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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/03/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7125/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Luigi Celentano, come da procura in atti;
OPPONENTE
E Contr
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Controparte_2
Toriello, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela De Martino, come da CP_3 procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.02.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2007/2018 ad esso notificato in da
11.12.2018 dall' per il pagamento della somma di euro 10.627,85 Parte_2 ancora dovuta per lavori di manutenzione straordinaria all'edificio condominiale ad essa appaltati. L'opponente esponeva di avanzare un credito nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori. Allegava, infatti, che l'assemblea condominiale del 05.03.2016 aveva ritenuto di non poter deliberare sull'importo complessivo dei lavori per l'assenza di contabilità e del libretto misure redatto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa. Inoltre
l'assemblea aveva rilevato alcuni difetti nella realizzazione dei lavori
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 compiuti dall'opposta, per cui esso Condominio aveva invitato le parti in contraddittorio per verificare la bontà dei lavori;
anzi, a causa della mancanza del riscontro del Direttore dei Lavori, Geom. il CP_3 Parte_1 aveva proceduto alla nomina di nuovo Direttore dei Lavori nella persona del
Geom. che aveva redatto, non in contraddittorio, un nuovo Parte_3 computo metrico, dal quale era emerso che l'importo dovuto alla società Cont a per lavori di natura condominiale e relativi a parti private era pari ad euro 19.945,31. Pertanto, avendo l'opposta ricevuto la somma di euro
23.030,47 avrebbe dovuto restituire al la somma di euro Parte_1
3.085,16. Essendo stati rilevati a che dei vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori appaltati, allegava che per l'eliminazione degli stessi erano necessari lavori per un importo di euro 7.157,47. Infine, il Condominio asseriva che il ricorso per ingiunzione di pagamento sarebbe stato fondato “in maniera scorretta e proditoriamente, su un documento ad arte predisposto (la fattura) in aperto contrasto con quanto già all'epoca contabilizzato dal direttore dei lavori geom. e con tutto ciò che, poi, è emerso sulla cattiva CP_3 esecuzione dei lavori. Il Condominio nel dolersi del contegno del Direttore dei Lavori, Geom. , chiedeva di esserne autorizzato alla chiamata CP_3 in causa del medesimo in quanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della il Condominio sarebbe chiamato a Controparte_4 sopportare conseguenze ricollegabili direttamente alla condotta del medesimo direttore dei lavori;
in secondo luogo, affinché lo stesso, quale tecnico incaricato della direzione dei lavori, fosse chiamato a rispondere, in solido con l'appaltatore, della cattiva esecuzione dei lavori. Per tali motivi il chiedeva in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in Parte_1 causa il geom. e nel merito chiedeva al giudice di accertare CP_3
l'inesistenza del credito reclamato dalla opposta, dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale chiedeva di Contr accertare la cattiva esecuzione dei lavori e di condannare l'opposta
[...]
in solido con il direttore dei lavori geom. , al Controparte_2 CP_3 versamento, in favore di esso della somma di euro 3.085,16 Parte_1 indebitamente già incassata dalla impresa appaltatrice, nonché al pagamento della ulteriore somma di euro 7.157,47 necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.
