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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
POZZI LIANA (C.F. ), e (C.F. C.F._2 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GHIOLDI CATERINA, elettivamente C.F._3
domiciliati in VIA PAROLO, 38 23100 SONDRIO
ATTORI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ) IN PERSONA DELLA Controparte_2 P.IVA_2
MANDATARIA (C.F. ) E CP_3 P.IVA_3 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] CP_5 P.IVA_4
GARGANI BENEDETTO (C.F. ) e dell'avv. GARGANI C.F._4
GUIDO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE DI VILLA C.F._5
GRAZIOLI, 15 00198 ROMA
INTERVENUTO
Oggetto: fideiussione
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.;
-accertare e dichiarare la carenza di titolarità in capo a del Controparte_2
credito portato dal decreto ingiuntivo n. 247/2020 e comunque la carenza di legittimazione attiva di rispetto alla pretesa creditoria fatto valere Controparte_2
in giudizio;
- accertato e dichiarato che il mandato di riscossione crediti conferito da CP_2
a società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB è nullo per violazione di
[...]
norma imperativa, dichiarare il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della società e della sua mandataria società ; CP_5 CP_3
NEL MERITO: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando inammissibili e comunque infondate, con conseguente rigetto, le pretese di credito ex adverso avanzate nei confronti di e Parte_1 Parte_2
anche in accoglimento delle eccezioni di nullità delle fideiussioni, per i motivi
[...]
tutti di cui in narrativa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte intervenuta Controparte_2
“si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione avversaria;
- in subordine, condannare la parte opponente al pagamento di tutte le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto o della diversa somma che dovesse risultare dovuta;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 1. Con atto di citazione notificato il 09.09.2020, e Pt_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
247/2020 del 25.06.2020 del Tribunale di Sondrio, emesso su ricorso monitorio di nei confronti della e dei suoi Controparte_1 Parte_3
garanti odierni opponenti per la somma di € 245.924,38, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo del conto corrente con apertura di credito ipotecaria n. 11259, intestato alla società.
1.1 Gli attori, nel proporre opposizione, deducevano la nullità (totale e, in subordine, parziale, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.) delle fideiussioni omnibus sottoscritte per violazione della normativa antitrust, essendo le clausole di cui agli artt.
2, 6 e 8 corrispondenti al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia e dall'A.G.C.M. per essere il frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Chiedevano, dunque, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo con rigetto della pretesa creditoria della Banca e vittoria di spese.
2. Alla prima udienza del 16.12.2020, rilevata la regolarità della notifica, il Giudice dott.
Michele Posio dichiarava la contumacia di e, con successiva Controparte_1
ordinanza 02.01.2021 rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c., concedendo altresì i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Parte attrice depositava le relative memorie.
3. Con comparsa depositata il 28.04.2021, interveniva in giudizio Controparte_2
chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'opposizione e, in subordine, la
[...]
condanna degli attori al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese.
3.1 esponeva, innanzitutto, di essersi resa cessionaria, in forza di Controparte_2
operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 01.10.2020, del credito oggetto di causa.
Con riferimento alle fideiussioni, evidenziava l'inapplicabilità alla presente causa del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, riferito solo alle fideiussioni stipulate tra il 2003 e il 2005. Rilevava, poi, come l'adozione di tali clausole fosse insuscettibile di pagina 3 di 7 falsare il gioco della concorrenza nel mercato (da intendersi quale mercato europeo) e difettasse la prova che l'applicazione delle clausole in modo uniforme fosse il frutto di pratiche concordate tra banche. In ogni caso, richiamava Cass. n. 29810/2017, che aveva escluso la nullità totale del contratto in favore della nullità relativa, e ampia giurisprudenza di merito.
4. All'udienza del 13.10.2021, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva, disposti alcuni rinvii, il
05.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti costituite provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4.1 Per la prima volta in comparsa conclusionale, gli attori eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo a per carenza di prova Controparte_2
dell'intervenuta cessione del credito in suo favore.
