CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Angelo Piraino Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1750/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...], il [...] C.F. e ivi Parte_1 C.F._1
residente in Cortile Aloi n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Castaldo
( - e domiciliato in via C.F._2 Email_1
Nunzio Morello n.40, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Miceli appellante contro
e (C.F. ) in persona del Sindaco Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Tonnicchi Bonfilio
( – , elettivamente domiciliato in C.F._3 Email_2
Palermo, via Libertà n. 159 appellato
***
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia alla Corte di Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare che l'incidente subito dal sig. sia Pt_1
1 stato determinato per colpa esclusiva del e, Controparte_3
conseguentemente condannare il al risarcimento dei Controparte_3
danni fisici e morali subiti dall' per un totale di € 44.556,00 o nella maggiore o Pt_1
minore somma che il Giudice riterrà congrua, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 453/2019 del Tribunale di Agrigento, ai sensi
[...] dell'art. 348 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti in premessa;
- Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti dal sig. avverso la sentenza n. 453/2019 del Parte_1
Tribunale di Agrigento, per i motivi sopra esposti;
- Per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 453 del 24 marzo 2019, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica ha rigettato la domanda che aveva avanzato al fine di Parte_1 ottenere la condanna del al risarcimento del danno alla Controparte_3 salute che lo stesso asseriva di aver riportato in conseguenze del sinistro occorsogli il 5 ottobre 2011, intorno alle ore 19.00, a CP_3
Secondo la prospettazione dell' , mentre questi si trovava a bordo del Pt_1
ciclomotore (tg. X4BKN9) di proprietà della sig.ra e percorreva la Controparte_4
via Cameroni, all'altezza degli uffici comunali, nello svoltare in Contrada Pozzo
Monaco, perdeva il controllo del mezzo a causa di un tombino con griglia metallica posta a copertura di un canale di gronda priva di alcune sbarre, nel cui spazio vuoto creatosi rimaneva incagliata la ruota anteriore del veicolo, determinando così la caduta del conducente, la cui gamba sinistra rimaneva incastrata sotto il ciclomotore.
2 2. Il Tribunale adito, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., riteneva che la pretesa attorea non fosse stata sufficientemente provata nel corso dell'istruttoria giudiziale, in virtù del fatto che la documentazione prodotta non si era rivelata esaustiva e completa (mancanza del certificato di ingresso al Pronto Soccorso di incompletezza degli elementi essenziali della Scheda della Centrale CP_3
Operativa 118 di Pa14); a giudizio del primo giudice, inoltre, un'ulteriore incongruenza derivava dalla data di ricovero del danneggiato presso il presidio di VI IA
(Palermo), avvenuta il 6.10.2011 ovverosia il giorno successivo rispetto a quello in cui si sarebbe verificato il sinistro, laddove tanto generava dubbi e perplessità circa la ricostruzione dei fatti, in particolare circa i tempi di soccorso e quelli relativi al trasferimento dal presidio di all'Ospedale “Cervello” di Palermo e al CP_3
successivo ricovero presso il presidio di VI IA sito nella medesima città.
Inoltre, secondo lo stesso Giudice, il sinistro che l riferiva di aver subito Pt_1
sarebbe da attribuire, in ogni caso, alla colpa del medesimo danneggiato, poiché dalle fotografie prodotte in giudizio, ritraenti lo stato dei luoghi (griglia metallica priva di alcune sbarre posta a copertura di un canale di gronda), risultava evidente che l'adozione della massima cautela e diligenza da parte del conducente, stante la visibilità
e l'evitabilità del pericolo nelle condizioni di ottima luminosità sussistenti alle ore 19,00 del 5 ottobre 2011, avrebbe sicuramente evitato il verificarsi del sinistro.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato il 18 febbraio 2020.
4. Con comparsa depositata in data 12.09.2023, si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. ovvero dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
5. Rimesso all'udienza del 19 giugno 2024, dopo taluni rinvii dovuti a ragioni d'ufficio, il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza
3 del 21 giugno 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuali memorie di replica.
***
6. Con il primo motivo di gravame la parte appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ritenute dal primo giudice insufficienti a dimostrare i fatti oggetto di controversia.
In proposito, l'appellante deduce di aver prodotto tutta la documentazione necessaria a supportare le proprie ragioni, atta a dimostrare non solo la dinamica del sinistro ma anche che, a seguito dell'evento dannoso, egli era stato soccorso dall'ambulanza e trasportato al presidio ospedaliero di e che, solo in CP_3
seguito alla costatazione delle sue gravi condizioni di salute, i sanitari avevano deciso di trasferirlo in elisoccorso a Palermo, presso l'ospedale VI IA – Cervello.
Proprio con riferimento a tale ultima serie di eventi l'appellante lamenta l'erroneità del percorso logico seguito dal giudice di primo grado, consistente nell'avergli fatto carico delle conseguenze negative derivanti in realtà dalle omissioni o imprecisioni presenti nella documentazione sanitaria, pur costituendo tale adempimento onere di esclusiva competenza, e conseguente responsabilità, del personale medico.