Costituitasi in giudizio, l' deduceva che con il Controparte_5
“Verbale di fine lavori” redatto in data 16.10.2015, – già prodotto in fase monitoria, il Direttore dei Lavori, Geom. nel verificare lo stato CP_3 dei luoghi a seguito della conclusione dei lavori di manutenzione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 straordinaria, aveva concluso che “i lavori della parte condominiale sono stati eseguiti secondo le indicazioni progettuali e a regola d'arte; ad oggi 16 ottobre tutte le lavorazioni sono state eseguite ed il cantiere viene riconsegnato in perfetto stato di pulizia e sicurezza”.Inoltre prendeva atto che
“i lavori sono ultimati … pertanto può concludersi che le opere di cui al contratto sono state regolarmente eseguite ed ultimate nel rispetto delle norme della buona tecnica”. Aggiungeva che l'Amministrazione condominiale era stata tenuta regolarmente al corrente della contabilità finale in data
10.02.2016 ed era a conoscenza sin dagli inizi del mese di dicembre 2015 dell'intera documentazione conclusiva delle opere. Infatti, con e – mail e PEC del 01.12.2016 il Rag. (omonimo del D.L.) consulente CP_3 dell'Amministrazione Condominiale, nella persona della Parte_4
e la medesima Amministrazione, avevano richiesto i conteggi ed
[...] il riparto delle spese ancora dovute, ammettendo di aver già peraltro ricevuto il computo metrico dal Direttore dei Lavori e richiedendo quanto necessario per elaborare il Bilancio Consuntivo. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, aveva trasmesso in data 8.12.2016 l'intera contabilità consuntiva “divisa tra lavori condominiali e lavori privati”, inviando al consulente dell'Amministratore il computo metrico consuntivo per i lavori condominiali, il computo metrico consuntivo per i lavori privati, il quadro economico riepilogativo ed il certificato di pagamento saldo finale. Nonostante la trasmissione della suddetta documentazione e le richieste bonarie di pagamento delle somme ancora dovute all' il aveva Pt_2 Parte_1 ritenuto di non dare alcun riscontro, costringendo quindi l'opposta ad agire per vie legali mesi dopo la redazione del verbale dei lavori e la trasmissione dei solleciti di pagamento. L'opposta evidenziava che il Parte_1 committente, ai sensi dell'art. 8 (rubricato “modalità di pagamento”) avrebbe dovuto eseguire i pagamenti con un acconto pari al 30 % dell'importo da corrispondere all'effettivo inizio lavori e la restante parte da versare in tre rate di uguale importo a 60, 90 e 120 giorni dall'inizio dei lavori, laddove, invece, i pagamenti erano stati eseguiti sempre in ritardo. Riguardo alle difficoltose relazioni sussistenti tra il ed il D.L. nonché le Parte_1 eventuali inadempienze del Geom. nei confronti del CP_3 [...]
l'opposta deduceva che essi non la riguardavano, avendo essa Parte_1 impresa adempiuto perfettamente e regolarmente ai propri obblighi contrattuali. Sulle somme ancora dovute ad essa opposta, l'impresa rilevava che in contratto era stato indicato un “importo presuntivo” dell'appalto concordata in euro 19.757,75 oltre I.V.A. al 10 % (per un totale di €
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 21.733,53), con la precisazione che “alla conclusione dei lavori saranno contabilizzate le quantità effettive realizzate”. Difatti, durante il corso di un contratto di appalto possono sussistere delle variazioni (sia ordinate dal committente che “necessarie” per il buon corso delle opere, previste ovviamente anche nel caso di specie (artt. 5 e 6), e che la stessa geom.
aveva riscontrato che tutte le opere previste nel contratto e quelle Pt_3 commissionate successivamente con delibera assembleare erano state realizzate. I lavori condominiali di manutenzione straordinaria ammontavano a complessivi euro 27.948,80; i lavori privati di manutenzione straordinaria ammontavano a complessivi di euro 4.834,26; quindi il totale era di euro
32.783,06, con I.V.A. al 10 % contrattualmente prevista, pari ad euro
3.278,31 per un totale dovuto all'impresa di euro 36.061,37, detratti gli acconti ricevuti di euro 25.333,51, la somma complessiva ancora dovuta ammontava ad euro 10.627,85 come da ricorso per ingiunzione di pagamento. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna del al pagamento delle diverse minori o maggiori Parte_1 somme che dovessero risultare in corso di giudizio;
in via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata ed improbabile ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, condannare il Geom. Direttore CP_3 dei Lavori, al pagamento di ogni e qualsivoglia somma riconosciuta al
Parte_1 CP_ Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa del geom. , questi si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi nullo l'atto introduttivo di lite per omessa ed incompleta esposizione degli elementi di fatto e diritto. Nel merito deduceva che in data 16/10/2015, con regolare verbale di fine lavori, ebbe a dichiarare conclusi i lavori e fu consegnata la contabilità consuntiva da parte dell'impresa (verbale di consegna dei lavori del 09/12/2014 e dal verbale di fine lavori del 16/10/2015). Il 05/03/2016 CP_ veniva richiesto al Geom. di redigere il libretto delle misure, ulteriore lavorazione non prevista nell'incarico inizialmente affidato e, rispetto al compenso totale dovuto, siccome veniva riconosciuta la sola somma di euro
500,00, venivano trasmesse le dimissioni (contrariamente a quanto sostenuto, in ordine alla revoca dell'incarico e successiva nomina di nuovo direttore).
