Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1403/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 61/2024, estensore giudice DOTT. DARIO PAPA, discussa all'udienza del 14.5.2025 e promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ell'av C.F._2
) e dell'avv. NICO PARISE , C.F._3 C.F._4 iato in GALLARATE PIAZZA RISOR il Difensore APPELLANTI CONTRO
), in persona del legale NT P.IVA_1 in legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIO MINELLA ) e C.F._5 dell'avv. ), elettivamente Parte_3 C.F._6 domiciliata 14 i Difensori E CONTRO
), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO COLOMBO, elettivamente domiciliata in CASTANO PRIMO (VA) VIA GALLARATE 5, presso il Difensore APPELLATE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Piaccia all' Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 61/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese Nel merito, in via principale:
1. accertare e dichiarare l'invalidità, nullità e/o illegittimità e/o la natura discriminatoria dei verbali di conciliazione
1
Parte_4 presupposto e successivo ad essi connesso;
2. – 3. omissis;
4. accertare e dichiarare, in virtù dei motivi sopra esposti, la natura illecita dell'appalto in virtù dei quali ha affidato alle cooperative meglio NT identificate in narrativa il servizio di fornitura di personale addetto all'inscatolamento delle fettine di formaggio presso lo stabilimento di Daverio di dal 16 luglio 2010 al 23 settembre 2016; 5. accertare e NT ituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra i ricorrenti e con diritto NT all'inquadramento nel 5° livello di cui al , a decorrere dal 16 luglio 2010 per il Sig. e dal 7 febbraio 2015 per il Sig. o a T_ Pt_2 decorrere dalla diversa da tenuta di giustizia dal Giudice e conseguentemente:
6. condannare in persona del legale NT rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle differenze di paga base e della loro incidenza sul TFR maturate e non riscosse nel corso del rapporto pari a complessive € 32.528,48 in favore del sig.
[...]
€ 8.276,11 in favore del Sig. o pari alla T_ Parte_2 diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
7. condannare in persona del legale NT rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle altre differenze retributive maturate e non riscosse nel corso dell'anno 2014 pari a complessive € 1.381,64 per il sig. e € 1.379,91 per il Parte_1 sig. o pari alle diver e di giustizia, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento;
8. accertare e dichiarare, in virtù dei motivi sopra esposti, la attuale persistenza del rapporto di lavoro tra il Sig. e non Parte_1 NT essendo intervenuto alcun valido el o e conseguentemente 9. condannare in persona del legale NT rappresentante pro tempore, all ssione al lavoro del ricorrente, ed al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate dal settembre 2016 in poi al tallone mensile di Euro 1.971,23 per ogni mese dal licenziamento sino all'effettiva riammissione al lavoro, oltre interessi e rivalutazione in subordine rispetto alle domande sub 8 e 9 10. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del licenziamento intimato verbalmente e per fatti concludenti e comunque per finalità ritorsive, od, in subordine, in quanto tardivo e privo di giusta causa e giustificato motivo, da nei NT confronti del Sig. nel settembre 2016 e conseguentemente Parte_1
11. condannare in persona del legale rappresentante NT pro tempore, alla reintegrazione ex art. 18 St. Lav. del Sig. Parte_1 ed al relativo risarcimento del danno da quantificarsi al tallone mensile di Euro 1.971,23 per ogni mese dal licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione, od, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno ex art. 18 Stat. Lav. nella misura che si propone pari a 24 mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone sopra individuato, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
In via ulteriormente subordinata rispetto alle domande da 4 a 11 (appalto lecito) 12. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento, da parte di in solido con Controparte_4 Controparte_5
[...
[...] delle differenze di retribuzione maturate sino al dicembre 2014 e
[...] guentemente condannare in persona del legale NT rappresentante pro tempore, ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle somme complessive rispettivamente pari ad € 1.381,64 per il sig. e, € 1.379,91 per il sig. Parte_1 [...]
o pari alle diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi e Pt_2
monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento;
13. accertare e dichiarare, la nullità, od in subordine la illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, del licenziamento irrogato da al ricorrente nel Controparte_6 settembre 2016 e conseguentemente;
14. condannare , in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rei 18 St. Lav. del ricorrente nelle medesime mansioni in precedenza svolte od in altre equivalenti e con inquadramento contrattuale conforme a quello sopra accertato, nonché al risarcimento del danno sempre ai sensi dell'art. 18 St. Lav. per ogni mese dal licenziamento sino all'effettiva reintegra al tallone mensile di Euro 1.971,23, oltre interessi e rivalutazione, o alla diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice adito, o, in via subordinata, al risarcimento del danno ex art. 18 Stat. Lav. in misura pari a 4 mensilità al tallone sopra indicato. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA NT
“Alla luce delle osservazioni e deduzioni sopra riportate si ritiene che l'appello presentato da e debba essere Parte_1 Parte_2 integralmente rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese del grado”.
PER LA PARTE APPELLATA S.E.F. Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello pugnazione avversaria per le ragioni sopra dedotte, confermando il capo 6) del dispositivo della sentenza n. 61/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 28.06.2024, con cui è stata respinta (tra le altre) anche la domanda dei ricorrenti relativa all'accertamento della illiceità dell'appalto di manodopera tra NT
e . In via di appello incidentale: riformare i capi 3) 5)
[...] Controparte_6 ed 8) di cui al dispositivo della sentenza n. 61/2024 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.06.2024 per le ragioni meglio dedotte in atti, accertando l'intervenuta decadenza del lavoratore per non aver impugnato il licenziamento nei termini e con le modalità di cui all'art. 6 L. 604/1966 ed, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento di tale richiesta, accertare la legittimità del licenziamento irrogato da al Controparte_6
Sig. con lettera datata 01.09.2016 a causa della assenza ingiustificata T_ protratta dello stesso, con conseguente condanna alla restituzione degli importi di € 2.627,09 a titolo di indennità risarcitoria e di € 6.145,00 a titolo di spese legali corrisposti da a seguito della sentenza di Primo Controparte_6
Grado ed al pagamento delle competenze legali relative alla difesa di
[...] di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favo CP_6 difensore costituito che si dichiara antistatario”.
_____________
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.12.2024, e Parte_1 Parte_5 proponevano impugnazione avverso ra la quale il TRIBUNALE di VARESE aveva solo parzialmente accolto il ricorso, dagli stessi presentato nei confronti di NT Parte_4 [...] Cont
(di seguito, “ ”), Parte_6 Controparte_7
.
[...] Controparte_6
Secondo quanto esposto in sentenza, e Parte_1 [...]
avevano agito nei confronti delle Cooperative appaltatrici, alle cui Pt_5 denze gli stessi avevano operato presso lo stabilimento di
[...] dal 16 luglio 2010 al 23 settembre 2016, nonché di quest'ultima P_ società, onde sentire accertare – previa declaratoria di nullità delle transazioni sottoscritte nel febbraio 2015 – l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la committente per irregolarità degli appalti.