L'appellante evidenzia, altresì, con riferimento alla discrasia esistente tra la data del ricovero presso l'ospedale palermitano (6.10.11) e quella del sinistro (5.10.11), che la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, a ben vedere è perfettamente coerente con la sequenza temporale degli avvenimenti (i quali avrebbero coperto un range orario superiore alle cinque ore), atteso che il sinistro si era verificato intorno alle ore 19,00 del 5.10.11 e a questo era seguito dapprima il trasferimento presso il più vicino presidio di e poi quello in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'ospedale CP_3
Cervello di Palermo, conclusosi infine con il ricovero presso la struttura di VI IA in data 6.10.11.
La circostanza che nel documento di ricovero non era stato annotato l'orario, secondo l'appellante, non potrebbe del resto ridondare in suo pregiudizio, non potendoglisi far carico, quale paziente, della difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari.
4 7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata là dove il Tribunale ha considerato la condotta di guida del danneggiato non improntata ai canoni di massima cautela e diligenza in relazione allo stato dei luoghi.
L'appellante, al riguardo, allega di aver, invece, adottato la prudenza e le precauzioni richieste dal caso concreto, avendo proceduto nel rispetto dei limiti di velocità consentiti e avendo diminuito l'andatura del veicolo in prossimità della curva, ciononostante non avvedendosi dell'insidia esistente, costituita dalla mancanza di alcune sbarre della griglia metallica posta a copertura del canale di gronda;
e a ciò
l' aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non Pt_1 sussistevano affatto condizioni di “ottima visibilità” derivanti dalla insistenza della luce solare, per il semplice fatto che il 5.10.11 il sole era tramontato intorno alle ore 18,38, sicchè al momento del sinistro la luce era ormai crepuscolare e non permetteva di avvedersi dell'insidia predetta.
8. Il terzo motivo di gravame attiene alle considerazioni espresse dal Tribunale in merito alla quantificazione della domanda risarcitoria, ritenuta eccessiva rispetto alle risultanze della CTU.
L' ha contestato tale valutazione evidenziando, da una parte, di aver richiesto Pt_1 con il proprio atto di citazione un risarcimento del danno pari “ad € 44.556,00 o in quella maggiore e/o minore somma che sarà riconosciuta a seguito della disponenda C.T.U. per la quantificazione dell'invalidità temporanea totale e parziale, del danno biologico, delle spese mediche e del danno morale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo” e, dall'altra, che anche il CTU aveva effettivamente riconosciuto il nesso causale tra l'evento e le lesioni accertate, determinando il conseguente danno biologico nella misura pari al 7%.
***
9. Le censure testè riepilogate, strettamente connesse, risultano parzialmente fondate e impongono la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dal Controparte_3
in punto di ammissibilità dell'impugnazione, superata quella ex art. 348 bis
[...]
5 c.p.c., atteso che l'appellato non vi ha insistito alla prima udienza, quanto all'altra di cui all'art. 342 c.p.c., va rilevato che costituisce jus receptum che nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 18932/2016).
E tuttavia, l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass. n. 20124 /2015 e Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).
Alla stregua di tale indirizzo, che è senz'altro da condividere, la predetta eccezione di inammissibilità si rivela senza fondamento, perché nell'appello, come appresso sarà analiticamente evidenziato, si scorgono rilievi critici sufficientemente specifici tali da indurre a una parziale riforma della decisione di prime cure.
6 10. Tanto premesso, ai fini della decisione occorre muovere dalla disamina degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, sottolineando che la dinamica dell'evento, così come delineata dal danneggiato, è stata confermata dalla deposizione del teste S_
, il quale ha precisato che l'evento è accaduto, intorno alle ore 18.30 del 5.10.11,
[...]
in corrispondenza di un canale di gronda coperto da una griglia metallica priva di alcune sbarre, insistente sul manto stradale della contrada Pozzo Monaco, nella quale l' rimaneva incastrato con la ruota del ciclomotore, rovinando a terra, nell'atto di Pt_1
imboccare la predetta contrada, provenendo dalla via Cameroni.
Il teste, che il giorno in cui si è verificato il sinistro si trovava presso lo stesso incrocio alla guida del proprio ciclomotore, ha precisato che “l'illuminazione non era eccessiva e che la detta arteria non ha illuminazione pubblica” e che il danneggiato, nell'imminenza del fatto, era stato soccorso dal personale del 118 allertato da qualcuno dei presenti e trasportato in elicottero a Palermo (cfr. verbale del 7.6.18).
Posta la certa ricostruzione delle modalità di svolgimento del sinistro, non essendovi motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, va poi detto che la presa in carico da parte dei servizi sanitari del 118, così come riferita dal pur in assenza di una scheda S_ di ingresso al Pronto Soccorso di – circostanza, questa, stigmatizzata dal CP_3
primo giudice – è comunque riscontrata dalla documentazione prodotta in giudizio, nella quale è stata versata la “Scheda medica di bordo” del “Servizio di urgenza emergenza sanitaria 118 – centrale operativa 118 di PA 14”, la quale attesta, a firma del
Dott. , che già in data 5.10.11, , nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_1 era stato trasportato dall'ospedale “Cervello” a quello di “VI IA”, con le lesioni di seguito riscontrate “frattura scomposta di tibia e perone 1/3 distale”.
