TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1552/2023
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Svolta ex art. 127-bis c.p.c.
Oggi 12/02/2025, all'udienza tenuta dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta
Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico, assistita dal Funzionario addetto all'U.P.P.,
Dr. Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1552/2023 R.G., promossa da:
quale titolare della ditta individuale SI DI ON Parte_1
LO (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Bonfà CodiceFiscale_1
- OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Raccuja Controparte_1
, Viale Libertà nn. 3-4 (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Germanà Bozza
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Si dà atto che il difensore di parte opposta contattava una cancelleria del Tribunale e comunicava che non riusciva a collegarsi da remoto e quindi il procedimento veniva differito- col consenso dei difensori- alle ore 15 .
Alle ore 15,40 veniva attivato il collegamento tramite teams.
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams:
L'Avv. Daniele Bonfà per parte opponente;
L'Avv. Germanà, difensore costituito per la parte opposta;
L'Avv. Bonfà si riporta ed insiste in atti sulla questione dell'improcedibilità per l'irregolare instaurazione della procedura di mediazione, avendo controparte omesso la comunicazione di rito alla parte personalmente;
rappresenta che la morosità è perdurante;
insiste in tutte le eccezioni anche subordinate, ove non venisse accolta l'eccezione in rito.
L'Avv. Germanà precisa le conclusioni, riportandosi in atti e verbali di causa;
precisa che l'avvio della procedura di mediazione è stata comunicata al difensore costituito, a causa dell'impossibilità di notiziare personalmente il , atteso che l'indirizzo di residenza Pt_1 non è indicato nella procura, né è possibile ricavarlo dall'atto di citazione in opposizione;
L'avv. Bonfà contesta evidenziando che parte opposta avrebbe potuto ricavare l'informazione anagrafica della parte in altro modo e che, comunque, la stessa era anche nota, vista la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'avv. Germanà rappresenta, altresì, di avere provveduto a depositare ritualmente, presso l'Organismo di mediazione, l'istanza corredata delle indicazioni anagrafiche, nelle quali era ricompreso l'indirizzo della parte invitata;
evidenzia che l'onere della comunicazione grava sull'Organismo di Mediazione, come può evincersi anche dal tenore letterale della norma di cui all'art. 8 del Dlgs n. 28/2010 che, prima della riforma Cartabia, faceva riferimento genericamente alla “parte istante” ed ora onera l'organismo di mediazione;
chiede di essere rimesso in termini, essendo la nullità eccepita allo stesso non imputabile ma all'organismo di mediazione;
evidenzia che tra le parti vi è altra questione – non ricompresa nel presente giudizio – riguardante il recupero dei canoni di affitto dell'azienda; dichiara che la parte da lui assistita è disponibile ad individuare una soluzione transattiva diretta alla conciliazione di tutto il contenzioso in essere con la CP_1
L'Avv. Bonfà contesta ed insiste nell'eccezione di improcedibilità, evidenziando che doveva essere la parte istante in mediazione ad indicare le informazioni anagrafiche corrette nell'istanza, atteso che l'Organismo di Mediazione si limita solo a trasmettere l'invito con l'indicazione dei dati forniti dall'istante; che l'indirizzo indicato nell'istanza di mediazione
- “Via Stazione snc” – non coincide né con la residenza né con il domicilio del Pt_1 presso il quale, tra l'altro, l'opposta aveva in precedenza notificato il decreto ingiuntivo opposto;
Il Giudice propone alle parti di trovare una soluzione conciliativa complessiva;
l'avv. Germanà acconsente;
L'Avv. Bonfà dichiara l'impossibilità di transigere rispetto a fatti non costituendo l'oggetto del presente giudizio, insistendo nella sua immediata definizione.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.,
IL GIUDICE
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 379/2023 del Parte_1
28/10/2023 emesso dal Tribunale di Patti, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro 3.320,00, oltre Euro 473,00 per compensi legali ed Euro 76,00 per spese, oltre accessori di legge, per le motivazioni esplicitate in atti.
L'opponente chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento dei danni occorsi ai beni aziendali, nonché il diritto al rimborso delle spese di somministrazione dell'energia elettrica e, dunque, la condanna della parte opposta, previa la compensazione con la somma ingiunta, al pagamento della differenza residua pari ad Euro 376,00, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la società chiedendo preliminarmente la provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto delle domande e delle eccezioni spiegate dall'opponente, per le motivazioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore che rendeva la dichiarazione di rito.