5. In primo luogo, occorre soffermarsi su tale eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Nonostante la stessa sia stata sollevata solamente in comparsa conclusionale, deve essere ritenuta ammissibile, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (ex multis, Cass. n.
19268/2016). Per conseguenza, deve essere considerata tempestivamente prodotta la documentazione allegata da parte convenuta in memoria di replica, trattandosi del primo atto successivo utile a tale scopo.
Non essendo contestata l'esistenza in sé e per sé del contratto di cessione, la documentazione versata in atti da parte intervenuta, costituita da estratto della Gazzetta Cont Ufficiale (già prodotta come doc. 6 ) ove è riportato il link alla pagina dove Cont vengono elencati i crediti ceduti (altresì prodotta come doc. 3 allegato alla memoria Cont di replica) e dalla dichiarazione di cessione a firma della cedente (doc. 4 allegato alla memoria di replica), appare sufficiente a dimostrare l'intervenuta cessione.
L'eccezione va, quindi, respinta.
6. Ciò posto, preme notare come alcuna contestazione sia stata svolta dagli attori con pagina 4 di 7 riferimento all'esistenza e all'entità del credito vantato dalla Banca, che deve pertanto ritenersi provato.
Quanto ai garanti, risulta aver sottoscritto contratto di fideiussione Parte_1
omnibus in data 10.01.1990 per lire 550.000.000 e successivamente ulteriore contratto analogo in data 11.09.2009 per € 400.000,00, mentre si è impegnato Parte_2
come garante in data 10.01.1980 e poi nuovamente il 14.09.2009 per i medesimi importi.
7. Premesso quanto sopra, non sussiste l'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust (e in particolare dell'art. 2 l. n. 287/1990).
Occorre, in primis, ricordare che detta norma vieta le intese restrittive della libertà della concorrenza e dunque attiene ai rapporti tra imprese, ossia in questo caso tra gli istituti di credito, e non ai rapporti tra Banca e cliente. Ebbene, con riferimento a questi ultimi, la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato” (Cass. n. 26957/2023, cfr. Cass. S.U. n. 41994/2021).
Ciò posto, è noto che, con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, è stata accertata le clausole delle fideiussioni che riproducono sistematicamente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. Tuttavia, nel caso specifico, difetta la prova che la fideiussione nella sua interezza o le clausole riproducenti il contenuto di quelle valutate negativamente dalla Banca d'Italia con riferimento alla schema predisposto dall siano l'effetto di una intesa anticoncorrenziale, anziché di una legittima Pt_4
pattuizione tra i contraenti. Difatti, non può ritenersi che la standardizzazione contrattuale produca necessariamente effetti anticoncorrenziali, né consente di inferire la sussistenza di un accordo illecito tra gli istituti di credito.
Va altresì evidenziato che il provvedimento della Banca d'Italia attiene a intese vietate nell'arco di tempo compreso tra il 2003 e il 2005, non potendo di conseguenza pagina 5 di 7 riguardare quelle di cui è causa.
Parte opponente non ha allegato né provato che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 sia sorta prima e sia perdurata oltre il periodo considerato e che le clausole qui in contestazione siano state il frutto e lo sbocco di detta intesa, piuttosto che l'espressione della convenienza (per la parte predisponente le condizioni generali di contratto) dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative (cfr. Trib. Bologna sent. n. 504/2024, dott. . Tale Persona_1
onere grava su parte attrice sulla base del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo essere fatto valere nel caso di specie il valore di prova privilegiata degli atti del procedimento di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'A.G.C.M.
8. Tutto ciò considerato, non può che essere riconosciuta la validità della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. posta dall'art. 6 dei contratti di fideiussione. Deve, pertanto, essere respinta anche la censura di inefficacia delle fideiussioni per decorrenza del termine semestrale previsto da detta norma.