Rilevava, quindi, che la situazione era ben diversa da quella descritta dal opponente, il quale, cercava di addebitare un'eventuale Parte_1 responsabilità ad esso professionista per presunti vizi nell'esecuzione dei lavori della ditta appaltatrice, senza alcuna responsabilità da parte di esso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 direttore dei lavori. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dal Parte_1
Espletata ctu con l'Ing. , fissata la causa per la Persona_1 discussione, all'esito della udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il giudizio veniva deciso.
L'opposizione, la domanda riconvenzionale e la chiamata in causa proposte dall'opponente non sono fondate e vanno pertanto Parte_1 rigettate.
Invero con il “Verbale di fine lavori” redatto in data 16.10.2015, il
Direttore dei Lavori, Geom. nel verificare lo stato dei luoghi a CP_3 seguito della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria, ebbe a dichiarare che “i lavori della parte sono stati eseguiti secondo le CP_6 indicazioni progettuali e a regola d'arte; ad oggi 16 ottobre tutte le lavorazioni sono state eseguite ed il cantiere viene riconsegnato in perfetto stato di pulizia e sicurezza”. Dunque, prendeva atto che “i lavori sono ultimati
… pertanto può concludersi che le opere di cui al contratto sono state regolarmente eseguite ed ultimate nel rispetto delle norme della buona tecnica”. Non corrisponde, quindi, al vero che l'Amministrazione condominiale fosse venuta al corrente della contabilità finale solo in data
10.02.2016: difatti l'opponente era già a conoscenza sin dagli inizi del mese di dicembre 2015 dell'intera documentazione conclusiva delle opere, come risulta dalle mail e PEC del 01.12.2016 inviate al rag. (omonimo CP_3 del D.L.) consulente del Condominio, nella persona della Parte_4
Il fatto stesso che quest'ultima e l'Amministrazione
[...] condominiale ebbero a richiedere i conteggi ed il riparto delle spese ancora dovute, significa che esse avevano già ricevuto il computo metrico dal
Direttore dei Lavori e quindi si preparavano ad elaborare il Bilancio
Consuntivo. Il D.L., che era il rappresentate tecnico del Condominio, in data 8 dicembre 2016 aveva trasmesso a quest'ultimo l'intera contabilità consuntiva “divisa tra lavori condominiali e lavori privati”, composta dal computo metrico consuntivo per i lavori condominiali, il computo metrico consuntivo per i lavori privati, il quadro economico riepilogativo ed il certificato di pagamento saldo finale. Nonostante la trasmissione della suddetta documentazione e le richieste bonarie di pagamento delle somme ancora dovute all' il non ebbe ad adempiere, nonostante Pt_2 Parte_1 che l'impresa avesse sempre tollerato il mancato rispetto dei tempi di pagamento previsti in contratto (art.
8 - modalità di pagamento). L'impresa opposta ha dimostrato che il geom. posto dal a CP_3 Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 dirigere i lavori, non ebbe mai a muovere rilievi in ordine alle esecuzioni delle opere, attestando alla fine che esse erano state eseguite secondo le indicazioni progettuali e a regola d'arte e nel nel rispetto delle norme della buona tecnica. Le conclusioni cui, pertanto, addivenne l'assemblea condominiale del 05.03.2016 non sono giustificate. Anche le doglianze riguardo a presunti vizi e difetti delle opere, peraltro fatta in modo generico senza precisa individuazione degli stessi, pervenne all'impresa solo molto tempo dopo la fine e la consegna dei lavori, nonché del termine di pagamento previsto dal contratto, in risposta ai vari solleciti di pagamento dell'appaltatrice. Il condominio ha richiamato genericamente le conclusioni CP_ del nuovo direttore dei lavori nominato in sostituzione del geom. , quando i lavori erano già terminati da tempo ed il precedente D.L. aveva già concluso la propria prestazione professionale. Non si capisce cosa poteva più dirigere il nuovo D.L. geom. se i lavori erano conclusi e la Pt_3 contabilità tecnica già da tempo consegnata. Ne deriva l'infondatezza anche Cont della domanda riconvenzionale per la condanna della al al CP_2 pagamento della somma di euro 7.157,47, richiesta per l'eliminazione degli asseriti vizi e difetti. IL quadro economico posto a base dell'ingiunzione opposta, come ribadito anche in questo giudizio e sopra descritto, risulta corretto e preciso. La stessa ctu ing. ha ravvisato che Persona_1 tutte le parti in causa hanno riconosciuto l'effettiva esecuzione da parte dell' sia di lavori condominiali, che di lavori su parti private, che ha Pt_2 dettagliatamente elencati. Il ctu, ha, inoltre, ammesso che l'impresa opposta ha riportato nel conto consuntivo quanto effettivamente realizzato, accertando
“che tutti i lavori sia su parti condominiali che su parti private relativi all'intervento di messa in sicurezza del fabbricato, ovvero spicconatura delle porzioni di intonaco ammalorate dal cornicione perimetrale del fabbricato nonché dai sottobalconi e dai frontalini, sono state effettivamente realizzate.
