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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/08/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 13/05/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1282/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AGOSTINO LIOTTA
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. LUCA FAILLA, Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di dal 15 marzo Parte_1 Controparte_1
2021 al 23 dicembre 2022 in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato e dal 24 dicembre 2022 al 22 febbraio 2024 in forza di contratto di somministrazione a tempo indeterminato con qualifica di operaia e mansione di addetta al collaudo, inquadrata nel livello D1 del CCNL metalmeccanici industria, presso la società utilizzatrice Parte_2
Ha dedotto che, mentre nel corso del primo rapporto di lavoro ella era stata effettivamente comandata a svolgere le mansioni di addetta al collaudo, nel corso del secondo rapporto era stata
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
adibita a mansioni di addetta al processo produttivo di pulitura con sostanze e agenti chimici penetranti, senza essere stata previamente sottoposta a visita medica in relazione a detta mansione e senza che le venissero forniti adeguati DPI nello svolgimento delle sue mansioni.
A partire dal mese di settembre 2023 la ricorrente ha allegato di aver visto comparire sul proprio corpo sfoghi cutanei che la stessa aveva ricondotto all'esposizione alle sostanze chimiche tossiche utilizzate nel processo produttivo. Del fatto aveva tempestivamente informato CP_1
Inoltre, in ragione delle proprie condizioni di salute, la stessa era stata costretta ad assentarsi per malattia in più occasioni.
Poiché le sue richieste di maggiori tutele nell'espletamento delle proprie mansioni non venivano ascoltate, in data 3 gennaio 2024 aveva richiesto un incontro informale alla presenza di , Parte_3 responsabile dell'agenzia, per discutere della propria situazione lavorativa e di salute. Nel corso di detto incontro ha dedotto che la signora le aveva prospettato, quale possibili alternative, Pt_3
l'interruzione del contratto o la messa in disponibilità atteso che non era possibile un suo rientro in una volta terminata la malattia. Pt_2
Cessata la malattia, in data 5 febbraio 2024, la lavoratrice ha allegato di aver offerto la prestazione, sia a mezzo messaggio whatsapp sia tentando di chiamare telefonicamente la signora e di Pt_3 essere rimasta in attesa di conoscere l'ora e il giorno di ripresa dell'attività lavorativa. Ha, quindi, allegato che, nonostante le sue richieste fossero rimaste prive di riscontro, in data 12 febbraio 2024 le era stata comunicata l'avvenuta sospensione immediata sino all'esito del procedimento disciplinare in quanto ritenuta assente ingiustificata nei giorni dal 5 febbraio 2024 al 9 febbraio
2024. A fronte di ciò ella aveva richiesto di essere sentita al fine di poter rendere le proprie giustificazioni. Ha, quindi, dedotto che nel corso dell'incontro tenutosi in data 19 febbraio 2024, alla presenza del rappresentante sindacale - -, della direttrice di filiale - Testimone_1 CP_1
-, e della responsabile di selezione e servizio - - ella aveva Parte_3 CP_1 Parte_4 reso le proprie giustificazioni – puntualmente verbalizzate – e poi le signore e in Pt_3 Parte_4 via informale, avevano detto che l'invio della lettera di contestazione era un atto dovuto per l'agenzia, necessario per formalizzare le ragioni che avrebbero permesso ad di recedere dal CP_1 contratto commerciale con e porre in disponibilità la ricorrente. Pt_2
In data 22 febbraio 2024, tuttavia, le era stato comunicato l'avvento licenziamento per giusta causa per essere rimasta assente ingiustificata dal lavoro per cinque giorni lavorativi.
