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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1733/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1733/2025 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
e
, nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. MINCIONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/09/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che, in data 27/07/2018, avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 09/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 09/12/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 09/12/2025:
-Sull'affidamento e sul collocamento delle figlie minori.
1)Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, in virtù della Per_1 Per_2 normativa in materia di affidamento condiviso e collocate in via prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Cepagatti alla Via Principe Pignatelli n. 18/A, di esclusiva proprietà ed assegnata alla sig.ra , affinché vi continui Parte_1 ad abitare con le figlie minori, mantenendovi la residenza.
2)I coniugi vivranno separati e ciascuno per proprio conto. Gli stessi si impegnano ad osservare l'obbligo morale del reciproco rispetto, a garanzia e nell'interesse della prole. Si dà atto che il sig. ha già lasciato la casa familiare, d'intesa con la CP_1 moglie, trasferendo il proprio domicilio presso l'abitazione dei genitori in Pescara alla Strada Vecchia della Madonna n. 3, portando con sé i propri beni ed effetti personali.
-Sull'assegno di mantenimento per le figlie minori.
-Sulle ulteriori statuizioni economiche.
3) Il sig. si impegna ed obbliga a versare, entro il giorno 5 di ciascun CP_1 mese a mezzo bonifico bancario alla sig.ra , l'importo di € 500,00 Parte_1
( euro cinquecento/00), quale contributo per il mantenimento ordinario delle figlie ( €
250,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. Nella eventualità in cui il sig. venga assegnato in CP_1 missione, in Italia o all'estero, anche per periodi prolungati, lo stesso si rende disponibile ad aumentare l'assegno di mantenimento per le figlie, se ed in quanto in pagina 3 di 7 conseguenza della variazione lavorativa non potrà esercitare il diritto di visita, così come concordato e se ed in quanto l'espletamento della missione determinerà per lo stesso maggiori introiti mensili. All'uopo, i coniugi si impegnano sin d'ora, anche con l'ausilio di un Professionista esperto, sia a determinare l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per le figlie – esclusivamente per la durata della missione del sig. -, sia il calendario di visita paterno, al precipuo fine di CP_1 mantenere un rapporto significativo del padre con la prole.
4)L'Assegno Unico per la Famiglia sarà riscosso al 100% dalla sig.ra
[...]
quale genitore collocatario prevalente delle figlie minori. A tal uopo, il Parte_1 sig. si impegna ed obbliga a comunicare all'INPS formale rinuncia CP_1 al sostegno economico in parola e, a decorrere dal mese di Agosto 2025 si impegna altresì a versare alla moglie l'importo percepito a titolo di Assegno Unico, sino a quando non sarà perfezionato il trasferimento della intestazione in capo al coniuge.
5) Le spese straordinarie relative alle figlie minori, previamente concordate e successivamente documentate (sanitarie, sportive, scolastiche e ludico ricreative, per la individuazione delle quali si fa riferimento al Protocollo in uso innanzi al
Tribunale di Pescara), nonché tutte le spese alimentari, veterinarie, di toilettatura relative al cagnolino Spettro, di proprietà del marito, ma convivente con la sig.ra e con bambine, sono poste a carico del sig. nella Parte_1 CP_1 misura del 70% e a carico della sig.ra nella misura del 30%. A Parte_1 tal uopo, quest'ultima si impegna ad esibire al coniuge scontrini e ricevute delle spese di volta in volta sostenute per il cagnolino, ai fini del rimborso. I coniugi danno atto che le bambine praticano l'attività sportiva di ginnastica artistica e che verosimilmente continueranno a praticare detto sport.
6) Al fine di favorire la risoluzione della crisi coniugale, nell'ampio spazio dell'autonomia privata attribuita anche nei rapporti familiari, il sig. CP_1 si impegna ed obbliga a trasferire a titolo gratuito la titolarità dell'autovettura tg.
pagina 4 di 7 Hyundai tg. FY093RJ alla moglie sig.ra , entro e non oltre giorni Parte_1
15 dalla pubblicazione della sentenza di separazione di coniugi, con oneri e spese del passaggio di proprietà a carico di quest'ultima.
7) I libretti postali minori intestati alle figlie e saranno custoditi dal sig. Per_1 Per_2
, il quale si impegna ed obbliga a fornire alla sig.ra CP_1 [...] il rendiconto relativo entro il 31 Dicembre di ogni anno, stabilendo sin Parte_1
d'ora che l'utilizzo delle somme depositate dovrà essere previamente concordato dai coniugi, ciò nell'esclusivo interesse della prole.
8) Le parti si dichiarano autosufficienti economicamente e dunque rinunciano ad ogni vicendevole pretesa economica, fatto salvo l'adempimento di cui al punto sub
6).
-Sul diritto di visita del genitore non collocatario.
9)Il padre terrà con sé le figlie e presso l'abitazione dei propri genitori, Per_1 Per_2 sita in Pescara alla Strada Vecchia della Madonna n. 3, per almeno due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. Il padre avrà cura di prelevare e riaccompagnare le figlie presso l'abitazione materna, al termine del periodo di permanenza presso di sé.
