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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4341/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ata a NT OS e NO (LT) ed ivi elettivamente domiciliata a Parte_1
Via Perusi 3, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. NO C.F._1
IANNIELLO
ATTRICE
CONTRO ella persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe DI PRINCIPE, elettivamente domiciliato in
Via F. Baracca, nn. 2594-2602
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale adito, rigettando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: NEL MERITO 1) In via principale e del tutto assorbente, ritenuti fondati i motivi di impugnazione proposti con il presente gravame, riformare la sentenza impugnata, dichiarando la domanda sufficientemente provata;
2) per l'effetto: dichiarata la esclusiva responsabilità del Controparte_1
in ordine al sinistro per cui è causa, condannarlo a pagare in favore
[...]
degli appellanti, nella spiegata qualità, la somma di euro 1.641,00 oltre interessi dal di pagina 1 di 8 del fatto al soddisfo nonché condannare gli appellati, in solido, a pagare in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario per onorari e spese del doppio grado del giudizio.”
PER LA PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto respingere l'appello avversario dacché infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di sentire riformare la sentenza di Controparte_1
primo grado n. 4064/17 del Giudice di Pace di Cassino e di sentirlo condannare alla liquidazione delle lesioni fisiche sofferte in occasione del sinistro avvenuto all'interno del cimitero comunale “Arole” il 14.10.2012 alle ore 12:00 circa.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva quanto segue:
- in data 14.10.2012, in percorreva a piedi il tratto del cimitero Controparte_1
“Arole” adiacente l'entrata principale e precisamente nei pressi nella scalinata ivi insistente, in discesa rispetto alla sua direttrice di marcia, allorché rovinava malamente al suolo, a causa della pavimentazione in cemento che presentava una sconnessione;
- tale insidia, inoltre, non poteva essere né prevedibile né tanto meno visibile e la signora
, pur usando la normale diligenza, non poteva assolutamente prevedere il pericolo, Pt_1
atteso il tratto in discesa del passaggio;
tale inclinazione oltre alle ulteriori cause celava la disconnessione dell'insidia;
- risulta palese la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c., per non aver provveduto alla manutenzione della stradina, in ogni caso sussistono i presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c., poiché l'istante, non poteva prevedere, pur usando la normale diligenza, la presenza di tale insidia e la mancanza di qualsiasi supporto per la viabilità del vicolo cimiteriale, privo di passamani o comunque di pavimentazione idonea al transito;
pagina 2 di 8 - a seguito della caduta, la signora riportava lesioni personali tali da lamentare Pt_1
dolori tali da richiedere l'intervento dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di
Minturno (LT), i quali eseguite le indagini strumentali, formulavano la diagnosi di:
“Trauma contusivo spalla sinistra – ferita escoriata mano dx e sx…”. ; le richiamate lesioni erano di lieve entità proprio grazie all'accortezza nel transitare della povera signora;
- l'istante riportava lesioni fisiche che in conformità delle tabelle medico legali erano da quantificare in una IP nella misura del 1%, una ITT pari a giorni 10, una ITR al 50% pari a giorni 40, oltre al danno non patrimoniale.