Ritenendo illegittimo il recesso datoriale intimatole, la ricorrente ha instaurato il presente giudizio deducente che:
- il licenziamento sarebbe illegittimo per insussistenza del fatto contestato posto che ella aveva tempestivamente offerto la prestazione lavorativa, secondo le consuete modalità, ed era stato il datore di lavoro a non comunicare le modalità del rientro;
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
- il licenziamento sarebbe ritorsivo in quanto non sarebbe altro che la reazione alle sue legittime richieste in materia di sicurezza posto che nell'espletamento delle sue mansioni era stata esposta a rischi chimici senza adeguati dispositivi di protezione e senza un'adeguata formazione.
La ricorrente ha, dunque, chiesto che il giudice, previo accertamento dell'insussistenza del fatto materiale addotto a fondamento del recesso datoriale, annullasse il licenziamento e condannasse il datore di lavoro a reintegrarla e a corrisponderle le indennità previste dall'art. 2, comma 2, d.lgs.
23/2015, ovvero, previo accertamento della nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, condannasse il datore di lavoro a reintegrarla nel posto di lavoro di lavoro e a corrisponderle le indennità previste dall'art. 2, d.lgs. 23/2015 ovvero,
si è tempestivamente costituita in giudizio difendendo la legittimità del recesso. La CP_1 società ha, infatti, sottolineato come, terminato il periodo di malattia, fosse preciso obbligo della ricorrente tornare a lavoro presso la società utilizzatrice, senza necessità di ricevere alcuna indicazione da parte del datore di lavoro, come per altro fatto in occasione delle precedenti malattie.
Inoltre ha sottolineato come fosse inconfigurabile qualsiasi intento ritorsivo posto che la società aveva sempre gestito correttamente le assenze per malattia e infortunio della ricorrente.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testimoniale. È stata, poi, discussa e decisa all'udienza del 13 maggio 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
La ricorrente è stata licenziata in quanto è risultata “assente senza alcuna giustificazione dal giorno
5/5/2024 sino al 9/2/2024 quindi per complessivi 5 giorni consecutivi” (cfr. lettera di contestazione e lettera di licenziamento).
Il fatto è pacifico;
la ricorrente, dopo essere rimasta assente dal lavoro dal 27 novembre 2023 al 2 febbraio 2024 per malattia, il giorno 5 febbraio 2024 non è rientrata presso l'utilizzatrice.
La ricorrente sostiene che il fatto sarebbe privo di illiceità in ragione del fatto che, terminata la malattia, ella avrebbe tempestivamente offerto la propria prestazione lavorativa tramite messaggio e fosse rimasta in attesa di ricevere indicazioni da parte di CP_1
La tesi non può essere accolta. Invero il certificato medico copriva l'assenza sino al 2 febbraio
2024. Terminata la malattia la ricorrente si sarebbe dovuta presentare a lavoro, senza aspettare nessuna indicazione da parte del datore di lavoro. Per altro gli stessi messaggi inviati alla ricorrente sono intempestivi. Invero il messaggio whatsapp inviato dalla ricorrente ad , Parte_3 responsabile della filiale è del 5 febbraio alle ore 10.53. Tuttavia la ricorrente il 5 febbraio CP_1 doveva già essere in servizio;
un comportamento diligente e corretto da parte della lavoratrice avrebbe preteso che la stessa si informasse sul turno da osservare in già il venerdì o al Pt_2 massimo il lunedì nella primissima mattinata. Se poi effettivamente aveva necessità di essere
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
visitata in quanto aveva sfoghi ancora visibili, come dichiarato in sede di interrogatorio, allora il venerdì 2 – ultimo giorno coperto dal certificato - si sarebbe dovuta recare dal proprio medico per verificare se sussisteva la necessità di posticipare il rientro al lavoro. Per altro anche il comportamento successivo della ricorrente denota scarsa diligenza;
ella, infatti, non ricevendo risposta da parte di è rimasta inerte e non si è premurata di contattare la società utilizzatrice CP_1 che, per altro, era la sola deputata a stabilire il suo turno di rientro (nella somministrazione, infatti, il potere direttivo è esercitato dall'utilizzatore e non dal formale datore di lavoro). Di più: la scarsa attenzione della ricorrente è dimostrato anche dal messaggio del 6 febbraio;
al messaggio della responsabile di agenzia che le comunicava di aver tentato di chiamarla ma di aver trovato la linea occupata lei risponde che l'avrebbe chiamata in seguito, essendo impegnata con il tecnico della lavoratrice. Ancora una volta emerge la scarsa diligenza della lavoratrice che, nonostante sapesse di aver terminato la malattia, posterga la telefonata con il datore di lavoro a quella con il tecnico della lavatrice.