Risulta, allora, perfettamente coerente con gli elementi raccolti, e per nulla
“sospetto”, che il ricovero dell' presso la sede di VI IA del presidio Pt_1
“Ospedali Riuniti VI IA – Cervello” sia stato registrato il giorno seguente a quello del sinistro (cfr. doc all.), posto che è ragionevole ritenere che, tra l'orario in cui si è verificato il sinistro (18.30/19,00) e il ricovero presso la predetta sede sia intercorso un lasso di tempo superiore alle cinque ore, necessario alla gestione dei soccorsi presso l'isola di e al successivo trasporto in elisoccorso del danneggiato verso CP_3
Palermo e al trasferimento tra le due strutture palermitane.
7 11. A parere di questa Corte, quindi, deve ritenersi sufficientemente provato che la parte appellante ha subito un danno a causa della caduta col ciclomotore determinata dalla mancanza di alcune sbarre della griglia metallica posta a copertura del canale di gronda insistente all'imbocco della contrada Pozzo Monaco, così come risulta evidente dalle fotografie allegate e per come emerso dagli atti di causa, oltreché dalla testimonianza del S_
12. Sulla scorta degli elementi di giudizio disponibili deve poi ritenersi che il
Tribunale è incorso in errore anche là dove ha ritenuto che l'appellante, prestando maggiore attenzione ed accortezza, avrebbe potuto evitare l'incidente perché ben conosceva quella strada, rilevando siffatta circostanza – come sarà meglio chiarito tra breve – esclusivamente quale concorso di colpa del danneggiato;
là dove ha ritenuto che il sinistro era avvenuto in un orario in cui vi era ancora luce solare con conseguente ottima visibilità che avrebbe agevolmente consentito di evitare quella porzione di strada sui cui insisteva la sconnessione del manto stradale;
e là dove ha escluso che la mancanza delle predette sbarre, non segnalata, potesse costituire di per sé, fonte di pericolo.
Reputa, infatti, questa Corte che l'assunto non sia affatto condivisibile, in quanto deve ritenersi che le condizioni di luce della strada all'imbrunire (il 5.10.11 il sole è tramontato alle ore 18.45 circa), non potessero consentire di avvedersi facilmente della mancanza delle predette sbarre, anche in ragione del fatto che – come risulta dal compendio fotografico disponibile - la griglia metallica è ubicata nel tratto iniziale di contrada Pozzo Monaco, subito dopo la curva che vi consente l'immissione dalla via
Cameroni, impedendo, di fatto, di avvedersi in tempo del pericolo non facilmente percepibile, e di conseguenza, non facilmente evitabile, anche in virtù dell'assenza di illuminazione del tratto di strada in questione – evincibile anche in questo caso dalle fotografie prodotte - oltre che dalla deposizione del teste S_
13. Ciò posto, se risulta provato il nesso causale fra le condizioni della res in sé e l'evento, va ancora valutata l'incidenza causale del comportamento colposo tenuto dall'appellante.
È bene rammentare, in proposito, che è jus receptum che il fortuito è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di
8 responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017 e n. 27724/18).
Così il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità e inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. Sez. Un., n. 20943/2022); caso fortuito che, come detto, è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017 e n.
2483/2018).
Peraltro, in tema di responsabilità quale custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura e alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta a una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria e imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. n. 11096/2020).
Deve in sostanza ritenersi che l'art. 2051 c.c., se pur configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Nel caso di specie, è già stato evidenziato che detto necessario nesso eziologico risulta essere stato compiutamente provato dall' considerato che il fatto è Pt_1 avvenuto all'imbrunire e che il teste escusso ha confermato, oltre alla dinamica dell'evento, anche il fatto che non ci fossero condizioni di buona visibilità (“ricordo che 9 l'illuminazione non era eccessiva e che la detta arteria non ha illuminazione pubblica” cfr. verbale del 7.6.18) ed, in ultimo, la circostanza che fosse stato allertato il personale del
118, poi intervenuto sul posto.
A ben vedere, le fotografie prodotte dall'appellante evidenziano le effettive condizioni del manto stradale e della griglia metallica in questione che, tenuto conto della concreta dinamica dei fatti occorsi (provenienza dell dalla via Cameroni e Pt_1
griglia posta dopo la curva mancante solo di alcune sbarre), non possono essere ritenute interessate da un dissesto talmente grave e ampio da poter essere immediatamente avvistato in condizioni di non ottimale illuminazione, pur dovendosi sottolineare che lo stesso avrebbe potuto essere più accorto, prestando una maggiore attenzione, Pt_1 con quel che ne consegue in punto di corresponsabilità ex art. 1227 c.p.c., nella misura di seguito specificata.
È innegabile, infatti, che la mancanza di alcune sbarre della griglia metallica determina una sconnessione del manto stradale insidiosa, tale da costituire pericolo soprattutto per i conducenti di ciclomotori che confidano nella regolare manutenzione dei beni demaniali da parte della P.A.