Gli stessi ricorrenti in primo grado avevano altresì invocato la condanna di al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei NT danni per le vessazioni inflitte ai ricorrenti, nonché la ricostituzione del rapporto fra la stessa e e la declaratoria di illegittimità del Parte_1 licenziamento a quest'ultimo intimato;
in via subordinata, era stata chiesta la condanna di L&S, in solido con la committente, al pagamento di differenze Contr retributive ed era stato impugnato il licenziamento intimato da ad
[...]
. T_
Sotto l'aspetto del contraddittorio, si ricordava nella pronuncia come il rapporto processuale tra i ricorrenti e la resistente fosse stato dichiarato CP_7 estinto in forza di intervenuta rinuncia ssiva accettazione, a spese compensate, con ordinanza 20 settembre 2020; inoltre, la domanda di Cont condanna proposta nei confronti di era stata dichiarata improseguibile, a seguito dell'ammissione di quest'ultima società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Nel merito, respinte le domande avanzate in via principale, NT era stata condannata a pagare le somme di € 279,38 ad Parte_1 di € 569,91 a , oltre rivalutazione ed interessi legali, a Parte_5 titolo di differe nziamento intimato ad Parte_1 da era stato dichiarato illegittimo, con declaratoria di Controparte_6 estinzione del rapporto di lavoro e condanna della medesima società al pagamento dell'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Erano altresì state respinte le domande avanzate nei riguardi dei ricorrenti in primo grado da NT
4 In particolare, il TRIBUNALE, accertata l'intervenuta decadenza dall'impugnativa delle predette transazioni per decorso del termine ex art. 2112, c.c., fra la loro stipulazione, avvenuta il 24.2.2015, e la prima “diffida”, compiuta l'11.10.2016, aveva – in ogni caso – escluso che fosse stata offerta adeguata dimostrazione dei vizi del consenso posti a base dell'azione, data la genericità e irrilevanza delle deduzioni e allegazioni compiute al riguardo dai ricorrenti in primo grado.
Era stato, inoltre, evidenziato nella motivazione come, nella lettera, inviata il 12.2.2015 per gli “ex lavoratori L&S” a quest'ultima società ed a P_
fosse stato dato atto dell'intervenuta lettura del verbale di
[...]
– il giorno della sottoscrizione – ad opera di delegato Persona_1 provinciale CISL e, quindi, della dovuta assis a relativa stipulazione.
Il primo Giudice aveva, altresì rilevato come gli effetti di tale accordo non si sarebbero comunque potuti estendere al successivo periodo di lavoro, compreso nell'oggetto della domanda avanzata dai ricorrenti in giudizio con riguardo all'affermata natura illecita dell'appalto e alle relative conseguenze.
Analoga carenza di allegazione e prova era stata rilevata nella sentenza con riguardo alla domanda risarcitoria, avanzata nei riguardi di NT per lamentate vessazioni, rimaste – secondo il TRIBUNALE – prive del necessario sostegno probatorio.
All'esito dell'istruttoria testimoniale, il primo Giudice aveva – poi – escluso che fosse emersa idonea dimostrazione della natura illecita degli appalti, affidati da alle cooperative succedutesi nel corso del periodo oggetto di NT causa, in quanto connotati da “una reale organizzazione del lavoro, dall'assunzione di un rischio di impresa e da una sostanziale autonomia rispetto al committente”.
Le ulteriori domande, proposte nei confronti di quale NT affermata datrice di lavoro erano, di conseguenza, state considerate superate ed assorbite.
Cont La pretesa retributiva, rivolta ad e in solido, per somme NT non corrisposte dalla prima di esse nel corso dell'anno 2014, erano state accolte dal TRIBUNALE limitatamente agli importi sopra indicati, riconosciuti ai ricorrenti a titolo di ratei di 14^ mensilità maturati da luglio a dicembre di tale anno, non ricompresi nell'elenco delle voci di credito oggetto delle citate conciliazioni e rivendicati entro il termine biennale di decadenza ex art. 29 D. lgs n. 276/2003, con esclusione degli ulteriori importi già percepiti in esecuzione di tali accordi.
Il licenziamento intimato a da nel Parte_1 Controparte_6 settembre 2016 era stato da tesa contestazione disciplinare, elevata solo il 1°.
9.2016 relativamente all'assenza
5 protrattasi dal 14.7.2016, a fronte della previsione contrattuale collettiva dell'assenza per quattro giorni quale giusta causa di recesso.
Era stato, in proposito rilevato nella sentenza come l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento fosse stata compiuta - con lettera del 3 novembre 2016 – sulla base di antecedente procura, rilasciata al Difensore il 25.10.2016.
In ragione della soccombenza, era stata Controparte_8 condannata a rifondere ad uidate in Parte_1 complessivi € 5.000,00, oltre oneri e accessori, con compensazione delle stesse tra i ricorrenti ed ogni altra parte.
La domanda risarcitoria, proposta dalla nei confronti dei NT ricorrenti ex art. 96 c.p.c., era, invece, stata respinta per difetto dei presupposti di Legge, al pari dell'ulteriore domanda avanzata ex art. 89 c.p.c., non essendo state ravvisate espressioni di parte ricorrente, esulanti dall'oggetto del giudizio.
Con un primo, articolato motivo di gravame, gli appellanti sostenevano che il primo Giudice aveva erroneamente escluso i vizi del consenso sotteso alla stipulazione dei verbali di conciliazione oggetto di causa, pur essendo stati dedotti in proposito “capitoli di prova non solo sufficienti ma assolutamente sovrabbondanti”.
Con il secondo motivo, si censurava l'omessa considerazione – ad opera del TRIBUNALE – della mancanza, in detti verbali, di alcuna specifica rinuncia ai diritti oggetto di causa ed, in particolare, all'imputazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti in primo grado alle dipendenze di in ragione NT della natura illecita dell'appalto.
Neppure era stata adeguatamente valutata, secondo quanto lamentato nel terzo motivo, l'assenza, nei medesimi atti, delle reciproche concessioni, non avendo i ricorrenti ricevuto alcun corrispettivo delle proprie rinunce, ma unicamente importi già loro spettanti a titolo di differenze retributive ancora dovute e TFR, pari ad € 2.221,02 quanto ad e ad € 682,32 quanto a T_
. Pt_2
Mediante la quarta censura, gli appellanti rimproveravano al TRIBUNALE di non avere attribuito il giusto rilievo alla stipulazione dei verbali di conciliazione in sede non sindacale e, specificamente, presso lo stabilimento di DAVERIO di come non contestato e, in ogni caso, dedotto nel capitolo di NT prova n. 132, del quale si invocava l'ammissione.
A sostegno di tale doglianza, veniva evidenziato nell'atto di appello come avesse impugnato la conciliazione entro il termine di sei mesi. T_
Secondo il quinto motivo, il TRIBUNALE avrebbe altresì erroneamente invertito l'onere della prova, avendo gravato i ricorrenti in primo grado di dimostrare
6 l'irregolarità dell'appalto, mentre sarebbe stata la parte datoriale a dover fornire elementi attestanti la sussistenza di appalti genuini, producendo i relativi contratti, non allegati dalle convenute in primo grado.
