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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/11/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2119 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MANES MARGHERITA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1
'con l'Avv. CUMINO SILVIA;
[...]
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2019, il ricorrente, già dipendente dell' con la qualifica di capotecnico Controparte 1
sanitario di radiologia presso il Presidio Ospedaliero di Cariati, ha convenuto in giudizio la predetta Azienda, chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di coordinamento parte variabile prevista dall'art. 10 del CCNL comparto sanità, per il periodo compreso tra ottobre 2007
e maggio 2019, con condanna della resistente al pagamento della somma di €
17.946,84, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di avere svolto ininterrottamente, dal 1° febbraio 2007, le funzioni di coordinamento delle attività dei tecnici di radiologia medica e dei collaboratori presso l'U.O. di
Radiologia del P.O. di Cariati, evidenziando che l' CP_1 gli aveva riconosciuto la parte fissa dell'indennità, ma non la componente variabile, nonostante questa fosse stata attribuita ad altri dipendenti con mansioni analoghe.
CP_1Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per genericità e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, sul rilievo che la parte variabile dell'indennità di coordinamento non costituisce voce obbligatoria, ma è rimessa alla discrezionalità aziendale, subordinata alla contrattazione decentrata e alla disponibilità del fondo di cui all'art. 39 CCNL.
Con memoria difensiva depositata il 27 gennaio 2021, il ricorrente ha precisato che, per mero errore, nel ricorso era stato indicato il periodo ottobre 2007 maggio 2019, mentre il rapporto di lavoro è cessato il 31 luglio 2012; ha pertanto modificato la domanda, limitandola al periodo ottobre 2007 - luglio 2012, con conseguente rideterminazione dell'importo richiesto in € 7.359,07, rinunciando espressamente alla parte eccedente.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§ 1. In via preliminare ed assorbente di tutte le altre questioni di rito e di merito sollevate dalle parti, occorre concludere per l'infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente che, di conseguenza, andrà integralmente rigettata.
In concreto, in questo giudizio (avente ad oggetto la sola parte variabile della indennità di coordinamento, diversamente dalla sentenza citata da parte ricorrente), è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia svolto funzioni di coordinamento, con conseguente attribuzione della parte fissa della relativa indennità. Ciò che risulta controverso è se alla parte ricorrente spetti o meno anche la componente variabile dell'indennità di coordinamento, di cui all'art. 10, comma 4, CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001.
Nel dettaglio, l'art. 10, rubricato "Coordinamento" CCNL comparto sanità II biennio economico 2000 - 2001, invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle pretese creditorie in esame, così dispone:
"1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed ove articolata al suo interno di pari livello
-
economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D
e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai
-
collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. É rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto."
Dalla lettura della disciplina convenzionale contenuta nel comma 4 dell'art. 10
CCNL, dunque, solo la componente fissa dell'indennità per l'affidamento di funzioni di coordinamento per cui è causa costituisce un emolumento strettamente correlato allo svolgimento dell'incarico di coordinamento quale corrispettivo economico insopprimibile, mentre la componente variabile è eventuale e correlata ad una scelta discrezionale delle aziende sanitarie, deputate a valutare a monte la complessità dei compiti di coordinamento affidati ed erogabile nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
Pertanto, per la componente variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento per cui è causa non appare possibile configurare alcun diritto soggettivo perfetto in capo a coloro cui sia stato affidato l'incarico di coordinamento. La disciplina convenzionale in esame, infatti, individua una mera facoltà accordata alle aziende sanitarie, desumibile inequivocabilmente dalla lettera della norma (Le aziende possono e non devono), alla quale non potrebbe corrispondere una situazione di diritto soggettivo in capo ai coordinatori. La valutazione, da parte dell'azienda sanitaria, della complessità dei compiti di coordinamento affidati si pone come l'antecedente logico e giuridico per la stessa attribuzione dell'emolumento qui preteso. Non solo: anche la capienza del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è fattore decisivo nella scelta da parte dell-Cont di prevedere l'erogazione della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'ultima parte del comma 8 dell'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio2000/2001, l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 deve essere oggetto di specifica contrattazione integrativa. Infatti, anche tale circostanza potrebbe essere di concreto ostacolo per lo stesso riconoscimento della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento laddove in sede di contrattazione integrativa le parti sociali dovessero convenire di destinare le risorse del fondo ad altri fini.
