilievo l’esercizio di un potere amministrativo di tipo sanzionatorio, esso deve rispondere al principio di legalità, non potendo trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 31 d.P.R. 380/2001 per classi di fattispecie di abusi che rientrano, per diversa materialità, sotto l’egida di diversa disposizione.
6.2. Nel caso di specie, trattandosi di abuso accertato come eseguito su particella demaniale già con ordinanza n. 82 dell’1dicembre 2015, l’unica sanzione applicabile è quella – peraltro vincolata – della demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 35 d.P.R. 380/2001.
L’inottemperanza all’ordine di demolizione disposto a carico del responsabile dell’abuso comporta non dà luogo alle conseguenze dettate per altre tipologie di abusi, limitandosi il legislatore a prevedere che la demolizione sia eseguita a cura del Comune ed a spese dello stesso responsabile, facendo ritenere pertanto che l’eventuale inerzia di quest’ultimo sia direttamente da colmarsi a cura dell’Amministrazione comunale.
7. Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve dunque essere accolto con annullamento dell'atto gravato e assorbimento di ogni altra censura e/o questione.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Procida al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG NT, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
AN PE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PE | NG NT |
IL SEGRETARIO