In sesto luogo, si lamentava come non fosse stata valorizzata dalla sentenza la titolarità di tutti i mezzi di produzione (quali attrezzature e materiali) occorrenti all'esecuzione dell'appalto in capo alla committente NT desumibile dai contratti di comodato stipulati con le appaltatrici succedutesi nel Contr tempo e confermata dalla stessa ai capitoli 76 e 78 della propria memoria difensiva, nonché dai testi escussi in primo grado, ER e Tes_1
Altrettanto ingiustamente era stato trascurato dal TRIBUNALE, secondo il settimo motivo di appello, l'esercizio del potere gerarchico, organizzativo e di controllo ad opera dei dipendenti di – Parte_7 emerso dalle deposizioni testimoniali, secondo cui il primo aveva quotidianamente predisposto il programma di produzione, in base al quale il secondo aveva elaborato il “piano di lavoro del reparto fettine”.
Venivano, al riguardo, richiamati gli allegati sub doc. 22 al ricorso di primo grado, attestanti il dettagliato contenuto di tali piani.
Si evidenziava, al riguardo, come i testi escussi avessero confermato i poteri direttivi e di controllo esercitati dai capiturno di , NT Pt_7
e sui ricorrenti durante il lav Pt_7 Per_2 previsto al punto J del contratto di appalto (relativo al periodo 27.12.2007- 30.6.2011), prodotto col ricorso di primo grado sub doc. 17.
Viceversa, secondo gli appellanti, i referenti della cooperativa, compreso lo stesso , avevano sempre rivestito il ruolo di meri portavoce delle T_ direttiv li ordini impartiti dai preposti della committente.
Tramite l'ottava critica, si evidenziavano la commistione tra i dipendenti delle due società e l'autorizzazione del lavoro straordinario da parte di P_
confermata dal teste ed attestata dalle schede prodotte
[...] Tes_2 orrenti in primo grado ottoscritte, “per autorizzazione” da
. Pt_7
Nell'ottica del gravame, il primo Giudice non avrebbe ben valutato tali circostanze e, più in generale, la totale carenza di autonomia delle appaltatrici, limitatesi a fornire le energie del proprio personale operaio, nell'ambito di una struttura imprenditoriale riconducibile alla committente sotto l'aspetto sia materiale che organizzativo.
Secondo gli appellanti, l'accertamento dell'illegittimità dei verbali di conciliazione e dell'irregolarità degli appalti oggetto di causa avrebbe dato luogo al loro diritto all'imputazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di dalle rispettive date di assunzione (16 luglio 2010 sig. NT T_
e 7 febbraio 2014 sig. ; all'inquadramento, per l'intero periodo oggetto Pt_2
7 di causa, nel V livello del CCNL Alimentari Industria applicato dalla committente, conseguentemente tenuta al pagamento delle relative differenze retributive pari ad € 32.528,48 in favore di e ad € 8.276,11 in favore di T_
, nonché delle differenze retributive maturate alle formali dipendenze di Pt_2 Cont arzialmente riconosciute in sentenza;
Queste ultime venivano rivendicate, in subordine, nei confronti di P_
anche ex art. 29 del D.lg. 276/2003.
[...]
Quanto al solo , sarebbe, inoltre, sorto il diritto alla reintegrazione nel T_ posto di lavoro ipendenze di in mancanza di alcun NT licenziamento a questa riconducibile.
Con il nono e ultimo motivo, si censurava – in via subordinata – l'applicazione della tutela indennitaria in favore di , in luogo dell'invocata T_ reintegrazione nel posto di lavoro, pur equivalendo, a suo avviso, la tardività della contestazione disciplinare all'insussistenza del fatto giuridico contestato.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che la Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale accertasse l'invalidità, nullità e/o illegittimità e/o la natura discriminatoria dei verbali di conciliazione, dagli stessi Cont sottoscritti con e nel marzo del 2015 e di ogni atto NT presupposto e successivo ad essi connesso, nonchè la natura illecita degli appalti, affidati da quest'ultima società alle cooperative succedutesi nel periodo intercorso dal 16 luglio 2010 al 23 settembre 2016.
Per l'effetto, gli stessi domandavano che fosse dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con P_
con diritto all'inquadramento nel 5° livello del CCNL Alimentari-
[...] ria, a decorrere dal 16 luglio 2010 per IRFAN e dal 7 febbraio 2015 per
, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna di tale società Pt_2 mento degli importi rispettivamente pari ad € 32.528,48 e ad € 8.276,11 a titolo di differenze retributive, nonché delle ulteriori somme di € 1.381,64 ed € 1.379,91, maturate e non riscosse nel corso dell'anno 2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento.
Nell'atto di appello si invocava altresì l'accertamento della persistenza del rapporto di lavoro tra e con conseguente condanna T_ Parte_8 di tale società alla sua immediata riammissione al lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate dal settembre 2016 in poi, con riferimento al tallone mensile di € 1.971,23, oltre interessi e rivalutazione.
In subordine si chiedeva la declaratoria di nullità e/o invalidità del licenziamento intimato verbalmente e per fatti concludenti e comunque per finalità ritorsive, od, in via gradata, tardivamente e senza giusta causa o giustificato motivo, da ad nel settembre NT Parte_1
2016, con applicazion te ia – o in via gradata solo risarcitoria – in base al medesimo importo mensile sopra indicato.
8 In ulteriore subordine, per l'ipotesi di ritenuta liceità dell'appalto, si domandava Cont la condanna di al pagamento delle differenze di retribuzione maturate sino al dicembre 2014, pari alle somme complessive rispettivamente ammontanti ad € 1.381,64 per il e ad € 1.379,91 per Parte_1 [...]
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo Pt_2 nonché l'applicazione della tutela reintegratoria – o in via gradata Contr solo indennitaria – in ragione dell'illegittimità del licenziamento irrogato da al ricorrente nel settembre 2016. Parte_1
In ogni caso, gli appellanti invocavano il favore di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il NT
19.3.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Contr L'appellata si costituiva il 21.3.2025, contestando la fondatezza del gravame, d ale domandava il rigetto, e proponendo appello incidentale onde ottenere la riforma della sentenza relativamente ai capi nn. 3, 5 ed 8 del dispositivo, con declaratoria di decadenza di dall'impugnativa del T_ licenziamento;
in subordine, detta società invocava l'accertamento della legittimità del recesso.
Contr A sostegno del gravame proposto in via incidentale, lamentava in primo luogo il rigetto dell'eccezione di decadenza, dalla stessa svolta in primo grado, a suo avviso basato sull'errato accertamento dell'anteriorità della procura rispetto all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, non provata in primo grado da , il quale ne aveva omesso la doverosa comunicazione alla T_ datrice di lavoro entro il termine fissato dalla Legge.
Nello specifico, l'appellante incidentale evidenziava come il documento prodotto (peraltro tardivamente) all'udienza del 09.11.2017, fosse stato privo di data certa e, quindi, inidoneo a dimostrare che la relativa sottoscrizione avesse preceduto l'impugnativa del recesso, circostanza neppure desumibile – a suo modo di vedere – dai documenti depositati dal ricorrente in primo grado all'udienza del 18.01.2018.
