TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 961 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(P.IV ) CP_1 P.IV_1
CONVENUTO
Oggi, 12.2.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa Parte_1 personalmente con l'avv. SCISCA FEDERICO in sost. avv. SCISCA ROBERTO;
nessuno compare per CP_1
Il difensore fa presente che il ricorso è stato ritualmente notificato e chiede dichiararsi la contumacia di controparte.
Il Giudice, verificata la regolarità delle notifica del ricorso e del decreto ex art. 415 c.p.c., dichiara la contumacia della società convenuta. Interroga liberamente la ricorrente, la quale dichiara: ho lavorato dall'1.8.2022 sino al 31.7.2023 come operaia addetta la confezionamento di scatole presso l'unità produttiva di Seregno. Ho dato le dimissioni a giugno perché da marzo 2023 non ho ricevuto più lo stipendio. Ho ricevuto qualche acconto a luglio, poi ci hanno detto che avrebbero pagato le restanti somme ad agosto ma non ho ricevuto più nulla.
Il giudice Invita il difensore della ricorrente alla discussione;
l'avv. Scisca si riporta agli atti e insiste nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 961/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCISCA ROBERTO Parte_1 C.F._1
e domicilio eletto in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
(P.IV ) – contumace CP_1 P.IV_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 9.4.2024, conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo: “che, la ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a CP_1 tempo determinato da in data 01.08.2022 con la qualifica di operaia – 6° livello CP_1
C.C.N.L. Terziario;
che, il contratto di lavoro era stato prorogato, dal 01.04.2023, sino al 31.07.2023; che, però, il rapporto di lavoro è cessato in data 08.06.2023 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa ex art. 2119 c.c. come risulta dal modulo recesso rapporto di lavoro;
che, la società convenuta è stata costituita in mora dalla ricorrente col patrocinio
2 dell'Ufficio Vertenze Camera del Lavoro CGIL di Monza a mezzo pec 01.06.2023 con la quale è stato rivendicato il mancato pagamento delle retribuzioni di marzo, aprile e maggio 2023; che la società debitrice ha consegnato alla ricorrente le buste paga di aprile 2023 e maggio 2023; che, con riferimento alla busta paga di aprile 2023 recante un lordo di € 1.629,09 la ricorrente ha percepito un acconto lordizzato di € 409,11 con una differenza, quindi, ancora da percepire di € 1.219,98 lordi;
che, tale somma corrisponde ad un netto di € 1.243,51 da cui dedurre l'acconto di € 332,60 per un residuo netto quindi di € 910,91; che, con riferimento alla busta paga di maggio 2023 la ricorrente deve percepire un importo lordo di € 1.921,00 pari ad un netto di € 634,71; che, la ricorrente vanta altresì un ulteriore somma a titolo di T.F.R. pari ad € 965,07 lordi;
che, il credito si ricava dalla busta paga di maggio 2023 alla voce TFR ove è scritto che la ricorrente al 31.12 dell'anno procedente aveva maturato un credito per TFR di € 421,50 cui applicare la rivalutazione di € 6,65 meno imp. Rival. di € 1,13 e che la quota di T.F.R. dell'anno 2023 è pari ad € 538,05; che per la retribuzioni di aprile e maggio 2023 e per la quota T.F.R. maturata la ricorrente ha agito con separato ricorso per decreto ingiuntivo;
che, in questa sede la ricorrente rivendica la retribuzione relativa al mese di giugno 2023, l'indennità sostitutiva del preavviso, i ratei di ferie, ROL non goduti;
che, specificamente la ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione del mese di giugno (maternità facoltativa) per l'importo di € 133,08, nonché al pagamento delle ferie non godute per l'importo di € 443,62 da cui sottrarre ROL goduti in eccesso per un importo di € 32,87 e dell'indennità sostitutiva del preavviso per un importo di € 841,02 per un totale di € 1.384,85 lordi”. Chiedeva pertanto di condannare al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma complessiva di € 1.384,85 lordi per retribuzione giugno 2023, ferie non godute e mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Malgrado la regolarità della notifica di ricorso e pedissequo decreto in data 29.4.2024, nessuno si costituiva per la società convenuta, la quale, all'udienza del 12.2.2025, fissata a seguito di riassegnazione della causa a questo Giudice, veniva dichiarata contumace.
Contestualmente, sentita liberamente la ricorrente, ritenuta la causa adeguatamente istruita su base documentale, previo invito alla discussione, si procedeva all'emissione e lettura della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e perciò meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo pieno e durata determinata con inizio in data 1.8.2022 e cessazione, dopo una proroga sino al
31.7.2023, in data 8.6.2023 per effetto di dimissioni per giusta causa (cfr. doc. 2 parte ricorrente). Le mansioni affidate risultano essere, in base al contratto di assunzione, quelle di operaia 6° livello, con applicazione del CCNL Terziario (cfr. doc. 1 relativo al contratto di lavoro).
La ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento menzionato, e delle buste paga prodotte relativamente ai mesi di aprile e maggio 2023, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta. Peraltro, con riferimento a tali mensilità e al TFR corrispondente, dedotti gli acconti ricevuti, la predetta ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, circoscrivendo in questa sede la domanda agli ulteriori importi dovuti per la retribuzione del mese di giugno 2023, l'indennità sostituiva del preavviso, i ratei di ferie e ROL non goduti. Il calcolo è stato allegato, ed è del seguente testuale tenore per quanto rileva nell'odierno giudizio:
3 “quanto alla mensilità di Giugno 2023, la lavoratrice era in maternità facoltativa, pertanto richiesti 8 giorni (data di cessazione 08.06.2023) come maternità facoltativa pagati al 30% (si
è calcolato il 30% della retribuzione giornaliera); quanto alle indennità di fine rapporto, per le ferie non godute, la lavoratrice matura all'anno 28 giorni di ferie come si evince nello spettante ferie nella busta paga di maggio 2023. Quindi 28/12*5 (calcolo di ferie da gennaio a maggio, non si conta giugno perché non ha superato i 15 giorni di lavoro) = 11,66 maturati nell'anno 2023 + 5,33 residuo anno procedente – 9 usufruiti
= 8 giorni di ferie non godute;
per Rol non godutie, la lavoratrice matura all'anno 56 ore di rol come si evince nello spettante rol nella busta paga di Maggio 2023. Quindi 56/12*5 (calcolo di rol da gennaio a maggio, non si conta giugno perché non ha superato i 15 giorni di lavoro) = 23,33 maturati nell'anno 2023 + 2,66 residuo anno precedente – 24,5 usufruiti = - 3,83 ore di rol non godute;
per il mancato preavviso in quanto la lavoratrice si è dimessa per giusta causa e nel ccnl applicato sono previsti 15 giorni”. Sono quindi oggetto di richiesta gli importi di euro 133,08 per ammontare residuo della retribuzione di giugno;
di euro 443,62 per ferie non godute con sottrazione di ROL goduti in eccesso;
di euro 841,02 per indennità sostituiva del preavviso, e così complessivamente euro 1.348,85.
Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo.
Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma lorda di euro 1.348,85, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro CP_1
1.348,85 oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro CP_1
1.030,00 per compensi, euro 49 per spese (CU), oltre rimborso spese generali al 15%, IV e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
4 Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 12.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
5
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 961 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(P.IV ) CP_1 P.IV_1
CONVENUTO
Oggi, 12.2.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa Parte_1 personalmente con l'avv. SCISCA FEDERICO in sost. avv. SCISCA ROBERTO;
nessuno compare per CP_1
Il difensore fa presente che il ricorso è stato ritualmente notificato e chiede dichiararsi la contumacia di controparte.
Il Giudice, verificata la regolarità delle notifica del ricorso e del decreto ex art. 415 c.p.c., dichiara la contumacia della società convenuta. Interroga liberamente la ricorrente, la quale dichiara: ho lavorato dall'1.8.2022 sino al 31.7.2023 come operaia addetta la confezionamento di scatole presso l'unità produttiva di Seregno. Ho dato le dimissioni a giugno perché da marzo 2023 non ho ricevuto più lo stipendio. Ho ricevuto qualche acconto a luglio, poi ci hanno detto che avrebbero pagato le restanti somme ad agosto ma non ho ricevuto più nulla.