- in conclusione, l'istante aveva diritto ad essere compensata integralmente dei danni sofferti per l'importo complessivo di Euro 1.641,00 di cui euro 683,00 per I.P. (1%); euro 474,00 per ITT (10 gg); euro 474,00 per ITR al 50% (20 gg), oltre al danno non patrimoniale ed oltre agli ulteriori interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata dal dì del fatto a quello dell'effettivo soddisfo;
- le lettere moratorie, inviate dall'istante, a mezzo del precedente procuratore, avvocato
San Germano, al al fine di comporre la vertenza, Controparte_1
venivano disattese;
- con sentenza n. 4064/17 il Giudice di Pace di Cassino in persona della dottoressa IN definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore così provvedeva: “- il
Giudice di Pace
PQM
, rigetta la domanda attorea. Condanna l'attrice a rifondere il convenuto delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di euro CP_1
1.150,00, di cui Euro 1.100,00 per compenso ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”; la richiamata sentenza era erronea, ingiusta ed avverso la stessa si proponeva appello;
- i rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte attrice risultavano idonei ad una prospettiva dello stato dei luoghi, non potendo nessuna fotografia, anche le più accurate se non quelle artate visualizzare una insidia, attesa la natura di pericolo celato del luogo;
pagina 3 di 8 - il Giudice di prime cure equivocava sensibilmente il dettato normativo di cui all'art. 2051 c.c. ed al corrispondente onere probatorio;
la mancanza di prova alcuna da parte del n ordine ad un improbabile caso fortuito, anche Controparte_1
incidentale e la prova da parte dell'appellante, del verificarsi del fatto storico e del nesso causale tra i danni riportati dall'attrice con il bene in custodia, caratterizzava ope legis la responsabilità del e la dovuta soccombenza nel giudizio;
CP_1
- i testi al di là del lessico del decidente, ovvero sulle valutazioni, avevano descritto tale insidiosità e mancanza di visibilità del pericolo, la mancanza di corrimano, la sconnessione dello stradello del cimitero, la mancanza di cartellonistica di pericolo o delimitazioni luminescenti del tratto pericoloso, la presenza di vischiosità del cemento, la mancanza di luminosità del posto, in un tratto all'ombra.
- erano dimostrati i due precisi elementi (oggettivo e soggettivo): il dislivello (con tanto di scivolosità del cemento) era risultato poco visibile (conformazione del tratto di cimitero)
e lo stesso tratto non era né segnalato né transennato;
la imprevedibilità ossia che il danneggiato, con l'uso della diligenza media certamente non poteva prevedere che all'improvviso sarebbe inciampata nel dislivello presente sulla stradina;
inoltre tale luogo risultando all'interno di un cimitero comunale di pochi ettari e non esteso come vorrebbe far credere parte convenuta, trattandosi di luogo deputato alla sepoltura degli abitanti di un piccolo paesino di 5.000 persone e comunque luogo ben circoscritto risultava ampiamente accessibile agli addetti del Comune Controparte_1
La parte attrice concludeva come da atti sopra richiamati.
In data 28 febbraio 2018, si costituiva in giudizio il Controparte_1
il quale chiedeva il rigetto dell'appello presentato e l'integrale conferma di quanto
[...]
deciso dal Giudice di prime cure.
La parte convenuta eccepiva quanto segue:
- l'appello era inammissibile perché generico;
- la parte attrice non aveva dimostrato, neppure tramite elementi indiziari o presuntivi,
l'accadimento del fatto storico (il sinistro di cui si discute); pagina 4 di 8 - Non era stato inoltre dimostrato, a maggior ragione, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e i danni lamentati.
- I testi erano incorsi in palesi e inconciliabili contraddizioni.
Tanto premesso in fatto, l'appello di va rigettato. Parte_1
In linea generale la Suprema Corte con ordinanza n. 21399/2021 depositata il 26 luglio
2021, la Corte di Cassazione in ordine questione del cosiddetto “danno da insidia stradale”, con particolare riferimento alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed al relativo onere probatorio incombente sulle parti, ha ribadito l'onere del danneggiato di fornire la prova del nesso causale: “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (Cass.
Sez. 3, sent.6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare “l'esistenza del danno e la sua derivazione causale (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano
Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01)”.
La Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che la prova del nesso causale in capo al danneggiato deve essere ancor più rigorosa a fronte della configurabilità di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (trattandosi di responsabilità oggettiva circoscritta esclusivamente dal caso fortuito e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode) “giacché, altrimenti, quella prevista dall'art. 2051 cod. civ. sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico di imputazione della responsabilità”.
La natura oggettiva o semi-oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode ma non anche dall'onere di fornire la prova del nesso di causalità.
Solo nell'ipotesi in cui il danneggiato fornisca la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, allora incomberà al custode la prova del caso pagina 5 di 8 fortuito – ovvero la prova di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo – che, come tale, consente l'esonero dalla responsabilità risarcitoria. Già con precedente ordinanza n. 1896 del 3.2.2015 la Corte di
Cassazione aveva precisato che “è erroneo l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito”. “Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato”. (si veda anche Cass. Civ. n. 11802/2016).