Alla luce di quanto sopra esposto non vi è dubbio che la condotta della ricorrente è disciplinarmente rilevante. Nonostante ciò, il licenziamento risulta essere sproporzionato. Invero dall'istruttoria è emerso che in ci fosse la prassi di informarsi per conto del lavoratore con l'utilizzatore in CP_1 ordine al turno sul quale rientrare nel caso di richiesta del lavoratore stesso. È altresì emerso che nel caso della precedente malattia effettivamente la signora si era informata presso e Parte_4 Pt_2 poi aveva comunicato alla ricorrente il turno del rientro. La teste sul punto ha Parte_4 dichiarato: “Posso dire che se il lavoratore ci chiama per chiederci su che turno rientrare, noi ci informiamo presso l'azienda e poi glielo comunichiamo. Se non chiama, invece, diamo per scontato che sappia su che turno rientrare. Mi viene mostrata la chat prodotta sub doc 3; riconosco la chat,
è quanto spiegava prima;
direi che in questo caso la ricorrente probabilmente mi ha chiamato prima e quindi io le ho comunicato il turno su cui rientrare. Posso dire che in occasione della seconda malattia io non mi sono informata. Io sicuramente non ho avuto la richiesta specifica da parte della ricorrente, quindi non mi sono informata. Posso dire che il fatto di chiamare per informarsi sul turno di rientro non era una cosa che facciamo in tutti i casi;
se il lavoratore ha un dubbio e ci chiede esplicitamente su quale turno rientrare allora noi ci informiamo, se non c'è questa richiesta specifica no. Agiamo così sia io che le mie colleghe e . Parte_5 Parte_6
Similmente la teste la quale ha dichiarato: “Può capitare che un lavoratore ci chiami per Tes_2 chiederci su quale turno rientrare e noi ci informiamo presso l'utilizzatore; normalmente questo capita nelle malattie lunghe. Diversamente la prassi è che il lavoratore torna senza chiederci niente
(…) Mi è stato detto da parte della che la ricorrente aveva terminato la mutua e che sarebbe Pt_5 dovuta rientrare sul posto di lavoro. Può essere che questa cosa me l'abbia detta già il 5 febbraio.
Si è trattata di una normale comunicazione;
quando ci sono queste situazioni di malattia, noi facciamo sempre il punto della situazione, anche per capire se c'è un nuovo protocollo e, quindi, se
c'è una continuazione della malattia o meno. La comunicazione della ricorrente è stata intesa come
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
un mero avviso che sarebbe rientrata a lavoro e quindi che non dovevamo attendere le 48 ore aspettando una eventuale prosecuzione della malattia stessa”.
In detta situazione, dunque, e a fronte del messaggio della ricorrente “Volevo informarti che sono disponibile al rientro lavorativo (…) attendo tue indicazioni” il datore di lavoro, accortosi che la ricorrente non era rientrata a lavoro, secondo i principi di buona fede, avrebbe dovuto riscontrare la richiesta della ricorrente quanto meno dicendole di informarsi direttamente con e non Pt_2 attendere semplicemente il trascorrere dei giorni e poi contestare l'assenza ingiustificata.