Così come risultano chiaramente realizzati i lavori di ripristino della facciata ad ovest e della pensilina posta a protezione del portone d'ingresso ed il rifacimento del manto impermeabile sul cornicione CP_6 perimetrale del fabbricato”. In merito all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, il ctu ha rilevato che: “la soluzione adottata per il rifacimento del manto di copertura, […] risulta essere conforme alla scheda delle possibili soluzioni ammissibili per il caso in esame dalla normativa di settore”. In particolare, in merito alle metodologie di “posa in opera dell'elemento di tenuta in membrane”, il ctu ha ritenuto che l'impresa ebbe ad adottare e rispettare la gran parte dei requisiti di conformità previsti dalla normativa di settore. In
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 merito, invece, al tetto del fabbricato il ctu ha evidenziato l'impossibilità di verificare le pendenze nelle varie zone del cornicione perimetrale della copertura a causa dell'impossibilità di accedervi. Per quanto riguarda il fissaggio e la sigillatura dei risvolti dell'elemento di tenuta i risvolti a salire sono stati protetti mediante sigillatura, tale lavorazione “risulta essere conforme al requisito in esame”. In relazione, infine, alle prescrizioni di progetto il ctu ha rilevato che nessuna prescrizione particolare è stata commissionata dal Condominio alla ditta opposta. In merito all'eventuale presenza di danni e vizi cagionati al il ctu ha accertato che nei Parte_1 locali ispezionati affetti da ammaloramenti “per lo più manifestazioni di eccessivo trattenimento di umidità” essi non sono riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa opposta, in quanto nessuno di questi locali “risulta essere posto in corrispondenza del cornicione perimetrale dell'edificio sul quale è stato realizzato il rifacimento del manto impermeabile” ma attribuibili al degrado nel tempo dei materiali o alle condizioni termoigrometriche. Valga ad esempio la valutazione dell'immobile nel locale cucina dell'appartamento dell'ultimo piano posto a sud, ove il ctu ha riscontrato “ammaloramenti particolarmente concentrati nella zona a sud, ovvero dove è posto il piano di cottura e la cappa di aspirazione senza collegamento esterno della cucina” dovuta a scarsa areazione, ventilazione, riscaldamento e/o intermittenza del riscaldamento, ecc.; pertanto, senza alcuna riconducibilità ai lavori ed alle opere effettuate dall' Ne consegue, che “in definitiva, per tutto quanto Pt_2 descritto e dedotto nel presente paragrafo, a parere della scrivente C.T.U., non sussiste alcuna correlazione tra i vizi o difetti riscontrati nei lavori di rifacimento del manto impermeabile con gli ammaloramenti rilevati negli ambienti ispezionati all'ultimo piano dello stabile”. L'ing. Per_1 precisando di non dare alcuna riconducibilità degli stessi vizi alle lavorazioni come sopra evidenziato, ha comunque prospettato al massimo una diminuzione del prezzo pari ad euro 2.365,39, ben lontana dalla valutazione effettuata da controparte in atti e che questo giudice, quale peritus peritorum, da una parte ritiene insufficientemente motivata, dall'altra non riconducibile a colpa dell'impresa opposta, atteso che essa ha operato sotto la vigilanza e direttive del D.L., rappresentante tecnico del condominio, che risulta aver operato correttamente. Infatti, il ctu ha rilevato che “alla luce di quanto esposto ed in particolare dall'analisi delle lavorazioni contrattualizzate e di quelle effettivamente realizzate sulla base dei documenti depositati agli atti di causa, pur considerando l'ambiguità nel valore finale attribuito all'appalto per le diverse contabilità che sono state redatte, approvate e presentate
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 all'opponente si può comunque considerare che Parte_1 la difformità tra il prezzo d'appalto e quello finale risulta giustificata sulla scorta degli ulteriori lavori che sono stati commissionati alla ditta opposta mediante successive delibere condominiali”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta e del chiamato in causa delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro
5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario pe quanto riguarda l'opposta.
Così deciso in data 28/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7125/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Luigi Celentano, come da procura in atti;
OPPONENTE
E Contr
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Controparte_2
Toriello, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela De Martino, come da CP_3 procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.02.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2007/2018 ad esso notificato in da
11.12.2018 dall' per il pagamento della somma di euro 10.627,85 Parte_2 ancora dovuta per lavori di manutenzione straordinaria all'edificio condominiale ad essa appaltati. L'opponente esponeva di avanzare un credito nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori. Allegava, infatti, che l'assemblea condominiale del 05.03.2016 aveva ritenuto di non poter deliberare sull'importo complessivo dei lavori per l'assenza di contabilità e del libretto misure redatto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa. Inoltre
l'assemblea aveva rilevato alcuni difetti nella realizzazione dei lavori
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 compiuti dall'opposta, per cui esso Condominio aveva invitato le parti in contraddittorio per verificare la bontà dei lavori;
anzi, a causa della mancanza del riscontro del Direttore dei Lavori, Geom. il CP_3 Parte_1 aveva proceduto alla nomina di nuovo Direttore dei Lavori nella persona del
Geom. che aveva redatto, non in contraddittorio, un nuovo Parte_3 computo metrico, dal quale era emerso che l'importo dovuto alla società Cont a per lavori di natura condominiale e relativi a parti private era pari ad euro 19.945,31. Pertanto, avendo l'opposta ricevuto la somma di euro
23.030,47 avrebbe dovuto restituire al la somma di euro Parte_1
3.085,16. Essendo stati rilevati a che dei vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori appaltati, allegava che per l'eliminazione degli stessi erano necessari lavori per un importo di euro 7.157,47. Infine, il Condominio asseriva che il ricorso per ingiunzione di pagamento sarebbe stato fondato “in maniera scorretta e proditoriamente, su un documento ad arte predisposto (la fattura) in aperto contrasto con quanto già all'epoca contabilizzato dal direttore dei lavori geom. e con tutto ciò che, poi, è emerso sulla cattiva CP_3 esecuzione dei lavori. Il Condominio nel dolersi del contegno del Direttore dei Lavori, Geom. , chiedeva di esserne autorizzato alla chiamata CP_3 in causa del medesimo in quanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della il Condominio sarebbe chiamato a Controparte_4 sopportare conseguenze ricollegabili direttamente alla condotta del medesimo direttore dei lavori;
in secondo luogo, affinché lo stesso, quale tecnico incaricato della direzione dei lavori, fosse chiamato a rispondere, in solido con l'appaltatore, della cattiva esecuzione dei lavori. Per tali motivi il chiedeva in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in Parte_1 causa il geom. e nel merito chiedeva al giudice di accertare CP_3
l'inesistenza del credito reclamato dalla opposta, dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale chiedeva di Contr accertare la cattiva esecuzione dei lavori e di condannare l'opposta
[...]
in solido con il direttore dei lavori geom. , al Controparte_2 CP_3 versamento, in favore di esso della somma di euro 3.085,16 Parte_1 indebitamente già incassata dalla impresa appaltatrice, nonché al pagamento della ulteriore somma di euro 7.157,47 necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.
Costituitasi in giudizio, l' deduceva che con il Controparte_5
“Verbale di fine lavori” redatto in data 16.10.2015, – già prodotto in fase monitoria, il Direttore dei Lavori, Geom. nel verificare lo stato CP_3 dei luoghi a seguito della conclusione dei lavori di manutenzione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 straordinaria, aveva concluso che “i lavori della parte condominiale sono stati eseguiti secondo le indicazioni progettuali e a regola d'arte; ad oggi 16 ottobre tutte le lavorazioni sono state eseguite ed il cantiere viene riconsegnato in perfetto stato di pulizia e sicurezza”.Inoltre prendeva atto che
“i lavori sono ultimati … pertanto può concludersi che le opere di cui al contratto sono state regolarmente eseguite ed ultimate nel rispetto delle norme della buona tecnica”. Aggiungeva che l'Amministrazione condominiale era stata tenuta regolarmente al corrente della contabilità finale in data
10.02.2016 ed era a conoscenza sin dagli inizi del mese di dicembre 2015 dell'intera documentazione conclusiva delle opere. Infatti, con e – mail e PEC del 01.12.2016 il Rag. (omonimo del D.L.) consulente CP_3 dell'Amministrazione Condominiale, nella persona della Parte_4
e la medesima Amministrazione, avevano richiesto i conteggi ed
[...] il riparto delle spese ancora dovute, ammettendo di aver già peraltro ricevuto il computo metrico dal Direttore dei Lavori e richiedendo quanto necessario per elaborare il Bilancio Consuntivo. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, aveva trasmesso in data 8.12.2016 l'intera contabilità consuntiva “divisa tra lavori condominiali e lavori privati”, inviando al consulente dell'Amministratore il computo metrico consuntivo per i lavori condominiali, il computo metrico consuntivo per i lavori privati, il quadro economico riepilogativo ed il certificato di pagamento saldo finale. Nonostante la trasmissione della suddetta documentazione e le richieste bonarie di pagamento delle somme ancora dovute all' il aveva Pt_2 Parte_1 ritenuto di non dare alcun riscontro, costringendo quindi l'opposta ad agire per vie legali mesi dopo la redazione del verbale dei lavori e la trasmissione dei solleciti di pagamento. L'opposta evidenziava che il Parte_1 committente, ai sensi dell'art. 8 (rubricato “modalità di pagamento”) avrebbe dovuto eseguire i pagamenti con un acconto pari al 30 % dell'importo da corrispondere all'effettivo inizio lavori e la restante parte da versare in tre rate di uguale importo a 60, 90 e 120 giorni dall'inizio dei lavori, laddove, invece, i pagamenti erano stati eseguiti sempre in ritardo. Riguardo alle difficoltose relazioni sussistenti tra il ed il D.L. nonché le Parte_1 eventuali inadempienze del Geom. nei confronti del CP_3 [...]
l'opposta deduceva che essi non la riguardavano, avendo essa Parte_1 impresa adempiuto perfettamente e regolarmente ai propri obblighi contrattuali. Sulle somme ancora dovute ad essa opposta, l'impresa rilevava che in contratto era stato indicato un “importo presuntivo” dell'appalto concordata in euro 19.757,75 oltre I.V.A. al 10 % (per un totale di €
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 21.733,53), con la precisazione che “alla conclusione dei lavori saranno contabilizzate le quantità effettive realizzate”. Difatti, durante il corso di un contratto di appalto possono sussistere delle variazioni (sia ordinate dal committente che “necessarie” per il buon corso delle opere, previste ovviamente anche nel caso di specie (artt. 5 e 6), e che la stessa geom.
aveva riscontrato che tutte le opere previste nel contratto e quelle Pt_3 commissionate successivamente con delibera assembleare erano state realizzate. I lavori condominiali di manutenzione straordinaria ammontavano a complessivi euro 27.948,80; i lavori privati di manutenzione straordinaria ammontavano a complessivi di euro 4.834,26; quindi il totale era di euro
32.783,06, con I.V.A. al 10 % contrattualmente prevista, pari ad euro
3.278,31 per un totale dovuto all'impresa di euro 36.061,37, detratti gli acconti ricevuti di euro 25.333,51, la somma complessiva ancora dovuta ammontava ad euro 10.627,85 come da ricorso per ingiunzione di pagamento. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna del al pagamento delle diverse minori o maggiori Parte_1 somme che dovessero risultare in corso di giudizio;
in via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata ed improbabile ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, condannare il Geom. Direttore CP_3 dei Lavori, al pagamento di ogni e qualsivoglia somma riconosciuta al
Parte_1 CP_ Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa del geom. , questi si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi nullo l'atto introduttivo di lite per omessa ed incompleta esposizione degli elementi di fatto e diritto. Nel merito deduceva che in data 16/10/2015, con regolare verbale di fine lavori, ebbe a dichiarare conclusi i lavori e fu consegnata la contabilità consuntiva da parte dell'impresa (verbale di consegna dei lavori del 09/12/2014 e dal verbale di fine lavori del 16/10/2015). Il 05/03/2016 CP_ veniva richiesto al Geom. di redigere il libretto delle misure, ulteriore lavorazione non prevista nell'incarico inizialmente affidato e, rispetto al compenso totale dovuto, siccome veniva riconosciuta la sola somma di euro
500,00, venivano trasmesse le dimissioni (contrariamente a quanto sostenuto, in ordine alla revoca dell'incarico e successiva nomina di nuovo direttore).
Rilevava, quindi, che la situazione era ben diversa da quella descritta dal opponente, il quale, cercava di addebitare un'eventuale Parte_1 responsabilità ad esso professionista per presunti vizi nell'esecuzione dei lavori della ditta appaltatrice, senza alcuna responsabilità da parte di esso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 direttore dei lavori. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dal Parte_1
Espletata ctu con l'Ing. , fissata la causa per la Persona_1 discussione, all'esito della udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il giudizio veniva deciso.
L'opposizione, la domanda riconvenzionale e la chiamata in causa proposte dall'opponente non sono fondate e vanno pertanto Parte_1 rigettate.
Invero con il “Verbale di fine lavori” redatto in data 16.10.2015, il
Direttore dei Lavori, Geom. nel verificare lo stato dei luoghi a CP_3 seguito della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria, ebbe a dichiarare che “i lavori della parte sono stati eseguiti secondo le CP_6 indicazioni progettuali e a regola d'arte; ad oggi 16 ottobre tutte le lavorazioni sono state eseguite ed il cantiere viene riconsegnato in perfetto stato di pulizia e sicurezza”. Dunque, prendeva atto che “i lavori sono ultimati
… pertanto può concludersi che le opere di cui al contratto sono state regolarmente eseguite ed ultimate nel rispetto delle norme della buona tecnica”. Non corrisponde, quindi, al vero che l'Amministrazione condominiale fosse venuta al corrente della contabilità finale solo in data
10.02.2016: difatti l'opponente era già a conoscenza sin dagli inizi del mese di dicembre 2015 dell'intera documentazione conclusiva delle opere, come risulta dalle mail e PEC del 01.12.2016 inviate al rag. (omonimo CP_3 del D.L.) consulente del Condominio, nella persona della Parte_4
Il fatto stesso che quest'ultima e l'Amministrazione
[...] condominiale ebbero a richiedere i conteggi ed il riparto delle spese ancora dovute, significa che esse avevano già ricevuto il computo metrico dal
Direttore dei Lavori e quindi si preparavano ad elaborare il Bilancio
Consuntivo. Il D.L., che era il rappresentate tecnico del Condominio, in data 8 dicembre 2016 aveva trasmesso a quest'ultimo l'intera contabilità consuntiva “divisa tra lavori condominiali e lavori privati”, composta dal computo metrico consuntivo per i lavori condominiali, il computo metrico consuntivo per i lavori privati, il quadro economico riepilogativo ed il certificato di pagamento saldo finale. Nonostante la trasmissione della suddetta documentazione e le richieste bonarie di pagamento delle somme ancora dovute all' il non ebbe ad adempiere, nonostante Pt_2 Parte_1 che l'impresa avesse sempre tollerato il mancato rispetto dei tempi di pagamento previsti in contratto (art.
8 - modalità di pagamento). L'impresa opposta ha dimostrato che il geom. posto dal a CP_3 Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 dirigere i lavori, non ebbe mai a muovere rilievi in ordine alle esecuzioni delle opere, attestando alla fine che esse erano state eseguite secondo le indicazioni progettuali e a regola d'arte e nel nel rispetto delle norme della buona tecnica. Le conclusioni cui, pertanto, addivenne l'assemblea condominiale del 05.03.2016 non sono giustificate. Anche le doglianze riguardo a presunti vizi e difetti delle opere, peraltro fatta in modo generico senza precisa individuazione degli stessi, pervenne all'impresa solo molto tempo dopo la fine e la consegna dei lavori, nonché del termine di pagamento previsto dal contratto, in risposta ai vari solleciti di pagamento dell'appaltatrice. Il condominio ha richiamato genericamente le conclusioni CP_ del nuovo direttore dei lavori nominato in sostituzione del geom. , quando i lavori erano già terminati da tempo ed il precedente D.L. aveva già concluso la propria prestazione professionale. Non si capisce cosa poteva più dirigere il nuovo D.L. geom. se i lavori erano conclusi e la Pt_3 contabilità tecnica già da tempo consegnata. Ne deriva l'infondatezza anche Cont della domanda riconvenzionale per la condanna della al al CP_2 pagamento della somma di euro 7.157,47, richiesta per l'eliminazione degli asseriti vizi e difetti. IL quadro economico posto a base dell'ingiunzione opposta, come ribadito anche in questo giudizio e sopra descritto, risulta corretto e preciso. La stessa ctu ing. ha ravvisato che Persona_1 tutte le parti in causa hanno riconosciuto l'effettiva esecuzione da parte dell' sia di lavori condominiali, che di lavori su parti private, che ha Pt_2 dettagliatamente elencati. Il ctu, ha, inoltre, ammesso che l'impresa opposta ha riportato nel conto consuntivo quanto effettivamente realizzato, accertando
“che tutti i lavori sia su parti condominiali che su parti private relativi all'intervento di messa in sicurezza del fabbricato, ovvero spicconatura delle porzioni di intonaco ammalorate dal cornicione perimetrale del fabbricato nonché dai sottobalconi e dai frontalini, sono state effettivamente realizzate.
Così come risultano chiaramente realizzati i lavori di ripristino della facciata ad ovest e della pensilina posta a protezione del portone d'ingresso ed il rifacimento del manto impermeabile sul cornicione CP_6 perimetrale del fabbricato”. In merito all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, il ctu ha rilevato che: “la soluzione adottata per il rifacimento del manto di copertura, […] risulta essere conforme alla scheda delle possibili soluzioni ammissibili per il caso in esame dalla normativa di settore”. In particolare, in merito alle metodologie di “posa in opera dell'elemento di tenuta in membrane”, il ctu ha ritenuto che l'impresa ebbe ad adottare e rispettare la gran parte dei requisiti di conformità previsti dalla normativa di settore. In
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 merito, invece, al tetto del fabbricato il ctu ha evidenziato l'impossibilità di verificare le pendenze nelle varie zone del cornicione perimetrale della copertura a causa dell'impossibilità di accedervi. Per quanto riguarda il fissaggio e la sigillatura dei risvolti dell'elemento di tenuta i risvolti a salire sono stati protetti mediante sigillatura, tale lavorazione “risulta essere conforme al requisito in esame”. In relazione, infine, alle prescrizioni di progetto il ctu ha rilevato che nessuna prescrizione particolare è stata commissionata dal Condominio alla ditta opposta. In merito all'eventuale presenza di danni e vizi cagionati al il ctu ha accertato che nei Parte_1 locali ispezionati affetti da ammaloramenti “per lo più manifestazioni di eccessivo trattenimento di umidità” essi non sono riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa opposta, in quanto nessuno di questi locali “risulta essere posto in corrispondenza del cornicione perimetrale dell'edificio sul quale è stato realizzato il rifacimento del manto impermeabile” ma attribuibili al degrado nel tempo dei materiali o alle condizioni termoigrometriche. Valga ad esempio la valutazione dell'immobile nel locale cucina dell'appartamento dell'ultimo piano posto a sud, ove il ctu ha riscontrato “ammaloramenti particolarmente concentrati nella zona a sud, ovvero dove è posto il piano di cottura e la cappa di aspirazione senza collegamento esterno della cucina” dovuta a scarsa areazione, ventilazione, riscaldamento e/o intermittenza del riscaldamento, ecc.; pertanto, senza alcuna riconducibilità ai lavori ed alle opere effettuate dall' Ne consegue, che “in definitiva, per tutto quanto Pt_2 descritto e dedotto nel presente paragrafo, a parere della scrivente C.T.U., non sussiste alcuna correlazione tra i vizi o difetti riscontrati nei lavori di rifacimento del manto impermeabile con gli ammaloramenti rilevati negli ambienti ispezionati all'ultimo piano dello stabile”. L'ing. Per_1 precisando di non dare alcuna riconducibilità degli stessi vizi alle lavorazioni come sopra evidenziato, ha comunque prospettato al massimo una diminuzione del prezzo pari ad euro 2.365,39, ben lontana dalla valutazione effettuata da controparte in atti e che questo giudice, quale peritus peritorum, da una parte ritiene insufficientemente motivata, dall'altra non riconducibile a colpa dell'impresa opposta, atteso che essa ha operato sotto la vigilanza e direttive del D.L., rappresentante tecnico del condominio, che risulta aver operato correttamente. Infatti, il ctu ha rilevato che “alla luce di quanto esposto ed in particolare dall'analisi delle lavorazioni contrattualizzate e di quelle effettivamente realizzate sulla base dei documenti depositati agli atti di causa, pur considerando l'ambiguità nel valore finale attribuito all'appalto per le diverse contabilità che sono state redatte, approvate e presentate
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 all'opponente si può comunque considerare che Parte_1 la difformità tra il prezzo d'appalto e quello finale risulta giustificata sulla scorta degli ulteriori lavori che sono stati commissionati alla ditta opposta mediante successive delibere condominiali”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta e del chiamato in causa delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro
5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario pe quanto riguarda l'opposta.
Così deciso in data 28/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8