Questi attestavano, infatti, secondo SEF, come il 25.10.2016 – data apposta alla procura – questa non fosse stata ancora sottoscritta: infatti, con la mail del 27.10.2016 il difensore aveva fornito al proprio assistito istruzioni sulle modalità di rilascio della stessa, “chiedendogli, peraltro, di retrodatare la procura in data 25.10.2016”.
Né la trasmissione, compiuta il 27.10.2016 dall'Avv. Parise ad , di un T_ modello di procura (recante la data del 25.10.2016) poteva – a o della
9 società – dimostrarne la sottoscrizione prima del 3.11.2016, data riportata sull'impugnativa del licenziamento.
Contr In mancanza di alcuna tempestiva ratifica, negava che il licenziamento fosse stato regolarmente impugnato entro rmine di decadenza previsto dall'art. 6 L. 604/1966, come invece affermato – in modo a suo avviso errato – dal TRIBUNALE.
Con il secondo motivo di appello incidentale, si censurava la declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento per violazione del principio di Contr tempestività, il quale, secondo poteva “essere adottato nel caso di una condotta concretizzata in un evento specifico, compiuto in un dato momento e delimitato a quello specifico momento, non certo per un comportamento reiterato nel tempo fino al momento della contestazione”.
Nell'ottica dell'impugnazione incidentale, il TRIBUNALE avrebbe dovuto considerare la coincidenza dell'assenza contestata con il periodo feriale, solo al termine del quale la datrice di lavoro aveva visto delusa la propria speranza nella resipiscenza del socio lavoratore.
Contr In terzo luogo, invocava la riforma della sentenza in punto spese, in conseguenza dell glimento del gravame proposto.
Su tali presupposti, detta società invocava la condanna di alla T_ restituzione di quanto percepito in esecuzione della pronuncia di primo grado, pari ad € 2.627,09 a titolo di indennità risarcitoria e ad € 6.145,00 a titolo di spese processuali, nonché alla rifusione di quelle relative ad entrambe le fasi processuali, con distrazione.
All'udienza del 2.4.2025, la discussione veniva rinviata per consentire il Contr decorso di termine a difesa rispetto all'appello incidentale di notificato tardivamente, avendo le altre parti rinunciato ad una nuova n azione nei termini di legge, e per permettere alle parti l'esame della documentazione, prodotta dalla Difesa dei ricorrenti in primo grado alle udienze del 9.11.2017 e 11.1.2018, non reperibile nel fascicolo telematico e trasmessa mediante posta elettronica dalla Cancelleria del Tribunale di Varese.
Alla successiva udienza del 14.5.2025, in difetto di eccezioni sulla conformità di tale documentazione a quella acquisita agli atti durante la prima fase processuale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________________
Occorre preliminarmente superare la questione, sollevata dall'appellata
[...] in ordine al mancato coinvolgimento, nel presente gr P_ giudizio, della , nei riguardi della quale è stata Controparte_4 dichiarata dal p uibilità” delle domande di condanna, che sostanzialmente esauriscono il contenuto dell'azione esperita contro tale
10 società, a seguito di instaurazione di liquidazione coatta amministrativa con Cont provvedimento ministeriale del 21.11.2016 (v. all. 1, mem. 2.5.23).
Tale declaratoria, in difetto di alcuno specifico motivo di gravame, ha, infatti, definitivamente determinato la fuoriuscita di tale società dal presente giudizio.
Passando al merito della controversia, l'appello principale è solo in parte Contr fondato, mentre merita accoglimento quello avanzato da in via incidentale, per le ragioni di seguito esposte.
I primi quattro motivi di appello principale, riguardanti il rigetto dell'impugnativa dei verbali di conciliazione, vanno esaminati congiuntamente per la loro logica connessione.
Sotto l'aspetto fattuale, si ricorda come i ricorrenti in primo grado – dopo avere operato presso il reparto confezionamento dei generi alimentari prodotti da quali soci lavoratori di L&S (docc. 10 - 12 ric. I gr.) – NT abbiano sottoscritto, il 24.2.2015, verbali di conciliazione, rinunciando (fra l'altro) a qualsiasi azione nei confronti di a fronte del NT parziale pagamento di quanto dovuto dall lo di TFR e retribuzioni (docc. 2 e 3 L&S, I gr.; doc. 40, ric. I gr.).
Risulta, in proposito, assorbente la fondatezza del terzo motivo, con il quale si è censurata la mancata valutazione, ad opera del TRIBUNALE, della carenza di reciproche concessioni ad opera delle parti stipulanti, essendosi i ricorrenti in primo grado limitati ad accettare il pagamento di importi già loro spettanti a titolo di differenze retributive ancora dovute e TFR.
Per consolidata giurisprudenza, l'art. 2113, c.c. trova esclusiva applicazione agli atti qualificabili come transazioni – implicanti lo scambio di reciproche concessioni – o come rinunce a diritti specifici, determinati o determinabili, non configurandosi, in assenza di tali requisiti, alcun onere di impugnazione nel termine prescritto da tale disposizione.
In tal senso si è pronunciato in modo costante il Supremo Collegio, affermando che “alla dichiarazione con la quale il lavoratore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro può essere riconosciuto valore di transazione solo ove l'accordo tra lavoratore e datore contenga lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema negoziale”, non ravvisabile nel caso di specie, in cui “la lavoratrice aveva accettato esclusivamente il pagamento del TFR ed a fronte di tale pagamento aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere dalla , ritenendo CP_9
<transatte e rinunciate tutte le azioni> - … - non avendo - … - esso alcuna volontà di volersi privare di diritti specifici e determinati o determinabili” (Cass. 7.11.2018).
Come precisato dalla sentenza di legittimità n. 9006 del 1°.4.2019, “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni
11 aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonchè, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c. (v. Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024); dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonchè il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (v. Cass. n. 24024/2013 cit.); per res dubia si intende l'incertezza, almeno nell'opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato o, meglio, le reciproche concessioni (v. Cass. 1° aprile 2010, n. 7999; Cass. 6 maggio 2003, n. 6961; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1980), senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione (v. Cass. 6 giugno 2011, n. 12211; Cass. 21 settembre 2005, n. 18616) e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum (v. Cass. 30 aprile 2015, n. 8808; Cass. 3 aprile 2003, n. 5139; Cass. n. 1980/2000 cit.) dovendosi, a tal fine, ricordare che l'art. 1970 c.c., esclude che la transazione possa essere rescissa per causa di lesione in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti;
il giudice, quindi, non è tenuto a valutare la congruità delle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni dovendo solo accettarne la reale volontà negoziale;
la transazione, come già evidenziato, può essere diretta ad una regolamentazione degli interessi anche in relazione ad un "pericolo di lite" (cfr. Cass. 4 maggio 2016, n. 8917; Cass. n. 24024/2013 Cit.); è stato, altresì, precisato che, in tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 c.c., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 c.c., essendo, come detto, irrilevante l'equivalenza tra le reciproche concessioni (v. Cass. 3 settembre 2013, n. 20160); tali reciproche concessioni, inoltre, devono essere intese in relazione alle rispettive pretese e contestazioni dei litiganti e quindi non già in relazione ai diritti effettivamente spettanti a ciascuna delle stesse secondo la legge” (così Cass. 4 settembre 1990, n. 9114).