Alla prima udienza, svolta da remoto ex art. 127 bis c.p.c., parte opponente insisteva nell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il Giudice, all'esito, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, come previsto per legge concedeva termine di giorni 15 per l'instaurazione del procedimento di mediazione, rinviando la causa all'udienza del
27.09.2024, da svolgersi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
All'udienza del 27.09.2024, le parti partecipavano mediante il deposito delle note a trattazione scritta, in sostituzione del verbale di udienza. In particolare, l'opposta depositava verbale negativo di mediazione, mentre l'opponente insisteva nell'eccezione di improcedibilità del giudizio per violazione degli artt. 5 e 5-bis D.lgs 28/2010, deducendo che la parte non era stata regolarmente invitata a partecipare al procedimento di mediazione.
All'udienza del 12/02/2025, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è decisa, ex art. 281 sexies c.p.c.
******
La causa rientra nelle controversie per le quali il D.lgs 28/2010 ha previsto, come condizione di procedibilità dell'azione, la preventiva instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di questioni nascenti dall'esecuzione di un contratto di affitto di azienda. Ciò non è contestato dalle parti.
L'obbligo di attivare la mediazione ex art. 5 della normativa sopra citata sorge dopo la decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, tra cui rientra quella di specie.
Per l'art. 5 bis del decreto citato l'obbligo di attivare la mediazione grava sulla parte opposta.
L'art. 8 d.lgs. 28/2010 nella formulazione vigente prima del correttivo del 2024 – applicabile al caso in esame- prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti le parti.
La Suprema Corte ha affermato che “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cass. Civ., 27/03/2019, n. 8473).
La presenza è, infatti, imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione che incentra la sua ratio nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione favorendo, al contempo, ove possibile, la prosecuzione dei rapporti commerciali (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 02.07.2024, n. 18106).
Da ciò la necessità di convocare la parte personalmente, non bastando informare solo il suo difensore.
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito proprio l'irregolarità della comunicazione di invito alla procedura di mediazione, deducendo di non avere ricevuto la parte personalmente la notifica, poiché effettuata, a mezzo pec, solo al difensore costituito.
L'art. 8 del DLGS 28-2010 vigente stabilisce che “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, senza contemplare, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al difensore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.
Non vi è ragione di discostarsi dall'interpretazione della giurisprudenza di merito, pressoché univoca, per la quale la domanda di mediazione deve necessariamente essere comunicata alla parte, e non al procuratore costituito nel giudizio, posto che “…il richiamato decreto (28/2010), non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte”
(Tribunale di Cremona, 1 luglio 2021; cfr. Tribunale di Rimini, 28 febbraio 2017; Tribunale di Palermo, 5 settembre 2019; Tribunale di Siena 5 maggio 2020; Tribunale di Torre
Annunziata, 21 febbraio 2023; nel foro, Tribunale di Patti 13.11.2023, n. 1126; di recente,
Tribunale di Siracusa 22.10.2024, n. 2148; Corte d'Appello di Catania, 07.12.2024, n. 1806.
È stato inoltre precisato che l'irregolarità della convocazione in mediazione non può dirsi sanata neppure “…dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore, atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che la parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione” (Tribunale di Avellino 01.02.2023, n. 178).
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto il verbale negativo della mediazione che attesta l'assenza di parte opponente e del difensore all'incontro svolto in data 17.05.2024, alle ore 16:30, dinanzi al Mediatore designato , ma non ha allegato Controparte_2 prova della comunicazione dell'invito alla parte Parte_1
Inoltre si osserva che, nel caso in esame, l'irregolarità della notifica della comunicazione di avvio della procedura di mediazione, non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dalla parte al proprio difensore atteso che, quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che la parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale espressamente per il procedimento di mediazione.
Dall'esame di detta procura alle liti si evince che il ha eletto domicilio presso lo Pt_1 studio del proprio difensore per gli atti conseguenti alla costituzione in giudizio, ma nulla viene indicato con riferimento al procedimento di mediazione per il quale la parte avrebbe potuto avvalersi, in astratto, anche di altro difensore specializzato.
Né è conferito neppure un generico potere a conciliare e-o transigere al difensore costituito.
Parte opposta ha dedotto di avere comunicato l'avvio della procedura di mediazione al difensore costituito, riscontrandosi l'impossibilità di notiziare la parte personalmente, risultando in atti una procura del tutto generica, priva dell'indicazione della residenza della parte, né tale informazione poteva essere individuata dall'atto di citazione ed in ogni caso era riferibile al Mediatore che ha provveduto alla comunicazione di legge.