In ragione di quanto sopra esposto il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo per difetto di proporzionalità tra addebito e sanzione. Nel caso di specie trovano applicazione le tutele di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 e, dunque, il rapporto deve essere dichiarato risolto e il datore di lavoro condannato a pagare un'indennità risarcitoria che, in ragione delle dimensioni aziendali e del comportamento tenuto dal datore di lavoro, si stima congruo fissare in dieci mensilità della retribuzione globale di fatto. Quest'ultima viene indicata in € 1.672,98, secondo le allegazioni della ricorrente, in assenza di specifica contestazione della convenuta.
Stante il fatto che il licenziamento è stato irrogato per giusta causa e che lo stesso è risultato illegittimo è dovuta alla ricorrente anche l'indennità sostitutiva del preavviso. Sul punto si richiama
Cassazione civile n. 3247/2024 la quale, con riferimento alla disciplina cd. Fornero, ha affermato che “la tutela "indennitaria risarcitoria" sancita dall'art.18 comma 51.300/70 modificato ex lege
28/6/2012 n.92, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno anche all'esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata dalla società”.
Non è fondata invece la richiesta di dichiarare ritorsivo il licenziamento. Invero non vi prova alcuna, neanche presuntiva, che il licenziamento sia fondato su un motivo illecito determinante;
oltre al fatto che è emerso che la malattia della ricorrente non è connessa con le mansioni espletate, ciò che è dirimente e che mai nessun ostacolo ha frapposto alle richieste della stessa di CP_1 essere sottoposta ad accertamenti medici. Inoltre non avrebbe neanche interesse a non CP_1 proteggere adeguatamente la ricorrente posto che il costo di eventuali dispositivi di protezione non graverebbe comunque su ma sull'utilizzatore. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma di cui in dispositivo ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
- Accerta e dichiara che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna
[...]
a pagare a un'indennità non assoggettata a contribuzione CP_1 Parte_1 previdenziale di importo pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (che si indica in € 1.672,98);
- Condanna a pagare a l'importo di € 898,71 a titolo Controparte_1 Parte_1 di indennità sostitutiva del preavviso
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende in favore del procuratore antistatario avv. Agostino Liotta.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 13/05/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 13/05/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1282/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AGOSTINO LIOTTA
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. LUCA FAILLA, Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di dal 15 marzo Parte_1 Controparte_1
2021 al 23 dicembre 2022 in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato e dal 24 dicembre 2022 al 22 febbraio 2024 in forza di contratto di somministrazione a tempo indeterminato con qualifica di operaia e mansione di addetta al collaudo, inquadrata nel livello D1 del CCNL metalmeccanici industria, presso la società utilizzatrice Parte_2
Ha dedotto che, mentre nel corso del primo rapporto di lavoro ella era stata effettivamente comandata a svolgere le mansioni di addetta al collaudo, nel corso del secondo rapporto era stata
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
adibita a mansioni di addetta al processo produttivo di pulitura con sostanze e agenti chimici penetranti, senza essere stata previamente sottoposta a visita medica in relazione a detta mansione e senza che le venissero forniti adeguati DPI nello svolgimento delle sue mansioni.
A partire dal mese di settembre 2023 la ricorrente ha allegato di aver visto comparire sul proprio corpo sfoghi cutanei che la stessa aveva ricondotto all'esposizione alle sostanze chimiche tossiche utilizzate nel processo produttivo. Del fatto aveva tempestivamente informato CP_1
Inoltre, in ragione delle proprie condizioni di salute, la stessa era stata costretta ad assentarsi per malattia in più occasioni.