9. Le spese di lite tra parte attrice e parte intervenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria. Nulla, invece, sulle spese tra parte attrice e parte convenuta, stante la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna gli attori opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano in € 11.268,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.
pagina 6 di 7 21/06/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
POZZI LIANA (C.F. ), e (C.F. C.F._2 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GHIOLDI CATERINA, elettivamente C.F._3
domiciliati in VIA PAROLO, 38 23100 SONDRIO
ATTORI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ) IN PERSONA DELLA Controparte_2 P.IVA_2
MANDATARIA (C.F. ) E CP_3 P.IVA_3 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] CP_5 P.IVA_4
GARGANI BENEDETTO (C.F. ) e dell'avv. GARGANI C.F._4
GUIDO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE DI VILLA C.F._5
GRAZIOLI, 15 00198 ROMA
INTERVENUTO
Oggetto: fideiussione
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.;
-accertare e dichiarare la carenza di titolarità in capo a del Controparte_2
credito portato dal decreto ingiuntivo n. 247/2020 e comunque la carenza di legittimazione attiva di rispetto alla pretesa creditoria fatto valere Controparte_2
in giudizio;
- accertato e dichiarato che il mandato di riscossione crediti conferito da CP_2
a società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB è nullo per violazione di
[...]
norma imperativa, dichiarare il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della società e della sua mandataria società ; CP_5 CP_3
NEL MERITO: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando inammissibili e comunque infondate, con conseguente rigetto, le pretese di credito ex adverso avanzate nei confronti di e Parte_1 Parte_2
anche in accoglimento delle eccezioni di nullità delle fideiussioni, per i motivi
[...]
tutti di cui in narrativa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte intervenuta Controparte_2
“si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione avversaria;
- in subordine, condannare la parte opponente al pagamento di tutte le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto o della diversa somma che dovesse risultare dovuta;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 1. Con atto di citazione notificato il 09.09.2020, e Pt_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
247/2020 del 25.06.2020 del Tribunale di Sondrio, emesso su ricorso monitorio di nei confronti della e dei suoi Controparte_1 Parte_3
garanti odierni opponenti per la somma di € 245.924,38, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo del conto corrente con apertura di credito ipotecaria n. 11259, intestato alla società.
1.1 Gli attori, nel proporre opposizione, deducevano la nullità (totale e, in subordine, parziale, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.) delle fideiussioni omnibus sottoscritte per violazione della normativa antitrust, essendo le clausole di cui agli artt.
2, 6 e 8 corrispondenti al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia e dall'A.G.C.M. per essere il frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Chiedevano, dunque, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo con rigetto della pretesa creditoria della Banca e vittoria di spese.
2. Alla prima udienza del 16.12.2020, rilevata la regolarità della notifica, il Giudice dott.
Michele Posio dichiarava la contumacia di e, con successiva Controparte_1
ordinanza 02.01.2021 rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c., concedendo altresì i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Parte attrice depositava le relative memorie.
3. Con comparsa depositata il 28.04.2021, interveniva in giudizio Controparte_2
chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'opposizione e, in subordine, la
[...]
condanna degli attori al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese.
3.1 esponeva, innanzitutto, di essersi resa cessionaria, in forza di Controparte_2
operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 01.10.2020, del credito oggetto di causa.
Con riferimento alle fideiussioni, evidenziava l'inapplicabilità alla presente causa del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, riferito solo alle fideiussioni stipulate tra il 2003 e il 2005. Rilevava, poi, come l'adozione di tali clausole fosse insuscettibile di pagina 3 di 7 falsare il gioco della concorrenza nel mercato (da intendersi quale mercato europeo) e difettasse la prova che l'applicazione delle clausole in modo uniforme fosse il frutto di pratiche concordate tra banche. In ogni caso, richiamava Cass. n. 29810/2017, che aveva escluso la nullità totale del contratto in favore della nullità relativa, e ampia giurisprudenza di merito.
4. All'udienza del 13.10.2021, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva, disposti alcuni rinvii, il
05.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti costituite provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4.1 Per la prima volta in comparsa conclusionale, gli attori eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo a per carenza di prova Controparte_2
dell'intervenuta cessione del credito in suo favore.