Pertanto, in mancanza di una determinazione datoriale attributiva dello speciale emolumento qui preteso, presupponente una valutazione positiva da parte dell' Controparte 1 della complessità dei compiti di coordinamento affidati alla parte ricorrente, inesistente nel caso in esame, alcun diritto alla parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità
II biennio 2000/2001 potrebbe essere riconosciuto. Peraltro, il ricorrente ha omesso qualsiasi riferimento che consentisse di valutare l'esistenza di eventuali inadempimenti con riferimento alle risorse di cui al richiamato art. 39 del CCNL
1\4\1999. Né alcuna violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 D.L.vo n. 165/2001 tra pubblici dipendenti potrebbe configurarsi, trattandosi di emolumento accessorio del tutto eventuale, correlato ad una valutazione discrezionale caso per caso di complessità dei compiti di coordinamento affidati ai singoli, in mancanza di una comparazione tra situazioni equipollenti per complessità dei compiti di coordinamento affidati con differente trattamento.
E', quindi, infondata la domanda relativa all'indennità di coordinamento, per la parte variabile della medesima. Infatti, a norma dell'art. 10 citato, la corresponsione della parte variabile dell'indennità è rimessa ad una valutazione discrezionale dell'Azienda (4° comma) e subordinata ad una concertazione sindacale (8° comma). Peraltro, nulla è stato allegato dal ricorrente su tali aspetti e, quindi, non può riconoscersi alcuna parte variabile di detta indennità.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso per infondatezza, assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
Stante la natura della controversia ed il tenore della pronuncia, appare equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
CAPUTO, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
GH FE - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 16/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MANES MARGHERITA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1
'con l'Avv. CUMINO SILVIA;
[...]
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2019, il ricorrente, già dipendente dell' con la qualifica di capotecnico Controparte 1
sanitario di radiologia presso il Presidio Ospedaliero di Cariati, ha convenuto in giudizio la predetta Azienda, chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di coordinamento parte variabile prevista dall'art. 10 del CCNL comparto sanità, per il periodo compreso tra ottobre 2007
e maggio 2019, con condanna della resistente al pagamento della somma di €
17.946,84, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di avere svolto ininterrottamente, dal 1° febbraio 2007, le funzioni di coordinamento delle attività dei tecnici di radiologia medica e dei collaboratori presso l'U.O. di
Radiologia del P.O. di Cariati, evidenziando che l' CP_1 gli aveva riconosciuto la parte fissa dell'indennità, ma non la componente variabile, nonostante questa fosse stata attribuita ad altri dipendenti con mansioni analoghe.
CP_1Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per genericità e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, sul rilievo che la parte variabile dell'indennità di coordinamento non costituisce voce obbligatoria, ma è rimessa alla discrezionalità aziendale, subordinata alla contrattazione decentrata e alla disponibilità del fondo di cui all'art. 39 CCNL.
Con memoria difensiva depositata il 27 gennaio 2021, il ricorrente ha precisato che, per mero errore, nel ricorso era stato indicato il periodo ottobre 2007 maggio 2019, mentre il rapporto di lavoro è cessato il 31 luglio 2012; ha pertanto modificato la domanda, limitandola al periodo ottobre 2007 - luglio 2012, con conseguente rideterminazione dell'importo richiesto in € 7.359,07, rinunciando espressamente alla parte eccedente.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§ 1. In via preliminare ed assorbente di tutte le altre questioni di rito e di merito sollevate dalle parti, occorre concludere per l'infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente che, di conseguenza, andrà integralmente rigettata.