La superiore contestazione non coglie nel segno, posto che l'omessa comunicazione di avvio della procedura di mediazione non può, certamente, ricadere sul comportamento della controparte o nella parziale omissione dei riferimenti anagrafici presenti nell'atto introduttivo, trattandosi, peraltro, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, di procedimento incardinato all'esito della procedura monitoria e quindi la parte opposta non avrebbe non potuto sapere il luogo di residenza, identificabile, in assenza di elementi contrari, in quelli di notifica del D.I. .
Inoltre, risulta dalla discussione dell'odierna udienza che è stato proprio il difensore di parte opposta ad indicare al Mediatore il luogo di notifica, come ricostruibile anche dagli atti, non coincidente né con il domicilio del legale né con quello di residenza della parte;
di conseguenza, l'errore è riferibile a responsabilità della parte opposta, che ha anche omesso di attivarsi tempestivamente;
in esito al primo incontro – rimasto deserto- non si è infatti attivata per sanare la nullità del procedimento, ma atteso inerte che la parte opponente sollevasse la relativa eccezione, con conseguente impossibilità di rimessione in termini, poiché non giustificata.
La domanda monitoria è quindi improcedibile, gravando sull'opposta l'onere di introdurre correttamente la mediazione, condizione non avverata nel caso in esame, per quanto sopra indicato.
Né devono esaminarsi le riconvenzionali dell'opponente, atteso il tenore dell'eccezione di improcedibilità di essa, che non ha richiesto la disamina delle sue domande, subordinate, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di rito.
Quanto alle spese di giudizio, attesa la particolarità della questione trattata e tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto e dell'esito del tentativo di conciliazione, cui la parte opponente ha ingiustificatamente rifiutato di dare alcun seguito, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1552/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
- Dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta dalla in Controparte_3 persona del legale rappresentate p.t., nei confronti di per le causali in Parte_1 motivazione;
- Per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 379/2023 del 28/10/2023 emesso dal Tribunale di Patti (R.G. 1248/2023);
- Dichiara compensate integralmente le spese tra le parti.
Così deciso il 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Alacqua
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Svolta ex art. 127-bis c.p.c.
Oggi 12/02/2025, all'udienza tenuta dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta
Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico, assistita dal Funzionario addetto all'U.P.P.,
Dr. Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1552/2023 R.G., promossa da:
quale titolare della ditta individuale SI DI ON Parte_1
LO (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Bonfà CodiceFiscale_1
- OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Raccuja Controparte_1
, Viale Libertà nn. 3-4 (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Germanà Bozza
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Si dà atto che il difensore di parte opposta contattava una cancelleria del Tribunale e comunicava che non riusciva a collegarsi da remoto e quindi il procedimento veniva differito- col consenso dei difensori- alle ore 15 .
Alle ore 15,40 veniva attivato il collegamento tramite teams.
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams:
L'Avv. Daniele Bonfà per parte opponente;
L'Avv. Germanà, difensore costituito per la parte opposta;
L'Avv. Bonfà si riporta ed insiste in atti sulla questione dell'improcedibilità per l'irregolare instaurazione della procedura di mediazione, avendo controparte omesso la comunicazione di rito alla parte personalmente;
rappresenta che la morosità è perdurante;
insiste in tutte le eccezioni anche subordinate, ove non venisse accolta l'eccezione in rito.
