Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/04/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/02/1974, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via Corsica n. 19/5, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Parodi, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/06/1972, ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via XX Settembre n. 40/3 presso lo studio dell'Avv. Valeria Gennari, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 31/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
minore nata a [...] in data [...], avuta nel corso del matrimonio Per_1
con il Sig. da cui aveva divorziato come da sentenza n. 1550/2020 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Genova in data 02/10/2020, allegando di essersi trasferita in
Castelletto D'Orba, Cascina Coltellotta n. 53, ove aveva reperito una nuova occupazione lavorativa e dove aveva formato una nuova famiglia con la figlia e il nuovo compagno.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/01/2025, si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è opposto alla domanda avversaria ed ha chiesto, a sua volta, Controparte_1
la modifica della collocazione, del regime di frequentazione e del contributo al mantenimento della figlia minore, lamentando l'illegittimità della condotta materna che ostacolava il rapporto padre-figlia.
Disposta quindi la conversione del rito, alla prima udienza del 28/01/2025 le parti, dapprima contrapposte, all'esito del lungo tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo di massima sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 31/03/2025 in cui le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni ed è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Pertanto, il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore alle nuove condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale della minore.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 1550/2020 emessa dal Tribunale di Genova in data 02/10/2020 (R.G. 4225/2020),
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
2
1. La figlia , nata il [...], rimane affidata in modo condiviso ai genitori, Per_1
con collocazione anagrafica della minore presso l'attuale residenza della madre, in
Castelletto D'Orba (AL) via Cascina Coltellotta 53, con diritto e facoltà del padre di vederla e frequentarla liberamente per garantire il suo equilibrato sviluppo e, comunque, prevedendosi, in difetto di diverso accordo, il diritto di frequentazione paterna tre fine settimana su quattro secondo le seguenti modalità;
2. la minore frequenterà il padre dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19.00 secondo la cadenza di due weekend consecutivi con il padre
e uno con la madre:
-salvo diverso accordo per impegni lavorativi dei genitori, il Sig. si recherà a CP_1
Ovada il venerdì pomeriggio a prendere la minore all'uscita da scuola mentre la domenica sera la stessa verrà recuperata dalla madre a Genova;
-i genitori si impegnano in ogni caso a garantire eventuali ulteriori incontri padre-figlia infrasettimanali compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e scolastici ed extrascolastici della minore;
-ferma nel resto la precedente regolamentazione in punto vacanze estive e festività civili e religiose;
3. In periodo non scolastico l'orario di frequentazione paterna, nelle giornate di competenza, potrà essere anticipato alla mattina o primo pomeriggio;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e degli interessi della minore;
4. Il padre, tenuto conto dei tempi di frequentazione della minore e degli oneri di trasporto che gravano sulle parti per l'esercizio del diritto di frequentazione, come quivi stabiliti, si impegna a corrispondere alla madre collocataria della minore, un assegno periodico perequativo, a titolo di mantenimento della figlia, di € 275,00 entro il 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione automatica Istat, a decorrere dal mese di marzo 2026 nonché a rinunciare a richiedere la propria quota di AUU che, per l'effetto verrà devoluta alla madre che lo riceverà nella misura del 100%. A tal fine la madre comunicherà al padre, ove dal medesimo richiesto, la misura dell'AUU percepita nonché ISEE relativa alla minore che verrà condiviso documentalmente.
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5. Le parti dichiarano che tale assetto dei rapporti è soddisfacente in relazione alla figlia
e alle situazioni in essere;
riconoscono di aver risolto e regolamentato con il presente accordo ogni loro pregressa questione di qualunque natura, da considerarsi rinunciata o tacitata sull'accordo e, in ogni caso superata, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo o ragione per il pregresso ad eccezione di quanto forma oggetto del presente impegno/regolamentazione.
6. Invariate le altre condizioni di cui al provvedimento modificato non incompatibili con quanto oggetto di modifica.
7. spese di lite compensate.”
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
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