Relativamente alle principali festività: il padre trascorrerà con le figlie il periodo di
Natale ( dal 23 al 27 dicembre ); le bambine staranno con la madre il periodo di
Capodanno (dal 30 dicembre al 3 gennaio), con alternanza di anno in anno. La Festa dell'Epifania sarà festeggiata un anno con un genitore e l'altro anno con l'altro genitore, nel rispetto del criterio dell'alternanza. Durante le festività pasquali le figlie minori trascorreranno tre giorni continuativi con il padre ( comprensivo del giorno di
Pasqua) e tre giorni continuativi con la madre (comprensivo del lunedì in albis). Le figlie trascorreranno con il padre la Festa del Papà e con la madre la Festa della
Mamma, salvo diverso accordo dei genitori che tenga conto del preminente interesse delle stesse.
pagina 5 di 7 Durante l'estate, il padre avrà con sé le figlie in esclusiva per venti giorni, anche non consecutivi. Analogo diritto spetta alla madre e, in tal caso, il diritto di visita paterno rimane sospeso. I genitori avranno cura di concordare i periodi di propria spettanza entro il 31 Maggio di ogni anno, ovvero non appena avranno comunicazione del periodo feriale loro assegnato dai rispettivi datori di lavoro.
Fermi restando i tempi minimi così stabiliti, le modalità e gli orari potranno essere modificati in considerazione delle esigenze dei coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, previo accordo dei genitori.
10)Nei periodi di rispettiva pertinenza, ciascun genitore si impegna a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, accompagnandole e/o riprendendole ove si svolgono le singole attività scolastiche e/o ludico ricreative e sportive. I giorni non fruiti dal padre per ragioni oggettive ( salute del padre o delle figlie), saranno sempre recuperati.
Il padre ovvero la madre potranno comunicare telefonicamente con le figlie, quotidianamente;
i coniugi si impegnano ed obbligano sin d'ora a non ostacolare, compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro e condizioni di salute, i contatti telefonici del genitore con le figlie.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori.
I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, affinché possano ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
pagina 6 di 7 I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località italiane, allorquando abbiano con sé le minori.
Gli stessi si obbligano altresì a comunicare reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza/domicilio, nel termine di cui all'art. 337 sexies c.c.
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo, per sé e per le minori.
11) I coniugi danno atto che il presente accordo ha formato oggetto di analitica trattativa e consegue ad un'attenta valutazione di quanto contenuto, a valere per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, avendone predisposto congiuntamente e di comune accordo la scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 09/12/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1733/2025 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
e
, nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. MINCIONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/09/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che, in data 27/07/2018, avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 09/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 09/12/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 09/12/2025:
-Sull'affidamento e sul collocamento delle figlie minori.
1)Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, in virtù della Per_1 Per_2 normativa in materia di affidamento condiviso e collocate in via prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Cepagatti alla Via Principe Pignatelli n. 18/A, di esclusiva proprietà ed assegnata alla sig.ra , affinché vi continui Parte_1 ad abitare con le figlie minori, mantenendovi la residenza.
2)I coniugi vivranno separati e ciascuno per proprio conto. Gli stessi si impegnano ad osservare l'obbligo morale del reciproco rispetto, a garanzia e nell'interesse della prole. Si dà atto che il sig. ha già lasciato la casa familiare, d'intesa con la CP_1 moglie, trasferendo il proprio domicilio presso l'abitazione dei genitori in Pescara alla Strada Vecchia della Madonna n. 3, portando con sé i propri beni ed effetti personali.
-Sull'assegno di mantenimento per le figlie minori.
-Sulle ulteriori statuizioni economiche.
3) Il sig. si impegna ed obbliga a versare, entro il giorno 5 di ciascun CP_1 mese a mezzo bonifico bancario alla sig.ra , l'importo di € 500,00 Parte_1
( euro cinquecento/00), quale contributo per il mantenimento ordinario delle figlie ( €
250,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. Nella eventualità in cui il sig. venga assegnato in CP_1 missione, in Italia o all'estero, anche per periodi prolungati, lo stesso si rende disponibile ad aumentare l'assegno di mantenimento per le figlie, se ed in quanto in pagina 3 di 7 conseguenza della variazione lavorativa non potrà esercitare il diritto di visita, così come concordato e se ed in quanto l'espletamento della missione determinerà per lo stesso maggiori introiti mensili. All'uopo, i coniugi si impegnano sin d'ora, anche con l'ausilio di un Professionista esperto, sia a determinare l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per le figlie – esclusivamente per la durata della missione del sig. -, sia il calendario di visita paterno, al precipuo fine di CP_1 mantenere un rapporto significativo del padre con la prole.
4)L'Assegno Unico per la Famiglia sarà riscosso al 100% dalla sig.ra
[...]
quale genitore collocatario prevalente delle figlie minori. A tal uopo, il Parte_1 sig. si impegna ed obbliga a comunicare all'INPS formale rinuncia CP_1 al sostegno economico in parola e, a decorrere dal mese di Agosto 2025 si impegna altresì a versare alla moglie l'importo percepito a titolo di Assegno Unico, sino a quando non sarà perfezionato il trasferimento della intestazione in capo al coniuge.