Il giudice Invita il difensore della ricorrente alla discussione;
l'avv. Scisca si riporta agli atti e insiste nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 961/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCISCA ROBERTO Parte_1 C.F._1
e domicilio eletto in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
(P.IV ) – contumace CP_1 P.IV_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 9.4.2024, conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo: “che, la ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a CP_1 tempo determinato da in data 01.08.2022 con la qualifica di operaia – 6° livello CP_1
C.C.N.L. Terziario;
che, il contratto di lavoro era stato prorogato, dal 01.04.2023, sino al 31.07.2023; che, però, il rapporto di lavoro è cessato in data 08.06.2023 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa ex art. 2119 c.c. come risulta dal modulo recesso rapporto di lavoro;
che, la società convenuta è stata costituita in mora dalla ricorrente col patrocinio
2 dell'Ufficio Vertenze Camera del Lavoro CGIL di Monza a mezzo pec 01.06.2023 con la quale è stato rivendicato il mancato pagamento delle retribuzioni di marzo, aprile e maggio 2023; che la società debitrice ha consegnato alla ricorrente le buste paga di aprile 2023 e maggio 2023; che, con riferimento alla busta paga di aprile 2023 recante un lordo di € 1.629,09 la ricorrente ha percepito un acconto lordizzato di € 409,11 con una differenza, quindi, ancora da percepire di € 1.219,98 lordi;
che, tale somma corrisponde ad un netto di € 1.243,51 da cui dedurre l'acconto di € 332,60 per un residuo netto quindi di € 910,91; che, con riferimento alla busta paga di maggio 2023 la ricorrente deve percepire un importo lordo di € 1.921,00 pari ad un netto di € 634,71; che, la ricorrente vanta altresì un ulteriore somma a titolo di T.F.R. pari ad € 965,07 lordi;
che, il credito si ricava dalla busta paga di maggio 2023 alla voce TFR ove è scritto che la ricorrente al 31.12 dell'anno procedente aveva maturato un credito per TFR di € 421,50 cui applicare la rivalutazione di € 6,65 meno imp. Rival. di € 1,13 e che la quota di T.F.R. dell'anno 2023 è pari ad € 538,05; che per la retribuzioni di aprile e maggio 2023 e per la quota T.F.R. maturata la ricorrente ha agito con separato ricorso per decreto ingiuntivo;
che, in questa sede la ricorrente rivendica la retribuzione relativa al mese di giugno 2023, l'indennità sostitutiva del preavviso, i ratei di ferie, ROL non goduti;
che, specificamente la ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione del mese di giugno (maternità facoltativa) per l'importo di € 133,08, nonché al pagamento delle ferie non godute per l'importo di € 443,62 da cui sottrarre ROL goduti in eccesso per un importo di € 32,87 e dell'indennità sostitutiva del preavviso per un importo di € 841,02 per un totale di € 1.384,85 lordi”. Chiedeva pertanto di condannare al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma complessiva di € 1.384,85 lordi per retribuzione giugno 2023, ferie non godute e mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Malgrado la regolarità della notifica di ricorso e pedissequo decreto in data 29.4.2024, nessuno si costituiva per la società convenuta, la quale, all'udienza del 12.2.2025, fissata a seguito di riassegnazione della causa a questo Giudice, veniva dichiarata contumace.
Contestualmente, sentita liberamente la ricorrente, ritenuta la causa adeguatamente istruita su base documentale, previo invito alla discussione, si procedeva all'emissione e lettura della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e perciò meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo pieno e durata determinata con inizio in data 1.8.2022 e cessazione, dopo una proroga sino al
31.7.2023, in data 8.6.2023 per effetto di dimissioni per giusta causa (cfr. doc. 2 parte ricorrente). Le mansioni affidate risultano essere, in base al contratto di assunzione, quelle di operaia 6° livello, con applicazione del CCNL Terziario (cfr. doc. 1 relativo al contratto di lavoro).
La ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento menzionato, e delle buste paga prodotte relativamente ai mesi di aprile e maggio 2023, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta. Peraltro, con riferimento a tali mensilità e al TFR corrispondente, dedotti gli acconti ricevuti, la predetta ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, circoscrivendo in questa sede la domanda agli ulteriori importi dovuti per la retribuzione del mese di giugno 2023, l'indennità sostituiva del preavviso, i ratei di ferie e ROL non goduti. Il calcolo è stato allegato, ed è del seguente testuale tenore per quanto rileva nell'odierno giudizio:
3 “quanto alla mensilità di Giugno 2023, la lavoratrice era in maternità facoltativa, pertanto richiesti 8 giorni (data di cessazione 08.06.2023) come maternità facoltativa pagati al 30% (si
è calcolato il 30% della retribuzione giornaliera); quanto alle indennità di fine rapporto, per le ferie non godute, la lavoratrice matura all'anno 28 giorni di ferie come si evince nello spettante ferie nella busta paga di maggio 2023. Quindi 28/12*5 (calcolo di ferie da gennaio a maggio, non si conta giugno perché non ha superato i 15 giorni di lavoro) = 11,66 maturati nell'anno 2023 + 5,33 residuo anno procedente – 9 usufruiti
= 8 giorni di ferie non godute;
per Rol non godutie, la lavoratrice matura all'anno 56 ore di rol come si evince nello spettante rol nella busta paga di Maggio 2023. Quindi 56/12*5 (calcolo di rol da gennaio a maggio, non si conta giugno perché non ha superato i 15 giorni di lavoro) = 23,33 maturati nell'anno 2023 + 2,66 residuo anno precedente – 24,5 usufruiti = - 3,83 ore di rol non godute;
per il mancato preavviso in quanto la lavoratrice si è dimessa per giusta causa e nel ccnl applicato sono previsti 15 giorni”. Sono quindi oggetto di richiesta gli importi di euro 133,08 per ammontare residuo della retribuzione di giugno;
di euro 443,62 per ferie non godute con sottrazione di ROL goduti in eccesso;
di euro 841,02 per indennità sostituiva del preavviso, e così complessivamente euro 1.348,85.
Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo.
Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma lorda di euro 1.348,85, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro CP_1
1.348,85 oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro CP_1
1.030,00 per compensi, euro 49 per spese (CU), oltre rimborso spese generali al 15%, IV e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
4 Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 12.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
5