Su tali presupposti, si è affermato che l'accordo sottoscritto dal lavoratore può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che lo stesso “ha l'onere di
12 impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili <aliunde>, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (Cass. 21.3.2022, n. 9160).
A tale insegnamento questa Corte si è già uniformata, considerando privo di effetti e non qualificabile come transazione, ai fini di cui all'art. 2113, co. IV, c.c., l'accordo in virtù del quale “la lavoratrice a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, non ha ottenuto null'altro oltre a quanto dovutole già per legge e contratto” (sent. 1°.2.2023, n. 55).
L'applicazione di tali invalsi principi, condivisi dal Collegio, al caso di specie impedisce di ricondurre agli accordi del 2015 qualsiasi effetto abdicativo delle competenze retributive, all'epoca già maturate, tanto nei confronti Cont dell'appaltatrice quanto della committente riguardo alla NT quale gli odierni appellanti principali hanno formulato generiche rinunce ad
“ogni propria azione o diritto”, dichiarando di nulla avere “più a pretendere e richiedere per nessun titolo o ragione connesso con il proprio rapporto di lavoro né nei confronti di né nei confronti di NT NT0
” (doc. 40 ric. I gr.).
[...]
E', quindi, fondata la domanda di pagamento dei residui importi, già maturati all'epoca della stipulazione degli atti in esame, avanzata nei riguardi di
[...] ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 276/2003, pari – in base a conteggi non P_ nte contestati e quindi recepibili ai fini della decisione – ad € 1.381,64 in favore di e ad € 1.379,91 in favore di Parte_1 [...]
Pt_2
Giova, in proposito, evidenziare come l'espresso rigetto, ad opera del TRIBUNALE, dell'eccezione di decadenza, svolta da in primo NT grado con riferimento al termine biennale sancito dall'art. 29 d. lgs. cit., in relazione alla propria responsabilità solidale per obbligazioni sorte durante il medesimo appalto, non abbia formato oggetto di appello incidentale ad opera di tale società.
Anche le doglianze relative all'accertata genuinità degli appalti richiedono una valutazione unitaria, basata sugli insegnamenti enunciati, in proposito, dalla giurisprudenza di legittimità.
Sotto un primo aspetto, rileva il Collegio come la Corte di Cassazione abbia ripetutamente posto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare i presupposti dell'addotta irregolarità, primo fra tutti l'esercizio di poteri direttivi e organizzativi sui lavoratori da parte della società appaltatrice.
13 Nella motivazione dell'ordinanza n. 16885 del 19.6.2024, il Supremo Collegio ha, infatti, “ribadito l'onere probatorio della non genuinità dell'appalto a carico della lavoratrice, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, che ha ancorato la verifica della genuinità dell'appalto di manodopera all'accertamento dell'esercizio o meno di poteri di direzione e organizzativi sui lavoratori da parte della società appaltatrice e posto il relativo onere a carico del lavoratore”.
In tale pronuncia, è stato richiamato il precedente n. 19412/2020, nel quale la medesima Corte aveva affermato: “in tema di appalto di opere o servizi espletato, come nella specie, con mere prestazioni di manodopera, la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, ha chiarito che tale appalto è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dal D. lgs. n. 276 del 2003, art. 29, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557 del 2019). Tale giurisprudenza si pone in continuità con l'elaborazione formatasi nella vigenza della L. n. 1369 del 1960, in tema di illecita intermediazione di manodopera, secondo la quale qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003, Cass. n. 8643 del 2001);
5.1. la sentenza impugnata è coerente con l'indirizzo richiamato posto che, come già evidenziato, ha ancorato la verifica della genuinità dell'appalto in oggetto all'accertamento dell'esercizio o meno di poteri di direzione e organizzativi sui lavoratori da parte della società appaltatrice ed è pervenuta al rigetto della originaria domanda sulla considerazione che il lavoratore, sul quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato, in sintesi, il ricorrere di tale presupposto stante la non univocità degli elementi acquisiti all'esito della prova orale. Tale decisione, non è frutto, come, invece, deduce parte ricorrente, della violazione del canone di cui all'art. 2697 c.c.; premesso che non può dirsi in contestazione, alla stregua di quanto rappresentato al paragrafo 4.1, la esistenza di un contratto di appalto tra il soggetto formale datore di lavoro e l'onere della prova della NT1 non genuinità dello stesso non poteva che ricadere, sulla base dell'ordinario criterio dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore come del resto chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte maturata nel vigore della L. n. 1369 del 1960 (Cass. n. 670 del 2004, Cass. n. 13388 del 2000, Cass. n. 6860 del 1998)”.
Tali principi, condivisi dal Collegio, conservano piena validità anche nel caso di
“utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante”, la quale “dà luogo ad una presunzione legale assoluta
14 di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore” (Cass. 28.6.2023, n. 18455).
Detto criterio – prosegue il Supremo Collegio nella sentenza da ultimo citata –
“assume pregnanza ancora maggiore con l'entrata in vigore del D. lgs. n. 276 del 2003 laddove la descritta presunzione della L. n. 1369 del 1960 – concepita peraltro in un'epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche – è stata oggetto di abrogazione e “non è più richiesto che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare altrimenti – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell'appalto. Così, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d.
Le risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa – valutate nel descritto quadro giurisprudenziale – consentono di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado.
È, infatti, chiaramente emerso come, sia l'apporto lavorativo – connotato dalla netta prevalenza tipica degli appalti c.d. “leggeri” – sia quello strumentale, caratterizzato dalla parziale titolarità dei mezzi di produzione in capo alla committente, abbiano formato oggetto di autonoma organizzazione ad opera delle appaltatrici succedutesi nel tempo, senza rilevanti ingerenze da parte dell'appaltante.
Le cooperative hanno – infatti – direttamente gestito ogni aspetto dell'attività di confezionamento, rapportandosi con tramite i propri NT preposti, limitatamente all'indispensabile coordinamento relativo ai volumi della produzione, oltre ad avere assunto il rischio di impresa.
Sotto quest'ultimo aspetto va, infatti, rilevato come i contratti di appalto, prodotti dagli stessi ricorrenti in primo grado, prevedessero un corrispettivo unitario periodico omnicomprensivo (pari ad un prestabilito importo mensile), salva la fatturazione aggiuntiva di eventuali servizi “extra”, previa autorizzazione della committenza (doc. 18, ric. I gr.; docc. 2 e 3 P_
I gr.); inoltre, gli annessi contratti di comodato ponevano
[...] samente a carico della comodataria “le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per la manutenzione ordinaria”, gravando sulla comodante solo i costi di quella
15 “straordinaria necessaria per la conservazione del bene” (doc. 6 P_
I gr.).
[...]