5) Le spese straordinarie relative alle figlie minori, previamente concordate e successivamente documentate (sanitarie, sportive, scolastiche e ludico ricreative, per la individuazione delle quali si fa riferimento al Protocollo in uso innanzi al
Tribunale di Pescara), nonché tutte le spese alimentari, veterinarie, di toilettatura relative al cagnolino Spettro, di proprietà del marito, ma convivente con la sig.ra e con bambine, sono poste a carico del sig. nella Parte_1 CP_1 misura del 70% e a carico della sig.ra nella misura del 30%. A Parte_1 tal uopo, quest'ultima si impegna ad esibire al coniuge scontrini e ricevute delle spese di volta in volta sostenute per il cagnolino, ai fini del rimborso. I coniugi danno atto che le bambine praticano l'attività sportiva di ginnastica artistica e che verosimilmente continueranno a praticare detto sport.
6) Al fine di favorire la risoluzione della crisi coniugale, nell'ampio spazio dell'autonomia privata attribuita anche nei rapporti familiari, il sig. CP_1 si impegna ed obbliga a trasferire a titolo gratuito la titolarità dell'autovettura tg.
pagina 4 di 7 Hyundai tg. FY093RJ alla moglie sig.ra , entro e non oltre giorni Parte_1
15 dalla pubblicazione della sentenza di separazione di coniugi, con oneri e spese del passaggio di proprietà a carico di quest'ultima.
7) I libretti postali minori intestati alle figlie e saranno custoditi dal sig. Per_1 Per_2
, il quale si impegna ed obbliga a fornire alla sig.ra CP_1 [...] il rendiconto relativo entro il 31 Dicembre di ogni anno, stabilendo sin Parte_1
d'ora che l'utilizzo delle somme depositate dovrà essere previamente concordato dai coniugi, ciò nell'esclusivo interesse della prole.
8) Le parti si dichiarano autosufficienti economicamente e dunque rinunciano ad ogni vicendevole pretesa economica, fatto salvo l'adempimento di cui al punto sub
6).
-Sul diritto di visita del genitore non collocatario.
9)Il padre terrà con sé le figlie e presso l'abitazione dei propri genitori, Per_1 Per_2 sita in Pescara alla Strada Vecchia della Madonna n. 3, per almeno due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. Il padre avrà cura di prelevare e riaccompagnare le figlie presso l'abitazione materna, al termine del periodo di permanenza presso di sé.
Relativamente alle principali festività: il padre trascorrerà con le figlie il periodo di
Natale ( dal 23 al 27 dicembre ); le bambine staranno con la madre il periodo di
Capodanno (dal 30 dicembre al 3 gennaio), con alternanza di anno in anno. La Festa dell'Epifania sarà festeggiata un anno con un genitore e l'altro anno con l'altro genitore, nel rispetto del criterio dell'alternanza. Durante le festività pasquali le figlie minori trascorreranno tre giorni continuativi con il padre ( comprensivo del giorno di
Pasqua) e tre giorni continuativi con la madre (comprensivo del lunedì in albis). Le figlie trascorreranno con il padre la Festa del Papà e con la madre la Festa della
Mamma, salvo diverso accordo dei genitori che tenga conto del preminente interesse delle stesse.
pagina 5 di 7 Durante l'estate, il padre avrà con sé le figlie in esclusiva per venti giorni, anche non consecutivi. Analogo diritto spetta alla madre e, in tal caso, il diritto di visita paterno rimane sospeso. I genitori avranno cura di concordare i periodi di propria spettanza entro il 31 Maggio di ogni anno, ovvero non appena avranno comunicazione del periodo feriale loro assegnato dai rispettivi datori di lavoro.
Fermi restando i tempi minimi così stabiliti, le modalità e gli orari potranno essere modificati in considerazione delle esigenze dei coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, previo accordo dei genitori.
10)Nei periodi di rispettiva pertinenza, ciascun genitore si impegna a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, accompagnandole e/o riprendendole ove si svolgono le singole attività scolastiche e/o ludico ricreative e sportive. I giorni non fruiti dal padre per ragioni oggettive ( salute del padre o delle figlie), saranno sempre recuperati.
Il padre ovvero la madre potranno comunicare telefonicamente con le figlie, quotidianamente;
i coniugi si impegnano ed obbligano sin d'ora a non ostacolare, compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro e condizioni di salute, i contatti telefonici del genitore con le figlie.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori.
I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, affinché possano ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
pagina 6 di 7 I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località italiane, allorquando abbiano con sé le minori.
Gli stessi si obbligano altresì a comunicare reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza/domicilio, nel termine di cui all'art. 337 sexies c.c.
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo, per sé e per le minori.
11) I coniugi danno atto che il presente accordo ha formato oggetto di analitica trattativa e consegue ad un'attenta valutazione di quanto contenuto, a valere per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, avendone predisposto congiuntamente e di comune accordo la scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 09/12/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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