L'Avv. Germanà precisa le conclusioni, riportandosi in atti e verbali di causa;
precisa che l'avvio della procedura di mediazione è stata comunicata al difensore costituito, a causa dell'impossibilità di notiziare personalmente il , atteso che l'indirizzo di residenza Pt_1 non è indicato nella procura, né è possibile ricavarlo dall'atto di citazione in opposizione;
L'avv. Bonfà contesta evidenziando che parte opposta avrebbe potuto ricavare l'informazione anagrafica della parte in altro modo e che, comunque, la stessa era anche nota, vista la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'avv. Germanà rappresenta, altresì, di avere provveduto a depositare ritualmente, presso l'Organismo di mediazione, l'istanza corredata delle indicazioni anagrafiche, nelle quali era ricompreso l'indirizzo della parte invitata;
evidenzia che l'onere della comunicazione grava sull'Organismo di Mediazione, come può evincersi anche dal tenore letterale della norma di cui all'art. 8 del Dlgs n. 28/2010 che, prima della riforma Cartabia, faceva riferimento genericamente alla “parte istante” ed ora onera l'organismo di mediazione;
chiede di essere rimesso in termini, essendo la nullità eccepita allo stesso non imputabile ma all'organismo di mediazione;
evidenzia che tra le parti vi è altra questione – non ricompresa nel presente giudizio – riguardante il recupero dei canoni di affitto dell'azienda; dichiara che la parte da lui assistita è disponibile ad individuare una soluzione transattiva diretta alla conciliazione di tutto il contenzioso in essere con la CP_1
L'Avv. Bonfà contesta ed insiste nell'eccezione di improcedibilità, evidenziando che doveva essere la parte istante in mediazione ad indicare le informazioni anagrafiche corrette nell'istanza, atteso che l'Organismo di Mediazione si limita solo a trasmettere l'invito con l'indicazione dei dati forniti dall'istante; che l'indirizzo indicato nell'istanza di mediazione
- “Via Stazione snc” – non coincide né con la residenza né con il domicilio del Pt_1 presso il quale, tra l'altro, l'opposta aveva in precedenza notificato il decreto ingiuntivo opposto;
Il Giudice propone alle parti di trovare una soluzione conciliativa complessiva;
l'avv. Germanà acconsente;
L'Avv. Bonfà dichiara l'impossibilità di transigere rispetto a fatti non costituendo l'oggetto del presente giudizio, insistendo nella sua immediata definizione.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.,
IL GIUDICE
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 379/2023 del Parte_1
28/10/2023 emesso dal Tribunale di Patti, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro 3.320,00, oltre Euro 473,00 per compensi legali ed Euro 76,00 per spese, oltre accessori di legge, per le motivazioni esplicitate in atti.
L'opponente chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento dei danni occorsi ai beni aziendali, nonché il diritto al rimborso delle spese di somministrazione dell'energia elettrica e, dunque, la condanna della parte opposta, previa la compensazione con la somma ingiunta, al pagamento della differenza residua pari ad Euro 376,00, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la società chiedendo preliminarmente la provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto delle domande e delle eccezioni spiegate dall'opponente, per le motivazioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore che rendeva la dichiarazione di rito.
Alla prima udienza, svolta da remoto ex art. 127 bis c.p.c., parte opponente insisteva nell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il Giudice, all'esito, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, come previsto per legge concedeva termine di giorni 15 per l'instaurazione del procedimento di mediazione, rinviando la causa all'udienza del
27.09.2024, da svolgersi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
All'udienza del 27.09.2024, le parti partecipavano mediante il deposito delle note a trattazione scritta, in sostituzione del verbale di udienza. In particolare, l'opposta depositava verbale negativo di mediazione, mentre l'opponente insisteva nell'eccezione di improcedibilità del giudizio per violazione degli artt. 5 e 5-bis D.lgs 28/2010, deducendo che la parte non era stata regolarmente invitata a partecipare al procedimento di mediazione.
All'udienza del 12/02/2025, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è decisa, ex art. 281 sexies c.p.c.
******
La causa rientra nelle controversie per le quali il D.lgs 28/2010 ha previsto, come condizione di procedibilità dell'azione, la preventiva instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di questioni nascenti dall'esecuzione di un contratto di affitto di azienda. Ciò non è contestato dalle parti.
L'obbligo di attivare la mediazione ex art. 5 della normativa sopra citata sorge dopo la decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, tra cui rientra quella di specie.
Per l'art. 5 bis del decreto citato l'obbligo di attivare la mediazione grava sulla parte opposta.
L'art. 8 d.lgs. 28/2010 nella formulazione vigente prima del correttivo del 2024 – applicabile al caso in esame- prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti le parti.
La Suprema Corte ha affermato che “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cass. Civ., 27/03/2019, n. 8473).
La presenza è, infatti, imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione che incentra la sua ratio nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione favorendo, al contempo, ove possibile, la prosecuzione dei rapporti commerciali (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 02.07.2024, n. 18106).
Da ciò la necessità di convocare la parte personalmente, non bastando informare solo il suo difensore.
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito proprio l'irregolarità della comunicazione di invito alla procedura di mediazione, deducendo di non avere ricevuto la parte personalmente la notifica, poiché effettuata, a mezzo pec, solo al difensore costituito.
L'art. 8 del DLGS 28-2010 vigente stabilisce che “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, senza contemplare, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al difensore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.