Contr A riscontro di tale previsione, ha prodotto – sub docc. 38 e 39 del proprio fascicolo di primo grado – fa emesse nei suoi confronti da P_ per i corrispettivi della manutenzione praticata sulle linee di
[...] ionamento, oggetto di comodato.
L'attuazione di tali previsioni ha trovato conferma anche nell'istruttoria testimoniale, dalla quale è emerso (v. deposizione ) che “i contratti Pt_7 esistenti tra e o un compenso CP_3 NT forfettario non determinato sulla base delle ore di lavoro svolto , ma sul servizio da svolgere” e che “gli strumenti utilizzati dai dipendenti della cooperativa non erano forniti dalla , ma dalle NT
Cooperative”, le quali non si limitavano – pertanto – ad utilizzare mezzi di titolarità della committente.
Nella tracciata prospettiva negoziale si inserisce la controfirma dei prospetti del lavoro straordinario dei soci lavoratori ad opera del responsabile di P_
, il quale, sentito come teste, ha, infatti, chia
[...] Pt_7 firmato dei fogli di
Attestazione, questa, contrattualmente prevista per il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto a quello unitario mensile omnicomprensivo e non implicante alcuna rilevante ingerenza nella gestione delle risorse impiegate dall'appaltatrice.
Ed infatti, tutti i testi hanno riferito come le disposizioni relative alle modalità e ai turni di lavoro, nonchè alla prestazione di ore eccedenti l'orario ordinario costituissero prerogativa esclusiva dei preposti della e fossero CP_3 basate sulla mera comunicazione dei volumi della produzione, priva – tuttavia
– di alcun contenuto decisionale in ordine alle modalità idonee a farvi fronte.
Concordi, sul punto, risultano le deposizioni delle testi , già addetta Tes_3
“per circa 17 / 18 anni” al reparto “confezionamento fettine” di P_
“come dipendente di varie Cooperative” (“era il sig.
[...] T_ richiedeva di effettuare lavoro straordinario”) e “occupata presso la Tes_1 fino al 2015 e per circa otto, nove anni, addetta al NT confezionamento” alle dipendenze delle Cooperative appaltatrici, la quale ha riferito: “era il sig. che predisponeva il programma di produzione - … - Pt_7 erano i capi turni che ci chiedevano di fermarci , per prestare lavoro straordinario”, ed ancora “ribadisco comunque che erano i capi turno che ci chiedevano di fermarci. I capi turno che ho sopra indicato sigg. Per_3 Per_4
e erano dipendenti della Cooperativa”. T_
16 Tali dichiarazioni trovano riscontro in quelle rese da , secondo cui Pt_7
“erano i responsabili delle Cooperative che stabilivano rganizzativo, quanti e quali lavoratori dovessero operare in sede di inscatolamento del prodotto e
A conferma di ciò, il medesimo teste ha precisato: “io stipulavo i programmi di produzione giornaliera con 24 ore di anticipo e li condividevo , oltre che con i responsabili addetti al turno - responsabili dei dipendenti della società – con i responsabili delle Cooperative, in modo che il lavoro dei dipendenti di queste ultime avvenisse in autonomia - … - erano i responsabili delle Cooperative che stabilivano , a livello organizzativo , quanti e quali lavoratori dovessero operare in sede di inscatolamento del prodotto e
Le modalità di coordinamento fra committente e appaltatrice sono state descritte in modo conforme e dettagliato dal teste , del tutto estraneo alle Tes_4 parti in causa avendo dismesso i pregressi rapporti lavorativi e societari con la Cont prima appaltatrice , presso la quale lo stesso ha riferito di avere svolto “dal 2007 al 2015”, il lo di “responsabile della gestione del personale, del magazzino e della produzione” nell'appalto oggetto di causa.
Egli ha così deposto al riguardo: “organizzavo il lavoro del magazzino, seguivo la predisposizione delle bolle ed il processo di carico dei prodotti dai bancali all'autocarro. Assegnavo le mansioni ai soci della cooperativa presenti in magazzino e presso il reparto confezionamento. A fine settimana davo indicazioni per la settimana successiva ai soci quanto alle postazioni di lavoro ed agli orari da seguire. Non predisponevo il piano di produzione. Io dovevo programmare lo schema delle sei (6) linee nel senso che dovevo indicare il lavoratore che doveva occupare le varie postazioni, anche con un criterio di rotazione, per ottimizzare il lavoro sulle linee medesime. Io ero presente ogni giorno. I soci della che operavano nel reparto confezionamento CP_3 erano circa una trentina. Erano i capi turni del reparto confezionamento, nostri soci, che curavano le sostituzioni dei nostri nelle linee e le coperture dove servivano, io intervenivo in seconda battuta qualora non fossero riusciti i capi turno a reperire sostituti o a coprire postazioni destinate a rimanere vuote. Io mi interfacciavo con il sig. in particolare per la programmazione Pt_7 giornaliera della produzione ai fini dell'attività del magazzino. Quanto al reparto confezionamento, mi interfacciavo nei casi di necessità di lavoro straordinario. Io avevo qualche contatto con i sigg. e solo dopo le 17.00 quando Pt_7 Per_2 il sig. si allontanava dallo stabilimento ed io potevo aver contatti con i Pt_7 predetti circa lo stato della produzione a fine giornata”.
Il teste ha, a propria volta, ben chiarito come la distinzione delle Pt_7 prerogati anizzative fra committente e appaltatrice fosse accompagnata da una separazione anche fisica degli ambiti in cui le parti operavano: “i dipendenti delle cooperative, addetti all'inscatolamento, lavorano in un ambiente separato dalla produzione, con porte che normalmente sono chiuse e
17 che , comunque , hanno tutte meccanismo di chiusura automatico - … -
coordina la produzione , le cui linee produttive terminano laddove ha Pt_7 inizio la zona ove si inscatola - … - Sono io che predispongo un programma giornaliero di produzione sulla base di un precedente programma redatto dal sig. . Io poi informo il responsabile della cooperativa del programma, Pt_7 steso su un apposito modulo dove sono riportate le quantità di produzione e le qualità del prodotto - … - I reparti produzione e inscatolamento sono separati da porte (n. 4), in vetro, nella loro parte superiore, e da pannelli non trasparenti”.
La teste – dichiaratasi addetta all'appalto oggetto di causa alle Tes_5 Contr dipendenze di dal 2004 – ha confermato che “i due ambienti di lavoro sono separati da ti di vetro”, come emerge anche dalla deposizione di
(“una parete delimitava l'area della produzione dall'area di Pt_7 inscatolamento”).
La teste già investita della funzione di preposta dell'appaltatrice, ha Tes_2 riferito in modo del tutto conforme la ripartizione – sia funzionale che logistica
– dei ruoli fra committente e cooperativa: “il programma di lavoro della giornata mi veniva consegnato dal responsabile di di nome NT
. Nel reparto confezionamento operavamo solo lavoratori della Per_5 tiva Logistica e Sviluppo, al di là del vetro di separazione tra il reparto confezionamento e il reparto produzione, lavoravano dipendenti della
[...]