D'altra parte, il non ha affatto dato prova del fortuito, ovverosia che le CP_3
sbarre si fossero rotte da un tempo talmente breve da impedire un tempestivo ed efficace intervento di ripristino o di adeguata segnalazione del pericolo, né del resto risulta che la griglia fosse al di fuori dell'ordinaria traiettoria di marcia del veicolo sul quale viaggiava l , o che lo stesso abbia tenuto una condotta abnorme e Pt_1 imprevedibile.
Dalla produzione acclusa al fascicolo di primo grado risulta, infine, che l' , in Pt_1
seguito all'incidente, è stato sottoposto a due interventi, a diverse visite mediche e accertamenti diagnostici, nonché a ripetute cure cicliche, necessarie per riprendere, sia pur con alcune limitazioni (considerati i postumi acclarati dal consulente), la funzionalità dell'arto.
Che l'appellante abbia sostenuto i relativi esborsi si desume, poi, dalla copia dei pagamenti quietanzati, versati in atti, tutte recanti date successive all'evento.
Senza contare le concordi conclusioni cui sono giunti, il CTP e il C.T.U. circa la compatibilità fra il trauma subito dall e le lesioni riportate in seguito alla caduta, Pt_1
che confermano anch'esse la dinamica del fatto. 10 14. Ora, nel caso in esame, sulla scorta degli elementi probatori testé indicati, reputa il Collegio che la misura dell'incidenza della condotta colposa dell'appellante in relazione al verificarsi dell'evento dannoso sia stata pari al 30%, anche in ragione delle condizioni non ottimali di visibilità connesse all'orario dell'evento.
15. Muovendo da tale premessa e passando a trarne le conseguenze in punto di quantificazione del danno, occorre riferirsi agli esiti della disposta consulenza tecnica, assolutamente convincenti e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Invero, il C.T.U ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che l' , Pt_1 in conseguenza dell'evento traumatico, ha effettivamente riportato un trauma distorsivo all'arto inferiore sinistro quale “frattura al terzo medio inferiore tibia e prossimale perone gamba sx” con persistenti limitazioni funzionali pari al 7% (misura individuata in seguito all'accoglimento delle controdeduzioni avanzate dal CTP dott.
originariamente fissata nel 5%), e ha subito inoltre una ITA di giorni 35 e una Per_1
ITP di giorni 35, nonché, successivamente alla rimozione dei mezzi di sintesi, una ITA di giorni 20.
Per la liquidazione del danno biologico la Corte ritiene di utilizzare, come parametro di riferimento, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Secondo il condiviso maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (cfr.
Cass., Sez. III, ord. n. 17018 del 28/06/2018); inoltre, “per la liquidazione del danno biologico, devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (così, di recente, Cass., Sez. VI, ord. del 23/06/2022, n.
20292).
In forza delle predette tabelle, vigenti al momento della presente liquidazione, da parametrarsi all'età del danneggiato all'epoca del sinistro (26 anni) e al danno biologico dal medesimo riportato, pari al 7%, si perviene alla cifra di € 23.476,00, comprensiva di euro 6.325,00 per invalidità temporanea totale ed euro 1.150,00 per invalidità temporanea parziale, personalizzabile fino alla congrua misura di euro 26.000,00 (a
11 fronte di una possibile personalizzazione massima fino ad euro 29.877,00) in considerazione dei disagi e patimenti connessi anche alla giovane età del danneggiato.
Decurtato il risarcimento del 30%, si perviene al risultato di euro 18.200,00
Il risarcimento del danno così determinato in moneta corrente alla data della decisione deve essere devalutato alla data del sinistro (ottobre 2011) e l'importo così ottenuto, via via rivalutato in base agli indici ISTAT (secondo i criteri previsti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995), deve essere maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale.
Si perviene così alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi: capitale iniziale: euro 18.200,00 capitale devalutato: euro 14.525,14 rivalutazione: euro 3.515,08 interessi: euro 2.452,19 capitale + rivalutazione sulla somma devalutata + interessi: euro 24.167,27.
Il va poi condannato al pagamento della somma di € 428,88 per gli esborsi CP_3 documentati e sicuramente riferibili al sinistro. Anche su tale somma andranno conteggiati interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
16. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ritiene la Corte di dover compensare per un terzo le spese processuali del doppio grado e porre la restante parte, liquidata in dispositivo, a carico del con distrazione in Controparte_3 favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza n. 453 dei giorni
24/25 marzo 2019 del Tribunale di Agrigento, appellata da nei Parte_1 confronti del con atto di citazione notificato il 18 Controparte_3
febbraio 2020, condanna il in persona del Sindaco pro- Controparte_3 tempore, al risarcimento del danno subito da , liquidato nella misura di € Parte_1
24.596,15 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
12 Dichiara le spese del giudizio compensate nella misura di un terzo, e condanna il al pagamento dei 2/3 delle spese sostenute dall Controparte_3 Pt_1
nel doppio grado del giudizio, che liquida, già nella misura dei 2/3:
- per il primo grado, in complessivi euro 1.957,07, comprensivi di eur 255,27 per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute;
- per il giudizio di appello, in complessivi euro 2.239,07, comprensivi di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.