Nel caso di specie, non viene né dimostrata l'insidia attraverso prove orali o documentali precise né viene dimostrato dimostrare il nesso eziologico tra tale insidia e i danni subiti dalla parte attrice.
Dai rilievi fotografici è impossibile comprendere il tipo di insidia presente nel cimitero.
I testi sono stati chiamati a deporre sulla seguente circostanza contenuta nell'atto di citazione in cui si fa riferimento ad una sconnessione: “1) che la domenica del
14.10.2012 alle ore 12.00 circa in NT 91 e l'istante percorreva a CP_1 CP_1
piedi il tratto del cimitero "Arole" ferini adiacente l'entrata principale e precisamente nei pressi nella scalinata ivi insistente, in discesa rispetto la direttrice di marcia percorsa dalla signora , allorché rovinava malamente al suolo, a causa della Pt_1
pavimentazione aut in cemento che presentava una sconnessione;”
Ivero lo stesso capo di prova è generico dal momento che non è stato comprendere di che tipo di sconessione si tratta.
pagina 6 di 8 Le testimonianze peraltro risultano discordanti: il primo teste escusso, Tes_1
figlia dell'attrice, parla di sconnessione della strada senza tuttavia fornire
[...]
altri elementi che vengono a descrivere quest'ultima. Il secondo teste escusso Tes_2
invece parla genericamente non di sconnessione ma di avvallamenti e nella parte
[...]
finale della sua deposizione fa riferimento al terreno scivoloso per la presenza di muschi.
Alla luce delle descritte risultanze testimoniali, non ha ottemperato né alla Parte_1
prova dell'evento causativo del danno né alla prova del nesso causale tra tale presunta insidia e i danni da questa subiti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.) e vengono liquidate, come in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M.
n. 37/2018.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei confronti Parte_1
del osì provvede: Controparte_2
- RIGETTA l'appello
- CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro Parte_1
2600,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge. pagina 7 di 8 - SUSSISTONO gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 2.10.2025.
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ata a NT OS e NO (LT) ed ivi elettivamente domiciliata a Parte_1
Via Perusi 3, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. NO C.F._1
IANNIELLO
ATTRICE
CONTRO ella persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe DI PRINCIPE, elettivamente domiciliato in
Via F. Baracca, nn. 2594-2602
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale adito, rigettando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: NEL MERITO 1) In via principale e del tutto assorbente, ritenuti fondati i motivi di impugnazione proposti con il presente gravame, riformare la sentenza impugnata, dichiarando la domanda sufficientemente provata;
2) per l'effetto: dichiarata la esclusiva responsabilità del Controparte_1
in ordine al sinistro per cui è causa, condannarlo a pagare in favore
[...]
degli appellanti, nella spiegata qualità, la somma di euro 1.641,00 oltre interessi dal di pagina 1 di 8 del fatto al soddisfo nonché condannare gli appellati, in solido, a pagare in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario per onorari e spese del doppio grado del giudizio.”
PER LA PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto respingere l'appello avversario dacché infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di sentire riformare la sentenza di Controparte_1
primo grado n. 4064/17 del Giudice di Pace di Cassino e di sentirlo condannare alla liquidazione delle lesioni fisiche sofferte in occasione del sinistro avvenuto all'interno del cimitero comunale “Arole” il 14.10.2012 alle ore 12:00 circa.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva quanto segue:
- in data 14.10.2012, in percorreva a piedi il tratto del cimitero Controparte_1
“Arole” adiacente l'entrata principale e precisamente nei pressi nella scalinata ivi insistente, in discesa rispetto alla sua direttrice di marcia, allorché rovinava malamente al suolo, a causa della pavimentazione in cemento che presentava una sconnessione;
- tale insidia, inoltre, non poteva essere né prevedibile né tanto meno visibile e la signora
, pur usando la normale diligenza, non poteva assolutamente prevedere il pericolo, Pt_1
atteso il tratto in discesa del passaggio;
tale inclinazione oltre alle ulteriori cause celava la disconnessione dell'insidia;
- risulta palese la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c., per non aver provveduto alla manutenzione della stradina, in ogni caso sussistono i presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c., poiché l'istante, non poteva prevedere, pur usando la normale diligenza, la presenza di tale insidia e la mancanza di qualsiasi supporto per la viabilità del vicolo cimiteriale, privo di passamani o comunque di pavimentazione idonea al transito;
pagina 2 di 8 - a seguito della caduta, la signora riportava lesioni personali tali da lamentare Pt_1
dolori tali da richiedere l'intervento dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di
Minturno (LT), i quali eseguite le indagini strumentali, formulavano la diagnosi di:
“Trauma contusivo spalla sinistra – ferita escoriata mano dx e sx…”. ; le richiamate lesioni erano di lieve entità proprio grazie all'accortezza nel transitare della povera signora;
- l'istante riportava lesioni fisiche che in conformità delle tabelle medico legali erano da quantificare in una IP nella misura del 1%, una ITT pari a giorni 10, una ITR al 50% pari a giorni 40, oltre al danno non patrimoniale.