Quando io lavoravo come confezionatrice, era il capo turn P_
che mi dava disposizioni sul lavoro”. CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante in sede di discussione, la presenza dei preposti della committente nel reparto di confezionamento non è risultata costante, né finalizzata all'esercizio di alcun potere organizzativo o direttivo dei dipendenti delle appaltatrici.
Infatti, , nella propria deposizione, ha riferito: “io mi limito ad Pt_7 entrare nel reparto inscatolamento solo per comunicare, come ho detto, il programma della giornata o per informare di sue variazioni eventuali, non per fornire altre indicazioni - …. - la informativa al responsabile della Cooperativa del programma della giornata serve a questi per preparare gli inscatolamenti”.
Anche il preposto di ha negato di avere compiuto NT Pt_7 alcuna ingerenza nell' e facenti capo alle appaltatrici, dichiarando: “io mi limito ad entrare nel reparto inscatolamento solo per comunicare, come ho detto, il programma della giornata o per informare di sue variazioni eventuali, non per fornire altre indicazioni”.
Del tutto analoga la deposizione di la quale ha riferito di avere Tes_5
“sempre lavorato per varie Cooperativ no dello stabilimento della
[...]
quale “addetta al confezionamento” ed ha ricordato: “né l'ing. NT
. né il sig. mi hanno impartito disposizioni sul Tes_6 Pt_7 Pt_7 lavoro”.
18 qualificatasi “dipendente della Cooperativa SEF e prima ancora P_2 della Coop. Interservice, occupata presso la dal 2015”, ha NT
a propria volta dichiarato: “ho conosciuto i sigg. e capi turno della Pt_7 Per_2
s.r.l. Non ho mai avuto contatti i stessi, nel senso NT che non fornivano a noi lavoratori direttamente indicazioni sul lavoro da eseguire, contattavano i responsabili capi turno delle Cooperative”.
La teste sul punto si è limitata a riferite che “i sigg. e Tes_1 Pt_7 Per_2 non erano capi turno ma spesso erano presenti in reparto” e che “talora il sig.
si metteva davanti a tutte le linee per vedere come venisse svolto il Pt_7 lavoro”, senza attribuire agli esponenti di alcun diretto NT intervento sull'espletamento del servizio.
Quanto alla partecipazione dei dipendenti di all'esecuzione NT del servizio appaltato, si è trattato – secondo le concordi deposizioni acquisite in primo grado – di casi episodici e occasionali, generati da particolari necessità, e – come tali – del tutto inidonei ad evidenziare alcuna fisiologica commistione di organici fra le parti dell'appalto ed a smentire la netta separazione, emersa in modo univoco dall'istruttoria.
La teste ha, infatti ricordato: “quando - … - vi erano delle esigenze Tes_3 relative a certe commesse, che impegnavano maggiormente i dipendenti della
nel reparto confezionamento, per il maggior lavoro che era CP_3 necessario espletare, dipendenti della venivano ad aiutarci;
NT non so dire se su disposizione di qualcu tanea iniziativa”.
La medesima teste ha riferito tali apporti a “ragioni umanitarie”, che – a suo avviso – “spingevano tali dipendenti della società , in quanto essi non potevano passare dal reparto produzione al reparto confezionamento”.
Nella stessa prospettiva si collocano le deposizioni di secondo cui Tes_2
“poteva capitare, una o due volte al mese, indicativamente , che i lavoratori del reparto confezionamento aiutassero in caso di necessità coloro che lavoravano nel reparto produzione e viceversa” e di (“poteva Tes_1 accadere che venissero a lavorare sulle linee dei dipenden P_
, allorquando vi fosse una necessità , per dare un aiuto quando vi
[...] rdi o degli accumuli di lavoro”).
A riprova della saltuarietà di tali episodi, si osserva come il teste – a Tes_4 lungo attivo sull'appalto fino al 2014 – non ne abbia avuto memoria.
Egli ha, infatti, dichiarato: “per quanto mi risulta dipendenti della P_ non sono venuti a lavorare presso il reparto confezioname
[...]
La preclusione di contatti, in via ordinaria, fra dipendenti della committente e delle cooperative appaltatrici trova riscontro documentale nella contestazione
19 Contr disciplinare, rivolta da alla propria socia lavoratrice il 26.10.2016 Pt_9
(doc. 36, SEF I gr.), vamente al ripetuto abband postazione di lavoro volto a “mettersi a chiacchierare con i Sigg. e dipendenti Pt_7 P_3 della Società nostra Committente”, connotato da particolare disvalore in quanto “Ella, non essendo inserita nella lista del Personale che può avere contatti diretti di lavoro con la Committenza, mette a rischio la regolarità dei rapporti contrattuali in essere con la Committente stessa”.
In piena conformità con l'assetto così descritto venivano gestite – secondo le univoche risultanze probatorie – le eventuali criticità nell'esecuzione del servizio, che formavano oggetto di segnalazioni da parte della committente ai preposti delle cooperative, risultate in concreto le esclusive titolari del potere disciplinare sui soci lavoratori.
ha, infatti, riferito: “se notavo qualche anomalia Pt_7 nell'inscatolamento, ad es. confezioni di sottilette di formaggio mal riposte nelle scatole, mi rivolgevo al responsabile dei dipendenti delle Cooperative, per far notare l'inconveniente, non direttamente ai lavoratori delle Cooperative”.
La teste riferendosi al proprio ruolo di capoturno dell'appaltatrice, ha Tes_1 dichiarato “io per un periodo sono stata capo turno. II sigg. e mi Pt_7 Per_2 davano le indicazioni circa il lavoro da eseguire e mi di era qualcosa che non andava, che si era sbagliato, ad es. che la data di scadenza non era esatta, che il confezionamento non andava bene, che le scatole erano in numero maggiore di quanto previsto”.
Del tutto analoga risulta la deposizione della teste “se noto qualche P_2 difetto nel prodotto che ci proviene dal reparto pr mi rivolgo al mio capo turno, il capo turno della ”. CP_3
Le deposizioni appena richiamate compongono un quadro probatorio omogeneo rispetto a quello desumibile dalle risultanze documentali, attestanti i formali Contr rilievi rivolti da a per disservizi relativi alle date di NT scadenza dei prodotti, riscontrati dalla Cooperativa con l'impegno ad intensificare le proprie procedure interne di controllo (docc. 18 e 19, SEF, I gr.), con le conseguenti iniziative disciplinari, assunte dalla Cooperativa nei riguardi dei propri soci lavoratori (docc. 20, 24, 26, 28, 30, 32, SEF I gr.).
Del tutto evidente risulta, pertanto, l'esclusivo esercizio – da parte di quest'ultima – dei poteri datoriali, incluso quello disciplinare, senza alcun diretto intervento ad opera della committente.
Erano le appaltatrici, una volta ricevuti i dati quantitativi della produzione programmata da non solo a gestire le presenze dei ai soci NT lavoratori sotto l' ivo, ma ad assegnare loro di volta in volta i compiti da svolgere, distribuendoli sulle varie postazioni;
ad operare il controllo sulle loro prestazioni ed a raccogliere le segnalazioni di eventuali disservizi.