Poiché le sue richieste di maggiori tutele nell'espletamento delle proprie mansioni non venivano ascoltate, in data 3 gennaio 2024 aveva richiesto un incontro informale alla presenza di , Parte_3 responsabile dell'agenzia, per discutere della propria situazione lavorativa e di salute. Nel corso di detto incontro ha dedotto che la signora le aveva prospettato, quale possibili alternative, Pt_3
l'interruzione del contratto o la messa in disponibilità atteso che non era possibile un suo rientro in una volta terminata la malattia. Pt_2
Cessata la malattia, in data 5 febbraio 2024, la lavoratrice ha allegato di aver offerto la prestazione, sia a mezzo messaggio whatsapp sia tentando di chiamare telefonicamente la signora e di Pt_3 essere rimasta in attesa di conoscere l'ora e il giorno di ripresa dell'attività lavorativa. Ha, quindi, allegato che, nonostante le sue richieste fossero rimaste prive di riscontro, in data 12 febbraio 2024 le era stata comunicata l'avvenuta sospensione immediata sino all'esito del procedimento disciplinare in quanto ritenuta assente ingiustificata nei giorni dal 5 febbraio 2024 al 9 febbraio
2024. A fronte di ciò ella aveva richiesto di essere sentita al fine di poter rendere le proprie giustificazioni. Ha, quindi, dedotto che nel corso dell'incontro tenutosi in data 19 febbraio 2024, alla presenza del rappresentante sindacale - -, della direttrice di filiale - Testimone_1 CP_1
-, e della responsabile di selezione e servizio - - ella aveva Parte_3 CP_1 Parte_4 reso le proprie giustificazioni – puntualmente verbalizzate – e poi le signore e in Pt_3 Parte_4 via informale, avevano detto che l'invio della lettera di contestazione era un atto dovuto per l'agenzia, necessario per formalizzare le ragioni che avrebbero permesso ad di recedere dal CP_1 contratto commerciale con e porre in disponibilità la ricorrente. Pt_2
In data 22 febbraio 2024, tuttavia, le era stato comunicato l'avvento licenziamento per giusta causa per essere rimasta assente ingiustificata dal lavoro per cinque giorni lavorativi.
Ritenendo illegittimo il recesso datoriale intimatole, la ricorrente ha instaurato il presente giudizio deducente che:
- il licenziamento sarebbe illegittimo per insussistenza del fatto contestato posto che ella aveva tempestivamente offerto la prestazione lavorativa, secondo le consuete modalità, ed era stato il datore di lavoro a non comunicare le modalità del rientro;
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
- il licenziamento sarebbe ritorsivo in quanto non sarebbe altro che la reazione alle sue legittime richieste in materia di sicurezza posto che nell'espletamento delle sue mansioni era stata esposta a rischi chimici senza adeguati dispositivi di protezione e senza un'adeguata formazione.
La ricorrente ha, dunque, chiesto che il giudice, previo accertamento dell'insussistenza del fatto materiale addotto a fondamento del recesso datoriale, annullasse il licenziamento e condannasse il datore di lavoro a reintegrarla e a corrisponderle le indennità previste dall'art. 2, comma 2, d.lgs.
23/2015, ovvero, previo accertamento della nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, condannasse il datore di lavoro a reintegrarla nel posto di lavoro di lavoro e a corrisponderle le indennità previste dall'art. 2, d.lgs. 23/2015 ovvero,
si è tempestivamente costituita in giudizio difendendo la legittimità del recesso. La CP_1 società ha, infatti, sottolineato come, terminato il periodo di malattia, fosse preciso obbligo della ricorrente tornare a lavoro presso la società utilizzatrice, senza necessità di ricevere alcuna indicazione da parte del datore di lavoro, come per altro fatto in occasione delle precedenti malattie.
Inoltre ha sottolineato come fosse inconfigurabile qualsiasi intento ritorsivo posto che la società aveva sempre gestito correttamente le assenze per malattia e infortunio della ricorrente.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testimoniale. È stata, poi, discussa e decisa all'udienza del 13 maggio 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
La ricorrente è stata licenziata in quanto è risultata “assente senza alcuna giustificazione dal giorno
5/5/2024 sino al 9/2/2024 quindi per complessivi 5 giorni consecutivi” (cfr. lettera di contestazione e lettera di licenziamento).
Il fatto è pacifico;
la ricorrente, dopo essere rimasta assente dal lavoro dal 27 novembre 2023 al 2 febbraio 2024 per malattia, il giorno 5 febbraio 2024 non è rientrata presso l'utilizzatrice.