Ordina la distrazione dei compensi in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Pone a carico del nella misura dei due terzi, le Controparte_3 spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate dal primo giudice.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 novembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Angelo Piraino Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1750/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...], il [...] C.F. e ivi Parte_1 C.F._1
residente in Cortile Aloi n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Castaldo
( - e domiciliato in via C.F._2 Email_1
Nunzio Morello n.40, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Miceli appellante contro
e (C.F. ) in persona del Sindaco Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Tonnicchi Bonfilio
( – , elettivamente domiciliato in C.F._3 Email_2
Palermo, via Libertà n. 159 appellato
***
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia alla Corte di Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare che l'incidente subito dal sig. sia Pt_1
1 stato determinato per colpa esclusiva del e, Controparte_3
conseguentemente condannare il al risarcimento dei Controparte_3
danni fisici e morali subiti dall' per un totale di € 44.556,00 o nella maggiore o Pt_1
minore somma che il Giudice riterrà congrua, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 453/2019 del Tribunale di Agrigento, ai sensi
[...] dell'art. 348 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti in premessa;
- Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti dal sig. avverso la sentenza n. 453/2019 del Parte_1
Tribunale di Agrigento, per i motivi sopra esposti;
- Per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 453 del 24 marzo 2019, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica ha rigettato la domanda che aveva avanzato al fine di Parte_1 ottenere la condanna del al risarcimento del danno alla Controparte_3 salute che lo stesso asseriva di aver riportato in conseguenze del sinistro occorsogli il 5 ottobre 2011, intorno alle ore 19.00, a CP_3
Secondo la prospettazione dell' , mentre questi si trovava a bordo del Pt_1
ciclomotore (tg. X4BKN9) di proprietà della sig.ra e percorreva la Controparte_4
via Cameroni, all'altezza degli uffici comunali, nello svoltare in Contrada Pozzo
Monaco, perdeva il controllo del mezzo a causa di un tombino con griglia metallica posta a copertura di un canale di gronda priva di alcune sbarre, nel cui spazio vuoto creatosi rimaneva incagliata la ruota anteriore del veicolo, determinando così la caduta del conducente, la cui gamba sinistra rimaneva incastrata sotto il ciclomotore.
2 2. Il Tribunale adito, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., riteneva che la pretesa attorea non fosse stata sufficientemente provata nel corso dell'istruttoria giudiziale, in virtù del fatto che la documentazione prodotta non si era rivelata esaustiva e completa (mancanza del certificato di ingresso al Pronto Soccorso di incompletezza degli elementi essenziali della Scheda della Centrale CP_3
Operativa 118 di Pa14); a giudizio del primo giudice, inoltre, un'ulteriore incongruenza derivava dalla data di ricovero del danneggiato presso il presidio di VI IA
(Palermo), avvenuta il 6.10.2011 ovverosia il giorno successivo rispetto a quello in cui si sarebbe verificato il sinistro, laddove tanto generava dubbi e perplessità circa la ricostruzione dei fatti, in particolare circa i tempi di soccorso e quelli relativi al trasferimento dal presidio di all'Ospedale “Cervello” di Palermo e al CP_3
successivo ricovero presso il presidio di VI IA sito nella medesima città.
Inoltre, secondo lo stesso Giudice, il sinistro che l riferiva di aver subito Pt_1
sarebbe da attribuire, in ogni caso, alla colpa del medesimo danneggiato, poiché dalle fotografie prodotte in giudizio, ritraenti lo stato dei luoghi (griglia metallica priva di alcune sbarre posta a copertura di un canale di gronda), risultava evidente che l'adozione della massima cautela e diligenza da parte del conducente, stante la visibilità
e l'evitabilità del pericolo nelle condizioni di ottima luminosità sussistenti alle ore 19,00 del 5 ottobre 2011, avrebbe sicuramente evitato il verificarsi del sinistro.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato il 18 febbraio 2020.
4. Con comparsa depositata in data 12.09.2023, si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. ovvero dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
5. Rimesso all'udienza del 19 giugno 2024, dopo taluni rinvii dovuti a ragioni d'ufficio, il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza
3 del 21 giugno 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuali memorie di replica.
***
6. Con il primo motivo di gravame la parte appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ritenute dal primo giudice insufficienti a dimostrare i fatti oggetto di controversia.
In proposito, l'appellante deduce di aver prodotto tutta la documentazione necessaria a supportare le proprie ragioni, atta a dimostrare non solo la dinamica del sinistro ma anche che, a seguito dell'evento dannoso, egli era stato soccorso dall'ambulanza e trasportato al presidio ospedaliero di e che, solo in CP_3
seguito alla costatazione delle sue gravi condizioni di salute, i sanitari avevano deciso di trasferirlo in elisoccorso a Palermo, presso l'ospedale VI IA – Cervello.
Proprio con riferimento a tale ultima serie di eventi l'appellante lamenta l'erroneità del percorso logico seguito dal giudice di primo grado, consistente nell'avergli fatto carico delle conseguenze negative derivanti in realtà dalle omissioni o imprecisioni presenti nella documentazione sanitaria, pur costituendo tale adempimento onere di esclusiva competenza, e conseguente responsabilità, del personale medico.