In concreto, in questo giudizio (avente ad oggetto la sola parte variabile della indennità di coordinamento, diversamente dalla sentenza citata da parte ricorrente), è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia svolto funzioni di coordinamento, con conseguente attribuzione della parte fissa della relativa indennità. Ciò che risulta controverso è se alla parte ricorrente spetti o meno anche la componente variabile dell'indennità di coordinamento, di cui all'art. 10, comma 4, CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001.
Nel dettaglio, l'art. 10, rubricato "Coordinamento" CCNL comparto sanità II biennio economico 2000 - 2001, invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle pretese creditorie in esame, così dispone:
"1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed ove articolata al suo interno di pari livello
-
economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D
e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai
-
collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. É rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto."
Dalla lettura della disciplina convenzionale contenuta nel comma 4 dell'art. 10
CCNL, dunque, solo la componente fissa dell'indennità per l'affidamento di funzioni di coordinamento per cui è causa costituisce un emolumento strettamente correlato allo svolgimento dell'incarico di coordinamento quale corrispettivo economico insopprimibile, mentre la componente variabile è eventuale e correlata ad una scelta discrezionale delle aziende sanitarie, deputate a valutare a monte la complessità dei compiti di coordinamento affidati ed erogabile nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
Pertanto, per la componente variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento per cui è causa non appare possibile configurare alcun diritto soggettivo perfetto in capo a coloro cui sia stato affidato l'incarico di coordinamento. La disciplina convenzionale in esame, infatti, individua una mera facoltà accordata alle aziende sanitarie, desumibile inequivocabilmente dalla lettera della norma (Le aziende possono e non devono), alla quale non potrebbe corrispondere una situazione di diritto soggettivo in capo ai coordinatori. La valutazione, da parte dell'azienda sanitaria, della complessità dei compiti di coordinamento affidati si pone come l'antecedente logico e giuridico per la stessa attribuzione dell'emolumento qui preteso. Non solo: anche la capienza del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è fattore decisivo nella scelta da parte dell-Cont di prevedere l'erogazione della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'ultima parte del comma 8 dell'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio2000/2001, l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 deve essere oggetto di specifica contrattazione integrativa. Infatti, anche tale circostanza potrebbe essere di concreto ostacolo per lo stesso riconoscimento della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento laddove in sede di contrattazione integrativa le parti sociali dovessero convenire di destinare le risorse del fondo ad altri fini.
Pertanto, in mancanza di una determinazione datoriale attributiva dello speciale emolumento qui preteso, presupponente una valutazione positiva da parte dell' Controparte 1 della complessità dei compiti di coordinamento affidati alla parte ricorrente, inesistente nel caso in esame, alcun diritto alla parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità
II biennio 2000/2001 potrebbe essere riconosciuto. Peraltro, il ricorrente ha omesso qualsiasi riferimento che consentisse di valutare l'esistenza di eventuali inadempimenti con riferimento alle risorse di cui al richiamato art. 39 del CCNL
1\4\1999. Né alcuna violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 D.L.vo n. 165/2001 tra pubblici dipendenti potrebbe configurarsi, trattandosi di emolumento accessorio del tutto eventuale, correlato ad una valutazione discrezionale caso per caso di complessità dei compiti di coordinamento affidati ai singoli, in mancanza di una comparazione tra situazioni equipollenti per complessità dei compiti di coordinamento affidati con differente trattamento.
E', quindi, infondata la domanda relativa all'indennità di coordinamento, per la parte variabile della medesima. Infatti, a norma dell'art. 10 citato, la corresponsione della parte variabile dell'indennità è rimessa ad una valutazione discrezionale dell'Azienda (4° comma) e subordinata ad una concertazione sindacale (8° comma). Peraltro, nulla è stato allegato dal ricorrente su tali aspetti e, quindi, non può riconoscersi alcuna parte variabile di detta indennità.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso per infondatezza, assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
Stante la natura della controversia ed il tenore della pronuncia, appare equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
CAPUTO, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
GH FE - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 16/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO