Art. 2.
Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.
Non sono, pero', restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843 , e' prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 luglio 1952, n. 864 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843 , gia' prorogato fino al 15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955."
Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.
Non sono, pero', restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843 , e' prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 luglio 1952, n. 864 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843 , gia' prorogato fino al 15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955."