L'appellante evidenzia, altresì, con riferimento alla discrasia esistente tra la data del ricovero presso l'ospedale palermitano (6.10.11) e quella del sinistro (5.10.11), che la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, a ben vedere è perfettamente coerente con la sequenza temporale degli avvenimenti (i quali avrebbero coperto un range orario superiore alle cinque ore), atteso che il sinistro si era verificato intorno alle ore 19,00 del 5.10.11 e a questo era seguito dapprima il trasferimento presso il più vicino presidio di e poi quello in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'ospedale CP_3
Cervello di Palermo, conclusosi infine con il ricovero presso la struttura di VI IA in data 6.10.11.
La circostanza che nel documento di ricovero non era stato annotato l'orario, secondo l'appellante, non potrebbe del resto ridondare in suo pregiudizio, non potendoglisi far carico, quale paziente, della difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari.
4 7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata là dove il Tribunale ha considerato la condotta di guida del danneggiato non improntata ai canoni di massima cautela e diligenza in relazione allo stato dei luoghi.
L'appellante, al riguardo, allega di aver, invece, adottato la prudenza e le precauzioni richieste dal caso concreto, avendo proceduto nel rispetto dei limiti di velocità consentiti e avendo diminuito l'andatura del veicolo in prossimità della curva, ciononostante non avvedendosi dell'insidia esistente, costituita dalla mancanza di alcune sbarre della griglia metallica posta a copertura del canale di gronda;
e a ciò
l' aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non Pt_1 sussistevano affatto condizioni di “ottima visibilità” derivanti dalla insistenza della luce solare, per il semplice fatto che il 5.10.11 il sole era tramontato intorno alle ore 18,38, sicchè al momento del sinistro la luce era ormai crepuscolare e non permetteva di avvedersi dell'insidia predetta.
8. Il terzo motivo di gravame attiene alle considerazioni espresse dal Tribunale in merito alla quantificazione della domanda risarcitoria, ritenuta eccessiva rispetto alle risultanze della CTU.
L' ha contestato tale valutazione evidenziando, da una parte, di aver richiesto Pt_1 con il proprio atto di citazione un risarcimento del danno pari “ad € 44.556,00 o in quella maggiore e/o minore somma che sarà riconosciuta a seguito della disponenda C.T.U. per la quantificazione dell'invalidità temporanea totale e parziale, del danno biologico, delle spese mediche e del danno morale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo” e, dall'altra, che anche il CTU aveva effettivamente riconosciuto il nesso causale tra l'evento e le lesioni accertate, determinando il conseguente danno biologico nella misura pari al 7%.
***
9. Le censure testè riepilogate, strettamente connesse, risultano parzialmente fondate e impongono la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dal Controparte_3
in punto di ammissibilità dell'impugnazione, superata quella ex art. 348 bis
[...]
5 c.p.c., atteso che l'appellato non vi ha insistito alla prima udienza, quanto all'altra di cui all'art. 342 c.p.c., va rilevato che costituisce jus receptum che nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 18932/2016).
E tuttavia, l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass. n. 20124 /2015 e Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).
Alla stregua di tale indirizzo, che è senz'altro da condividere, la predetta eccezione di inammissibilità si rivela senza fondamento, perché nell'appello, come appresso sarà analiticamente evidenziato, si scorgono rilievi critici sufficientemente specifici tali da indurre a una parziale riforma della decisione di prime cure.
6 10. Tanto premesso, ai fini della decisione occorre muovere dalla disamina degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, sottolineando che la dinamica dell'evento, così come delineata dal danneggiato, è stata confermata dalla deposizione del teste S_
, il quale ha precisato che l'evento è accaduto, intorno alle ore 18.30 del 5.10.11,
[...]
in corrispondenza di un canale di gronda coperto da una griglia metallica priva di alcune sbarre, insistente sul manto stradale della contrada Pozzo Monaco, nella quale l' rimaneva incastrato con la ruota del ciclomotore, rovinando a terra, nell'atto di Pt_1
imboccare la predetta contrada, provenendo dalla via Cameroni.
Il teste, che il giorno in cui si è verificato il sinistro si trovava presso lo stesso incrocio alla guida del proprio ciclomotore, ha precisato che “l'illuminazione non era eccessiva e che la detta arteria non ha illuminazione pubblica” e che il danneggiato, nell'imminenza del fatto, era stato soccorso dal personale del 118 allertato da qualcuno dei presenti e trasportato in elicottero a Palermo (cfr. verbale del 7.6.18).
Posta la certa ricostruzione delle modalità di svolgimento del sinistro, non essendovi motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, va poi detto che la presa in carico da parte dei servizi sanitari del 118, così come riferita dal pur in assenza di una scheda S_ di ingresso al Pronto Soccorso di – circostanza, questa, stigmatizzata dal CP_3
primo giudice – è comunque riscontrata dalla documentazione prodotta in giudizio, nella quale è stata versata la “Scheda medica di bordo” del “Servizio di urgenza emergenza sanitaria 118 – centrale operativa 118 di PA 14”, la quale attesta, a firma del
Dott. , che già in data 5.10.11, , nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_1 era stato trasportato dall'ospedale “Cervello” a quello di “VI IA”, con le lesioni di seguito riscontrate “frattura scomposta di tibia e perone 1/3 distale”.