La ricorrente sostiene che il fatto sarebbe privo di illiceità in ragione del fatto che, terminata la malattia, ella avrebbe tempestivamente offerto la propria prestazione lavorativa tramite messaggio e fosse rimasta in attesa di ricevere indicazioni da parte di CP_1
La tesi non può essere accolta. Invero il certificato medico copriva l'assenza sino al 2 febbraio
2024. Terminata la malattia la ricorrente si sarebbe dovuta presentare a lavoro, senza aspettare nessuna indicazione da parte del datore di lavoro. Per altro gli stessi messaggi inviati alla ricorrente sono intempestivi. Invero il messaggio whatsapp inviato dalla ricorrente ad , Parte_3 responsabile della filiale è del 5 febbraio alle ore 10.53. Tuttavia la ricorrente il 5 febbraio CP_1 doveva già essere in servizio;
un comportamento diligente e corretto da parte della lavoratrice avrebbe preteso che la stessa si informasse sul turno da osservare in già il venerdì o al Pt_2 massimo il lunedì nella primissima mattinata. Se poi effettivamente aveva necessità di essere
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
visitata in quanto aveva sfoghi ancora visibili, come dichiarato in sede di interrogatorio, allora il venerdì 2 – ultimo giorno coperto dal certificato - si sarebbe dovuta recare dal proprio medico per verificare se sussisteva la necessità di posticipare il rientro al lavoro. Per altro anche il comportamento successivo della ricorrente denota scarsa diligenza;
ella, infatti, non ricevendo risposta da parte di è rimasta inerte e non si è premurata di contattare la società utilizzatrice CP_1 che, per altro, era la sola deputata a stabilire il suo turno di rientro (nella somministrazione, infatti, il potere direttivo è esercitato dall'utilizzatore e non dal formale datore di lavoro). Di più: la scarsa attenzione della ricorrente è dimostrato anche dal messaggio del 6 febbraio;
al messaggio della responsabile di agenzia che le comunicava di aver tentato di chiamarla ma di aver trovato la linea occupata lei risponde che l'avrebbe chiamata in seguito, essendo impegnata con il tecnico della lavoratrice. Ancora una volta emerge la scarsa diligenza della lavoratrice che, nonostante sapesse di aver terminato la malattia, posterga la telefonata con il datore di lavoro a quella con il tecnico della lavatrice.
Alla luce di quanto sopra esposto non vi è dubbio che la condotta della ricorrente è disciplinarmente rilevante. Nonostante ciò, il licenziamento risulta essere sproporzionato. Invero dall'istruttoria è emerso che in ci fosse la prassi di informarsi per conto del lavoratore con l'utilizzatore in CP_1 ordine al turno sul quale rientrare nel caso di richiesta del lavoratore stesso. È altresì emerso che nel caso della precedente malattia effettivamente la signora si era informata presso e Parte_4 Pt_2 poi aveva comunicato alla ricorrente il turno del rientro. La teste sul punto ha Parte_4 dichiarato: “Posso dire che se il lavoratore ci chiama per chiederci su che turno rientrare, noi ci informiamo presso l'azienda e poi glielo comunichiamo. Se non chiama, invece, diamo per scontato che sappia su che turno rientrare. Mi viene mostrata la chat prodotta sub doc 3; riconosco la chat,
è quanto spiegava prima;
direi che in questo caso la ricorrente probabilmente mi ha chiamato prima e quindi io le ho comunicato il turno su cui rientrare. Posso dire che in occasione della seconda malattia io non mi sono informata. Io sicuramente non ho avuto la richiesta specifica da parte della ricorrente, quindi non mi sono informata. Posso dire che il fatto di chiamare per informarsi sul turno di rientro non era una cosa che facciamo in tutti i casi;
se il lavoratore ha un dubbio e ci chiede esplicitamente su quale turno rientrare allora noi ci informiamo, se non c'è questa richiesta specifica no. Agiamo così sia io che le mie colleghe e . Parte_5 Parte_6
Similmente la teste la quale ha dichiarato: “Può capitare che un lavoratore ci chiami per Tes_2 chiederci su quale turno rientrare e noi ci informiamo presso l'utilizzatore; normalmente questo capita nelle malattie lunghe. Diversamente la prassi è che il lavoratore torna senza chiederci niente
(…) Mi è stato detto da parte della che la ricorrente aveva terminato la mutua e che sarebbe Pt_5 dovuta rientrare sul posto di lavoro. Può essere che questa cosa me l'abbia detta già il 5 febbraio.