- in conclusione, l'istante aveva diritto ad essere compensata integralmente dei danni sofferti per l'importo complessivo di Euro 1.641,00 di cui euro 683,00 per I.P. (1%); euro 474,00 per ITT (10 gg); euro 474,00 per ITR al 50% (20 gg), oltre al danno non patrimoniale ed oltre agli ulteriori interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata dal dì del fatto a quello dell'effettivo soddisfo;
- le lettere moratorie, inviate dall'istante, a mezzo del precedente procuratore, avvocato
San Germano, al al fine di comporre la vertenza, Controparte_1
venivano disattese;
- con sentenza n. 4064/17 il Giudice di Pace di Cassino in persona della dottoressa IN definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore così provvedeva: “- il
Giudice di Pace
PQM
, rigetta la domanda attorea. Condanna l'attrice a rifondere il convenuto delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di euro CP_1
1.150,00, di cui Euro 1.100,00 per compenso ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”; la richiamata sentenza era erronea, ingiusta ed avverso la stessa si proponeva appello;
- i rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte attrice risultavano idonei ad una prospettiva dello stato dei luoghi, non potendo nessuna fotografia, anche le più accurate se non quelle artate visualizzare una insidia, attesa la natura di pericolo celato del luogo;
pagina 3 di 8 - il Giudice di prime cure equivocava sensibilmente il dettato normativo di cui all'art. 2051 c.c. ed al corrispondente onere probatorio;
la mancanza di prova alcuna da parte del n ordine ad un improbabile caso fortuito, anche Controparte_1
incidentale e la prova da parte dell'appellante, del verificarsi del fatto storico e del nesso causale tra i danni riportati dall'attrice con il bene in custodia, caratterizzava ope legis la responsabilità del e la dovuta soccombenza nel giudizio;
CP_1
- i testi al di là del lessico del decidente, ovvero sulle valutazioni, avevano descritto tale insidiosità e mancanza di visibilità del pericolo, la mancanza di corrimano, la sconnessione dello stradello del cimitero, la mancanza di cartellonistica di pericolo o delimitazioni luminescenti del tratto pericoloso, la presenza di vischiosità del cemento, la mancanza di luminosità del posto, in un tratto all'ombra.
- erano dimostrati i due precisi elementi (oggettivo e soggettivo): il dislivello (con tanto di scivolosità del cemento) era risultato poco visibile (conformazione del tratto di cimitero)
e lo stesso tratto non era né segnalato né transennato;
la imprevedibilità ossia che il danneggiato, con l'uso della diligenza media certamente non poteva prevedere che all'improvviso sarebbe inciampata nel dislivello presente sulla stradina;
inoltre tale luogo risultando all'interno di un cimitero comunale di pochi ettari e non esteso come vorrebbe far credere parte convenuta, trattandosi di luogo deputato alla sepoltura degli abitanti di un piccolo paesino di 5.000 persone e comunque luogo ben circoscritto risultava ampiamente accessibile agli addetti del Comune Controparte_1
La parte attrice concludeva come da atti sopra richiamati.