Risulta, allora, perfettamente coerente con gli elementi raccolti, e per nulla
“sospetto”, che il ricovero dell' presso la sede di VI IA del presidio Pt_1
“Ospedali Riuniti VI IA – Cervello” sia stato registrato il giorno seguente a quello del sinistro (cfr. doc all.), posto che è ragionevole ritenere che, tra l'orario in cui si è verificato il sinistro (18.30/19,00) e il ricovero presso la predetta sede sia intercorso un lasso di tempo superiore alle cinque ore, necessario alla gestione dei soccorsi presso l'isola di e al successivo trasporto in elisoccorso del danneggiato verso CP_3
Palermo e al trasferimento tra le due strutture palermitane.
7 11. A parere di questa Corte, quindi, deve ritenersi sufficientemente provato che la parte appellante ha subito un danno a causa della caduta col ciclomotore determinata dalla mancanza di alcune sbarre della griglia metallica posta a copertura del canale di gronda insistente all'imbocco della contrada Pozzo Monaco, così come risulta evidente dalle fotografie allegate e per come emerso dagli atti di causa, oltreché dalla testimonianza del S_
12. Sulla scorta degli elementi di giudizio disponibili deve poi ritenersi che il
Tribunale è incorso in errore anche là dove ha ritenuto che l'appellante, prestando maggiore attenzione ed accortezza, avrebbe potuto evitare l'incidente perché ben conosceva quella strada, rilevando siffatta circostanza – come sarà meglio chiarito tra breve – esclusivamente quale concorso di colpa del danneggiato;
là dove ha ritenuto che il sinistro era avvenuto in un orario in cui vi era ancora luce solare con conseguente ottima visibilità che avrebbe agevolmente consentito di evitare quella porzione di strada sui cui insisteva la sconnessione del manto stradale;
e là dove ha escluso che la mancanza delle predette sbarre, non segnalata, potesse costituire di per sé, fonte di pericolo.
Reputa, infatti, questa Corte che l'assunto non sia affatto condivisibile, in quanto deve ritenersi che le condizioni di luce della strada all'imbrunire (il 5.10.11 il sole è tramontato alle ore 18.45 circa), non potessero consentire di avvedersi facilmente della mancanza delle predette sbarre, anche in ragione del fatto che – come risulta dal compendio fotografico disponibile - la griglia metallica è ubicata nel tratto iniziale di contrada Pozzo Monaco, subito dopo la curva che vi consente l'immissione dalla via
Cameroni, impedendo, di fatto, di avvedersi in tempo del pericolo non facilmente percepibile, e di conseguenza, non facilmente evitabile, anche in virtù dell'assenza di illuminazione del tratto di strada in questione – evincibile anche in questo caso dalle fotografie prodotte - oltre che dalla deposizione del teste S_
13. Ciò posto, se risulta provato il nesso causale fra le condizioni della res in sé e l'evento, va ancora valutata l'incidenza causale del comportamento colposo tenuto dall'appellante.
È bene rammentare, in proposito, che è jus receptum che il fortuito è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di
8 responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017 e n. 27724/18).
Così il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità e inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. Sez. Un., n. 20943/2022); caso fortuito che, come detto, è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017 e n.
2483/2018).
Peraltro, in tema di responsabilità quale custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura e alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta a una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria e imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. n. 11096/2020).
Deve in sostanza ritenersi che l'art. 2051 c.c., se pur configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Nel caso di specie, è già stato evidenziato che detto necessario nesso eziologico risulta essere stato compiutamente provato dall' considerato che il fatto è Pt_1 avvenuto all'imbrunire e che il teste escusso ha confermato, oltre alla dinamica dell'evento, anche il fatto che non ci fossero condizioni di buona visibilità (“ricordo che 9 l'illuminazione non era eccessiva e che la detta arteria non ha illuminazione pubblica” cfr. verbale del 7.6.18) ed, in ultimo, la circostanza che fosse stato allertato il personale del
118, poi intervenuto sul posto.
A ben vedere, le fotografie prodotte dall'appellante evidenziano le effettive condizioni del manto stradale e della griglia metallica in questione che, tenuto conto della concreta dinamica dei fatti occorsi (provenienza dell dalla via Cameroni e Pt_1
griglia posta dopo la curva mancante solo di alcune sbarre), non possono essere ritenute interessate da un dissesto talmente grave e ampio da poter essere immediatamente avvistato in condizioni di non ottimale illuminazione, pur dovendosi sottolineare che lo stesso avrebbe potuto essere più accorto, prestando una maggiore attenzione, Pt_1 con quel che ne consegue in punto di corresponsabilità ex art. 1227 c.p.c., nella misura di seguito specificata.
È innegabile, infatti, che la mancanza di alcune sbarre della griglia metallica determina una sconnessione del manto stradale insidiosa, tale da costituire pericolo soprattutto per i conducenti di ciclomotori che confidano nella regolare manutenzione dei beni demaniali da parte della P.A.