5. In primo luogo, occorre soffermarsi su tale eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Nonostante la stessa sia stata sollevata solamente in comparsa conclusionale, deve essere ritenuta ammissibile, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (ex multis, Cass. n.
19268/2016). Per conseguenza, deve essere considerata tempestivamente prodotta la documentazione allegata da parte convenuta in memoria di replica, trattandosi del primo atto successivo utile a tale scopo.
Non essendo contestata l'esistenza in sé e per sé del contratto di cessione, la documentazione versata in atti da parte intervenuta, costituita da estratto della Gazzetta Cont Ufficiale (già prodotta come doc. 6 ) ove è riportato il link alla pagina dove Cont vengono elencati i crediti ceduti (altresì prodotta come doc. 3 allegato alla memoria Cont di replica) e dalla dichiarazione di cessione a firma della cedente (doc. 4 allegato alla memoria di replica), appare sufficiente a dimostrare l'intervenuta cessione.
L'eccezione va, quindi, respinta.
6. Ciò posto, preme notare come alcuna contestazione sia stata svolta dagli attori con pagina 4 di 7 riferimento all'esistenza e all'entità del credito vantato dalla Banca, che deve pertanto ritenersi provato.
Quanto ai garanti, risulta aver sottoscritto contratto di fideiussione Parte_1
omnibus in data 10.01.1990 per lire 550.000.000 e successivamente ulteriore contratto analogo in data 11.09.2009 per € 400.000,00, mentre si è impegnato Parte_2
come garante in data 10.01.1980 e poi nuovamente il 14.09.2009 per i medesimi importi.
7. Premesso quanto sopra, non sussiste l'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust (e in particolare dell'art. 2 l. n. 287/1990).
Occorre, in primis, ricordare che detta norma vieta le intese restrittive della libertà della concorrenza e dunque attiene ai rapporti tra imprese, ossia in questo caso tra gli istituti di credito, e non ai rapporti tra Banca e cliente. Ebbene, con riferimento a questi ultimi, la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato” (Cass. n. 26957/2023, cfr. Cass. S.U. n. 41994/2021).
Ciò posto, è noto che, con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, è stata accertata le clausole delle fideiussioni che riproducono sistematicamente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. Tuttavia, nel caso specifico, difetta la prova che la fideiussione nella sua interezza o le clausole riproducenti il contenuto di quelle valutate negativamente dalla Banca d'Italia con riferimento alla schema predisposto dall siano l'effetto di una intesa anticoncorrenziale, anziché di una legittima Pt_4
pattuizione tra i contraenti. Difatti, non può ritenersi che la standardizzazione contrattuale produca necessariamente effetti anticoncorrenziali, né consente di inferire la sussistenza di un accordo illecito tra gli istituti di credito.
Va altresì evidenziato che il provvedimento della Banca d'Italia attiene a intese vietate nell'arco di tempo compreso tra il 2003 e il 2005, non potendo di conseguenza pagina 5 di 7 riguardare quelle di cui è causa.
Parte opponente non ha allegato né provato che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 sia sorta prima e sia perdurata oltre il periodo considerato e che le clausole qui in contestazione siano state il frutto e lo sbocco di detta intesa, piuttosto che l'espressione della convenienza (per la parte predisponente le condizioni generali di contratto) dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative (cfr. Trib. Bologna sent. n. 504/2024, dott. . Tale Persona_1
onere grava su parte attrice sulla base del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo essere fatto valere nel caso di specie il valore di prova privilegiata degli atti del procedimento di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'A.G.C.M.
8. Tutto ciò considerato, non può che essere riconosciuta la validità della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. posta dall'art. 6 dei contratti di fideiussione. Deve, pertanto, essere respinta anche la censura di inefficacia delle fideiussioni per decorrenza del termine semestrale previsto da detta norma.
9. Le spese di lite tra parte attrice e parte intervenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria. Nulla, invece, sulle spese tra parte attrice e parte convenuta, stante la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna gli attori opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano in € 11.268,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.
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Il Giudice
Caterina Romiti
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