In data 28 febbraio 2018, si costituiva in giudizio il Controparte_1
il quale chiedeva il rigetto dell'appello presentato e l'integrale conferma di quanto
[...]
deciso dal Giudice di prime cure.
La parte convenuta eccepiva quanto segue:
- l'appello era inammissibile perché generico;
- la parte attrice non aveva dimostrato, neppure tramite elementi indiziari o presuntivi,
l'accadimento del fatto storico (il sinistro di cui si discute); pagina 4 di 8 - Non era stato inoltre dimostrato, a maggior ragione, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e i danni lamentati.
- I testi erano incorsi in palesi e inconciliabili contraddizioni.
Tanto premesso in fatto, l'appello di va rigettato. Parte_1
In linea generale la Suprema Corte con ordinanza n. 21399/2021 depositata il 26 luglio
2021, la Corte di Cassazione in ordine questione del cosiddetto “danno da insidia stradale”, con particolare riferimento alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed al relativo onere probatorio incombente sulle parti, ha ribadito l'onere del danneggiato di fornire la prova del nesso causale: “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (Cass.
Sez. 3, sent.6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare “l'esistenza del danno e la sua derivazione causale (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano
Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01)”.
La Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che la prova del nesso causale in capo al danneggiato deve essere ancor più rigorosa a fronte della configurabilità di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (trattandosi di responsabilità oggettiva circoscritta esclusivamente dal caso fortuito e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode) “giacché, altrimenti, quella prevista dall'art. 2051 cod. civ. sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico di imputazione della responsabilità”.
La natura oggettiva o semi-oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode ma non anche dall'onere di fornire la prova del nesso di causalità.
Solo nell'ipotesi in cui il danneggiato fornisca la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, allora incomberà al custode la prova del caso pagina 5 di 8 fortuito – ovvero la prova di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo – che, come tale, consente l'esonero dalla responsabilità risarcitoria. Già con precedente ordinanza n. 1896 del 3.2.2015 la Corte di
Cassazione aveva precisato che “è erroneo l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito”. “Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato”. (si veda anche Cass. Civ. n. 11802/2016).
Nel caso di specie, non viene né dimostrata l'insidia attraverso prove orali o documentali precise né viene dimostrato dimostrare il nesso eziologico tra tale insidia e i danni subiti dalla parte attrice.
Dai rilievi fotografici è impossibile comprendere il tipo di insidia presente nel cimitero.
I testi sono stati chiamati a deporre sulla seguente circostanza contenuta nell'atto di citazione in cui si fa riferimento ad una sconnessione: “1) che la domenica del
14.10.2012 alle ore 12.00 circa in NT 91 e l'istante percorreva a CP_1 CP_1
piedi il tratto del cimitero "Arole" ferini adiacente l'entrata principale e precisamente nei pressi nella scalinata ivi insistente, in discesa rispetto la direttrice di marcia percorsa dalla signora , allorché rovinava malamente al suolo, a causa della Pt_1
pavimentazione aut in cemento che presentava una sconnessione;”
Ivero lo stesso capo di prova è generico dal momento che non è stato comprendere di che tipo di sconessione si tratta.
pagina 6 di 8 Le testimonianze peraltro risultano discordanti: il primo teste escusso, Tes_1
figlia dell'attrice, parla di sconnessione della strada senza tuttavia fornire
[...]
altri elementi che vengono a descrivere quest'ultima. Il secondo teste escusso Tes_2
invece parla genericamente non di sconnessione ma di avvallamenti e nella parte
[...]
finale della sua deposizione fa riferimento al terreno scivoloso per la presenza di muschi.
Alla luce delle descritte risultanze testimoniali, non ha ottemperato né alla Parte_1
prova dell'evento causativo del danno né alla prova del nesso causale tra tale presunta insidia e i danni da questa subiti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.) e vengono liquidate, come in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M.
n. 37/2018.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei confronti Parte_1
del osì provvede: Controparte_2
- RIGETTA l'appello
- CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro Parte_1
2600,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge. pagina 7 di 8 - SUSSISTONO gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 2.10.2025.
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
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