D'altra parte, il non ha affatto dato prova del fortuito, ovverosia che le CP_3
sbarre si fossero rotte da un tempo talmente breve da impedire un tempestivo ed efficace intervento di ripristino o di adeguata segnalazione del pericolo, né del resto risulta che la griglia fosse al di fuori dell'ordinaria traiettoria di marcia del veicolo sul quale viaggiava l , o che lo stesso abbia tenuto una condotta abnorme e Pt_1 imprevedibile.
Dalla produzione acclusa al fascicolo di primo grado risulta, infine, che l' , in Pt_1
seguito all'incidente, è stato sottoposto a due interventi, a diverse visite mediche e accertamenti diagnostici, nonché a ripetute cure cicliche, necessarie per riprendere, sia pur con alcune limitazioni (considerati i postumi acclarati dal consulente), la funzionalità dell'arto.
Che l'appellante abbia sostenuto i relativi esborsi si desume, poi, dalla copia dei pagamenti quietanzati, versati in atti, tutte recanti date successive all'evento.
Senza contare le concordi conclusioni cui sono giunti, il CTP e il C.T.U. circa la compatibilità fra il trauma subito dall e le lesioni riportate in seguito alla caduta, Pt_1
che confermano anch'esse la dinamica del fatto. 10 14. Ora, nel caso in esame, sulla scorta degli elementi probatori testé indicati, reputa il Collegio che la misura dell'incidenza della condotta colposa dell'appellante in relazione al verificarsi dell'evento dannoso sia stata pari al 30%, anche in ragione delle condizioni non ottimali di visibilità connesse all'orario dell'evento.
15. Muovendo da tale premessa e passando a trarne le conseguenze in punto di quantificazione del danno, occorre riferirsi agli esiti della disposta consulenza tecnica, assolutamente convincenti e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Invero, il C.T.U ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che l' , Pt_1 in conseguenza dell'evento traumatico, ha effettivamente riportato un trauma distorsivo all'arto inferiore sinistro quale “frattura al terzo medio inferiore tibia e prossimale perone gamba sx” con persistenti limitazioni funzionali pari al 7% (misura individuata in seguito all'accoglimento delle controdeduzioni avanzate dal CTP dott.
originariamente fissata nel 5%), e ha subito inoltre una ITA di giorni 35 e una Per_1
ITP di giorni 35, nonché, successivamente alla rimozione dei mezzi di sintesi, una ITA di giorni 20.
Per la liquidazione del danno biologico la Corte ritiene di utilizzare, come parametro di riferimento, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Secondo il condiviso maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (cfr.
Cass., Sez. III, ord. n. 17018 del 28/06/2018); inoltre, “per la liquidazione del danno biologico, devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (così, di recente, Cass., Sez. VI, ord. del 23/06/2022, n.
20292).
In forza delle predette tabelle, vigenti al momento della presente liquidazione, da parametrarsi all'età del danneggiato all'epoca del sinistro (26 anni) e al danno biologico dal medesimo riportato, pari al 7%, si perviene alla cifra di € 23.476,00, comprensiva di euro 6.325,00 per invalidità temporanea totale ed euro 1.150,00 per invalidità temporanea parziale, personalizzabile fino alla congrua misura di euro 26.000,00 (a
11 fronte di una possibile personalizzazione massima fino ad euro 29.877,00) in considerazione dei disagi e patimenti connessi anche alla giovane età del danneggiato.
Decurtato il risarcimento del 30%, si perviene al risultato di euro 18.200,00
Il risarcimento del danno così determinato in moneta corrente alla data della decisione deve essere devalutato alla data del sinistro (ottobre 2011) e l'importo così ottenuto, via via rivalutato in base agli indici ISTAT (secondo i criteri previsti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995), deve essere maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale.
Si perviene così alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi: capitale iniziale: euro 18.200,00 capitale devalutato: euro 14.525,14 rivalutazione: euro 3.515,08 interessi: euro 2.452,19 capitale + rivalutazione sulla somma devalutata + interessi: euro 24.167,27.
Il va poi condannato al pagamento della somma di € 428,88 per gli esborsi CP_3 documentati e sicuramente riferibili al sinistro. Anche su tale somma andranno conteggiati interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
16. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ritiene la Corte di dover compensare per un terzo le spese processuali del doppio grado e porre la restante parte, liquidata in dispositivo, a carico del con distrazione in Controparte_3 favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza n. 453 dei giorni
24/25 marzo 2019 del Tribunale di Agrigento, appellata da nei Parte_1 confronti del con atto di citazione notificato il 18 Controparte_3
febbraio 2020, condanna il in persona del Sindaco pro- Controparte_3 tempore, al risarcimento del danno subito da , liquidato nella misura di € Parte_1
24.596,15 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
12 Dichiara le spese del giudizio compensate nella misura di un terzo, e condanna il al pagamento dei 2/3 delle spese sostenute dall Controparte_3 Pt_1
nel doppio grado del giudizio, che liquida, già nella misura dei 2/3:
- per il primo grado, in complessivi euro 1.957,07, comprensivi di eur 255,27 per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute;
- per il giudizio di appello, in complessivi euro 2.239,07, comprensivi di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.
Ordina la distrazione dei compensi in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Pone a carico del nella misura dei due terzi, le Controparte_3 spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate dal primo giudice.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 novembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
13