20 Nessun apporto di tipo organizzativo sull'espletamento del servizio appaltato è risultato – invece – riconducibile ai preposti della committente, il cui ruolo consisteva nell'elaborazione dei piani di produzione;
nella trasmissione degli stessi ai responsabili delle cooperative;
nella mera segnalazione di particolari esigenze produttive (ad esempio in caso di intensificazioni implicanti servizi aggiuntivi) e di eventuali disservizi.
Tutto converge, in definitiva, nell'evidenziare la sussistenza degli indici di autonomia organizzativa dei fattori produttivi, comprensivi delle risorse sia umane che materiali, deputati all'esecuzione del servizio appaltato, che, secondo la citata giurisprudenza, integrano la fattispecie dell'appalto genuino, accertata dal TRIBUNALE in base alla corretta applicazione dei principi enunciati dal Supremo Collegio ed alla condivisibile valutazione del quadro probatorio.
Quanto alle censure rivolte alla sentenza con riguardo al licenziamento, impugnato da in primo grado, negli atti di appello sia principale che T_ incidentale, risulta dirimente la fondatezza di quella relativa al rigetto Contr dell'eccezione di decadenza, avanzata da nel costituirsi avanti al TRIBUNALE.
Dai documenti prodotti dai ricorrenti in primo grado alle udienze del 9.11.17 e 11.1.18, acquisiti nel corso della presente fase processuale tramite la Cancelleria di VARESE senza rilievi delle parti – cui è stato concesso apposito termine – in punto conformità, non emerge, infatti, la prova dell'anteriorità della procura conferita all'avvocato firmatario dell'impugnativa stragiudiziale, rispetto all'invio di quest'ultima alla datrice di lavoro.
Come è noto, per costante giurisprudenza, pur non essendovi alcun onere di comunicare alla parte datoriale, che non ne faccia espressa richiesta, la procura conferita al difensore unico sottoscrittore dell'impugnativa del licenziamento, occorre – tuttavia – provarne, in caso di contestazione, l'anteriorità rispetto al compimento di tale atto.
Così ha statuito il Supremo Collegio, affermando che “in caso di impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte del difensore del lavoratore licenziato, l'anteriorità della procura, che può dimostrarsi con ogni mezzo, deve essere documentata al datore di lavoro solo ove questi ne faccia richiesta ex art. 1393 c.c., istanza che, a sua volta, deve essere fatta prima della scadenza del termine di sessanta giorni e comunque prima che il lavoratore agisca in giudizio” (Cass. 10.2.2017, n. 3624; conf. Cass. 18.1.2019, n. 1444; Cass. 13.4.2021, n. 9650).
In assenza di autenticazione ad opera del Difensore, l'anteriorità della procura non può essere desunta unicamente dalla data del 25.10.2016, sulla stessa apposta.
21 Né alcun adeguato elemento di prova in tal senso appare desumibile dalla citata corrispondenza elettronica, che nulla attesta in ordine alla data di sottoscrizione della procura, limitandosi a documentare le seguenti comunicazioni:
- il 17.10.2016 alle 16.02, inviava allo un T_ Parte_10 documento in formato JP tituito da un a mano e una firma illeggibile;
NT
- alle 17,01 dello stesso giorno, l'Avv.to PARISE scriveva a : “Salve, T_
Le mando io la lettera da firmare e spedirmi in originale”;
- il 27.10.2016, lo stesso Avvocato Parise trasmetteva ad le T_ istruzioni così formulate: “Salve, sul foglio da inviarmi con ur per posta (…) al mio studio dovrebbe scrivere, a penna: <egr. sig. avv. nico parise. oggetto: impugnazione licenziamento. con la presente incarico l parise di impugnare il licenziamento e tutti gli atti posti a mio danno da campo dei fiori seef cooperativa settembre in poi. ottobre qui>”; ciò detto, la mail Testimone_7 così concludeva: “allego la lettera che manderò io a NT
Fammi poi sapere il giorno preciso in cui è venuto a trovarti a casa
. Cordiali saluti”. T_1
Risulta documentalmente come l'impugnativa stragiudiziale, firmata dal solo Avv.to PARISE, sia stata inviata a mezzo PEC il 3.11.16 (doc. 53, ric. I gr.).
L'esame delle descritte risultanze documentali non consente, all'evidenza, di ricavare alcuna prova del conferimento al predetto Avvocato della procura, volta al compimento dell'atto in questione, in data antecedente al 3.11.2016, non risultando alcun riscontro, da parte di , alla comunicazione del T_
27.10.16, né alcuna attuazione delle indicazioni in essa formulate dal Legale.
Né tale carenza può essere colmata – diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa di parte appellante principale in sede di discussione – dalla firma apposta da , unitamente a quella dell'Avv.to PARISE, alla precedente T_ diffida del 5.7.2016, con cui si rivendicavano la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo alla committente e plurime voci NT di credito, sia retributive che risarcitorie, nei confronti della stessa società, Contr nonché delle appaltatrici ed (doc. 47, ric. I gr.). CP_7
Trattasi, infatti, di atto antecedente e del tutto estraneo al licenziamento, intimato solo il successivo 11.10.2016, e, pertanto, certamente inidoneo ad integrare il conferimento di alcun incarico al Legale relativamente all'impugnativa stragiudiziale del recesso.
Contr L'eccezione di decadenza, svolta in proposito da in primo grado risulta, di conseguenza, fondata.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, l'impugnativa del licenziamento, avanzata da T_2
[...]
[...] in primo grado nei confronti di
[...] Controparte_2 ssere respinta.
In ragione dell'accertata nullità dei verbali di conciliazione, NT va condannata a pagare a l'import
[...] Parte_1
l'importo di € 1.379,91, oltre interessi e rivalutazione Parte_2
al saldo.
Le restanti statuizioni di merito, compiute tramite la pronuncia di primo grado meritano, invece, piena conferma.
La particolare difficoltà di apprezzamento del quadro fattuale e giuridico sotteso alla decisione, la costante evoluzione giurisprudenziale della materia e la, sia pur parziale, reciproca soccombenza integrano, ad avviso della Corte, gli estremi per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti.
Per effetto di quanto sopra, va condannato alla restituzione Parte_1 di quanto percepito in esecuzione della pronuncia di primo grado pari ad € 2.627,09 a titolo di indennità risarcitoria e ad € 6.145,00 a titolo di spese processuali, come richiesto dall'appellante incidentale, che ha documentato i relativi pagamenti (v. contabili di bonifico, doc. 41).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di VARESE n. 61/2024, respinge l'impugnativa del licenziamento, avanzata da in Parte_1 primo grado nei confronti di e Controparte_2 condanna a pagare a l'importo di € NT Parte_1
1.381,64 l'importo e interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna alla restituzione di quanto percepito in Parte_1 esecuzione della pronuncia di primo grado pari ad € 2.627,09 a titolo di indennità risarcitoria e ad € 6.145,00 a titolo di spese processuali;
compensa integralmente fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Milano, 14/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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