Non vi è ragione di discostarsi dall'interpretazione della giurisprudenza di merito, pressoché univoca, per la quale la domanda di mediazione deve necessariamente essere comunicata alla parte, e non al procuratore costituito nel giudizio, posto che “…il richiamato decreto (28/2010), non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte”
(Tribunale di Cremona, 1 luglio 2021; cfr. Tribunale di Rimini, 28 febbraio 2017; Tribunale di Palermo, 5 settembre 2019; Tribunale di Siena 5 maggio 2020; Tribunale di Torre
Annunziata, 21 febbraio 2023; nel foro, Tribunale di Patti 13.11.2023, n. 1126; di recente,
Tribunale di Siracusa 22.10.2024, n. 2148; Corte d'Appello di Catania, 07.12.2024, n. 1806.
È stato inoltre precisato che l'irregolarità della convocazione in mediazione non può dirsi sanata neppure “…dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore, atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che la parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione” (Tribunale di Avellino 01.02.2023, n. 178).
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto il verbale negativo della mediazione che attesta l'assenza di parte opponente e del difensore all'incontro svolto in data 17.05.2024, alle ore 16:30, dinanzi al Mediatore designato , ma non ha allegato Controparte_2 prova della comunicazione dell'invito alla parte Parte_1
Inoltre si osserva che, nel caso in esame, l'irregolarità della notifica della comunicazione di avvio della procedura di mediazione, non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dalla parte al proprio difensore atteso che, quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che la parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale espressamente per il procedimento di mediazione.
Dall'esame di detta procura alle liti si evince che il ha eletto domicilio presso lo Pt_1 studio del proprio difensore per gli atti conseguenti alla costituzione in giudizio, ma nulla viene indicato con riferimento al procedimento di mediazione per il quale la parte avrebbe potuto avvalersi, in astratto, anche di altro difensore specializzato.
Né è conferito neppure un generico potere a conciliare e-o transigere al difensore costituito.
Parte opposta ha dedotto di avere comunicato l'avvio della procedura di mediazione al difensore costituito, riscontrandosi l'impossibilità di notiziare la parte personalmente, risultando in atti una procura del tutto generica, priva dell'indicazione della residenza della parte, né tale informazione poteva essere individuata dall'atto di citazione ed in ogni caso era riferibile al Mediatore che ha provveduto alla comunicazione di legge.
La superiore contestazione non coglie nel segno, posto che l'omessa comunicazione di avvio della procedura di mediazione non può, certamente, ricadere sul comportamento della controparte o nella parziale omissione dei riferimenti anagrafici presenti nell'atto introduttivo, trattandosi, peraltro, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, di procedimento incardinato all'esito della procedura monitoria e quindi la parte opposta non avrebbe non potuto sapere il luogo di residenza, identificabile, in assenza di elementi contrari, in quelli di notifica del D.I. .
Inoltre, risulta dalla discussione dell'odierna udienza che è stato proprio il difensore di parte opposta ad indicare al Mediatore il luogo di notifica, come ricostruibile anche dagli atti, non coincidente né con il domicilio del legale né con quello di residenza della parte;
di conseguenza, l'errore è riferibile a responsabilità della parte opposta, che ha anche omesso di attivarsi tempestivamente;
in esito al primo incontro – rimasto deserto- non si è infatti attivata per sanare la nullità del procedimento, ma atteso inerte che la parte opponente sollevasse la relativa eccezione, con conseguente impossibilità di rimessione in termini, poiché non giustificata.
La domanda monitoria è quindi improcedibile, gravando sull'opposta l'onere di introdurre correttamente la mediazione, condizione non avverata nel caso in esame, per quanto sopra indicato.
Né devono esaminarsi le riconvenzionali dell'opponente, atteso il tenore dell'eccezione di improcedibilità di essa, che non ha richiesto la disamina delle sue domande, subordinate, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di rito.
Quanto alle spese di giudizio, attesa la particolarità della questione trattata e tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto e dell'esito del tentativo di conciliazione, cui la parte opponente ha ingiustificatamente rifiutato di dare alcun seguito, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1552/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
- Dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta dalla in Controparte_3 persona del legale rappresentate p.t., nei confronti di per le causali in Parte_1 motivazione;
- Per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 379/2023 del 28/10/2023 emesso dal Tribunale di Patti (R.G. 1248/2023);
- Dichiara compensate integralmente le spese tra le parti.
Così deciso il 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Alacqua