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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1465/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Daniela Rocco Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Cecilia Licitra Controparte_1
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
premesso che
- la società ha proposto tempestiva opposizione Pt_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 337/2019, emesso da questo Tribunale
in data 23.4.2019, su istanza di , per il pagamento Controparte_1
della somma di € 8.391, 20, oltre spese ed accessori, a titolo di TFR;
- l'opponente, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'avversato decreto in ragione del sequestro preventivo finalizzato
1 alla confisca del 100% delle quote sociali e del disposto di cui all'art. 55 del D. Lgs. n. 159/2011; nel merito, ha rilevato che il credito è stato erroneamente ingiunto al lordo delle ritenute fiscali;
- l'opposto si è costituito in giudizio, chiedendo confermarsi il provvedimento monitorio;
rilevato che
- con provvedimento del 24.1.2019 (all. 1 ricorso), la Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro preventivo del 100% delle quote sociali della ex art. Parte_1
20 D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);
- il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto credito maturato in data anteriore al sequestro, giacché risalente al 2016 (all. 4);
- per espressa previsione dell'art. 55, co. 1, del medesimo decreto legislativo, “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o
proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono
presi in consegna dall'amministratore giudiziario”;
- conseguentemente, nel caso di specie, non poteva essere iniziata un'azione in sede civile per l'accertamento di un credito che avrebbe inciso in maniera diretta sul compendio aziendale sottoposto a sequestro penale, atteso che a norma dell'art. 20 cit. “il sequestro
avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a
tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del
Codice Civile”;
- l'accertamento del credito avrebbe dovuto seguire la procedura speciale di cui agli artt. 55 e ss. D. lgs. 159/2011, con domanda proposta all'amministratore giudiziario chiamato a redigere un progetto
2 di stato passivo ed un piano di riparto, nell'ambito di una verifica condotta in sede penale al fine di poter risolvere eventuali questioni e/o problematiche direttamente afferenti e/o interferenti sui beni sequestrati;
- ne discende la competenza funzionale del Giudice penale che ha disposto il sequestro preventivo in ordine all'accertamento dei crediti dei terzi secondo la procedura delineata dagli artt. 52 e ss. D. Lgs.
n.159; invero, “in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del
d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), la competenza
all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al
provvedimento di sequestro spetta al giudice delegato del
procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro” (cfr. Cass.
Civ., sez. L., n. 13432/2023);
- per quanto sopra, va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
- le spese di lite vanno compensate in ragione della particolarità della questione trattata e dell'inconsapevolezza di parte opposta circa la sottoposizione a sequestro delle quote della società debitrice;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ragusa, 31.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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