Si è trattata di una normale comunicazione;
quando ci sono queste situazioni di malattia, noi facciamo sempre il punto della situazione, anche per capire se c'è un nuovo protocollo e, quindi, se
c'è una continuazione della malattia o meno. La comunicazione della ricorrente è stata intesa come
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
un mero avviso che sarebbe rientrata a lavoro e quindi che non dovevamo attendere le 48 ore aspettando una eventuale prosecuzione della malattia stessa”.
In detta situazione, dunque, e a fronte del messaggio della ricorrente “Volevo informarti che sono disponibile al rientro lavorativo (…) attendo tue indicazioni” il datore di lavoro, accortosi che la ricorrente non era rientrata a lavoro, secondo i principi di buona fede, avrebbe dovuto riscontrare la richiesta della ricorrente quanto meno dicendole di informarsi direttamente con e non Pt_2 attendere semplicemente il trascorrere dei giorni e poi contestare l'assenza ingiustificata.
In ragione di quanto sopra esposto il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo per difetto di proporzionalità tra addebito e sanzione. Nel caso di specie trovano applicazione le tutele di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 e, dunque, il rapporto deve essere dichiarato risolto e il datore di lavoro condannato a pagare un'indennità risarcitoria che, in ragione delle dimensioni aziendali e del comportamento tenuto dal datore di lavoro, si stima congruo fissare in dieci mensilità della retribuzione globale di fatto. Quest'ultima viene indicata in € 1.672,98, secondo le allegazioni della ricorrente, in assenza di specifica contestazione della convenuta.
Stante il fatto che il licenziamento è stato irrogato per giusta causa e che lo stesso è risultato illegittimo è dovuta alla ricorrente anche l'indennità sostitutiva del preavviso. Sul punto si richiama
Cassazione civile n. 3247/2024 la quale, con riferimento alla disciplina cd. Fornero, ha affermato che “la tutela "indennitaria risarcitoria" sancita dall'art.18 comma 51.300/70 modificato ex lege
28/6/2012 n.92, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno anche all'esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata dalla società”.
Non è fondata invece la richiesta di dichiarare ritorsivo il licenziamento. Invero non vi prova alcuna, neanche presuntiva, che il licenziamento sia fondato su un motivo illecito determinante;
oltre al fatto che è emerso che la malattia della ricorrente non è connessa con le mansioni espletate, ciò che è dirimente e che mai nessun ostacolo ha frapposto alle richieste della stessa di CP_1 essere sottoposta ad accertamenti medici. Inoltre non avrebbe neanche interesse a non CP_1 proteggere adeguatamente la ricorrente posto che il costo di eventuali dispositivi di protezione non graverebbe comunque su ma sull'utilizzatore. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma di cui in dispositivo ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1282/2024
- Accerta e dichiara che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna
[...]
a pagare a un'indennità non assoggettata a contribuzione CP_1 Parte_1 previdenziale di importo pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (che si indica in € 1.672,98);
- Condanna a pagare a l'importo di € 898,71 a titolo Controparte_1 Parte_1 di indennità sostitutiva del preavviso
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende in favore del procuratore antistatario avv. Agostino Liotta.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 13/05/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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